Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
[AZA 0/2] 
 
5P.106/2001 
 
II CORTE CIVILE 
**************************** 
 
28 giugno 2001 
 
Composizione della Corte: giudici federali Reeb, presidente, 
Bianchi, Raselli, Nordmann e Meyer. 
Cancelliere: Piatti. 
 
___________ 
Visto il ricorso di diritto pubblico del 28 marzo 2001 presentato da X.________, Toronto (Canada), patrocinata dall' avv. Franco Mondini, Locarno, contro la sentenza emanata il 12 marzo 2001 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nella causa che oppone la ricorrente alla Y.________ Ltd. in liquidazione, Lusaka (Zambia), patrocinata dall'avv. dott. Sergio Salvioni, Locarno, e che vede quale parte interessata Z.________, Toronto (Canada), patrocinato dall'avv. Marco Broggini, Locarno, in materia di sequestro (prestazione di una garanzia); 
Ritenuto in fatto : 
 
A.- X.________, domiciliata in Canada, ha chiesto e ottenuto dal Pretore di Bellinzona il sequestro della somma di US$ 4'000'000.-- già sequestrata nell'ambito del procedimento penale in odio del di lei marito ai fini del risarcimento compensativo ai sensi dell'art. 59 n. 2 CP della società lesa Y.________ Ltd. in liquidazione (in seguito Y.________). Essa ha prodotto una sentenza contumaciale di data 12 ottobre 1999, con la quale la Corte Superiore di Giustizia di Toronto le ha riconosciuto sulla base di una dichiarazione giurata (sworn affidavit) un credito di US$ 12'000'000.--, oltre accessori, nei confronti del marito. Nella successiva esecuzione il marito non ha fatto opposizione e il pignoramento è avvenuto nel termine di partecipazione al gruppo a cui appartiene la Y.________. 
Avuto conoscenza del sequestro la prima volta con l'intimazione del verbale di pignoramento, quest'ultima ha interposto opposizione al sequestro e ha subordinatamente formulato una domanda di garanzia di fr. 400'000.--. Il 30 novembre 2000 il Pretore ha respinto l'opposizione della Y.________, pur ritenendola legittimata ad avviare tale procedura, e ha rinunciato ad esigere una garanzia sia perché non era stato reso verosimile un danno, sia perché la sequestrante fonda la sua pretesa su una sentenza esecutiva. 
 
B.- Con sentenza 12 marzo 2001 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, adita dalla Y.________, ha ordinato alla sequestrante la prestazione di una garanzia di fr. 300'000.--. Secondo i giudici cantonali l'appellante, che non è proprietaria dei beni sequestrati e che non dispone di un diritto reale sugli stessi, non è legittimata ad opporsi al sequestro. 
D'altra parte essa non dispone nemmeno di un interesse attuale a contestare il sequestro: quale creditrice pignorante lo potrà fare in fase di contestazione della graduatoria. 
Infine i giudici cantonali hanno rilevato che non emergono elementi tali da far apparire il sequestro manifestamente abusivo e quindi nullo. Con riferimento alla garanzia, essi hanno rilevato che la contestazione della partecipazione della sequestrante al pignoramento implicherà spese processuali per circa fr. 300'000.--; importo che deve essere prestato a garanzia, atteso altresì che qualora la Y.________ dovesse riuscire a dimostrare il carattere revocabile del credito posto a fondamento del sequestro, quest'ultimo apparirebbe manifestamente abusivo. 
 
C.- Il 28 marzo 2001 X.________ ha presentato un ricorso di diritto pubblico, fondato sul divieto dell'arbitrio, con cui chiede al Tribunale federale di annullare la sentenza cantonale nei limiti in cui le impone la prestazione di una garanzia. Lamenta arbitrio sia perché la garanzia è stata posta a beneficio di un creditore che non vanta alcun diritto autonomo sulla somma sequestrata e al quale non è nemmeno stato riconosciuto un interesse degno di protezione a dolersi del sequestro, sia perché la pretesa si fonda su un giudizio estero cresciuto in giudicato e su un riconoscimento di debito, sia perché il danno che dovrebbe garantire è indiretto. Con decreto 19 aprile 2001 il Presidente della Corte adita ha conferito effetto sospensivo al gravame. 
 
Considerando in diritto : 
 
1.- a) La decisione della superiore istanza cantonale in tema di sequestro è suscettiva per principio di un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale (SJ 120/1998, pag. 146 consid. 2, non pubblicato nella DTF 123 III 494). Il gravame è da questo profilo quindi ammissibile. 
 
b) In un ricorso di diritto pubblico per arbitrio non sono ammissibili nuovi documenti o altri mezzi di prova (DTF 118 III 37 consid. 2a). In quanto non già acquisiti all'incarto, i documenti prodotti con il ricorso sono pertanto irricevibili. 
 
c) Il potere d'esame del Tribunale federale è limitato all'arbitrio qualora, come in concreto, si tratta di esaminare asserite violazioni del diritto federale proposte mediante un ricorso di diritto pubblico (DTF 118 Ia 119 consid. 1c pag. 123, 116 II 625 consid. 3b). 
 
2.- a) Secondo la ricorrente la decisione cantonale viola l'art. 273 LEF poiché la garanzia tutela un altro creditore, che non vanta alcun diritto autonomo sui beni sequestrati. La controparte non è nemmeno un terzo legittimato a chiedere la prestazione di una garanzia, perché essa, come riconosciuto dagli stessi giudici cantonali, non è legittimata ad opporsi al sequestro. 
 
b) Giusta l'art. 273 cpv. 1 LEF il creditore è responsabile sia nei confronti del debitore, sia di terzi, dei danni cagionati con un sequestro infondato. Il giudice può obbligarlo a prestare garanzia anche d'ufficio (DTF 126 III 95 consid. 5; Stoffel, Commento basilese, n. 29 all' art. 273 LEF). Nel Messaggio concernente la revisione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento dell'8 maggio 1991 (FF 1991 III 1, pag. 120) si è precisato che, contrariamente alla giurisprudenza del Tribunale federale concernente la vecchia disciplina, la garanzia deve trovare applicazione anche nel caso in cui il sequestro infondato dovesse causare danni a terzi. Precisa ancora il Messaggio, citando la dottrina, che "la lettera e lo spirito della norma non consentono in effetti altra interpretazione". 
Donde la nuova formulazione del testo attualmente in vigore, che espressamente prevede la prestazione di una garanzia anche per i danni nei confronti di terzi. 
 
aa) Poiché la condanna alla prestazione di una garanzia poteva anche essere pronunciata d'ufficio, in concreto, poco importa che i giudici cantonali non abbiano riconosciuto alla controparte un interesse attuale a contestare il sequestro. In virtù della novella legislativa che ha esplicitamente voluto sottoporre a garanzia anche eventuali danni che potrebbero subire terze persone, la decisione cantonale che ha ordinato la garanzia per eventuali, possibili danni nei confronti della controparte non appare pertanto sotto questo profilo contraria alla legge. 
 
bb) Il danno, secondo i giudici cantonali, consiste nelle spese che la controparte, quale creditore pignorante, deve sostenere per impugnare, in un processo di contestazione della graduatoria, la partecipazione della ricorrente allo stesso gruppo di esecuzione: siccome quest' ultima può beneficiare della realizzazione dei beni già pignorati dalla controparte solo grazie al sequestro e al foro esecutivo che ne deriva, ben si deve ammettere che le spese per la contestazione del diritto della ricorrente a partecipare al pignoramento e, quindi per contestare la legittimità del sequestro, vanno garantite nell'ambito del sequestro. 
 
La giurisprudenza da tempo ammette che spese inerenti a una procedura giudiziaria possono essere considerate - senza arbitrio - parte del danno da garantire (DTF 113 II 94 consid. 10c, 93 I 278 consid. 5; cfr. anche Stoffel, op. cit. , n. 9 all'art. 273 LEF). La legge stessa indica però che il danno di cui all'art. 273 cpv. 1 LEF può dare origine a una garanzia solo se sta in rapporto di causalità con il sequestro (Stoffel, op. cit. , n. 10 all'art. 273 LEF). Nella fattispecie i giudici cantonali, senza cadere nell'arbitrio, ossia senza incorrere in un giudizio manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 125 I 166 consid. 2a) ben potevano ammettere che le spese a carico della controparte per la contestazione del sequestro e la susseguente partecipazione della ricorrente al pignoramento della somma già assegnata alla stessa controparte nel procedimento penale a titolo di risarcimento compensatorio sono in rapporto di causalità con il sequestro e costituiscono una parte essenziale del danno che la controparte subisce nel caso in cui il sequestro stesso dovesse rivelarsi infondato. 
 
 
3.- La ricorrente rimprovera infine arbitrio ai giudici cantonali, perché la sua pretesa si fonda su una sentenza straniera cresciuta in giudicato e su un riconoscimento di debito, ossia su documenti che dimostrano la fondatezza e la liceità della pretesa e del sequestro. 
 
È vero che l'esistenza e la validità della pretesa posta alla base del sequestro riveste un'importanza particolare per il giudizio sulla garanzia (DTF 126 III 95 consid. 5). Di principio, quindi, l'esistenza di una sentenza cresciuta in giudicato che riconosca il credito dedotto in sequestro dovrebbe indurre il giudice, se non esistono altri elementi di sospetto sulla legittimità del sequestro, a prescindere dalla garanzia. Senonché, in concreto, la controparte rimprovera alla ricorrente una truffa processuale: 
la sentenza canadese è stata emessa in contumacia, senza la partecipazione del debitore e, senza delibazione, è poi stata utilizzata per l'ottenimento del sequestro e del successivo pignoramento, sempre senza nessuna opposizione del debitore. Ora, giova qui rilevare che l'importo di US$ 4'000'000.-- è stato sequestrato nell'ambito del procedimento penale in odio al marito della ricorrente, il quale, secondo la sentenza 8 maggio 1995 che lo ha condannato a tre anni di detenzione per truffa e falsità in documenti, aveva "ritenuto di depositare presso l'autorità penale l'ammontare corrispondente a quanto percepito nella vicenda. 
 
L'ammontare e le modalità di restituzione alla Zambia verranno definite a seguito di trattative tra le parti. ..". 
Nel menzionato giudizio penale, cresciuto in giudicato, è quindi stato ordinato il risarcimento compensativo ex art. 59 n. 2 CP per US$ 6'393'060.-- assistito ai fini della sua esecuzione dell'importo di US$ 4'000'000.-- sequestrato e sopra ricordato. In queste circostanze, l'improvvisa comparsa della sentenza contumaciale canadese del 12 ottobre 1999, fondata su una dichiarazione giurata (sworn affidavit di data 5 ottobre 1999) può ben apparire, con verosimiglianza, come un espediente messo in atto dalla ricorrente e suo marito per tornare in possesso della somma di US$ 4'000'000.-- prestata a suo tempo per il risarcimento della parte truffata e a tal uopo sequestrata dai giudici penali: 
non è comunque questa la sede per chiarire modi e tempi dell'operazione. Basti rilevare, ai fini della garanzia, che i rimproveri mossi dalla parte lesa alla sentenza canadese, per i modi e i tempi in cui è stata ottenuta, non solo non appaiono destituiti di pertinenza, ma lasciano piuttosto intravedere un tentativo di eludere il sequestro penale e l'impegno professato in quel contesto per risarcire la parte truffata. In queste condizioni, i giudici cantonali, ordinando la prestazione della ricordata garanzia, non hanno pertanto ecceduto il loro ampio potere di apprezzamento. 
 
 
4.- Da quanto precede discende che, in definitiva, il giudizio impugnato non si avvera arbitrario e il ricorso va disatteso. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), mentre non vanno riconosciute ripetibili alla controparte, che non ha dovuto presentare una risposta al ricorso. Essendo stato concesso l'effetto sospensivo al gravame, è opportuno fissare un nuovo termine per il pagamento della garanzia, che inizia a decorrere dall' intimazione del dispositivo della presente sentenza (consid. 3 non pubblicato della DTF 126 III 485). 
 
 
Per questi motivi 
 
il Tribunale federale 
 
pronuncia : 
 
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso èrespinto. 
 
2. Il termine di trenta giorni per prestare la garanzia fissato nel dispositivo n. 2.2 della decisione impugnata decorre dall'intimazione del dispositivo della presente sentenza. 
 
3. La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico della ricorrente. 
 
4. Comunicazione ai patrocinatori delle parti, alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e per informazione al Pretore di Bellinzona. 
Losanna, 28 giugno 2001 VIZ 
 
In nome della II Corte civile 
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: 
Il Presidente, 
 
Il Cancelliere,