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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_136/2021  
 
 
Sentenza del 23 maggio 2022  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali, Herrmann, Presidente, 
Escher, Marazzi, 
Cancelliera Corti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.A.________, 
patrocinata dall'avv. dott. Tuto Rossi, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________ SA, 
patrocinata dagli avv.ti Patrick Untersee e Andrea Marin, 
opponente. 
 
Oggetto 
rivendicazione di beni pignorati, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 4 gennaio 2021 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del 
Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2020.55). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. I coniugi A.A.________ e C.A.________ hanno adottato il regime della separazione dei beni. In data 12 gennaio 2011 il marito ha donato alla moglie azioni della D.________ AG e della E.________ AG, nonché i fondi n. 549 e 654 RFD di X.________, di proprietà della D.________ AG.  
Nel marzo 2011 C.A.________ è formalmente uscito dalla F.________ AG (di cui era cofondatore e "Chief Executive Of fice [recte: Officer] (CEO) "), dalla quale percepiva un reddito mediante la fatturazione di prestazioni quale indipendente.  
In data 15 luglio 2011 C.A.________ ha sottoscritto una convenzione secondo cui si impegnava a titolo personale a versare alla B.________ SA, al più tardi il 31 dicembre 2012, fr. 70'200.-- nel caso in cui la fondazione G.________ non fosse stata in grado di versarle tale importo. 
In data 23 dicembre 2011 C.A.________ ha donato alla moglie i fondi n. 107, 126, 566, 1114 e 1117 RFD di Y.________, così come le quote di comproprietà dei fondi n. 295 (quota C di 12/252), 1677 (quota A di 1/3) e 3126 (quota A di 1/3) RFD di Z.________. I coniugi hanno inoltre concordato un patto di riversione, annotato a registro fondiario, a favore del marito nel caso di premorienza della moglie. 
Nel 2012 il marito si è trasferito a Lussemburgo per dedicarsi a un nuovo "progetto del gruppo H.________", il quale è terminato nel 2016 per assenza di successo. 
In data 29 dicembre 2014 C.A.________ ha sottoscritto una convenzione di "reprise cumulative de dette/remise d'action en garantie/reconnaissance de dette" con la quale ha ripreso e riconosciuto nei confronti della B.________ SA un debito di fr. 558'144.-- da saldare entro il 15 dicembre 2015, ma che sarebbe divenuto esigibile immediatamente in caso di mancato trasferimento di proprietà di 6'364 azioni e la messa a pegno di altre 25'370 della H.________ SA a favore della creditrice entro il 1° febbraio 2015. 
 
A.b. Nel giugno 2015 la B.________ SA ha escusso C.A.________ per l'incasso di fr. 70'200.-- e di fr. 558'144.-- oltre interessi, indicando come titoli di credito le convenzioni 15 luglio 2011 e 29 dicembre 2014. L'escusso ha interposto opposizione ai due precetti esecutivi.  
Mediante decisioni 3 dicembre 2015 il Pretore del Distretto di Lugano ha accolto le istanze presentate dalla B.________ SA e rigettato in via provvisoria le opposizioni dell'escusso; quest'ultimo non ha avviato alcuna procedura di disconoscimento di debito e, in data 11 gennaio 2016, la B.________ SA ha quindi chiesto di proseguire le esecuzioni. 
L'Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano ha così proceduto al pignoramento di azioni e crediti dell'escusso emettendo il 14 giugno 2016 il relativo verbale, a valere come attestato di carenza beni provvisorio. Il valore di stima complessivo dei beni pignorati di fr. 655'835.44 non era infatti sufficiente a coprire i crediti posti in esecuzione, inclusi interessi e spese, pari in quel momento a fr. 685'215.30. A seguito del ricorso della B.________ SA, la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha, con decisione 7 luglio 2017, ridotto il valore di stima totale dei beni pignorati da fr. 655'835.44 a fr. 12'605.44. 
Il 9 novembre 2016 l'UE di Lugano ha respinto l'istanza della B.________ SA, la quale aveva richiesto il pignoramento di beni nuovamente scoperti tra i quali gli otto fondi di Y.________ e Z.________ (oggetto della seconda donazione alla moglie) e le azioni della D.________ AG e della E.________ AG, nonché i fondi di X.________ (oggetto della prima donazione alla moglie; v. supra consid. in fatto A.a).  
Con decisione 7 luglio 2017 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, quale autorità di vigilanza, ha parzialmente accolto il ricorso della B.________ SA e ha ordinato il pignoramento degli otto fondi di Y.________ e Z.________, ritenendo verosimile la revocabilità della seconda donazione ma non della prima. 
In data 5 settembre 2017 l'UE di Lugano ha quindi pignorato anche gli otto immobili precitati, stimati in fr. 131'830.10, e ha assegnato alla B.________ SA un termine di venti giorni per contestare la rivendicazione formulata da A.A.________, cui sono intestati i fondi pignorati. 
In data 26 settembre 2017 la B.________ SA ha promosso, innanzi alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna, azione di contestazione della rivendicazione dei beni oggetto della seconda donazione nei confronti di A.A.________. Quest'ultima ha concluso all'irricevibilità della petizione, subordinatamente alla sua sospensione o reiezione. Il 3 marzo 2020 il Pretore ha accolto la petizione della B.________ SA. 
 
B.  
Con sentenza 4 gennaio 2021 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello ha respinto, nella misura della sua ammissibilità, l'appello introdotto da A.A.________ avverso la decisione pretorile. 
 
C.  
Mediante ricorso in materia civile 17 febbraio 2021 A.A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di annullare l'ordine di pignoramento a favore dei creditori di C.A.________ dei fondi n. 107, 126, 566, 1114, 1117 RFD di Y.________ e n. 295 (quota C di 12/252), n. 1677 (quota A di 1/3) e n. 3126 (quota A di 1/3) RDF di Z.________ e di rinviare la causa all'autorità inferiore affinché giudichi sulle spese giudiziarie di prima istanza. 
È stato acquisito l'incarto cantonale, ma non sono state chieste determinazioni. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Decisioni in materia di contestazione della rivendicazione (art. 106 segg. LEF) possono fare l'oggetto di un ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF; sentenza 5A_491/2021 del 2 febbraio 2022 consid. 1 con rinvii) qualora il valore di lite raggiunga fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), ciò che si verifica nell'evenienza concreta (fr. 131'830.10). Il tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ricorso, interposto dalla parte soccombente nella sede cantonale che ha un interesse degno di protezione alla modifica o all'annullamento della sentenza impugnata (art. 76 cpv. 1 lett. a e b LTF), è diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF). Il ricorso in materia civile si rivela quindi in linea di principio ammissibile.  
 
1.2. Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii). Il ricorrente deve pertanto spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe; il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti che sono stati violati e spiegare in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
1.3. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato effettuato in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 147 V 35 consid. 4.2 con rinvii) - il ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF.  
 
1.4. Non possono essere addotti nuovi fatti o nuovi mezzi di prova, a meno che non ne dia motivo la decisione impugnata (art. 99 cpv. 1 LTF).  
 
2.  
 
2.1. Se vien fatto valere che sul bene pignorato un terzo è titolare di un diritto di proprietà, di pegno o di un altro diritto incompatibile con il pignoramento o che deve essere preso in considerazione in proseguimento di esecuzione, l'ufficio d'esecuzione ne fa menzione nel verbale di pignoramento o, se questo è già stato notificato, ne dà speciale avviso alle parti (art. 106 cpv. 1 LEF). Se si tratta di un fondo e che la pretesa del terzo risulta dal registro fondiario, l'ufficio d'esecuzione impartisce un termine di venti giorni al creditore o al debitore per promuovere nei confronti del terzo l'azione di contestazione della sua pretesa (art. 108 cpv. 1 n. 3 e cpv. 2 LEF).  
 
2.2. L'azione di contestazione della rivendicazione da parte del creditore ai sensi degli art. 106 segg. LEF può fondarsi sul motivo che il terzo ha acquisito il bene contestato tramite un atto giuridico revocabile secondo gli art. 285 segg. LEF, a condizione che il creditore richiedente sia in possesso di un attestato provvisorio o definitivo di carenza beni dopo il pignoramento conformemente all'art. 285 cpv. 2 n. 1 LEF (DTF 107 III 118 consid. 3 con rinvii; sentenza 5A_93/2008 del 15 settembre 2008 consid. 2.1 con rinvii). Quando la revocazione di un atto giuridico deve essere decisa in una procedura di rivendicazione, essa è regolata dagli art. 106 a 109 LEF (sentenza 5A_93/2008 cit., loc. cit.).  
 
2.3. La revocazione ha per scopo di assoggettare all'esecuzione i beni che le sono stati sottratti in seguito a uno degli atti enumerati dagli art. 286 a 288 LEF (art. 285 cpv. 1 LEF). La procedura si limita all'esame dell'ammissibilità di una costruzione giuridica di diritto civile secondo il diritto dell'esecuzione (DTF 143 III 167 consid. 3.3.4; sentenza 5A_171/2021 del 24 agosto 2021 consid. 4.1).  
 
2.3.1. Sono revocabili ai sensi dell'art. 288 cpv. 1 LEF tutti gli atti che il debitore ha compiuto nei cinque anni precedenti il pignoramento o la dichiarazione di fallimento con l'intenzione, riconoscibile dall'altra parte, di recar pregiudizio ai suoi creditori o di favorirne alcuni a detrimento di altri. L'art. 288 cpv. 1 LEF esige in particolare che siano soddisfatte le seguenti condizioni: l'esistenza di un pregiudizio per uno o più creditori, l'intenzione del debitore di causare tale pregiudizio (dolo) e la possibilità per il beneficiario dell'atto di riconoscere questa intenzione (riconoscibilità del dolo; DTF 137 III 268 consid. 4; 136 III 247 consid. 3; sentenze 5A_171/2021 del 24 agosto 2021 consid. 4.2.1; 5A_767/2019 del 26 febbraio 2020 consid. 4.1.2, in SJ 2020 I pag. 477). Per quanto riguarda quest'ultima condizione, il terzo beneficiario deve aver avuto conoscenza del dolo del debitore o aver potuto o dovuto prevedere, utilizzando l'attenzione richiesta dalle circostanze, che l'operazione in questione avrebbe avuto quale conseguenza naturale di portare pregiudizio agli altri creditori o di favorirlo a detrimento di questi ultimi (DTF 135 III 276 consid. 8.1 con rinvii; sentenza 5A_171/2021 del 24 agosto 2021 consid. 4.2.1).  
 
2.3.2. In linea di principio, spetta al richiedente provare i fatti sui quali fonda il motivo di revocazione invocato, compresa la riconoscibilità del dolo (DTF 137 III 268 consid. 4; sentenza 5A_171/2021 del 24 agosto 2021 consid. 4.2.2). Tuttavia, secondo l'art. 288 cpv. 2 LEF, se è chiesta la revocazione di un atto compiuto a favore di una persona vicina al debitore, incombe a tale persona provare che non poteva rendersi conto dell'intenzione di recare pregiudizio. Questa disposizione sancisce nella legge la precedente giurisprudenza federale che riconosceva l'esistenza di una presunzione naturale secondo cui il beneficiario che è un parente o una persona vicina al debitore è a conoscenza della sua situazione finanziaria precaria, da cui ne consegue per il beneficiario un obbligo di informarsi accresciuto (DTF 138 III 497 consid. 7.3; sentenze 5A_171/2021 del 24 agosto 2021 consid. 4.2.2; 5A_85/2015 del 7 maggio 2015 consid. 4.2 con rinvii, in BlSchK 2018 pag. 213).  
Poiché il beneficiario deve provare un fatto negativo, che è per sua natura difficile da provare, è sufficiente portare la prova con una verosimiglianza preponderante (DTF 142 III 369 consid. 4.2; sentenza 5A_171/2021 cit., loc. cit.). Sapere se il beneficiario ha avuto conoscenza del dolo del debitore è una questione di fatto che il Tribunale federale esamina solo sotto l'angolo dell'arbitrio. Sapere se egli avrebbe potuto o dovuto riconoscere, utilizzando l'attenzione richiesta dalle circostanze, il dolo del debitore è invece una questione di diritto (DTF 134 III 452 consid. 4.2 in fine con rinvii; sentenza 5A_171/2021 cit. consid. 4.2.3), che il Tribunale federale riesamina liberamente (art. 106 cpv. 1 LTF).  
 
3.  
La presente causa verte sull'azione di contestazione della rivendicazione dei fondi pignorati (oggetto della seconda donazione del 23 dicembre 2011) promossa dalla creditrice nei confronti della moglie dell'escusso ai sensi dell'art. 108 LEF. La Corte cantonale ha confermato la soluzione del Pretore, il quale ha ritenuto che la creditrice ha reso altamente verosimili le condizioni di revocazione della donazione precitata ai sensi dell'art. 288 LEF, ovvero l'esistenza di un pregiudizio a suo scapito (condizione che non è più contestata in questa sede), l'intenzione di C.A.________ di arrecarglielo (dolo) e la riconoscibilità di tale intenzione per la moglie donataria (presunta per una persona vicina al debitore giusta l'art. 288 cpv. 2 LEF, v. supra consid. 2.3.2).  
 
3.1.  
 
3.1.1. Per ciò che concerne la seconda condizione, cioè l'intenzione del marito di recare pregiudizio ai suoi creditori, i Giudici cantonali hanno dapprima ricordato che il dolo (elemento soggettivo) è un fattore interno e come tale non può generalmente essere dimostrato mediante una prova diretta, ma può solo essere dedotto da circostanze esterne. La Corte cantonale ha poi rammentato le circostanze di fatto accertate dal Pretore, ossia che il marito, per il tramite della seconda donazione, si era reso indigente spossessandosi dei pressoché unici attivi di cui ancora disponeva. Al riguardo, e come già osservato dal Pretore, i Giudici cantonali hanno ricordato che i coniugi avrebbero implicitamente riconosciuto che già da marzo 2011, dopo la prima donazione, il patrimonio familiare era della sola moglie; in quel mese, il marito aveva infatti lasciato la F.________ AG (rinunciando al reddito da essa conseguito) e come da lui ammesso, aveva dovuto provvedere al proprio mantenimento "grazie alla situazione patrimoniale di [sua] moglie"; egli aveva in seguito assunto, il 15 luglio 2011, il suo primo impegno verso la creditrice (per fr. 70'200.--), per poi donare alla moglie, in data 23 dicembre 2011, tutti i suoi rimanenti immobili.  
La Corte cantonale ha in seguito affrontato e scartato le censure della ricorrente, in particolare quelle secondo cui il marito era titolare, al momento della seconda donazione, di un pacchetto azionario della F.________ AG (del valore di un milione di franchi), aveva ancora ottenuto, nel 2011, un reddito di fr. 269'136.-- e aveva grandi aspettative patrimoniali dalla H.________ SA (la quale avrebbe avuto un valore effettivo di fr. 20 milioni). In merito alle azioni della F.________ AG, i Giudici cantonali hanno ribadito che non si evinceva dalle dichiarazioni fiscali o testimoniali quale dei coniugi ne fosse il detentore. L'autorità cantonale ha invece osservato che, sicché le dichiarazioni fiscali attestavano che il milione di franchi ricavato dalla loro vendita non era stato accreditato su un conto del marito né impiegato all'acquisto di altri titoli di lui, l'unica destinazione apparente possibile di tale provento sarebbe stato un conto della banca I.________ intestato alla moglie che era passato da fr. 783.-- a fine 2013 a fr. 1'534'534.90 al 31 dicembre 2014. La Corte cantonale ha poi ritenuto che il reddito di fr. 269'136.-- ottenuto dal marito era riferito all'inizio del 2011 e si fondava esclusivamente sulla dichiarazione fiscale, la quale menzionava del resto il peggioramento della situazione rispetto al 2010; pure il bilancio al 31 dicembre 2011 relativo all'attività indipendente del debitore mostrava, a fronte del reddito di fr 269'136.--, passivi per fr. 254'557.--. I Giudici cantonali hanno in seguito rilevato che, oltre ad allegare fatti nuovi (inammissibili ai sensi dell'art. 317 CPC), la moglie non si confrontava con la motivazione del Pretore laddove egli accertava che il progetto "H.________" era appena stato avviato sicché il suo valore effettivo non poteva essere definito (essendo la valorizzazione delle start up molto aleatoria).  
Sulla base di tali circostanze, il Tribunale d'appello ha quindi confermato che, a fine 2011, (fatta eccezione dei rimanenti fondi poi donati alla moglie) il marito non aveva più redditi né sostanza propria e non poteva non chiedersi come avrebbe fatto a far fronte al suo impegno nel caso in cui la fondazione G.________ non avesse rimborsato il suo debito di fr. 70'200.-- a fine 2012 (v. supra consid. in fatto A.a). I Giudici cantonali hanno quindi considerato adempiuto il presupposto dell'art. 288 cpv. 1 LEF, ossia l'intenzione del marito di recare pregiudizio ai suoi creditori (perlomeno nella forma di un dolo eventuale).  
 
3.1.2. Per ciò che concerne la terza condizione, ossia la riconoscibilità per la moglie donataria dell'intenzione del marito di recare pregiudizio ai suoi creditori, la Corte cantonale ha ricordato il tenore dell'art. 288 cpv. 2 LEF, secondo il quale incombeva alla ricorrente provare di non potersi rendere conto di tale intenzione; l'opponente aveva infatti assolto il proprio onere probatorio recando la prova della conclusione del secondo contratto di donazione. Al riguardo, i Giudici cantonali hanno ritenuto che la moglie non poteva ignorare che i conti con i maggiori saldi, gli immobili e le partecipazioni erano tutti intestati a lei; quest'ultima aveva peraltro dichiarato che i coniugi potevano permettersi di rinunciare ai propri redditi da attività dipendente poiché potevano contare sui redditi degli immobili di lei e le era quindi chiaro che il marito si lanciava in un nuovo progetto, senza sostanza propria e senza prospettive di reddito a breve termine. In tali circostanze, a dire della Corte cantonale, la moglie avrebbe perlomeno dovuto esigere dal marito un chiarimento sulla sua situazione economica prima di accettare la donazione di tutti i suoi rimanenti fondi. I Giudici cantonali hanno ancora rilevato che, se la ricorrente poteva non essere a conoscenza della convenzione sottoscritta a favore dell'opponente, ella non ignorava ad ogni modo che la donazione aveva uno scopo protettivo. La Corte cantonale ha pertanto concluso che la moglie non era riuscita a refutare la presunzione dell'art. 288 cpv. 2 LEF, ossia quella di aver potuto e dovuto rendersi conto dell'intenzione (eventuale) del marito di recar pregiudizio ai suoi creditori.  
 
3.2. Nella cronologia dei fatti (pagg. 6-61) del suo (inutilmente) prolisso gravame (83 pagine), la ricorrente ripropone la sua interpretazione delle circostanze (in parte riproducendo testualmente, in modo inammissibile, il contenuto del suo appello; v. DTF 145 V 161 consid. 5.2; 134 II 244 consid. 2.3), accompagnata qua e là da osservazioni; tali considerazioni sono tuttavia generiche e appellatorie, volte a riaffermare il proprio punto di vista e non a discutere l'argomentazione cantonale. Esse sono peraltro infarcite di puntuali contestazioni in diritto, inammissibili data la superficiale motivazione. Tale modo di procedere disattende pertanto i requisiti degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF (v. supra consid. 1.2 e 1.3).  
 
Qui di seguito verranno perciò unicamente trattate le censure chiaramente individuabili nella parte in diritto del gravame (pagg. 61-82) e in relazione con i considerandi del giudizio cantonale, atteso che le altre argomentazioni contenute nel ricorso si rivelano già di primo acchito inammissibili poiché insufficientemente motivate. 
 
3.2.1. La ricorrente ripropone la tesi secondo cui il contratto 15 luglio 2011 sul quale l'opponente fonda il suo credito di fr. 70'200.-- sarebbe nullo (non rispettando i requisiti imperativi di forma della fideiussione) e il credito sarebbe di conseguenza inesistente; la ricorrente ribadisce che la creditrice non sarebbe quindi legittimata all'azione poiché sprovvista di un credito valido da far valere contro il debitore principale.  
La ricorrente, tuttavia, non si misura con gli argomenti dei Giudici cantonali, che le hanno a loro volta rimproverato di non essersi confrontata con la motivazione del Pretore, secondo cui nella procedura di contestazione di rivendicazione la legittimazione attiva spetta ex lege al creditore procedente ai sensi dell'art. 108 cpv. 1 LEF, e che le hanno spiegato che tale motivazione era ad ogni modo ineccepibile. La censura ricorsuale è pertanto inammissibile.  
 
3.2.2. La ricorrente si duole poi di un arbitrario accertamento dei fatti e delle prove, nonché della violazione degli art. 55 CPC, 8 CC e 288 LEF.  
Per ciò che attiene alla censura ricorsuale di violazione dell'art. 229 cpv. 2 CPC, essa si palesa già di primo acchito inammissibile poiché sprovvista di una sufficiente motivazione. 
 
3.2.2.1. La ricorrente sostiene in primo luogo che la Corte cantonale e il Pretore avrebbero considerato in modo arbitrario che il ricavato della vendita delle azioni F.________ AG per un milione di franchi era stato versato nel 2014 su un conto della banca I.________ che le appartiene, ciò che l'opponente non avrebbe d'altronde mai allegato. A suo dire, la sentenza impugnata avrebbe dovuto riconoscere che tutte le prove agli atti conducevano ad attribuire tale somma o esclusivamente al marito (il quale l'avrebbe incassata nel 2012, come confermato dal teste J.________) oppure ai coniugi in comune (come testimoniato dal teste K.________), fatti che l'opponente non contestava.  
Per motivare tale censura la ricorrente allega nuovi documenti, i quali dimostrerebbero che tutti gli accrediti giunti nel 2014 sul conto bancario della banca I.________ precitato intestato alla moglie concernerebbero una compravendita immobiliare. Tali documenti sono inammissibili in questa sede, poiché la loro produzione non si è resa necessaria soltanto a seguito dell'emanazione della sentenza d'appello ai sensi dell'art. 99 cpv. 1 LTF (v. supra consid. 1.4). Occorre poi ricordare che, nella misura in cui non è rivolta contro la sentenza di ultima istanza cantonale, bensì contro quella del Pretore, l'argomentazione della ricorrente è inammissibile (v. art. 75 cpv. 1 LTF).  
Va nondimeno rilevato che la Corte cantonale ha evidenziato una pecca formale della sentenza pretorile, eventualmente lesiva dell'art. 55 cpv. 1 CPC. I Giudici cantonali hanno infatti osservato che l'opponente non aveva allegato che la moglie avesse incassato il prezzo di vendita delle azioni nel 2014 su un suo conto bancario. Tuttavia, non solo il Tribunale d'appello ha contrapposto tale pecca ad un'altra, simile ma contraria (ritenendo che la ricorrente non aveva neppure lei allegato l'esistenza delle azioni e la loro appartenenza al marito né nella risposta né nella duplica), sulla quale la ricorrente non si sofferma. La Corte cantonale ha pure ritenuto che, ad ogni modo, né l'esecuzione del pignoramento né l'istruttoria avevano permesso di accertare che il provento della vendita delle azioni fosse stato effettivamente versato al marito; al contrario, tutti i beni della "famiglia A.________" di cui si era riusciti a stabilire l'appartenenza risultavano essere della moglie. La ricorrente non si misura con tali considerazioni, limitandosi a riproporre il suo punto di vista, secondo cui "tutte le prove agli atti conducono ad attribuire questa somma [il ricavo della vendita delle azioni] o esclusivamente a C.A.________, oppure in comune a C.A.________ e A.A.________, ciò che basta per dimostrare che nel 2011 la situazione di C.A.________ era assolutamente positiva, e che quindi le donazioni dei rustici non erano suscettibili di nuocere ai creditori". La moglie non spiega nemmeno il motivo per cui non ha prodotto o chiesto l'assunzione della documentazione del conto del marito (come suggerito dai Giudici cantonali) sul quale sarebbe, a suo dire, stato versato il prezzo delle azioni. La ricorrente non si confronta neppure con la considerazione dei Giudici cantonali secondo cui l'elemento della titolarità delle azioni era solo uno fra i tanti che avevano portato il Pretore a ritenere che i coniugi avrebbero implicitamente riconosciuto che già da marzo 2011 il patrimonio familiare fosse della moglie. La censura ricorsuale non soddisfa pertanto le esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF. 
 
 
3.2.2.2. La ricorrente ritiene poi in sostanza che i presupposti del dolo del marito e della sua riconoscibilità da parte della moglie ai sensi dell'art. 288 LEF non sarebbero adempiuti. Ella ribadisce che, al momento della seconda donazione, il marito disponeva (oltre al pacchetto azionario della F.________ AG) di una sostanza patrimoniale pari a fr. 20 milioni, corrispondente al valore effettivo della società H.________ SA da lui costituita; a dire della ricorrente, la Corte cantonale avrebbe "a torto e in modo arbitrario" considerato che tale valore fosse del tutto aleatorio, visto che le azioni della società erano state vendute nel 2013 sulla base di tale prezzo; ella sostiene inoltre che il marito aveva ottenuto un reddito superiore a fr. 250'000.-- nel 2011 e che "la sentenza impugnata copre il Pretore laddove attribuisce [...] a fronte di questa entrata un passivo di pari valore o poco meno sulla base del bilancio della ditta individuale di C.A.________", fatto che l'opponente non aveva mai allegato. In tali condizioni, secondo la ricorrente, il marito non poteva avere l'intenzione di pregiudicare i suoi creditori e la moglie era quindi nell'impossibilità di riconoscere qualsiasi intenzione "nociva" del marito, giacché inesistente.  
Attraverso le sue affermazioni (peraltro in gran parte fondate su fatti che non sono stati accertati dall'autorità precedente), la ricorrente si limita, di nuovo, a criticare in maniera generica ed appellatoria la sentenza impugnata e non si misura sufficientemente con l'argomentazione sviluppata dai Giudici cantonali. Questi ultimi le hanno in effetti spiegato che ella aveva omesso di confrontarsi con la motivazione del Pretore, il quale aveva accertato che, al momento della seconda donazione, il progetto "H.________" era appena stato avviato, sicché il suo valore effettivo non poteva essere definito e che ad ogni modo la valutazione delle azioni fatta valere dalla ricorrente era ininfluente fondandosi su un fatto verificatosi più di un anno e mezzo dopo la seconda donazione. La ricorrente non si confronta a sufficienza nemmeno con la considerazione della Corte cantonale secondo cui il reddito di fr. 269'136.-- ottenuto dal marito nel 2011 (indipendentemente dal passivo che gli sarebbe stato affiancato sulla base del bilancio dell'attività indipendente del marito) era riferito all'inizio dell'anno e si fondava esclusivamente sulla dichiarazione fiscale, e che il marito aveva ad ogni modo lui stesso ammesso di aver dovuto far capo alle risorse della moglie per provvedere al suo sostentamento. Le censure ricorsuali, anche qui, non sostanziano la violazione del diritto né l'arbitrio nell'accertamento dei fatti, e risultano quindi inammissibili (v. supra consid. 1.2 e 1.3).  
 
 
3.2.2.3. La ricorrente sembra poi dimenticare che quando, come nella fattispecie, il giudice ha raggiunto il suo convincimento sulla base di un apprezzamento delle prove, la questione dell'onere della prova diviene senza oggetto (DTF 141 III 241 consid. 3.2; 132 III 626 consid. 3.4; 131 III 646 consid. 2.1; sentenze 5A_822/2019 del 25 marzo 2022 consid. 3.3.2; 5A_113/2018 del 12 settembre 2018 consid. 6.2.2.3 non pubblicata in DTF 144 III 541). Una violazione dell'art. 8 CC (censura ripetutamente sollevata dalla ricorrente in numerosi e svariati contesti) non entra quindi in linea di conto. Entrerebbe unicamente in considerazione la possibilità di lamentarsi di un apprezzamento delle prove e di un accertamento dei fatti arbitrari, censura che è tuttavia già stata invalidata ai considerandi precedenti (v. supra consid. 3.2.2.1 e 3.2.2.2).  
 
4.  
Da quanto precede discende che il ricorso va dichiarato integralmente inammissibile. 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare spese ripetibili all'opponente, atteso che non è stata invitata a pronunciarsi sul ricorso (art. 68 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 6'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 23 maggio 2022 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Herrmann 
 
La Cancelliera: Corti