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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_954/2020  
 
 
Sentenza del 27 gennaio 2021  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Escher, Giudice presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio di esecuzione di Bellinzona, via Generale Guisan 3, 6501 Bellinzona, 
 
B.________, 
patrocinata dall'avv. Curzio Fontana, 
opponente. 
 
Oggetto 
notifica del sequestro, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 19 ottobre 2020 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2020.63). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.   
Adita da B.________ in garanzia di un credito di fr. 4'992.35  oltre interessi, il 2 giugno 2020 la Giudice di pace del circolo di Bellinzona ha decretato nei confronti di A.________ il sequestro della sua rendita d'invalidità LAINF erogata dall'assicurazione C.________ SA (recte: D.________ SA). Il 3 giugno 2020, l'Ufficio di esecuzione (UE) di Bellinzona ha notificato il sequestro alla società assicurativa, diffidandola di trattenere dalla rendita l'importo eccedente il minimo d'esistenza della debitrice, stabilito in fr. 960.-- mensili.  
 
2.   
Con ricorso 16 giugno 2020 A.________ ha chiesto di accertare la nullità del sequestro previo appuramento del difetto di giurisdizione dell'UE di Bellinzona. 
 
3.   
Mediante sentenza 19 ottobre 2020 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha parzialmente accolto tale ricorso. 
L'autorità di vigilanza ha in sostanza osservato che, se il debitore è domiciliato all'estero, in linea di principio i crediti non incorporati in cartevalori sono reputati localizzati, e quindi sequestrati (v. art. 272 cpv. 1 LEF), al domicilio o alla sede del terzo debitore in Svizzera o eventualmente al luogo di sede della succursale del terzo debitore che costituisce il punto di collegamento preponderante con la Svizzera, che nel ricercare il punto di collegamento preponderante tra il credito (ovvero la relazione d'affari tra il debitore sequestrato e il terzo debitore) e il luogo di esecuzione del sequestro si può tenere conto di esigenze di prossimità geografica e linguistica del terzo debitore con l'ufficio di esecuzione, il debitore sequestrato e eventuali cessionari, che la nozione di sede di un'assicurazione o delle sue "succursali" va interpretata alla luce del diritto pubblico (e non alla luce dell'art. 12 CPC [RS 272]), che la LPGA [RS 830.1] conferisce una certa autonomia alle singole unità di un'assicurazione e che in concreto pare così coerente ritenere come punto di collegamento preponderante - e quindi come luogo di situazione del credito da sequestrare - il servizio clienti della D.________ SA a Bellinzona che gestisce la rendita LAINF di A.________. 
L'autorità di vigilanza ha pertanto respinto l'eccezione di incompetenza territoriale dell'UE di Bellinzona, ma ha però tenuto conto della decisione emessa nel frattempo dalla Giudice di pace del circolo di Bellinzona (la quale in data 17 agosto 2020 ha accolto parzialmente l'opposizione al sequestro introdotta da A.________ nel senso di escludere la pretesa per interessi di mora) e ha quindi fatto ordine all'UE di Bellinzona di limitare il sequestro a fr. 4'992.35  senza interessi.  
 
4.   
In data 9 novembre 2020 A.________ ha impugnato la sentenza 19 ottobre 2020 mediante ricorso in materia civile dinanzi al Tribunale federale, chiedendo, previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, di dichiarare nullo il sequestro dopo appuramento del difetto di giurisdizione dell'UE di Bellinzona. 
 
Con osservazioni 26 novembre 2020 l'opponente ha postulato la reiezione dell'istanza di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso. 
Non sono state chieste determinazioni sul merito, ma è stato richiamato l'incarto cantonale. 
 
5.  
L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare in modo conciso, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2). 
 
5.1. Nel suo prolisso rimedio, la ricorrente lamenta innanzitutto la violazione degli art. 272 cpv. 1, 276 cpv. 2 e 278 cpv. 3 LEF e degli art. 12, 59 cpv. 2 lett. b e 60 CPC. In particolare, ella ribadisce che la rendita potrebbe essere sequestrata solo alla sede della D.________ SA a X.________ (Cantone Zurigo) e non a Bellinzona, dove l'assicurazione non ha nemmeno una succursale, ma un mero ufficio amministrativo.  
Nella misura in cui non è rivolta contro la sentenza 19 ottobre 2020, bensì contro l'operato dell'UE, l'argomentazione si appalesa di primo acchito inammissibile (v. art. 75 cpv. 1 LTF). Laddove è invece rivolta contro la sentenza di ultima istanza cantonale, essa si esaurisce in una generica e apodittica contestazione di quanto stabilito dall'autorità di vigilanza, senza alcun serio confronto con i dettagliati ragionamenti contenuti nell'impugnato giudizio (v. supra consid. 3), e non soddisfa pertanto le esigenze di motivazione dell'art. 42 cpv. 2 LTF
 
5.2. La ricorrente rimprovera poi alla Corte cantonale la lesione dell'art. 9 Cost. in relazione "alla sua analisi inerente alla sollevata eccezione di difetto di giurisdizione (...) dell'UE" e anche dell'art. 29 cpv. 1 e 2 Cost. per avere, asseritamente, "ignorato la censura della ricorrente relativa alla violazione degli artt. 59 cpv. 2 lett. (b) CPC e 272 cpv. 1 LEF".  
Tali critiche, altrettanto superficiali, non adempiono le severe esigenze di motivazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF
 
6.   
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a/b LTF. Con l'evasione del ricorso, l'istanza di conferire effetto sospensivo allo stesso diventa priva d'oggetto. 
 
Le spese giudiziarie e le ripetibili (per la presa di posizione dell'opponente sull'istanza di concessione dell'effetto sospensivo al gravame) seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
La ricorrente verserà all'opponente la somma di fr. 500.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale. 
 
4.   
Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
 
Losanna, 27 gennaio 2021 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Escher 
 
La Cancelliera: Antonini