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[AZA 7] 
B 58/98 Ws 
IVa Camera 
 
composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger; 
Cassina, cancelliera 
 
Sentenza del 5 luglio 2000 
 
nella causa 
 
G.________edE. ________ C.________, ricorrenti, rappresentati dall'avv. X.________, 
 
contro 
 
Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato, Bellinzona, opponente, 
 
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
Fatti : 
 
A.- G.________ C.________, nato nel 1937, ha lavorato alle dipendenze dello Stato del Cantone Ticino dal 1961 e come tale era affiliato alla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato. In vista del suo pensionamento previsto con effetto a decorrere dal 1° agosto 1997, il 25 aprile 1997 l'interessato si è rivolto alla Cassa pensioni chiedendole di correggere il suo certificato di salario nel senso che per il periodo dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1987 venisse computato un grado di occupazione pari al 103, 42 % conformemente alla risoluzione 9 ottobre 1989 della Commissione amministrativa della Cassa. 
La domanda è stata respinta per atto 4 giugno 1997. La Cassa ha in sostanza argomentato che al momento del pensionamento l'assicurato non subiva più una penalizzazione della copertura previdenziale, giustificante una rivalutazione dello stipendio assicurato in applicazione dell'art. 22 cpv. 3 della Legge cantonale sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 14 settembre 1976 (LCP). In effetto, successivamente alla riduzione dello stipendio assicurato attuata al 1° gennaio 1988 contestualmente alla soppressione della Sezione Y.________, il 1° gennaio 1994 egli aveva beneficiato di una promozione con un aumento di salario percentualmente superiore alla diminuzione registrata nel 1988. 
Con ulteriore determinazione del 31 luglio 1997 la Cassa ha stabilito l'ammontaredellapensionedivecchiaiadiG. ________C. ________infr. 4680. -parial60%dellostipendioassicuratodifr. 101394. - e conformemente ad un grado di occupazione del 100 %, oltre al supplemento fisso di fr. 2199. -. 
 
B.- Patrocinato dall'avv. X.________, l'interessato ha presentato al Tribunale cantonale delle assicurazioni una petizione con cui ha postulato la condanna della Cassa alla rettifica del calcolo della pensione di vecchiaia spettantegli dal 1° agosto 1997 prendendo in considerazione il periodo assicurativo compreso tra il 1° gennaio 1984 e il 31 dicembre 1987 al tasso d'occupazione medio del 103, 42%, ossia applicando un tasso di occupazione medio della carriera del 100, 46%. 
Mediante giudizio 30 settembre 1998 l'adita autorità giudiziaria ha respinto la petizione reputando corretto il calcolo della prestazione effettuato dalla Cassa. 
 
C.- Sempre assistito dalla sua legale, G.________ C.________ interpone un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni con il quale ribadisce le richieste e le allegazioni di prima sede. 
Mentre la Cassa, per il tramite del suo Comitato, propone la reiezione dell'impugnativa, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi. 
 
Diritto : 
 
1.- Sono competenti a statuire sulla presente controversia le istanze giudicanti istituite dall'art. 73 LPP sia dal punto di vista della competenza ratione temporis (DTF 117 V 52, 115 V 228 consid. 1b e 247 consid. 1a e sentenze ivi citate) che da quello della competenza ratione materiae (DTF 120 V 18 consid. 1a, 117 V 51, 114 V 105 consid. 1b). 
Il ricorso è quindi ricevibile. 
 
2.- Il Tribunale cantonale ha già chiaramente enunciato i fatti e illustrato i disposti legali disciplinanti il tema del contendere per cui, al riguardo, è sufficiente rinviare alla pronunzia querelata. Basti in questa sede ribadire che giusta l'art. 22 LCP la pensione di vecchiaia corrisponde all'1, 5 % dell'ultimo stipendio assicurato per ogni anno d'assicurazione tra l'affiliazione e il pensionamento per anzianità, ritenuto un massimo del 60 % (cpv. 1). 
Se lo stipendio ha subito una riduzione per cambiamenti della classificazione (art. 10 cpv. 2 lit. a, b, c) che si verificano dal 1° gennaio 1984, lo stipendio assicurato determinante per il calcolo della pensione viene aumentato in modo proporzionale (cpv. 3). 
 
3.- Anche per quanto attiene all'applicazione della normativa citata alla fattispecie, questa Corte deve aderire e rinviare alle esaurienti considerazioni dei primi giudici. Essi hanno dettagliatamente indicato i motivi per i quali la domanda di G.________ C.________, intesa ad ottenere la rivalutazione della pensione di vecchiaia a suo favore, deve essere disattesa, la prestazione riconosciutagli dall'opponente essendo stata calcolata correttamente e conformemente all'ordinamento legale applicabile. In particolare, individuati pertinentemente gli obiettivi perseguiti dall'art. 22 cpv. 3 LCP, l'istanza cantonale ha a ragione accertato che al momento del suo pensionamento l'assicurato non subiva più alcuna penalizzazione dal profilo previdenziale a seguito della soppressione, il 1° gennaio 1988, della Sezione Y.________ e contestuale diminuzione di salario. In effetto, il 1° gennaio 1994 l'interessato aveva beneficiato di una promozione con l'assegnazione di un aumento dello stipendio assicurato in percentuale superiore alla diminuzione registrata nel 1988. Venuta pertanto meno una perdita della copertura previdenziale, non risultava adempiuto il presupposto per operare la rivalutazione dello stipendio assicurato prevista dall'art. 22 cpv. 3 LCP, motivo per cui la sua richiesta doveva essere respinta. 
 
4.- Da queste conclusioni il Tribunale federale delle assicurazioni non ha motivo di dipartirsi, le allegazioni ricorsuali di G.________ C.________, sostanzialmente identiche a quelle addotte in sede cantonale, non essendo suscettibili di infirmare la querelata pronunzia. L'insorgente non contesta del resto l'interpretazione dell'art. 22 cpv. 3 LCP fatta della precedente istanza, ma si avvale , in sostanza, dell'accordo venuto in essere tra le parti il 9 ottobre 1989 in occasione della soppressione della Sezione Y.________. 
Questo assunto non può essere condiviso. In effetti, anche volendo seguire la tesi ricorsuale e attribuire alla risoluzione 9 ottobre 1989 della Commissione amministrativa della Cassa natura contrattuale - questione questa che, alla luce degli atti, non è affatto pacifica -, dall'interpretazione della stessa non può comunque essere dedotta una deroga all'ordinamento legale. Chiaramente infatti tale atto si riferiva, nelle premesse di fatto come anche nel richiamo alle norme applicabili (fra le quali l'art. 22 LCP), alla situazione previdenziale degli ex dipendenti della Sezione Y.________ che a quell'epoca si erano trovati confrontati con una riduzione dello stipendio a seguito della loro integrazione in un unico Ufficio Y.________ dell'amministrazione cantonale. Esso intendeva segnatamente offrire loro un compenso al discapito retributivo subito e, in particolare, garantire loro tutela sul piano previdenziale nell'ipotesi - non ravvisabile nella fattispecie - del verificarsi di un evento coperto dalla Cassa pensioni in concomitanza con tale situazione di vuoto assicurativo. Conforta ulteriormente tale interpretazione la decisione 13 giugno 1995 indirizzata a G.________ C.________, con la quale la stessa Commissione amministrativa della Cassa, in sostanziale abrogazione della precitata antecedente risoluzione 9 ottobre 1989, preso implicitamente atto che a seguito della nuova classificazione di stipendio dal 1° gennaio 1994 non era più ravvisabile alcun discapito salariale rispetto allo statuto acquisito quale dipendente della Sezione Y.________ e, quindi, nemmeno una perdita previdenziale, ha dichiarato nuovamente applicabile, anche per il periodo assicurativo 1° settembre 1984 (recte 1° gennaio 1984) - 31 dicembre 1987 il tasso di contribuzione medio del 100 %. 
 
5.- Ne discende che a ragione i primi giudici hanno respinto la petizione e che pertanto la pronunzia contestata merita integrale tutela, mentre che l'impugnativa di G.________ C.________ deve essere rigettata. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni 
 
pronuncia : 
 
I.Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
 
II.Non si percepiscono spese giudiziarie. 
 
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
Lucerna, 5 luglio 2000 
 
In nome del 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IVa Camera: 
 
p. La Cancelliera: