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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_21/2007 /biz 
 
Sentenza del 29 marzo 2007 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Féraud, presidente, 
Aeschlimann e Eusebio, 
cancelliere Crameri. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, patrocinata dall'avv. Paolo Marchi, 
 
contro 
 
Comune di C.________, 
rappresentato dal Municipio, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
residenza governativa, 6500 Bellinzona, 
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, 
casella postale, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
rapporto d'impiego, 
 
ricorso in materia di diritto pubblico e ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la decisione emanata il 25 gennaio 2007 dal Tribunale cantonale amministrativo. 
 
Fatti: 
A. 
B.________ e A.________ lavorano da molti anni per il Comune di C.________ quali addette alla refezione della scuola d'infanzia. Sino alla fine del 2005 il loro rapporto d'impiego era regolato da un contratto particolare, poiché le rispettive funzioni non erano previste dal regolamento organico dei dipendenti comunali (ROD) del 31 marzo 1980. Il nuovo regolamento, entrato in vigore il 1° gennaio 2006, ha colmato questa lacuna, introducendo la funzione di cuoca (classi da 5 a 7), quella di aiuto cuoca (classi da 2 a 4) e quella di inserviente (classi da 1 a 3). 
B. 
Con decisioni comunicate il 20 luglio 2006 il Municipio di C.________ ha promosso, con effetto al 1° gennaio 2006, B.________ alla funzione di aiuto cuoca, assegnandole la classe 4 di stipendio, e A.________ alla funzione di inserviente, con classe di stipendio 2, con 8 scatti di anzianità e un grado di occupazione del 32 %. Contro queste decisioni le interessate sono insorte dinanzi al Consiglio di Stato del Cantone Ticino, rivendicando, per quanto qui interessa, la nomina a cuoca, rispettivamente aiuto cuoca. Con distinti giudizi del 14 novembre 2006 il Governo cantonale ha riconosciuto la funzione di cuoca alla prima (classe di stipendio 7) e di aiuto cuoca alla seconda insorgente (classe di stipendio 3). Esso ha respinto la tesi sostenuta dal Municipio secondo cui la funzione di cuoca è riservata alle persone in possesso dell'attestato federale di capacità (AFC), di cui la prima insorgente era sprovvista, decisivo essendo, secondo l'Esecutivo cantonale, ch'ella esercitava la funzione di cuoca: di riflesso all'altra insorgente andava riconosciuto lo statuto di aiuto cuoca. 
 
Il Tribunale cantonale amministrativo, adito dal Comune, con giudizio del 25 gennaio 2007 ha annullato le decisioni governative, confermando quelle municipali. 
C. 
Avverso questa pronunzia A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico e un ricorso sussidiario in materia costituzionale. Chiede di annullarla e di confermare la decisione municipale, con le rettifiche stabilite dal Consiglio di Stato. 
Non sono state chieste osservazioni ai ricorsi. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 La decisione impugnata è stata pronunciata dopo l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007 (RU 2006 I 1205), della legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110): i due ricorsi, rettamente presentati con una sola e unica istanza (art. 119 LTF), sono quindi disciplinati dal nuovo diritto (art. 132 cpv. 1 LTF). 
1.2 La ricorrente rileva che il Municipio le ha assegnato un salario di fr. 17'118.90 anziché di fr. 20'445.--, comportante quindi una perdita annua di fr. 3'327.-- (recte: fr. 3'326.10), alla quale si dovrebbero aggiungere le indennità di carovita e l'aumento del capitale di vecchiaia secondo la legge sulla previdenza professionale: sostiene, in maniera generica, che per gli anni 2006, 2007 e 2008, anno del suo pensionamento, il valore di causa sarebbe pertanto superiore a fr. 15'000.--. La tesi non regge. In effetti, la perdita di guadagno sui tre anni ammonterebbe a fr. 9'978.30. Indipendentemente dalla questione di sapere se occorra tener conto anche delle indennità cui accenna la ricorrente (sul calcolo del valore litigioso vedi l'art. 51 LTF), è manifesto ch'esse non supererebbero, in tre anni, fr. 5'000.--, per cui il valore litigioso minimo di fr. 15'000.-- non è raggiunto. 
 
Ne segue che di per sè, il valore litigioso essendo inferiore a fr. 15'000.--, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile (art. 85 cpv. 1 lett. b LTF). D'altra parte, la ricorrente non sostiene che si sarebbe in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 in relazione con l'art. 42 cpv. 2 secondo periodo LTF), che comporterebbe se del caso l'ammissibilità del rimedio ordinario esperito. 
2. 
2.1 La ricorrente ha presentato un ricorso sussidiario in materia costituzionale, di massima ammissibile poiché, come si è visto, la via del ricorso ordinario è preclusa (art. 113 e art. 85 cpv. 1 lett. b LTF). Con questo rimedio può essere censurata solo la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). La parte ricorrente deve indicare quale sia la norma di diritto costituzionale che pretende violata e dimostrare, mediante un'argomentazione circostanziata (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF), in cosa consista la violazione (cfr. DTF 130 I 258 consid. 1.3); qualora venga invocata la violazione di un diritto costituzionale nell'applicazione del diritto cantonale o intercantonale, la parte ricorrente deve indicare con precisione la relativa norma (cfr. DTF 110 Ia 1 consid. 2a). Il Tribunale federale esamina la violazione di diritti di rango costituzionale o censure costituzionali nell'applicazione del diritto cantonale o intercantonale soltanto se l'insorgente, nell'atto di ricorso, le abbia sollevate in maniera precisa e le abbia motivate in maniera sufficiente (art. 117 e 106 cpv. 2 LTF). 
2.2 Il Tribunale cantonale amministrativo ha rilevato che il nuovo ROD prevede tre funzioni: quella di cuoca, di aiuto cuoca e di inserviente, distinzioni, eccetto che per l'assegnazione a diverse classi di stipendio, non ulteriormente esplicitate a livello di regolamento. I giudici cantonali hanno precisato che l'art. 27 ROD non prevede che la cuoca debba essere in possesso dell'AFC, né che l'aiuto cuoca è colei che non dispone di un siffatto certificato, né è definito meglio lo statuto delle inservienti. L'art. 28 ROD stabilisce i requisiti di preparazione professionale soltanto per i funzionari delle classi di stipendio più alte (cpv. 1), riservando al Municipio la facoltà di fissarli caso per caso (cpv. 2). Prevalendosi di quest'ultima facoltà, applicabile secondo i giudici cantonali anche nel quadro di una decisione come quella in esame e non soltanto nell'ambito di un pubblico concorso, il Municipio ha riservato la funzione di cuoca alle dipendenti in possesso di un AFC, attribuendo la qualifica di aiuto cuoca o di inserviente alle persone che ne sono sprovviste. Essi hanno ritenuto che questa decisione non procede da un'interpretazione travalicante i limiti della latitudine di giudizio che l'autonomia comunale impone di riconoscere al Municipio nell'applicazione delle citate norme. Hanno quindi ritenuto che, benché opinabile, il riferimento a un determinato certificato professionale, invece che alle mansioni effettivamente svolte, non appare priva di ragioni pertinenti. Fondata su un criterio oggettivo, la distinzione che privilegia la formazione professionale del dipendente rispetto alle responsabilità attribuitegli, anche se sarebbe preferibile fissare la retribuzione in base al valore intrinseco delle prestazioni lavorative concretamente fornite, non appare comunque arbitraria. Le direttive per il personale della scuola d'infanzia emanate dalla direzione dell'istituto scolastico comunale, che definiscono le tre menzionate mansioni, non limitano d'altra parte, sempre secondo la Corte cantonale, la libertà di decisione del Municipio di operare nell'applicazione del ROD la menzionata distinzione. 
2.3 La ricorrente sostiene, richiamando l'art. 28 ROD inerente alla nomina previo concorso, che al momento della sua approvazione nel 2005 per l'attività di cuoca, e quindi a maggior ragione per quella di aiuto cuoca, non si sarebbe ritenuto necessario richiedere un attestato professionale o altri requisiti. Con quest'assunto ella non dimostra tuttavia l'arbitrarietà dei citati motivi posti a fondamento della decisione impugnata, segnatamente dell'interpretazione di detta norma da parte dei giudici cantonali. Ella fa valere inoltre che l'abbassamento della funzione di una collega, segnatamente dell'aiuto cuoca, non potrebbe costituire il motivo per ridurre la sua funzione, trattandosi di un fatto estraneo alla dipendente stessa e all'attività da lei svolta. Insiste poi sul fatto che la criticata decisione municipale, confermata dalla Corte cantonale, le riconosce una funzione inferiore a quella da lei effettivamente svolta e rappresenterebbe quindi una decisione arbitraria. 
2.4 Ora, la ricorrente, limitandosi ad accennare all'art. 9 Cost., sulla cui portata non occorre esprimersi oltre visto l'esito del gravame, parrebbe disattendere che per motivare la censura di arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata, né contrapporle una versione propria, per quanto sostenibile, dei fatti o una propria valutazione delle prove o una propria interpretazione di una norma legale. Occorre piuttosto dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti, la valutazione delle prove o la criticata interpretazione sarebbe manifestamente insostenibile, si trovi in chiaro contrasto con gli atti, si fondi su una svista manifesta, violi gravemente una norma o un principio giuridico chiaro e indiscusso o contraddica in modo urtante il sentimento di giustizia e di equità (DTF 127 I 38 consid. 2b pag. 41; 54 consid. 2b; 125 II 10 consid. 3a). 
 
L'arbitrio non risulta inoltre già dal semplice fatto che un'altra soluzione potrebbe entrare in linea di conto o sarebbe addirittura preferibile, ricordato che la decisione impugnata deve apparire arbitraria anche nel suo risultato (DTF 129 I 8 consid. 2.1 e rinvii). Certo, la criticata soluzione adottata dal Municipio è opinabile, come peraltro espressamente ammesso dai giudici cantonali. Tenuto conto anche della latitudine di giudizio che dev'essere riconosciuta al Municipio (cfr. al riguardo DTF 129 I 410 consid. 2.1, 290 consid. 2.1; 128 I 3 consid. 2a) e della circostanza che la contestata distinzione si fonda su un criterio oggettivo, essa non è addirittura insostenibile e quindi arbitraria. Ne segue che il ricorso sussidiario in materia costituzionale, manifestamente infondato, dev'essere respinto. 
3. 
3.1 La decisione può essere adottata nella procedura prevista dall'art. 109 cpv. 2 lett. a LTF. Le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile. 
2. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso sussidiario in materia costituzionale è respinto. 
3. 
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. 
4. 
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Municipio di C.________, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
Losanna, 29 marzo 2007 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: