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[AZA 0] 
 
1A.276/1999 
 
I CORTE DI DIRITTO PUBBLICO 
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27 gennaio 2000 
 
Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, presidente della Corte, Jacot-Guillarmod e Catenazzi. 
Cancelliere: Crameri. 
 
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Visto il reclamo del 23 dicembre 1999 presentato da A.________, cittadino italiano, attualmente detenuto ai fini estradizionali presso il Penitenziario cantonale "La Stampa", Lugano, patrocinato dall'avv. Stefano Ferrari, Chiasso, contro la decisione incidentale emessa il 10 dicembre 1999 dall'Ufficio federale di polizia, Berna, in materia di estradizione del ricorrente alla Slovenia (diritto a comunicare liberamente con un difensore estero); 
Ritenuto in fatto : 
 
A.- Il 23 maggio 1994 e il 14 giugno 1999 l'INTERPOL 
Lubiana chiedeva alle Autorità svizzere di arrestare il cittadino italiano A.________, domiciliato a Padova (I), al quale le autorità slovene imputano il reato di messa in circolazione di monete false (art. 249 cpv. 1 CP sloveno). 
 
A.________ è stato arrestato all'aeroporto di Lugano-Agno dalla polizia ticinese il 28 ottobre 1999. In occasione dell'interrogatorio, si è opposto all'estradizione semplificata alla Slovenia. 
 
B.- Il 1° novembre 1999 l'Ufficio federale di polizia (UFP) ha emanato un ordine di arresto dell'interessato in vista d'estradizione. Con decisione del 26 novembre 1999 la Camera d'accusa del Tribunale federale ha respinto un reclamo contro l'ordine di arresto. 
 
Il 9 novembre 1999 l'UFP autorizzava l'arrestato ad avere liberi colloqui con la moglie e con i figli nelle carceri pretoriali di Bellinzona, ove era detenuto. Con decisione di stessa data l'UFP ha respinto una richiesta di scarcerazione. 
 
C.- Mediante nota diplomatica del 15 novembre 1999 l'Ambasciata della Repubblica di Slovenia a Berna ha formalmente chiesto l'estradizione di A.________. 
 
Per quanto qui interessa, in occasione del suo interrogatorio del 2 dicembre 1999, l'estradando ha formulato le richieste di: 
- colloqui telefonici liberi con la moglie e i due figli, 
- corrispondenza postale non sorvegliata con il suo patrocinatore di fiducia, - permesso di visita, senza sorveglianza, per discutere questioni commerciali inerenti alla sua azienda, con B.________, - colloqui liberi con l'avv. C.________, suo patrocinatore di fiducia nell'ambito del procedimento sloveno. 
 
Con lettera del 3 dicembre 1999 l'UFP ha negato all'interessato colloqui telefonici liberi con i familiari, autorizzando invece la corrispondenza senza censura con il suo difensore svizzero e la visita, sotto sorveglianza, di B.________; ha invitato il difensore sloveno a produrre una procura e un documento attestante la sua professione, precisando che un colloquio con lui non sarebbe sottoposto a sorveglianza qualora l'avvocato svizzero dichiari per scritto di garantire personalmente che l'incontro si svolgerebbe secondo le regole deontologiche vigenti nel Cantone Ticino. Nelle osservazioni l'interessato ha confermato l'opposizione all'estradizione. 
 
Con decisione incidentale del 10 dicembre 1999 l'UFP, rilevato che un pericolo di inquinamento delle prove non poteva essere escluso, ha concesso all'interessato colloqui sorvegliati con i suoi familiari e con B.________, come pure l'autorizzazione di visita del difensore sloveno alle predette condizioni. 
 
D.- A.________ ha presentato un reclamo alla Camera d'accusa del Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della decisione nonché l'autorizzazione di colloqui telefonici liberi con i familiari e colloqui liberi con il difensore sloveno. 
 
L'UFP conclude per la reiezione, in quanto ricevibile, del ricorso. Con replica del 1° gennaio 2000 il reclamante ribadisce le proprie argomentazioni e conclusioni. 
 
Considerando in diritto : 
 
1.-a) Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 125 I 14 consid. 2a, 253 consid. 1a, 125 II 497 consid. 1a). 
 
b) Alla Repubblica di Slovenia è applicabile il Trattato d'estradizione tra la Svizzera e la Serbia, del 28 novembre 1887 (RS 0.353. 981.8; DTF 120 Ib 120 consid. 1a e b, 111 Ib 52). La legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP) e la relativa ordinanza del 24 febbraio 1982 (OAIMP) sono applicabili alle questioni che il prevalente Trattato internazionale non regola espressamente o implicitamente (cfr. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 120 Ib 120 consid. 1a e rinvii), come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'estradizione di quello convenzionale (DTF 123 II 134 consid. 1a, 122 II 140 consid. 2 pag. 142, 373 consid. 1a), riservato il rispetto dei diritti dell'uomo (DTF 123 II 595 consid. 7c pag. 616 seg. ). 
 
Né il ricorrente né l'UFP si esprimono invero sull' applicabilità del Trattato; nella nota diplomatica si precisa tuttavia espressamente che l'estradizione è chiesta conformemente al Trattato, stipulato a Vienna il 28 (16) novembre 1887, e si richiama pure la Convenzione europea di estradizione, del 13 dicembre 1957, ratificata dalla Slovenia il 16 febbraio 1995. La questione non deve essere comunque esaminata oltre, poiché l'atto rimproverato al ricorrente può costituire un reato motivante l'estradizione (art. 35 AIMP in relazione con l'art. 242 CP) e ritenuto che nella presente procedura non dev'essere comunque stabilito se le condizioni per l'estradizione siano adempiute (DTF 120 Ib 120 consid. 1b pag. 124 in alto). 
 
c) Nella decisione, definita incidentale ai sensi dell'art. 48 cpv. 2 AIMP, l'UFP ha indicato ch'essa poteva essere impugnata, entro il termine di dieci giorni, dinanzi alla Camera d'accusa del Tribunale federale. Ora, questa esamina unicamente i reclami diretti contro la legittimità dell'arresto e della carcerazione in vista d'estradizione (art. 47 e 48 cpv. 2 AIMP; DTF 117 IV 359 consid. 1a; sentenze inedite del 2 agosto 1993 nella causa R. e del 26 novembre 1999 nei confronti del ricorrente), che non formano oggetto di questo procedimento. L'erronea indicazione del rimedio di diritto non comporta comunque alcun pregiudizio per il ricorrente, poiché il gravame - tempestivo (art. 106 cpv. 1 OG; DTF 114 Ib 156 consid. 1b) - è stato trasmesso alla I Corte di diritto pubblico, competente a trattarlo. 
 
Il ricorso di diritto amministrativo è ammissibile contro la decisione incidentale con cui l'UFP ha rifiutato al ricorrente il diritto d'avere colloqui liberi con i suoi familiari e il suo difensore estero (art. 25 cpv. 1 AIMP). In deroga al principio generale sancito dall'art. 114 cpv. 1 OG, il Tribunale federale non è vincolato dalle conclusioni delle parti (art. 25 cpv. 6 AIMP). Nell'applicazione del principio dell'ufficialità, esso è però tenuto a rispettare i limiti del litigio poiché non gli competono funzioni di vigilanza (DTF 123 II 134 consid. 1d, 112 Ib 576 pag. 586 in medio). 
 
d) Colpito dal contestato provvedimento, il ricorrente è legittimato ad aggravarsi, conformemente agli art. 25 cpv. 1 AIMP e 103 lett. a OG. 
 
2.- Il ricorrente fa valere che la decisione impugnata, invocando semplicemente un generico e astratto pericolo di inquinamento delle prove, sarebbe carente di motivazione e lesiva quindi dell'art. 4 vCost. 
 
a) Il diritto di essere sentito di cui all'art. 29 cpv. 2 Cost. (e già desumibile dall'art. 4 vCost. ) comprende tra l'altro il diritto di ricevere una decisione motivata. Una motivazione può in ogni caso esser ritenuta sufficiente quando l'autorità menzioni, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e pone quindi l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle possibilità di impugnarlo. L'autorità non è tenuta a pronunciarsi su tutti gli argomenti sottopostile, ma può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione di merito (DTF 124 II 146 consid. 2a, 124 V 180 consid. 1a, 123 I 31 consid. 2c, 122 IV 8 consid. 2c, 121 I 54 consid. 2c). 
 
b) A fondamento del contestato rifiuto di liberi colloqui, richiamato lo scambio di corrispondenza intercorso con il ricorrente, l'UFP ha addotto che il procedimento penale estero non è ancora concluso e che, vista la natura economica dei reati ascrittigli, un pericolo di inquinamento delle prove non può essere escluso; a titolo abbondanziale l'Autorità federale ha aggiunto che l'avvocato sloveno non aveva prestato giuramento dinanzi alle autorità svizzere e ch'egli non conosce le regole di deontologia elvetiche. Anche se succinti, questi motivi permettevano al ricorrente di afferrare le ragioni alla base del criticato provvedimento e di rendersi conto della sua portata, per cui una violazione del diritto di essere sentito non è ravvisabile (DTF 125 II 369 consid. 2c, 124 II 146 consid. 2a). 
 
3.-a) Il ricorrente fa valere che il rifiuto di avere colloqui liberi con i familiari e il difensore sloveno violerebbe l'art. 4 vCost. e l'art. 6 n. 3 lett. b e c CEDU. Come amministratore unico, tra le altre, di una società italiana attiva nell'ambito di trasmissioni televisive e nella realizzazione e commercializzazione di servizi giornalistici, egli, sebbene possa incontrarsi una volta alla settimana con i suoi familiari, dovrebbe poter conferire liberamente con loro al telefono: e ciò per poterli istruire sull'evasione delle pratiche societarie. Il ricorrente rileva che, all'inizio della procedura, gli era stato concesso il diritto di intrattenersi liberamente con i familiari, per cui l'asserito pericolo di inquinamento delle prove non sussisterebbe, anche perché egli è da tempo a conoscenza del procedimento penale avviato contro di lui (procedimento che riguarda fatti verificatisi nel 1994), tanto da aver sempre avuto accesso agli atti. 
L'UFP ha ritenuto che, per la natura economica dei reati, non si può escludere un pericolo di inquinamento delle prove. Riguardo ai colloqui con l'avvocato estero ha aggiunto, a titolo abbondanziale, che questi non ha prestato giuramento dinanzi alle autorità svizzere né conosce le regole deontologiche elvetiche. L'UFP ha altresì richiamato le sue lettere del 3 e dell'8 dicembre 1999, nelle quali invitava il ricorrente a trasmettere una procura e un documento che certificasse la professione del difensore estero e chiedeva che il legale svizzero dichiarasse per scritto di garantire personalmente che i colloqui tra l'arrestato e il difensore straniero sarebbero avvenuti nel rispetto delle norme deontologiche in vigore nel Cantone Ticino. Nella risposta al ricorso l'UFP ha rilevato che il ricorrente non ha presentato né i documenti né la dichiarazione richiesti, e addotto ch'egli non aveva spiegato come l'intervento del legale estero potesse migliorare la sua difesa nell'ambito del procedimento svizzero e in quello estero. 
 
In replica il ricorrente, richiamando il se greto professionale, ha precisatochenonintendeindicare all'UFP in che modo i colloqui con il legale sloveno potrebbero migliorare la sua difesa nel quadro del procedimento di estradizione e di quello penale estero. 
 
b) Il Tribunale federale ha già avuto occasione di pronunciarsi sulla restrizione del diritto dell'imputato a comunicare liberamente con il proprio difensore estero, giungendo a soluzioni diverse qualora l'intervento del legale fosse chiesto per la procedura d'estradizione o per il procedimento penale estero. Ha ritenuto che, di massima, non è necessario consultare un avvocato straniero per i bisogni della procedura di estradizione, se l'interessato è difeso da un legale svizzero; in applicazione dell'art. 6 n. 3 lett. c CEDU ha stabilito per contro che, nell'ambito di un procedimento penale estero, a un difensore straniero può essere negata l'autorizzazione di visitare senza sorveglianza il suo mandante incarcerato in Svizzera soltanto qualora sussista un pericolo concreto ch'egli possa abusare della sua posizione di fiducia (DTF 121 I 164; sentenze inedite del 16 marzo 1995 in re B., riassunta parzialmente in DTF 121 I 164 consid. 2 c pag. 170, e del 2 agosto 1993 in re R., note all'UFP). 
 
aa) In quanto la necessità di consultare l'avvocato estero si riferisca ai bisogni della procedura di estradizione, è quindi dubbio che la censura sia fondata. 
 
Il ricorrente si prevale infatti invano dell'art. 6 n. 3 lett. b ecCEDU, ritenutochequestanormanonè, dimassima, applicabile alla procedura amministrativa dell'assistenza giudiziaria internazionale, segnatamentedell' estradizione, visto che non si tratta di un'accusa in materia penale (DTF 123 II 175 consid. 6e pag. 285 e riferimenti, 120 Ib 112 consid. 4 pag. 119; Mark E. Villiger, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention, 2a ed., Zurigo 1999, n. 401, pag. 255; cfr. anche n. 690 pag. 452). Il ricorrente può invero far valere una violazione del diritto di essere sentito, già menzionato, che garantisce segnatamente, come l'invocata norma convenzionale (DTF 121 I 164 consid. 2c), il diritto dell'accusato a comunicare liberamente con il difensore (DTF 111 Ia 341 consid. 3a; Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3a ed., Berna 1999, pag. 556 seg. ). 
 
Ora, per quanto concerne la procedura di estradizione, il ricorrente può avvalersi del patrocinio di un avvocato svizzero, con cui ha la facoltà di comunicare liberamente e al quale l'avvocato estero può trasmettere senza restrizioni tutte le informazioni utili che gli permettano di opporvisi (sentenze citate). Certo, sono senz'altro immaginabili ipotesi in cui un contatto diretto tra l'imputato e tutti i suoi difensori potrebbe essere utile o addirittura necessario anche nella procedura di estradizione. Tuttavia, in concreto, non si vede, né il ricorrente spiega perché un contatto diretto con l'avvocato sloveno potrebbe migliorare la sua difesa in Svizzera; la questione non dev' essere esaminata oltre. 
 
bb) Il ricorrente invoca anche il diritto, desumibile dall'art. 6 n. 3 CEDU, di disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa (lett. b) e di avere l'assistenza di un difensore di propria scelta (lett. c). Nel reclamo egli precisa che ciò sarebbe necessario per definire i fatti imputatigli nonché per discutere la sua posizione processuale e ogni altra questione connessa al suo patrocinio nel procedimento sloveno; nella replica, richiamando il segreto professionale del difensore, sottolinea di non voler indicare in che modo l'incontro potrebbe migliorare la sua difesa. Così invocato, l'art. 6 CEDU risulta applicabile, nella misura in cui concerne il procedimento penale estero, visto che la Convenzione è stata ratificata ed è entrata in vigore per la Slovenia il 28 giugno 1994. Il diritto di comunicare liberamente con il proprio avvocato è garantito del resto dall'art. 32 cpv. 2 seconda frase Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost. ), secondo cui all'imputato dev'essere data la possibilità di far valere i diritti di difesa che gli spettano (messaggio del Consiglio federale del 20 novembre 1996 concernente la revisione della Costituzione federale, FF 1997 I 175, ad art. 28). Esso è pure sancito dall'art. 14 n. 3 lett. b Patto ONU II, ratificato anche dalla Slovenia, che non va comunque oltre le garanzie dell'art. 6 n. 3 lett. c CEDU (DTF 122 I 109 consid. 3a; sentenza inedita dell'11 settembre 1996 in re K., consid. 2a) ed è coperto dalle garanzie di un equo processo desumibili dall'art. 29 cpv. 1 Cost. (FF 1997 I 169/170, ad art. 25). 
 
Il diritto dell'accusato di poter comunicare liberamente con il difensore alfine di preparare la sua difesa dev'essere accordato, di massima, dall'inizio della procedura d'istruzione. Esso dev'essere garantito, in principio, indipendentemente dal luogo di residenza o di detenzione dell'interessato e, pertanto, anche quando egli si trova detenuto in un altro Stato, nell'attesa di una decisione relativa alla sua estradizione (sentenza inedita del 16 marzo 1995 in re B.). Il menzionato diritto non è tuttavia assoluto e può essere oggetto delle restrizioni previste dalla legge, volte a proteggere l'interesse pubblico e purché sia rispettato il principio della proporzionalità. Siffatte restrizioni hanno comunque sempre un carattere eccezionale e si giustificano soltanto in presenza di circostanze straordinarie, in particolare quando sussista un concreto pericolo di collusione (DTF 121 I 164 consid. 2c pag. 168 e pag. 169 in fondo; Mark. E. Villiger, op. cit. , n. 514 - 525 ad art. 6, pag. 327 segg. ; Arthur Haefliger/ Frank Schürmann, Die Europäische Menschenrechtskonvention und die Schweiz, 2a ed., Berna 1999, pag. 219 in alto, 223 seg. e 228). 
 
Nella fattispecie l'UFP ha addotto che, vista la natura economica dei reati ascritti al ricorrente, un pericolo di inquinamento delle prove non può essere escluso. Come si è visto, nell'ambito di un procedimento penale a un difensore estero può essere negata l'autorizzazione per visitare senza sorveglianza il suo mandante incarcerato in Svizzera soltanto quando sussista un pericolo concreto, e non meramente astratto, ch'egli possa abusare della sua posizione di fiducia (DTF 121 I 164 con numerosi rinvii alla prassi della Corte europea dei diritti dell'uomo relativa all'art. 6 n. 3 lett. c CEDU; anche la sussistenza di un rischio di collusione in generale - nella fattispecie segnatamente riguardo ai familiari del ricorrente - deve fondarsi su indizi concreti e non solo teorici, DTF 123 I 31 consid. 3c, 117 Ia 257 consid. 4c). Ora, le Autorità svizzere non sono in grado di valutare i rischi di inquinamento delle prove o di collusione in un caso concreto, poiché non sono a conoscenza di tutti gli elementi dell'istruzione penale. 
 
Come il Tribunale federale ha già stabilito nella citata sentenza del 16 marzo 1995, l'UFP non può rilasciare un'autorizzazione a un avvocato estero per visitare una persona detenuta ai fini estradizionali senza contattare prima l'Autorità richiedente su questo punto. Ciò s'impone a maggior ragione nel presente caso, dal momento che i fatti rimproverati al ricorrente risalgono al 1994 e ch' egli sostiene di aver avuto libero accesso agli atti del procedimento penale estero. L'UFP dovrà emanare una nuova decisione sulle richieste autorizzazioni, dopo aver interpellato le Autorità dello Stato richiedente sull'eventuale esistenza effettiva di concreti motivi che potrebbero opporsi a tali colloqui. 
 
Le Autorità svizzere non hanno alcun rapporto istituzionale con gli avvocati all'estero né conoscono i titoli di coloro che si presentano come avvocati e i legami che potrebbero avere con una persona detenuta in vista d'estradizione. La richiesta dell'UFP al ricorrente di produrre una procura e un documento attestante la qualifica di avvocato del difensore straniero era quindi giustificata. 
 
4.- Il gravame dev'essere accolto e la decisione impugnata annullata. L'UFP è invitato a emanare una nuova decisione, nel senso dei considerandi. Al ricorrente, che si è avvalso del patrocinio di un legale, spettano ripetibili della sede federale, a carico dell'UFP (art. 159 cpv. 1 OG). Non si riscuote tassa di giustizia (art. 156 cpv. 2 
OG). 
 
Per questi motivi 
 
il Tribunale federale 
 
pronuncia : 
 
1. Il reclamo, trattato come ricorso di diritto amministrativo, è accolto nel senso dei considerandi e la causa è rinviata all'Ufficio federale di polizia per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. 
 
2. Non si riscuote tassa di giustizia. L'Ufficio federale di polizia rifonderà al ricorrente un'indennità di fr. 1500. -- per ripetibili della sede federale. 
 
3. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente e all'Ufficio federale di polizia. 
 
Losanna, 27 gennaio 2000 
MDE 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: 
Il Presidente, 
 
Il Cancelliere,