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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_489/2007 /biz 
 
Sentenza del 26 novembre 2007 
Corte di diritto penale 
 
Composizione 
Giudici federali Schneider, presidente, 
Wiprächtiger, Foglia, giudice supplente, 
cancelliera Ortolano. 
 
Parti 
A.A.________ e B.A.________, 
ricorrenti, patrocinati dall'avv. Francesca Perucchi, 
 
contro 
 
C.________, 
opponente, patrocinato dall'avv. Patrizia Gianelli, 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, 
Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
opponente. 
 
Oggetto 
Ripetuti atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere, 
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata 
il 4 luglio 2007 dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Nella seconda metà del mese di luglio 2001, al rientro da un periodo di vacanza trascorso con la madre a Z.________, B.A.________ - all'epoca un bambino di cinque anni - ha manifestato un comportamento che è parso al padre D.________ e alla sua compagna E.________ anomalo, toccando a più riprese i genitali dei due. In occasione di uno di questi episodi, interrogato da E.________ sui motivi del suo agire, B.A.________ le ha risposto che così faceva pure lo zio materno C.________, ciò che ha poi ripetuto la sera stessa anche al padre. Rivoltosi per un consulto al dott. F.________, questi ha prospettato a D.________ tre possibilità per risolvere il problema: lasciar correre, procedere immediatamente con una denuncia oppure avvertire la madre affinché impedisse al piccolo di incontrare lo zio materno. Optando per quest'ultima alternativa, il giorno successivo, ossia il 28 luglio 2001, D.________ ha incontrato la moglie G.________ - dalla quale viveva separato da qualche tempo e a cui inizialmente era stata affidata la custodia dei figli A.A.________ e B.A.________ - e chiesto che tenesse C.________ lontano dai bambini. G.________ non ha creduto alla colpevolezza del fratello, tant'è che anche in seguito ha continuato ad affidare i figli a C.________ quando si assentava da casa. 
B. 
Un giorno B.A.________ ha raccontato a E.________ che ogni tanto, in assenza della madre, lui e il fratello venivano curati dallo zio C.________. Informato dalla compagna e accertato che ciò era vero, D.________ si è allora rivolto alla Commissione Tutoria regionale (CTR) che lo ha indirizzato al centro X.________ consigliandogli di prendere contatto con la dott. H.________, membro della stessa CTR e specialista in materia di abusi sessuali su minori. Il 26 ottobre 2001, D.________ ha quindi incontrato la dott. H.________. Il 29 ottobre 2001 ella ha inviato una e-mail al presidente della CTR, segnalando che dall'incontro avuto con il padre erano emersi chiari indicatori di abuso e che la madre non sembrava essere in grado di garantire un contesto di protezione fisica e psicologica, ha altresì prospettato di affidare temporaneamente al padre la custodia del minore, rispettivamente di collocarlo in una struttura di protezione. 
La dott. H.________ ha sentito B.A.________, la prima volta, il 30 ottobre 2001, senza tuttavia registrare o videoregistrare il colloquio, limitandosi a prendere appunti. 
Il 31 ottobre 2001, al termine del primo incontro davanti al presidente della CTR, i genitori di A.A.________ e B.A.________ si erano impegnati a recarsi entrambi dalla pedagogista H.________ in modo da permetterle di approfondire la questione del sospetto abuso di natura sessuale. A G.________ è stato inoltre imposto l'obbligo di impedire qualsiasi tipo di contatto tra il fratello C.________ e i figli. Ciononostante, certa dell'innocenza del fratello, la donna ha continuato di tanto in tanto ad affidare a C.________ la cura dei minori. 
 
B.A.________ è stato sentito una seconda volta dalla dott. H.________ il 5 dicembre 2001. Il bambino le avrebbe riferito che le cose di cui aveva parlato la prima volta sarebbero successe pure al fratello A.A.________. Il 22 gennaio 2002, G.________ ha contattato telefonicamente la pedagogista clinica comunicandole che B.A.________ aveva ritrattato le accuse nei confronti dello zio. Nell'incontro del giorno successivo, il bambino ha dichiarato alla specialista di aver ritrattato perché invitato dalla madre, altrimenti lo zio sarebbe finito in prigione. 
 
Successivamente, il 31 gennaio e il 7 febbraio 2002, anche A.A.________ è stato sentito dalla dott. H.________, con modalità analoghe, ossia senza registrare gli incontri. Il piccolo, all'epoca di 8 anni, avrebbe riferito di aver subito abusi dallo zio. 
C. 
Con decisione dell'11 febbraio 2002, la CTR ha disposto il collocamento coatto di A.A.________ e B.A.________ al centro Y.________, privando provvisoriamente i genitori della custodia parentale. Il collocamento è stato eseguito il 18 febbraio successivo. 
 
Il 14 febbraio 2002, A.A.________ è stato sentito dall'allora Magistrata dei minorenni. L'incontro, a cui ha partecipato pure la dott. H.________ quale persona di fiducia ai sensi della LAV, non è stato videoregistrato. Il 27 febbraio 2002 anche B.A.________ è stato sentito dalla Magistrata che ha, questa volta, videoregistrato il colloquio. In quest'occasione però il minore non ha parlato degli abusi. Sempre il 27 febbraio 2002, la Magistrata dei minorenni ha sentito per la seconda volta A.A.________ e videoregistrato l'incontro. 
 
Il 6 marzo 2002, i fratellini A.________ sono stati sottoposti a visita proctologica. L'esame dell'ano di B.A.________ non ha rilevato elementi tali da poter essere ricondotti ad abusi sessuali, mentre l'esame dell'ano di A.A.________ ha rilevato tracce compatibili con tale ipotesi, segnatamente con l'introduzione nel medesimo di corpi estranei. 
La dott. H.________ ha sentito nuovamente A.A.________ il 18 aprile 2002, il 2 e il 23 maggio 2002 nonché il fratello B.A.________ il 25 aprile 2002 e il 17 maggio 2002. La CTR ha trasmesso al Ministero pubblico, in data 27 maggio 2002, la sintesi relativa all'incontro del 18 aprile 2002 tra la pedagogista e A.A.________. La sintesi degli altri incontri gli è stata trasmessa solo il 19 giugno 2002. 
D. 
Arrestato il 15 febbraio 2002, C.________ è rimasto in carcere preventivo fino al 4 aprile 2002, quando è stato scarcerato in accoglimento di un'istanza di libertà provvisoria da lui presentata. 
 
Il 26 aprile 2005, il Procuratore pubblico ha posto C.________ in stato di accusa davanti alla Corte delle assise criminali in Lugano per ripetuti atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere nonché per atti sessuali con fanciulli. 
E. 
Con sentenza del 29 marzo 2007, la Corte delle assise criminali in Lugano ha prosciolto C.________ da ogni imputazione. 
F. 
Adita dal Procuratore pubblico nonché da A.A.________ e B.A.________, con sentenza del 4 luglio 2007, la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP) ha respinto, nella misura in cui era ammissibile, il ricorso del Procuratore pubblico e dichiarato inammissibile il ricorso di A.A.________ e B.A.________. 
G. 
A.A.________ e B.A.________ insorgono al Tribunale federale mediante ricorso in materia penale contro la sentenza dell'ultima istanza cantonale. Postulano, in via principale, la riforma della decisione impugnata e il riconoscimento di colpevolezza di C.________ per i reati imputatigli, nonché la sua condanna al risarcimento del danno materiale delle vittime quantificato in fr. 116'242.20 e al versamento a titolo di risarcimento per torto morale di fr. 50'000.-- a A.A.________ e fr. 40'000.-- a B.A.________. In via subordinata, essi chiedono l'annullamento delle sentenze della CCRP e della Corte delle assise criminali nonché il rinvio della causa a una nuova Corte delle assise criminali. In via ancor più subordinata, postulano l'annullamento della decisione dell'ultima istanza cantonale e il rinvio degli atti alla CCRP per nuovo giudizio. Essi formulano altresì istanza di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio. 
H. 
Non sono state chieste osservazioni al gravame. 
 
Diritto: 
1. 
Presentato dalle vittime, le cui pretese civili sono influenzate dalla decisione impugnata (art. 81 cpv. 1 lett. a e lett. b n. 5 LTF), e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF), il ricorso è di massima ammissibile, poiché interposto nei termini legali (art. 100 cpv. 1 LTF richiamati gli art. 46 cpv. 1 lett. b e 45 cpv. 1 LTF) e nelle forme richieste (art. 42 LTF). 
2. 
I ricorrenti lamentano arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove. 
2.1 La CCRP ha dichiarato inammissibili le censure di arbitrio sollevate dai ricorrenti contro la sentenza di primo grado, in quanto non ritenute adeguatamente motivate e sostanziate come invece richiesto dalla procedura cantonale. Nessuna delle critiche di arbitrio nell'accertamento dei fatti soddisfaceva i requisiti di ammissibilità, per la CCRP infatti gli insorgenti si limitavano a contrapporre la propria opinione al giudizio della prima Corte con considerazioni meramente appellatorie. Ciò sarebbe in particolare il caso per le censure riferite alla valutazione delle dichiarazioni dei bambini e della loro suggestionabilità, all'intervento e ruolo della pedagogista, all'attendibilità delle perizie nonché alla personalità dell'accusato e della sua famiglia. L'ultima istanza cantonale ha poi ricordato che un ricorso fondato sull'arbitrio non può esaurirsi nel cercare di convincere l'autorità superiore che si possono valutare diversamente le risultanze processuali con motivazioni sostanzialmente parallele a quelle della Corte di merito. Occorre invece dimostrare che le conclusioni della Corte delle assise criminali sono arbitrarie non perché è possibile prospettare una diversa soluzione, ma perché sono manifestamente insostenibili. 
2.2 Secondo la giurisprudenza, ove l'ultima autorità cantonale dichiara un ricorso inammissibile per ragioni formali e non procede all'esame di merito, il ricorrente deve addurre perché l'autorità avrebbe accertato in modo arbitrario l'assenza dei presupposti formali (DTF 118 Ib 26 consid. 2b; sentenza 1P.639/2006 dell'11 maggio 2007 consid. 3.2). Se il ricorrente non dimostra ciò, ma ripropone le argomentazioni di carattere materiale fatte valere davanti all'ultima istanza cantonale, il gravame si rivela inammissibile. Giova inoltre rilevare che, giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF, il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. In quest'ambito, la motivazione richiesta corrisponde a quanto valeva per il ricorso di diritto pubblico sotto l'imperio dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG (DTF 133 IV 286 consid. 1.4). 
2.3 In questa sede, i ricorrenti sostengono che l'autorità cantonale sia incorsa in arbitrio dichiarando il loro ricorso per cassazione cantonale inammissibile, senza nemmeno soffermarsi sugli argomenti ivi contenuti, né fornire una motivazione a giustificazione della non entrata in materia. A torto. La CCRP ha spiegato perché il gravame degli insorgenti fosse inammissibile ed è proprio perché non erano adempiute le condizioni di ricevibilità del ricorso che essa non ha potuto trattare nel merito le censure sollevate. Orbene, nell'impugnativa in esame gli insorgenti si contentano di contestare la conclusione della CCRP, ma non spiegano come e perché sia incorsa in arbitrio. Ripropongono le medesime censure già sollevate davanti alla CCRP, quando invece avrebbero dovuto indicare perché le loro censure sostanziavano arbitrio e non si limitavano a fornire una motivazione parallela a quella della Corte di merito né a contrapporre la propria interpretazione delle risultanze processuali. È necessario ricordare che per sostanziare la censura di arbitrio non è sufficiente criticare la decisione impugnata come si farebbe di fronte a una corte di appello con completa cognizione in fatto e in diritto, atteso che una sentenza non è arbitraria per il solo motivo che un'altra soluzione sarebbe sostenibile o addirittura preferibile, bensì occorre mostrare e spiegare perché il contestato giudizio sia manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione effettiva, fondato su una svista manifesta, oppure in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (DTF 130 I 258 consid. 1.3). In casu, come detto, i ricorrenti riproducono stralci del loro ricorso per cassazione cantonale criticando la CCRP per averli qualificati di appellatori, ma non dimostrano il contrario. A prescindere dal fatto che la natura appellatoria degli argomenti sollevati è palese, con il loro ricorso non riescono a sostanziare l'arbitrio della CCRP. Anche in questa sede si deve pertanto dichiarare l'inammissibilità del gravame. 
3. 
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela inammissibile. La domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio è da respingere poiché il gravame appariva sin dall'inizio privo di possibilità di esito favorevole (art. 64 LTF). Le spese giudiziarie sono pertanto poste a carico dei ricorrenti soccombenti in solido (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF), si tiene tuttavia conto della loro situazione finanziaria nel fissarne l'importo (art. 65 cpv. 1 LTF). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
2. 
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
3. 
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico dei ricorrenti, in solido. 
4. 
Comunicazione alle parti e alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 26 novembre 2007 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: La cancelliera: 
 
Schneider Ortolano