Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_590/2017  
   
   
 
 
 
Sentenza del 4 settembre 2017  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Denys, Presidente, 
Eusebio, Jametti, 
Cancelliera Ortolano Ribordy. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Fulvio Biancardi, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
opponente. 
 
Oggetto 
Grave infrazione alle norme della circolazione (sorpasso a destra sull'autostrada); arbitrio, ecc., 
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata 
il 13 aprile 2017 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Con decreto d'accusa del 30 marzo 2015 il Procuratore pubblico ha dichiarato A.________ autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per avere, il 23 febbraio 2015 a Y.________ sulla tratta autostradale A13, alla guida del proprio veicolo sorpassato un'autovettura sulla destra. Lo ha altresì ritenuto autore colpevole di ripetuta infrazione (semplice) alle norme della circolazione per avere, lo stesso giorno sulla medesima autostrada da X.________ a Y.________, circolato a una velocità di 127 km/h (già dedotto il margine di tolleranza), nonostante il vigente limite di 120 km/h, nonché omesso ripetutamente di segnalare i cambiamenti di direzione. A.________ ha interposto opposizione. 
 
B.   
Con sentenza del 9 marzo 2016, il Giudice della Pretura penale ha prosciolto A.________ dall'accusa di grave infrazione alle norme della circolazione. Lo ha invece condannato per titolo di ripetuta violazione (semplice) alle norme della circolazione, in ragione del superamento del limite di velocità nei termini indicati nel decreto d'accusa, della mancata segnalazione dei cambiamenti di direzione e, dopo derubricazione dell'imputazione, anche in ragione del sorpasso a destra. Gli ha inflitto una multa di fr. 800.-- e posto a suo carico solo parte delle tasse e spese di giustizia, considerata la sua parziale assoluzione. 
 
C.   
Adita dal Procuratore pubblico, con sentenza del 13 aprile 2017 la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ne ha accolto parzialmente l'appello. Oltre che di ripetuta infrazione (semplice) alle norme della circolazione in relazione all'eccesso di velocità e alla mancata segnalazione dei cambiamenti di direzione, A.________ è stato dichiarato autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per avere sorpassato un'autovettura sulla destra. Constatata una violazione del principio di celerità, la CARP gli ha inflitto una pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere di fr. 230.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, oltre a una multa di fr. 1'100.--, fissando a 4 giorni la pena detentiva sostitutiva in caso di mancato pagamento. 
 
 
D.   
A.________ insorge al Tribunale federale con un ricorso in materia penale, postulando con protesta di tasse, spese e ripetibili l'annullamento della sentenza della CARP e l'integrale conferma del giudizio di primo grado. 
 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Presentato dall'imputato (art. 81 cpv. 1 LTF) e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 LTF), il ricorso in materia penale è proponibile e di massima ammissibile, perché inoltrato tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) e nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF).  
 
1.2. Prima di passare in rassegna le censure ricorsuali, con riferimento allo scritto del patrocinatore del ricorrente in relazione alla produzione di una procura di rappresentanza, si giustifica rilevare che, giusta l'art. 40 cpv. 2 LTF, i patrocinatori devono dimostrare il loro mandato mediante procura. La procura dev'essere allegata al ricorso. Se manca, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione (art. 42 cpv. 5 LTF). Questa esigenza, da cui dipende la validità dei poteri di rappresentanza, tende a tutelare innanzitutto il presunto rappresentato (sentenza 6B_226/2012 del 15 maggio 2012 consid. 1.2). In concreto, constatata la mancata produzione della procura con il ricorso, il Presidente della Corte di diritto penale ha invitato il patrocinatore a sanare il vizio, conformemente alle precitate norme. Egli ha dato seguito tempestivamente alla richiesta, osservando come la procura già versata agli atti in precedenza gli conferiva pure i poteri per adire tutte le autorità nell'ambito della procedura penale in questione e chiedendosi se il documento fosse comunque necessario alla luce dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 2 LTF. Nonostante in determinati casi possa farlo (v. sentenza 5A_252/2014 del 10 giugno 2014 consid. 2.1), il Tribunale federale non ha esatto una procura esplicita per inoltrare ricorso in materia penale in questa sede, ma una che giustifichi i poteri di rappresentanza, ad esso non spettando del resto di ricercare negli atti di causa la relativa prova. Quanto al rappresentante legale dell'accusato, menzionato dall'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 2 LTF, si tratta del detentore dell'autorità parentale o del curatore (v. AEMISEGGER/DOLGE, in Bundesgerichtsgesetz (BGG) : Praxiskommentar, 2 aed. 2013, n. 16 ad art. 81 LTF; MARC THOMMEN, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2 aed. 2011, n. 14 ad art. 81 LTF; PIERRE FERRARI, in Commentaire de la LTF, 2 aed. 2014, n. 27 ad art. 81 LTF; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral: commentaire, 2008, n. 2576). Ciò che il patrocinatore del ricorrente non pretende essere, di modo che l'invio di una procura rimaneva necessario.  
 
2.   
Il ricorso al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 seg. LTF. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF), non è vincolato dagli argomenti sollevati nel gravame né dai motivi addotti dall'autorità precedente, può accogliere un ricorso per ragioni diverse da quelle invocate dalla parte insorgente e respingerlo adottando un'argomentazione differente da quella esposta nel giudizio impugnato (DTF 141 III 426 consid. 2.4). Nondimeno, considerata l'esigenza di motivazione posta dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, questo Tribunale esamina solamente le censure formulate, non essendo tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono se queste non sono sollevate nella sede federale (DTF 143 V 19 consid. 2.3). Il Tribunale non può entrare nel merito sulla pretesa violazione di un diritto costituzionale o su questioni attinenti al diritto cantonale o intercantonale se la censura non è stata sollevata né motivata in modo preciso dalla parte ricorrente (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 134 I 65 consid. 1.3 pag. 68). 
 
Giusta l'art. 105 cpv. 1 LTF, il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. Può scostarsene o completarlo soltanto se è stato effettuato in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità cantonale un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1) - il ricorrente deve motivare la censura conformemente alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF
 
Il gravame è poco rispettoso delle esigenze di motivazione poste dalla LTF. Nel suo prologo, il ricorrente annuncia di riservarsi di addurre fatti nuovi e nuovi mezzi di prova "nella misura in cui la decisione dell'autorità inferiore presta il fianco a critica e per quanto necessario". Nelle pagine successive egli presenta fatti e formula ipotesi, nell'ottica di "sconfessare" il contenuto del rapporto di polizia senza tuttavia dimostrare l'adempimento delle condizioni di cui all'art. 97 cpv. 1 LTF rispettivamente quelle dell'art. 99 LTF (v. sentenza 4A_229/2010 del 7 ottobre 2010 consid. 1.3 non pubblicato in DTF 136 III 518). Egli non si avvede che, con la sua argomentazione, estende in modo inammissibile l'oggetto della vertenza che è delimitato dalla decisione impugnata e che corrisponde a quello che era o avrebbe dovuto essere l'oggetto della procedura di primo grado e che rimane contestato nel procedimento di ricorso, nel cui corso può essere ridotto, segnatamente qualora alcuni punti della prima decisione non sono contestati, ma non può venir esteso o modificato (DTF 136 II 457 consid. 4.2). Dalla sentenza della CARP risulta che l'oggetto della procedura di appello era limitato alla sola qualifica giuridica dei fatti accertati dal giudice di prime cure: l'accertamento dell'avvenuto sorpasso a destra è passato in giudicato, non avendo il ricorrente interposto appello né appello incidentale. Si rivelano pertanto inammissibili tutte le censure che esulano dalla questione di sapere se, nel caso concreto, il sorpasso a destra commesso dall'insorgente costituisce un'infrazione grave alle norme della circolazione, in particolare quelle con cui, sulla base di personali ipotesi e calcoli, l'insorgente pretende di aver effettuato due manovre ben distinte e non un'unica azione. 
 
3.   
Il procedimento penale a carico del ricorrente trae origine dalle constatazioni effettuate da agenti della polizia stradale grigionese sull'autostrada A13 in direzione sud, tra X.________ e Z.________. Al proposito l'insorgente rileva che gli agenti avrebbero "sconfinato" senza apparente giustificazione. Gli sarebbe nota l'esistenza di una convenzione, la cui validità dovrebbe essere verificata d'ufficio da questo Tribunale in applicazione dell'art. 106 cpv. 1 LTF
 
La questione non merita disamina per varie ragioni. Innanzitutto nel gravame al riguardo non viene fatta valere alcuna violazione del diritto in quanto tale e ancor meno viene motivata, l'insorgente limitandosi a suggerire l'esame di un'eventuale incompetenza territoriale degli agenti del Cantone Grigioni. Come rammentato (v. supra consid. 2) l'art. 106 cpv. 1 LTF non esime la parte ricorrente dal suo dovere di allegazione e di motivazione. Sollevare la tematica in questa sede appare anche contrario al principio della buona fede processuale, visto che non sembra, né il contrario è preteso, essere stata sottoposta pure alle autorità cantonali. Nemmeno si scorge cosa intenderebbe dedurne l'insorgente, nella misura in cui non conclude al suo proscioglimento, bensì alla conferma della condanna pronunciata in prima istanza. Sia come sia, è il caso di rilevare che sotto l'egida del vecchio art. 57 bis LCStr (corrispondente all'attuale art. 57a LCStr) relativo alla polizia sulle autostrade, i Cantoni Ticino e Grigioni hanno sottoscritto il 13 febbraio 1970 una Convenzione concernente i servizi di manutenzione e di polizia sulla strada nazionale N13 (oggi denominata A13) che, tra l'altro, attribuisce agli agenti della polizia grigionese addetti alla polizia autostradale le competenze che spetterebbero agli agenti della polizia ticinese nell'esplicazione del servizio di polizia della circolazione su detta strada in territorio del Cantone Ticino, segnatamente dall'allacciamento di Castione al confine cantonale, come all'annessa planimetria (art. 5.1 unitamente al preambolo). L'art. 5.3 di suddetta Convenzione definisce inoltre i compiti di polizia della circolazione, tra cui figurano quelli di polizia giudiziaria, ovvero la constatazione di infrazioni, la ricerca dei relativi autori e l'adozione delle misure previste dalla legge. Ne segue che gli agenti grigionesi erano competenti  ratione loci.  
 
4.  
 
4.1. L'art. 90 cpv. 2 LCStr punisce chiunque, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo. Anche la negligenza è punibile, salvo disposizione espressa e contraria (art. 100 n. 1 LCStr). Sotto il profilo oggettivo, il reato è realizzato quando l'autore disattende in modo grave una regola fondamentale della circolazione e pone così in serio pericolo la sicurezza del traffico, essendo sufficiente una messa in pericolo astratta accresciuta. Quest'ultima presuppone la possibilità imminente di una messa in pericolo concreta o di un infortunio. Sotto quello soggettivo, l'infrazione implica un comportamento senza riguardi o gravemente contrario alle norme della circolazione, vale a dire una colpa o una negligenza gravi. Quanto più è grave la violazione delle norme della circolazione sotto il profilo oggettivo, tanto più fondata sarà la conclusione che l'agente ha agito senza riguardi, salvo particolari indizi contrari al proposito (DTF 142 IV 93 consid. 3.1).  
 
4.2. Il divieto di sorpasso a destra è dedotto dall'art. 35 cpv. 1 LCStr. La giurisprudenza ha recentemente ribadito che si tratta di una regola fondamentale per la sicurezza stradale la cui inosservanza accresce in modo importante il rischio di incidenti. Sulle autostrade i conducenti devono poter confidare di non venir improvvisamente sorpassati a destra. Il sorpasso a destra sull'autostrada, su cui si circola a elevata velocità, costituisce una messa in pericolo astratta accresciuta (DTF 143 IV 93 consid. 3.2). Delle regole chiare e semplici sono importanti per la circolazione. Se sulle autostrade si potesse sorpassare non solo a sinistra, ma anche a destra, il rispetto di fondamentali norme di base sarebbe lasciato in balia del libero apprezzamento di ogni singolo conducente. È evidente che soprattutto i conducenti temerari farebbero uso di tale possibilità (DTF 95 IV 84 consid. 2b, riaffermata di recente nella sentenza 6B_263/2016 del 24 maggio 2016 consid. 1.4).  
 
5.  
 
5.1. La CARP ha rilevato che il ricorrente ha violato il divieto previsto dagli art. 35 cpv. 1 LCStr e 8 cpv. 3 secondo periodo ONC. Il suo agire ha comportato un rischio accresciuto di incidenti, se solo si pone mente a cosa sarebbe successo se il conducente del veicolo sorpassato avesse deciso, al momento della commissione della manovra illecita, di rientrare sulla corsia di destra. La Corte cantonale ha poi negato che, nel caso concreto, il conducente che precedeva l'insorgente dovesse o potesse attendersi di essere sorpassato, essendo al riguardo insufficiente che la manovra sia stata eseguita senza accelerare a una velocità entro i limiti vigenti su quel tratto di autostrada e che il rientro sulla corsia di sinistra sia avvenuto mantenendo una distanza sufficiente dal veicolo sorpassato a destra, considerato viepiù che il ricorrente non ha in alcun modo segnalato la propria intenzione.  
 
5.2. L'insorgente lamenta un accertamento inesatto dei fatti, nella misura in cui la CARP riterrebbe una mancata segnalazione del cambio di corsia durante la manovra di rientro. Infatti quest'ultima sarebbe stata effettuata interamente in territorio di Z.________, come emergerebbe dalle immagini allegate al rapporto di polizia, mentre la ripetuta mancata segnalazione dei cambiamenti di direzione nel tratto tra X.________ e Y.________ sempre da quanto risulta da suddetto rapporto. Contesta poi che il suo comportamento possa assurgere a grave infrazione alle norme della circolazione giusta l'art. 90 cpv. 2 LCStr, non avendo posto in pericolo la sicurezza del traffico. Non solo il citato rapporto preciserebbe che nessuno sarebbe stato ostacolato o messo in pericolo dalla manovra incriminata, ma la CARP avrebbe omesso pure di considerare che il tratto di strada in cui sarebbe avvenuta sarebbe caratterizzato da uno svincolo, ovvero da due corsie di preselezione, quella di sinistra porterebbe alla congiunzione con l'autostrada A2 e quella di destra all'uscita verso Bellinzona Nord, come risulterebbe proprio dalle immagini allegate al rapporto. In simili circostanze, l'art. 36 cpv. 5 ONC consentirebbe il superamento a destra, di modo che il veicolo che circolava sulla corsia di sinistra sarebbe stato tenuto a segnalare un eventuale cambiamento di direzione e a usare la necessaria prudenza secondo quanto disposto dall'art. 39 LCStr.  
 
5.3. D'acchito infondata risulta la censura di arbitrio in relazione alla mancata segnalazione del cambio di corsia in occasione della manovra di rientro sulla corsia di sinistra. Il rapporto di polizia infatti situa la ripetuta mancata segnalazione dei cambiamenti di direzione nel tratto tra X.________ e Y.________ e il sorpasso a destra in località di Y.________. In simili circostanze è in modo del tutto sostenibile che la CARP ha ritenuto che il ricorrente non ha segnalato detta manovra.  
 
5.4. Non v'è dubbio che l'insorgente ha violato una norma fondamentale della circolazione stradale (v. supra consid. 4.2). Si tratta unicamente di esaminare se l'avvenuto sorpasso a destra ha creato una messa in pericolo astratta accresciuta. Dalla sentenza impugnata risulta che, al momento dei fatti in giudizio, vi era poco traffico e la visuale come pure le condizioni della strada erano buone. Gli agenti che hanno constatato l'infrazione hanno precisato che a seguito del sorpasso nessuno veniva ostacolato o messo in pericolo. Da ciò tuttavia, contrariamente a quanto si pretende nel ricorso, non si può dedurre l'assenza di una messa in pericolo astratta accresciuta, ma tutt'al più l'assenza di una messa in pericolo concreta. È vero che dalla documentazione fotografica della polizia grigionese agli atti risulta che il sorpasso a destra è avvenuto su un tratto di autostrada in cui sono già indicati per ogni corsia differenti luoghi di destinazione. L'art. 36 cpv. 5 lett. b ONC, quale eccezione al divieto di sorpasso a destra sulle autostrade, consente ai conducenti di avanzare sulla destra, accanto ad altri veicoli, sui tratti che servono alla preselezione a condizione che, per ogni corsia, siano indicati differenti luoghi di destinazione. Ciò vale anche laddove le corsie non siano separate da una linea di sicurezza (v. DTF 104 IV 196 consid. 3c pag. 198). È opportuno precisare che il ricorrente non ha effettuato un superamento a destra, bensì un sorpasso a destra con manovre di uscita e di rientro (art. 8 cpv. 3 secondo periodo ONC) e non può dunque richiamarsi all'art. 36 cpv. 5 ONC per giustificare il suo comportamento. Anche volendo seguire la tesi difensiva, secondo cui il conducente della vettura sulla corsia di sinistra poteva attendersi di essere raggiunto, affiancato e superato da un veicolo sulla corsia di destra in un tratto caratterizzato da una preselezione, ciò non toglie che questi poteva per contro venir sorpreso dal rientro dell'insorgente sulla corsia di sinistra, tanto più che la manovra non è stata segnalata mediante l'indicatore di direzione. Tale comportamento, oltre che poter causare inopinate reazioni da parte del conducente sorpassato, appare particolarmente pericoloso tenuto conto proprio del propinquo svincolo, potendo egli attendersi che il ricorrente continuasse la sua strada sulla corsia di destra in direzione dell'uscita autostradale. Nello stesso ricorso si parla del resto di "due corsie preposte a condurre i veicoli in direzioni diverse". Il sorpasso a destra compiuto dall'insorgente ha quindi posto in serio pericolo la sicurezza del traffico mediante una messa in pericolo astratta accresciuta e adempie gli elementi oggettivi della grave infrazione alle norme della circolazione giusta l'art. 90 cpv. 2 LCStr.  
 
5.5. Anche sotto il profilo soggettivo il reato è realizzato. Le contestazioni ricorsuali in merito alle dichiarazioni rese alla polizia, sulla cui base la CARP ha riconosciuto il carattere intenzionale dell'infrazione, risultano appellatorie e pretestuose. Ciò che l'autore sa, vuole o prende in considerazione sono questioni di fatto (DTF 141 IV 369 consid. 6.3), censurabili alle condizioni dell'art. 97 cpv. 1 LTF (v. supra consid. 2). Al riguardo tuttavia l'insorgente non sostanzia arbitrio alcuno.  
 
6.   
Ne segue che, per quanto ammissibile, il ricorso va respinto perché infondato. 
 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF) e sono pertanto poste a carico dell'insorgente. 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 4 settembre 2017 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Denys 
 
La Cancelliera: Ortolano Ribordy