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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
9C_428/2018  
 
 
Sentenza del 3 dicembre 2018  
 
II Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Pfiffner, Presidente, 
Glanzmann, Parrino, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dall'avv. Giacomo Garzoli, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Cassa cantonale di compensazione, Ufficio delle prestazioni, Via Canonico Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (calcolo dell'indennità), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 7 maggio 2018 (40.2018.1). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
A.________ attiva dal 1° settembre 2016 quale docente al Conservatorio della Svizzera italiana ha inoltrato alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG (di seguito Cassa) una domanda d'indennità in caso di maternità a seguito della nascita il 22 maggio 2017 della figlia. Con decisione del 26 settembre 2017 la Cassa le ha riconosciuto il diritto all'indennità di perdita di guadagno per maternità dal 22 maggio al 27 agosto 2017 per un importo di fr. 40.80 giornalieri lordi - corrispondenti all'80% del reddito medio giornaliero calcolato dividendo per 30 giorni lo stipendio mensile regolare di fr. 1'529.95 - da versare al datore di lavoro. Con opposizione dell'11 ottobre 2017 A.________ ha contestato principalmente alla Cassa di essersi fondata a torto su un salario mensile in luogo di quello orario pattuito contrattualmente, ovvero fr. 65.44. Con decisione su opposizione del 10 gennaio 2018 la Cassa ha respinto l'opposizione e confermato la propria pronuncia. 
 
B.   
A.________ si è aggravata il 7 febbraio 2018 al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino che ha respinto l'impugnativa con giudizio del 7 maggio 2018. 
 
C.   
Il 7 giugno 2018 (timbro postale) A.________ inoltra un ricorso in materia di diritto pubblico con cui chiede, in via principale, l'assegnazione di un'indennità di maternità di fr. 6'595.50, cui va aggiunto il 10% per vacanze, oltre agli interessi di mora del 5%. In via subordinata, la ricorrente domanda la retrocessione degli atti all'autorità inferiore affinché ricalcoli le ore effettivamente lavorate e attribuisca le indennità secondo la paga oraria contrattuale di fr. 65.45. A.________ presenta sussidiariamente un ricorso in materia di diritto costituzionale per violazione del diritto cantonale, chiedendo la retrocessione degli atti all'autorità inferiore per ricalcolare l'indennità di maternità sulla base del salario minimo di un docente supplente di scuola media ai sensi dell'art. 25 lett. e del Regolamento della legge sul sostegno alla cultura del 16 dicembre 2014. 
 
La Cassa propone la reiezione del gravame mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi. 
 
Con osservazioni del 10 settembre 2018, A.________ sollecita l'audizione di B.________, ex dipendente in pensione presso l'Istituto delle Assicurazioni Sociali di Bellinzona. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere di cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87 con riferimenti).  
 
1.2. Il giudizio impugnato è stato reso in una causa di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF) e in una materia - il diritto federale delle assicurazioni sociali - che non rientra in alcuna delle clausole d'eccezione previste dall'art. 83 LTF. Ne consegue che la via del ricorso in materia di diritto pubblico è aperta e pertanto il ricorso sussidiario in materia costituzionale, inoltrato in via subordinata, non è ammissibile (art. 113 LTF a contrario).  
 
2.   
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Tuttavia, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF (sulle esigenze di motivazione cfr. DTF 140 III 86 consid. 2 pag. 88 seg. con riferimenti), il cui mancato rispetto conduce all'inammissibilità del gravame (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF), esso considera di regola solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso (DTF 140 III 86 consid. 2 pag. 89 con riferimenti). Quanto ai fatti, in linea di principio il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti fattuali operati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo se è stato effettuato in modo manifestamente inesatto (DTF 140 III 16 consid. 2.1 pag. 18 con riferimenti, rispettivamente 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62 seg.) o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). 
 
3.   
La ricorrente domanda a titolo di misura probatoria ai sensi dell'art. 55 LTF l'audizione di B.________, ex dipendente in pensione presso l'Istituto delle Assicurazioni Sociali di Bellinzona, che potrebbe riferire della prassi dell'istituto sul calcolo del servizio per le rendite di maternità. 
 
Conformemente all'art. 55 LTF è possibile in un ricorso in materia di diritto pubblico richiedere una misura probatoria per chiarire determinati fatti. La giurisprudenza prevede però che tali misure conservino un carattere eccezionale (DTF 136 II 101 consid. 2 pag. 104; cfr. ugualmente sentenza 9C_739/2017 del 31 gennaio 2018 consid. 2). Nel caso in rassegna, i fatti sono stati delucidati in maniera sufficiente per permettere al Tribunale federale di pronunciarsi sulla base dei fatti accertati dall'autorità precedente (consid. 2) e non esiste alcun elemento che permetta di concludere per la presenza di circostanze eccezionali giustificanti una misura d'istruzione. Si evidenzia che, per ammissione stessa della ricorrente, le prove addotte sono ampiamente sufficienti a dimostrare la propria tesi (cfr. osservazioni della ricorrente del 10 settembre 2018, pag. 2). In conclusione, a nulla gioverebbe l'audizione di B.________. Pertanto la richiesta va respinta. 
 
4.  
 
4.1. Oggetto del contendere è l'importo dell'indennità giornaliera lorda di perdita di guadagno in caso di maternità spettante alla ricorrente dal 22 maggio al 27 agosto 2017.  
 
4.2. Nei considerandi del giudizio impugnato il Tribunale cantonale ha già esposto le norme e la prassi in materia, rammentando i presupposti per percepire le indennità di perdita di guadagno in caso di maternità (art. 16b-h LIPG, art. 23-25 e 31OIPG). A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione, precisando come l'art. 31 cpv. 1 OIPG preveda che l'indennità di perdita di guadagno, in caso di maternità di lavoratrici salariate, si calcola sulla base dell'ultimo salario indicativo percepito prima del parto - per il cui accertamento il capoverso 2 prevede l'applicazione per analogia degli art. 5 e 6 OIPG a seconda che il reddito percepito sia stato regolare o irregolare - convertito in salario giornaliero medio.  
 
5.  
 
5.1. Il Tribunale cantonale ha preliminarmente accertato che il reddito conseguito dalla ricorrente non era soggetto a importanti oscillazioni e andava pertanto considerato regolare ai sensi dell'art. 5 OIPG, escludendo così il reddito irregolare disciplinato dall'art. 6 OIPG. In seguito, la Corte cantonale ha appurato che la ricorrente era retribuita su base mensile e dunque, in applicazione dell'art. 5 cpv. 2 lett. b OIPG, è giunta alla conferma dell'indennità giornaliera stabilita dalla Cassa in fr. 40.80 da versare al datore di lavoro.  
 
5.2. La ricorrente postula per contro una base salariale oraria riferendosi al salario orario pattuito contrattualmente di fr. 65.45, alle 9 ore settimanali lavorative da moltiplicare per le 14 settimane del periodo dell'indennità di maternità. Essa giunge così a un importo di fr. 8'244.40 lordi, segnatamente fr. 6'955.50 all'80%, a cui va aggiunto il 10% per le vacanze, oltre che il 5% di interessi di mora, da versarle direttamente.  
 
6.   
È incontestato dalle parti che la situazione della ricorrente debba essere esaminata alla luce dell'art. 5 OIPG - come infatti accertato dalla Corte cantonale A.________ è una salariata con reddito regolare - e che litigiosa resta la definizione del reddito giornaliero percepito prima del parto. 
 
6.1.   
Dagli accertamenti del Tribunale cantonale emerge che A.________ ha sottoscritto con il Conservatorio della Svizzera italiana un contratto di lavoro a tempo determinato quale docente con validità dal 1° settembre 2016 al 31 agosto 2017. In virtù di tale convenzione è stata definita una retribuzione di fr. 2'225.25 lordi "per ora settimanale annua", rimborso spese incluso. Come riscontrato dalla Corte cantonale, l'art. 12 n. 3 delle Condizioni generali di lavoro per il personale didattico della Scuola di Musica del CSI (SMUS), parte integrante dell'accordo, prevede che l'onere di servizio dei docenti comprende l'insegnamento di 34 lezioni complessive sull'arco dell'anno scolastico, di principio distribuite con scadenza settimanale. L'art. 20 delle predette condizioni generali disciplina il salario dei docenti e, come attestato dalla Corte cantonale nel caso concreto, la retribuzione lorda viene versata ogni mese per tutto l'anno secondo contratto, ovvero da settembre 2016 ad agosto 2017, malgrado che in estate essa non lavori. La Corte cantonale ha poi rilevato che dai conteggi paga si evince l'assenza di importanti fluttuazioni del reddito. In particolare vi sono state variazioni periodiche che oscillavano tra fr. 1'300.-, fr. 1'808.20 e fr.1'529.95 da marzo 2017 fino al parto. Tali importi figurano sui conteggi paga trasmessi dal datore di lavoro alla ricorrente e non hanno mai fatto oggetto di alcuna obiezione da parte della ricorrente. 
 
6.2. Quanto accertato e deciso dalla Corte cantonale merita piena conferma, perché la fissazione della retribuzione della ricorrente avviene su base mensile, in quanto il reddito percepito alla fine del mese non dipende dall'attività svolta né dalle ore effettivamente compiute durante il mese in questione ma dalla proiezione salariale del datore di lavoro sull'arco di un anno. Questo sistema dovrebbe permettere di evitare grandi oscillazioni nella determinazione dei versamenti mensili. Inoltre, gli stipendi effettivamente ricevuti tengono conto degli acconti versati e dei conguagli da effettuare (art. 20 n. 2 CG SMUS). La fattispecie è, come rilevato dalla Corte cantonale, analoga a quella vagliata dal Tribunale federale nella sentenza 9C_824/2009 del 1° giugno 2010, con particolare riferimento a quanto concluso al consid. 5.4. La censura della ricorrente secondo cui la Cassa dapprima e il Tribunale cantonale in seguito avrebbero "sposato in modo colpevolmente acritico" quanto concluso nella menzionata sentenza non merita accoglimento. La ricorrente si limita ad affermare che la sentenza richiamata sarebbe a suo dire unica nel suo genere e incompleta nelle considerazioni in diritto su censure invece presenti nella procedura qui in esame. Tali rimproveri non sono ammissibili in quanto formulati in modo meramente appellatorio (consid. 2). La ricorrente sembrerebbe rivendicare un cambiamento di giurisprudenza ai sensi dell'art. 23 cpv. 2 LTF, omettendo però di addurre, come pure di dimostrare, che ne siano dati i presupposti.  
In tale contesto, come d'altronde già evidenziato dalla Corte cantonale, la ricorrente confonde le pretese civili, esulanti dalla presente procedura (cfr. a tal riguardo anche la questione di sapere se nel reddito conseguito vi è una quota di salario per le vacanze), con quelle relative all'indennità per perdita di guadagno in caso di maternità. Non è nemmeno condivisibile l'argomentazione della ricorrente fondata sulla distinzione tra beneficiario dell'indennità e legittimità nel merito del diritto a percepirla. Conformemente all'art. 16 b LIPG titolare del diritto è sostanzialmente la madre. Nel caso di specie però, come accertato dalla Corte cantonale, l'indennità va erogata al datore di lavoro in quanto esso ha versato alla ricorrente una retribuzione anche nei mesi dopo il parto, segnatamente da maggio ad agosto 2017 (cfr. art. 35 OIPG e art. 19 cpv. 2 LPGA). 
 
6.3. In conclusione la decisione della Cassa di dividere per 30 l'80% dell'ultimo salario mensile percepito prima del parto, ossia quello del mese di aprile 2017 (di fr. 1'529.95) per giungere a un'indennità giornaliera di maternità per un importo giornaliero lordo di fr. 40.80 dal 22 maggio 2017 al 27 agosto 2017 da corrispondere al datore di lavoro è conforme all'art. 5 cpv. 2 lett. b OIPG. Il giudizio impugnato non è contrario al diritto federale.  
 
7.   
Visto quanto precede il ricorso in materia di diritto pubblico deve essere respinto e le spese giudiziarie, che seguono la soccombenza, devono essere poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso in materia costituzionale sussidiario è inammissibile. 
 
2.   
Il ricorso in materia di diritto pubblico è respinto. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente. 
 
4.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 3 dicembre 2018 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Pfiffner 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi