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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_151/2020  
 
 
Sentenza del 2 novembre 2020  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Kiss, Presidente, 
Hohl, Ramelli, Giudice supplente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dagli avv.ti Michele Pinoli e Filippo Ferrari, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinato dall'avv. Andrea Valsangiacomo, 
opponente. 
 
Oggetto 
mutuo, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 17 febbraio 2020 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino (12.2019.142). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Con una "convenzione di mutuo fruttifero" del 30 giugno 2004 (agli atti come documento B) B.________ ha trasferito a A.________ "la proprietà della somma di Euro 500'000.--". Il contratto stabiliva, tra l'altro, che il "trasferimento" era già avvenuto, che con la sua firma il mutuatario rilasciava quietanza, ch'egli s'impegnava a restituire capitale con interessi entro il 30 giugno 2006 e si riconosceva formalmente debitore nel senso dell'art. 82 LEF; le parti eleggevano inoltre il foro di Lugano e dichiaravano applicabile il diritto svizzero, in particolare gli art. 312 segg. CO. 
Il 23 marzo 2005 B.________ e A.________ hanno firmato una seconda convenzione per la somma di euro 250'000.--; il contenuto era uguale a quello della prima, ma fissava la scadenza del mutuo al 1° marzo 2007 (documento C). 
In un conteggio del 29 marzo 2006 B.________ ha ricapitolato i prestiti effettuati a favore di A.________ e della C.________Spa, società della quale questi era socio di maggioranza, gli ha proposto un nuovo riparto di euro 1'305'000.-- a carico della società e euro 750'000.-- a carico suo "comme initialement prévu" e gli ha chiesto di confermargli se accettava la ridistribuzione. Il 7 aprile 2006 A.________ ha firmato il conteggio per accettazione (documento D). 
Il medesimo giorno è stato sottoscritto un "atto costitutivo di pegno su azioni" (documento E). Nelle premesse si diceva che A.________ era debitore nei confronti di B.________ di euro 750'000.--, che dovevano essere ripagati con gli interessi entro il 31 dicembre 2011. A.________ ha poi costituito una "garanzia pignoratizia" su 147 azioni della C.________Spa a favore di B.________. 
 
B.   
Il 26 novembre 2015 B.________ ha promosso un'azione davanti al Tribunale di Varese, fondata sul predetto atto di pegno, chiedendo che A.________ fosse condannato a pagargli euro 750'000.--. Il tribunale si è dichiarato incompetente con sentenza del 31 ottobre 2017, riconoscendo la competenza funzionale della sezione specializzata per quella materia presso il Tribunale di Milano. La procedura italiana non ha avuto seguiti. 
 
 
C.   
Il 1° marzo 2017 B.________ ha presentato un'istanza di conciliazione alla Pretura di Lugano, ottenendo l'autorizzazione ad agire contro A.________ per la pretesa di euro 750'000.--. Prima della scadenza del termine assegnatogli a questo fine, il 12 maggio 2017 egli ha presentato un'istanza nella procedura sommaria di tutela nei casi manifesti, chiedendo che A.________ fosse condannato a pagargli euro 750'000.--. La domanda era fondata sui documenti B, C, D e E. 
Il convenuto ha contestato che la causa potesse essere decisa secondo la procedura sommaria di tutela nei casi manifestie ha proposto diverse eccezioni e obiezioni, delle quali si dirà. 
Il Pretore ha accolto l'istanza con sentenza del 28 agosto 2019. Il 17 febbraio 2020 la II Camera civile del Tribunale di appello ticinese ha respinto l'appello del convenuto. 
 
D.   
A.________ insorge davanti al Tribunale federale con ricorso in materia civile del 18 marzo 2020. Chiede la concessione dell'effetto sospensivo e, nel merito, che il giudizio impugnato sia annullato, che l'appello sia accolto e che l'istanza sia dichiarata irricevibile. Con risposta 11 maggio 2020 B.________ propone di respingere sia la domanda di effetto sospensivo sia il ricorso. 
La domanda di effetto sospensivo è stata respinta con decreto presidenziale del 4 giugno 2020. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Il ricorso in materia civile è ammissibile. È presentato tempestivamente dalla parte soccombente nella procedura cantonale (art. 100 cpv. 1 e 76 cpv. 1 lett. a LTF) ed è volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorsodall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF) in una causa civile con valore litigioso superiore a fr. 30'000.-- (art. 72 cpv. 1 e 74 cpv. 1 lett. b LTF). 
 
2.   
Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Tuttavia, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, di regola considera solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso (DTF 140 III 86 consid. 2). 
Il Tribunale federale fonda invece il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti di fatto svolti dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF), che sono vincolanti. Può scostarsene o completarli solo se sono stati effettuati in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). 
Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità cantonale un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - arbitrario (art. 9 Cost.) - il ricorrente deve motivare la censura conformemente alle esigenze rigorose poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF. Deve quindi indicare chiaramente il diritto costituzionale che pretende violato e precisare in cosa consiste la violazione. Non basta opporre il proprio punto di vista alle conclusioni del giudizio impugnato; il Tribunale federale non esamina le critiche di carattere appellatorio. Siccome il giudice cantonale fruisce di un grande potere discrezionale nel campo dell'apprezzamento delle prove (e dell'accertamento dei fatti in genere), chi invoca l'arbitrio deve dimostrare che la sentenza impugnata ignora il senso e la portata di un mezzo di prova preciso, omette senza ragioni valide di tenere conto di una prova importante suscettibile di modificare l'esito della lite, oppure ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 145 I 26 consid. 1.3; 144 III 264 consid. 6.2.3; 140 III 264 consid. 2.3). 
 
3.   
Giusta l'art. 257 cpv. 1 CPC il giudice accorda la tutela giurisdizionale in procedura sommaria se i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili (lett. a) e la situazione giuridica è chiara (lett. b). Secondo l'art. 257 cpv. 3 CPC, se non sono date le condizioni per ottenere la tutela giurisdizionale in procedura sommaria, il giudice non entra nel merito. 
Secondo la giurisprudenza (DTF 144 III 462 consid. 3; sentenze 5A_29/2020 del 6 maggio 2020 consid. 2 e 4A_528/2014 del 25 maggio 2016 consid. 4.1 e 4.2, con i numerosi rinvii) i fatti sono immediatamente comprovabili ai sensi dell'art. 257 cpv. 1 lett. a CPC se possono essere accertati senza indugio e senza troppe spese. L'istante deve portare la prova piena dei fatti sui quali fonda la pretesa, di regola mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC); la verosimiglianza non basta. Se la parte convenuta fa valere delle obiezioni o eccezioni motivate e concludenti, che non possono essere risolte immediatamente e che sono atte a far vacillare il convincimento del giudice, la procedura di tutela giurisdizionale nei casi manifesti va dichiarata inammissibile. 
La condizione dell'art. 257 cpv. 1 lett. b CPC è soddisfatta se, sulla base di una dottrina e di una giurisprudenza invalse, la conseguenza giuridica è senz'altro desumibile dall'applicazione della legge e porta a un risultato univoco. Per contro la situazione giuridica non è di regola chiara se l'applicazione di una norma richiede l'emanazione di una decisione di apprezzamento o in equità con una valutazione di tutte le circostanze del caso. 
Il Tribunale federale esamina liberamente l'applicazione dell'art. 257 cpv. 1 CPC (art. 95 lett. a, 106 cpv. 1 LTF) fondandosi però sugli accertamenti di fatto dell'autorità inferiore, a meno che siano stati effettuati in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto (cfr. consid. 2). 
 
4.   
La Corte cantonale ha ritenuto adempiuti i requisiti suesposti dell'art. 257 cpv. 1 CPC
 
4.1. Essa ha accertato che nei due contratti di mutuo prodotti dall'istante come documenti B e D (recte: C) il convenuto attestava di avere ricevuto le somme in discussione, s'impegnava a rimborsarle alle scadenze stabilite e dichiarava che quegli atti valevano ricevuta e riconoscimento di debito per capitale e interessi nel senso dell'art. 82 LEF; il convenuto aveva inoltre riconosciuto il debito di euro 750'000.--, impegnandosi nuovamente a rimborsarlo, con la firma sia dello scritto documento D sia dell'atto di costituzione di pegno documento E.  
L'autorità cantonale ha osservato che il convenuto non ha contestualizzato né provato le proprie obiezioni, secondo le quali lui non avrebbe mai ricevuto le somme litigiose, che sarebbero state versate in realtà alla C.________Spa nell'ambito di un rapporto complesso di dare/avere, per cui i contratti non esprimerebbero la reale volontà delle parti. Essa ha rimproverato al convenuto di non avere spiegato né la natura dei rapporti ai quali ha alluso, né in quale misura essi derogherebbero ai documenti A, B, C e D, né i motivi per i quali egli avrebbe dichiarato di avere ricevuto soldi che ora contesta di avere ricevuto. La Corte d'appello ha reputato "inconsistenti" le obiezioni del convenuto, non suscettibili di rimettere in discussione i riconoscimenti "chiari (e incondizionati) " prodotti dall'istante, anche in considerazione della "forza probatoria che giurisprudenza e dottrina attribuiscono al riconoscimento di debito documentato e all'inversione dell'onere della prova che esso comporta". 
 
4.2. Il ricorrente ribadisce che la documentazione prodotta dall'istante non rispecchia gli accordi reali ed elenca una serie di elementi che attesterebbero l'assenza di chiarezza nei rapporti di dare/avere tra le parti: la non esecuzione del contratto di costituzione in pegno delle azioni e la nullità di quell'atto secondo il diritto italiano; i "fumosi accordi" che traspaiono dal documento D, che non menziona neppure i contratti di mutuo documenti B e C ed espone cifre che non collimano con altri documenti, non trovano riscontri nella contabilità della società e riguardano anche rapporti estranei al mutuo personale fra le parti; la mancata riscossione degli interessi pattuiti da parte dell'istante; la proroga della scadenza del mutuo che, a norma dei contratti documenti B e C sarebbe stata possibile soltanto nella forma scritta. Per il ricorrente la Corte d'appello, limitandosi a costatare l'esistenza di un riconoscimento di debito nel senso dell'art. 82 LEF, senza entrare nel merito delle sue contestazioni, ha violato le disposizioni sulla tutela giurisdizionale nei casi manifesti.  
Più avanti il ricorrente asserisce che i contratti di mutuo sono simulati, per cui, nonostante il testo chiaro, occorre interpretarli secondo le regole dell'art. 18 CO, ricercando il senso delle pattuizioni "alla luce del contratto nel suo insieme, dello scopo conseguito dalle parti e sulla scorta di tutte le altre circostanze che lasciano intendere che il tenore della clausola non rifletta il senso della pattuizione stipulata". A suo parere la necessità imprescindibile d'interpretare i documenti A, B, C e D, che non rispecchiano "la realtà dei fatti, né la reale volontà delle parti", rende inapplicabile la procedura dell'art. 257 cpv. 1 CPC
 
4.3. Tutte queste argomentazioni sono inammissibili.  
La simulazione presuppone - in breve - la volontà reale e concorde dei contraenti di creare solo l'apparenza di un atto giuridico nei confronti di terzi, privo di effetti tra di loro (sentenze4A_473/2018 del 5giugno 2019 consid. 4.1.3; 5A_677/2017 del 12 settembre 2017 consid. 3.3). Davanti all'autorità cantonale il ricorrente non ha addotto fatti del genere; ha invece sostenuto che i contratti di mutuo andavano inquadrati nei loro complessi rapporti d'affari e interpretati con il metodo oggettivo. L'argomento della simulazione è perciò nuovo (art. 99 cpv. 1 LTF). 
Per il resto il ricorrente ripropone semplicemente in modo appellatorio le obiezioni fatte valere nelle sedi cantonali, senza premurarsi di censurare d'arbitrio gli accertamenti di fatto sui quali si è basata l'autorità cantonale (cfr. consid. 4.1). Non contesta neppure con motivazione adeguata il rimprovero del Tribunale di appello di non avere spiegato quale fosse la vera natura dei rapporti intercorsi con l'istante, in particolare perché avesse dichiarato, contrariamente al vero, di avere ricevuto i soldi; rimprovero mossogli anche in un considerando preliminare della sentenza, laddove si legge che l'atto di appello non rispetta gli art. 310 e 311 CPC, perché "non contiene una critica precisa al giudizio di prima istanza ma si limita a fornire una propria tesi e una propria lettura dei fatti". Anche davanti al Tribunale federale il ricorrente allude soltanto all'esistenza di un'imprecisata realtà complessa. 
 
4.4. Il ricorrente si duole della violazione del diritto alla prova garantito dagli art. 152 cpv. 1 CPC e 29 cpv. 2 Cost. Spiega che il Pretore ha rifiutato di assumere delle prove atte a dimostrare ch'egli non aveva ricevuto le somme in discussione: l'edizione dall'istante della documentazione bancaria attestante il pagamento e la testimonianza dell'avvocato D.________, socio della C.________Spa, che sarebbe stato informato sui pagamenti effettuati dall'istante. Il ricorrente concede che il rifiuto di assumere prove possa giustificarsi con un apprezzamento anticipato; ritiene però, citando dottrina e giurisprudenza, che nel suo caso il giudice abbia commesso arbitrio nel rimproverargli di non avere provato proprio il fatto che si proponeva di provare con le prove rifiutate.  
Anche in questo contesto il Tribunale di appello ha rimproverato all'appellante "un'evidente carenza allegatoria", avendo egli sostenuto, davanti ad entrambe le istanze cantonali, che la volontà delle parti divergeva da quella espressa nei contratti, ma senza "esplicitare le proprie asserzioni" né indicare quale fosse tale volontà. L'autorità cantonale ha comunque protetto l'apprezzamento anticipato delle prove effettuato dal Pretore, osservando che "un minuzioso chiarimento" delle obiezioni del convenuto, "immotivate e inconcludenti", non era atto a mettere in dubbio i fatti attestati dai documenti prodotti dall'istante. 
Il ricorrente non contesta la motivazione della sentenza concernente il difetto di allegazione. Non sostiene di avere addotto quale fosse la volontà reale dei contraenti né di avere spiegato perché essa divergesse dal contenuto dei contratti. Le sue censure sono quindi inammissibili. 
 
 
4.5. Per il ricorrente la "fattispecie non è sufficientemente liquida da poter essere risolta attraverso la procedura di tutela giurisdizionale per casi manifesti". Quanto alla situazione giuridica, essa "diverge in maniera sostanziale a seconda dei vari scenari ipotizzabili in conseguenza di una corretta amministrazione delle prove"; anche perché occorrerebbe valutare la validità dell'atto di pegno sotto il profilo del diritto italiano.  
Secondo gli accertamenti vincolanti della sentenza impugnata, l'opponente ha prodotto due contratti che non attestavano soltanto la stipulazione dei mutui; il ricorrente, firmandoli, aveva dichiarato espressamente di avere ricevuto complessivamente euro 750'000.--, si era riconosciuto debitore di tale somma e si era impegnato a rimborsarla all' opponente a determinate scadenze; a quasi due anni dal primo contratto egli aveva inoltre firmato il conteggio propostogli dall'opponente e stipulato l'atto di costituzione in pegno delle azioni, riconoscendo nuovamente il debito. I fatti sono quindi sufficientemente chiari, anche prescindendo dalla validità dell'atto di pegno (sulla questione cfr. consid. 7). La conseguenza giuridica univoca è l'obbligo del ricorrente di restituire le somme di denaro ricevute (art. 312 CO). Contrariamente a quanto questiritiene, la sentenza cantonale applica perciò correttamente l' art. 257 cpv. 1 CPC
 
5.   
Entrambi i contratti di mutuo contenevano, oltre alla dichiarazione di elezione del foro di Lugano, una clausola che attribuiva a un arbitro unico la competenza per dirimere i litigi "sull'interpretazione e sull'applicazione della presente convenzione". Il Tribunale di appello ha ritenuto che il testo della clausola fosse "estremamente chiaro" e che questa "fattispecie non si realizza in concreto"; anche in quest'ambito ha giudicato "inconsistenti" le affermazioni del convenuto secondo le quali le convenzioni non rispecchierebbero la volontà vera e concorde delle parti. Il ricorrente ribadisce brevemente l'eccezione d'incompetenza del giudice civile ordinario a favore dell'arbitro, giustificandola con la "necessità di procedere a un'interpretazione dei contratti di mutuo". 
La portata del patto d'arbitrato va determinata secondo le regole che vigono per l'interpretazione delle dichiarazioni di volontà, in primo luogo con il metodo soggettivo, ricercando la volontà vera e concorde dei contraenti, come vuole l'art. 18 cpv. 1 CO (DTF 144 III 93 consid. 5.2; 130 III 66 consid. 3.2 e rinvii). Il Tribunale di appello ha in effetti stabilito che tale volontà delle parti coincideva con il testo chiaro, che escludeva appunto l'oggetto del litigio dalla competenza dell'arbitro. Esso ha ripreso implicitamente l'argomentazione del Pretore, secondo cui la clausola arbitrale valeva per l'interpretazione e l'applicazione dei contratti, ma non in caso di "mera messa in esecuzione", per la quale vigeva l'elezione del foro luganese. La distinzione non è evidente, ma tant'è. L'interpretazione soggettiva attiene al fatto e il risultato è di principio vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF). Come qualsiasi accertamento di fatto può essere rivisto soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto, arbitrario nel senso dell'art. 9 Cost. (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 144 III 93 consid. 5.2.2). Le contestazioni devono quindi rispettare le esigenze di motivazione accresciute poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF delle quali s'è detto (cfr. consid. 2). Il ricorrente non propone censure così motivate. 
 
6.   
Il ricorrente ricorda di essersi prevalso, davanti alle due istanze cantonali, della violazione dei principi d'immediatezza e di celerità, particolarmente importante nella procedura dell'art. 257 CPC, avendo la controparte prodotto la sentenza del Tribunale di Varese solo un anno e mezzo dopo l'emanazione e sei mesi dopo la crescita in giudicato. Si duole della lesione del diritto di essere sentiti, perché il Tribunale di appello non si è espresso a tale riguardo. 
È vero che la sentenza non affronta l'argomento. L'omissione non porta tuttavia all'annullamento. Nonostante il carattere formale del diritto di essere sentiti, se non è ravvisabile l'influenza che la sua lesione potrebbe avere avuto sulla procedura, non sussiste un interesse per l'annullamento della decisione (DTF 143 IV 380 consid. 1.4.1). 
Nel caso concreto, dopo che il ricorrente aveva sollevato l'eccezione di litispendenza internazionale, il Pretore avrebbe dovuto sospendere d'ufficio la procedura svizzera e attendere il giudizio italiano (art. 27 della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007), a prescindere dal momento in cui l'opponente l'avrebbe prodotto. Anche secondo il diritto interno il Pretore doveva esaminare la questione d'ufficio (art. 59 cpv. 2 lett. d e 60 CPC). L'omessa motivazione della sentenza impugnata non è pertanto suscettibile d'avere influito sulla presente procedura. 
 
7.   
Davanti alle istanze cantonali il ricorrente aveva eccepito anche la prescrizione del credito dell'opponente. Il Tribunale di appello l'ha respinta, costatando che le scadenze pattuite inizialmente erano state prorogate al 31 dicembre 2011 con l'accordo del 7 aprile 2006, ovvero il contratto di costituzione in pegno delle azioni, per cui il termine decennale dell'art. 127 CO non era ancora scaduto al momento dell'inoltro dell'istanza. La sentenza aggiunge che la nullità dell'atto di costituzione di pegno invocata dal convenuto non si ripercuote sulla pattuizione concernente le scadenze. 
 
7.1. Il ricorrente afferma che su questo punto la sentenza viola il diritto. D'un canto, prevalendosi dell'art. 63 cpv. 1 CPC e della corrispondente norma italiana, contesta l'argomentazione del Pretore, non ripresa nella sentenza cantonale, secondo la quale l'avvio della procedura italiana aveva interrotto il decorso della prescrizione. D'altro canto sostiene che l'atto di pegno è nullo per vizio di forma. Osserva che al momento della sottoscrizione lui era domiciliato a Bergamo, l'opponente a Londra, e le azioni costituite in pegno erano di una società per azioni di diritto italiano. In applicazione dell'art. 117 LDIP la Corte cantonale non avrebbe pertanto potuto esimersi dall'esaminare la validità dell'atto alla luce del diritto italiano, secondo il quale, a suo parere, esso sarebbe appunto nullo.  
 
7.2. Il ricorrente si duole, in sostanza, della non applicazione del diritto estero richiamato dal diritto internazionale privato svizzero. La censura, proponibile con il ricorso in materia civile (art. 96 lett. a LTF), è fondata. La costituzione in pegno di azioni di una società per azioni italiana è retta dal diritto italiano in forza dell'art. 105 cpv. 2 LDIP (non art. 117). Il ricorrente ha perciò ragione quando afferma che la validità dell'atto di costituzione in pegno delle azioni andava esaminata sulla base del diritto italiano. Il Tribunale cantonale ha reputato che la pattuizione di proroga delle scadenze rimarrebbe valida anche nell'ipotesi che l'atto di pegno fosse nullo. Trattandosi di pattuizioni facenti parte del medesimo contratto, anche l'eventualità di una nullità parziale andava tuttavia valutata alla luce del diritto italiano.  
Il Tribunale federale non può applicare come prima e unica istanza la legge estera alla quale rinvia il diritto internazionale privato svizzero (DTF 127 III 123 consid. 2f). La sentenza cantonale va quindi annullata e la causa rinviata alla Corte d'appello affinché effettui tale esame. L'applicazione del diritto estero non preclude di per sé la procedura di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (cfr. FRANCESCO TREZZINI, in Commentario pratico al codice di diritto processuale civile svizzero, 2aedizione 2017, n. 41 e rif. ad art. 257 CPC). I giudici ticinesi dovranno perciò valutare preliminarmente se le conclusioni da trarre nel caso specifico dal diritto italiano sono chiare nel senso compatibile con tale procedura (cfr. consid. 3). 
 
7.3. Occorre soffermarsi infine sull'effetto del processo avviato in Italia sul decorso della prescrizione; questione che diverrebbe decisiva qualora l'autorità cantonale ritenesse nulla la proroga delle scadenze di cui s'è detto. L'art. 63 CPC non è d'aiuto, poiché non è applicabile alle decisioni di tribunali esteri (FRANCESCO TREZZINI, op. cit., n. 22 ad art. 63 CPC; DOMINIK INFANGER, Commento basilese, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3aed. 2017, n. 5 ad art. 63 CPC). Le contestazioni del ricorrente sarebbero nondimeno fondate. La Corte cantonale ha costatato che dopo il giudizio d'incompetenza del Tribunale di Varese la procedura italiana non aveva avuto seguito. Di conseguenza, l'effetto interruttivo della prescrizione che quell'atto potrebbe avere avuto inizialmente sarebbe in ogni caso decaduto (cfr. sentenza 4A_671/2016 del 15 giugno 2017 consid. 2.3).  
 
8.   
In conclusione il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, èfondatoper quanto riguarda la mancata applicazione del diritto italiano. La sentenza impugnata è annullata e l'incarto è ritornato all'autorità cantonale affinché proceda come indicato al considerando 7.2. 
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto. La sentenza impugnata è annullata e la causa è ritornata all'autorità cantonale per nuova decisione nel senso dei considerandi. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 10'000.-- sono poste a carico dell'opponente, che rifonderà al ricorrente fr. 12'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale. 
 
3.   
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 2 novembre 2020 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Kiss 
 
Il Cancelliere: Piatti