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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
9F_18/2019  
 
 
Sentenza dell'11 settembre 2019  
 
II Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Pfiffner, Presidente, 
Glanzmann, Parrino, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
istante, 
 
contro 
 
CONCORDIA Assicurazione svizzera malattie e infortuni SA, Bundesplatz 15, 6003 Lucerna, 
controparte. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro le malattie (revisione), 
 
domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero del 29 maggio 2019 (9C_307/2019 [36.2018.72]). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Con sentenza 9C_307/2019 del 29 maggio 2019, il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, il ricorso del 13 maggio 2019 di A.________ contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino emanato il 18 marzo 2019, con il quale la ricorrente era stata riconosciuta debitrice nei confronti della Concordia Assicurazione malattie e infortuni SA (di seguito Concordia) per l'importo di fr. 508.15 per premi LAMal da gennaio 2016 a maggio 2017, oltre accessori. 
 
B.   
In data 1° luglio 2019 (timbro postale), A.________ chiede al Tribunale federale di "rivedere" la sentenza menzionata. Con decreto dell'8 luglio 2019 A.________ viene informata sui presupposti per la revisione di una sentenza del Tribunale federale e che, non essendo gli stessi adempiuti nel caso concreto, le viene fissato un termine scadente il 16 agosto 2019 per porvi rimedio, in mancanza di che non sarebbe stato aperto alcun incarto. 
Il 16 agosto 2019 (timbro postale), A.________ completa la sua istanza di revisione della sentenza del Tribunale federale del 29 maggio 2019, evidenziando che i termini del ricorso del 13 maggio 2019 sarebbero stati perfettamente rispettati, sollecitando in seguito la verifica dei conteggi esposti da Concordia dal 2014 ad oggi, e chiedendo infine, se necessario, la concessione dell'assistenza "giuridica". 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Conformemente all'art. 61 LTF, le sentenze del Tribunale federale passano in giudicato il giorno in cui sono pronunciate. La revisione è un rimedio giuridico straordinario che consente di chiedere il riesame di una sentenza del Tribunale federale per i motivi indicati in maniera esaustiva agli art. 121-123 LTF e nei termini fissati all'art. 124 LTF (cfr. sentenza 9F_3/2019 del 14 marzo 2019 con riferimenti). L'inoltro di un'istanza di revisione non consente quindi di ridiscutere liberamente la sentenza di cui è chiesta la revisione (cfr. sentenza 9F_9/2016 del 20 marzo 2017 consid. 1.1 con riferimento). Attraverso la procedura di revisione non è possibile sollevare censure che sarebbero dovute essere formulate nella precedente procedura o riproporre critiche sulle quali il Tribunale federale si è già pronunciato. Come vale anche per gli altri atti scritti destinati al Tribunale federale, per essere ammissibile l'istanza di revisione dev'essere motivata: l'istante deve confrontarsi con la sentenza di cui chiede la revisione e spiegare per quale ragione ritiene sussistere un motivo di revisione (cfr. art. 42 cpv. 2 LTF). È necessario che uno dei motivi di revisione degli art. 121 segg. LTF sia debitamente invocato dall'istante e ammesso dal Tribunale federale perché la sentenza precedente sia annullata e ne sia pronunciata una nuova (art. 128 cpv. 1 LTF; cfr. sentenza 9F_14/2018 del 7 novembre 2018). 
 
2.   
Nell'istanza di revisione del 1° luglio 2019, segnatamente nel suo complemento del 16 agosto 2019, l'istante non sostanzia alcun motivo di revisione ai sensi degli art. 121-123 LTF in relazione alla sentenza federale d'inammissibilità del gravame, causa tardività, resa il 29 maggio 2019. L'istante si limita ad allegare un calendario con il proprio conteggio, già indicato nel precedente ricorso del 13 maggio 2019, limitandosi a concludere apoditticamente anche in questa sede che i termini sarebbero stati rispettati e ponendo l'accento sul merito della causa, segnatamente sulle contestazioni relative ai conteggi operati dalla Concordia. Di conseguenza, l'istanza di revisione non adempie i requisiti di indicazione dei motivi di revisione e di motivazione (cfr. consid. 1), cosicché non è data la sua entrata nel merito (cfr. sentenza 9F_2/2017 del 4 maggio 2017 consid. 1.2 con riferimento). 
 
3.   
Stante quanto precede, la domanda di revisione della sentenza 9C_307/2019 del 29 maggio 2019 è inammissibile. 
 
4.   
Per il caso in cui l'istante intendeva formulare domanda d'assistenza giudiziaria (cfr. conclusione 3 pag. 3 del complemento della domanda di revisione del 16 agosto 2019), la sua richiesta sarebbe stata comunque respinta, considerato che l'istanza di revisione era manifestamente priva di probabilità di successo (cfr. art. 64 cpv. 1 LTF). Tuttavia, viste le circostanze del caso, si prescinde dalla riscossione delle spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
La domanda di revisione è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
 
 
Lucerna, 11 settembre 2019 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Pfiffner 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi