Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6F_27/2019  
 
 
Sentenza dell'11 luglio 2019  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Denys, Presidente, 
Rüedi, Muschietti, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
istante, 
 
contro 
 
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, 
2. B.________, 
patrocinato dall'avv. Massimo Bionda, 
3. C.________, 
patrocinato dall'avv. Battista Ghiggia, 
4. D.________, 
controparti, 
 
Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
Oggetto 
Domanda di revisione della sentenza 6B_304/2019 del 22 maggio 2019 del Tribunale federale svizzero 
(incarto CARP n. 17.2017.46+104). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Dopo una serie di atti che non occorre qui evocare, con sentenza del 29 gennaio 2019, la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha dichiarato A.________ autrice colpevole di ripetuta appropriazione indebita qualificata, di tentata estorsione, di ripetuta diffamazione e di ingiuria. L'imputata è stata condannata alla pena detentiva di 20 mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, e alla pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere di fr. 30.-- ciascuna, per complessivi fr. 1'350.--. 
 
B.   
Con sentenza 6B_304/2019 del 22 maggio 2019 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso in materia penale di A.________ contro la sentenza della Corte cantonale. Il Tribunale federale ha rilevato che il gravame era tardivo. 
 
C.   
Il 28 giugno 2019 A.________ ha presentato una domanda di revisione di questa sentenza invocando il motivo di revisione dell'art. 121 lett. d LTF. L'istante chiede di riesaminare il giudizio del Tribunale federale nel senso di dichiarare tempestivo il suo ricorso in materia penale. 
Non sono state chieste osservazioni sul gravame. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Considerato che la sentenza del Tribunale federale è stata notificata all'interessata il 29 maggio 2019, l'istanza, fondata sul preteso adempimento del motivo di revisione indicato all'art. 121 lett. d LTF, è tempestiva (cfr. art. 124 cpv. 1 lett. b LTF). 
 
2.  
 
2.1. Invocando l'art. 121 lett. d LTF l'istante sostiene che il Tribunale federale non avrebbe tenuto conto del fatto che la sentenza del 29 gennaio 2019 della CARP le era stata notificata direttamente e personalmente affinché potesse agire di persona in questa sede.  
 
2.2. Secondo l'art. 121 lett. d LTF, la revisione di una sentenza del Tribunale federale può essere domandata se il Tribunale, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti. Questo motivo di revisione concerne il caso in cui il Tribunale federale ha statuito fondandosi su uno stato di fatto incompleto o diverso da quello che risulta dagli atti (sentenza 4F_15/2017 del 30 novembre 2017 consid. 2.1). La nozione di svista presuppone che la Corte abbia omesso di prendere in considerazione un fatto o un determinato documento versato agli atti oppure che l'abbia letto erroneamente, scostandosi per inavvertenza dal suo tenore esatto. L'inavvertenza implica un errore grossolano ed evidente e può sussistere sia quando un fatto o un documento vengono ignorati sia quando la loro portata viene travisata. Essa deve riferirsi al contenuto del fatto stesso, segnatamente alla sua percezione da parte del Tribunale federale, ma non al suo apprezzamento giuridico (DTF 122 II 17 consid. 3 e rinvii; sentenza 4F_15/2017, citata, consid. 2.1). La revisione costituisce un rimedio giuridico straordinario e non è in particolare data per correggere un'asserita violazione del diritto, come può essere il caso se il Tribunale federale a torto non è entrato nel merito di un ricorso (sentenze 6F_42/2018 del 29 gennaio 2019 consid. 4.2 e 2F_20/2012 del 25 settembre 2012 consid. 2.1). Né essa può servire a sanare precedenti errori processuali delle parti (sentenza 2F_11/2007 del 22 novembre 2007 consid. 3.1, in: RtiD I-2008 pag. 931 segg.).  
 
2.3. Contrariamente all'opinione dell'istante, il Tribunale federale ha rilevato e preso in considerazione il fatto che la sentenza del 29 gennaio 2019 della CARP era stata notificata sia al suo difensore sia a lei personalmente. Ha tuttavia spiegato per quali motivi, sulla base delle norme procedurali applicabili alla fattispecie, soltanto la notificazione al difensore era determinante (cfr. sentenza 6B_304/2019, citata, consid. 2.3). Con il gravame in oggetto, l'istante rimette in sostanza in discussione l'esame giuridico dell'ammissibilità del suo ricorso al Tribunale federale, criticando il fatto ch'esso sia stato ritenuto tardivo e di conseguenza dichiarato inammissibile. Ciò è però improponibile nell'ambito di una domanda di revisione. In concreto, le argomentazioni addotte dall'istante, volte a fare riesaminare i considerandi della sentenza di questa Corte, non vertono pertanto su un motivo di revisione ai sensi dell'art. 121 lett. d LTF.  
 
3.   
Manifestamente infondata, la domanda di revisione deve quindi essere respinta. Le spese giudiziarie sono poste a carico dell'istante, seguendone la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Vista la sua situazione finanziaria, si giustifica tuttavia di prelevare una tassa di giustizia ridotta (art. 65 cpv. 2 LTF; cfr. sentenza 6B_304/2019, citata, consid. 3.2). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
La domanda di revisione è respinta. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 1'200.-- sono poste a carico dell'istante. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, rispettivamente ai loro patrocinatori, e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 11 luglio 2019 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Denys 
 
Il Cancelliere: Gadoni