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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1F_31/2020  
 
 
Sentenza del 30 ottobre 2020  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Chaix, Presidente, 
Jametti, Haag, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
istante, 
 
contro 
 
Dipartimento della sanità e della socialità della Repubblica e Cantone Ticino, 
piazza Governo 7, 6501 Bellinzona, 
Giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni della Repubblica e Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
revisione, 
 
domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 1C_438/2020 dell'11 settembre 2020. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Con decisione del 25 febbraio 2019 (incarto n. 43.2018.1) il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha respinto in quanto ricevibile un ricorso presentato da A.________ contro decisioni emesse dal Dipartimento della sanità e della socialità nell'ambito della normativa concernente l'aiuto alle vittime di reati (RS 312.5; LAV). Mediante sentenza 1C_196/2019 del 12 aprile 2019 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso presentato da A.________ contro questo giudizio. 
 
B.   
Il 23 ottobre 2019 A.________ ha chiesto la revisione della decisione cantonale. Con giudizio del 28 novembre 2019 (incarto n. 43.2019.2), il Giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni ha dichiarato l'istanza irricevibile per carenza di capacità processuale, poiché l'istante non era rappresentato dal suo curatore. Un ricorso proposto dall'interessato contro questa decisione è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 1C_12/2020 del 5 febbraio 2020. Contro la decisione cantonale del 28 novembre 2019, l'interessato il 20 maggio 2020 ha presentato una domanda di revisione, non ratificata dal curatore e dichiarata quindi irricevibile dal Giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni per carenza di capacità processuale, respingendola nondimeno nel merito per manifesta carenza dei presupposti legali per una revisione (incarto n. 43.2020.1). Adito da A.________, con sentenza 1C_438/2020 dell'11 settembre 2020 il Tribunale federale ha stralciato la causa dai ruoli in seguito al ritiro del gravame da parte del curatore. 
 
C.   
Con istanza del 5 ottobre 2020 A.________ chiede la revisione della sentenza 1C_438/2020. 
Il curatore dell'istante, avv. Pascal Cattaneo, con scritto del 20 ottobre 2020 ha comunicato al Tribunale federale di non ratificare l'istanza, chiedendo di stralciare la causa dai ruoli, prescindendo dal prelievo di spese giudiziarie. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. La domanda di "astensione" di giudici e cancellieri della I Corte di diritto pubblico dall'intervenire nel presente giudizio è inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare alcun motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LTF, motivo per cui si può prescindere dall'avvio della procedura prevista all'art. 37 LTF. In effetti, come noto all'istante, dalla partecipazione a sentenze terminate con un esito a lui sfavorevole, come quella oggetto dell'istanza di revisione in esame, non può essere dedotta alcuna prevenzione (art. 34 cpv. 2 LTF; sentenza 5A_530/2020 del 29 luglio 2020 consid. 4 che lo concerne).  
Secondo la costante prassi, anch'essa nota all'istante (sentenza 1F_18/2020 del 24 agosto 2020), il Tribunale federale non fa precedere le sue decisioni da una comunicazione sulla composizione della Corte giudicante (DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 pag. 43). 
 
1.2. L'autorità regionale di protezione 9 di Torricella-Taverne ha istituito una curatela di rappresentanza ai sensi dell'art. 394 CC a favore del ricorrente, limitandolo nell'esercizio dei suoi diritti civili negli ambiti giudiziari e amministrativi di qualsiasi natura e grado e davanti a ogni autorità civile, amministrativa e penale ritenuto che soltanto il curatore potrà validamente rappresentarlo e obbligarlo in tale ambito (sentenza 5A_854/2019 del 12 dicembre 2019 consid. 6). Con sentenze del 15 luglio 2020 (9.2019.172 e 9.2019.213), il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello ha confermato quale curatore del ricorrente l'avv. Pascal Cattaneo (cause 5A_649/2020 e 5A_650/2020).  
 
Invitato a esprimersi sull'istanza, c on scritto del 20 ottobre 2020 il curatore avv. Pascal Cattaneo ha comunicato al Tribunale federale di non ratificarla, chiedendo di esentarlo dal pagamento di spese giudiziarie. Ne segue che l'istanza è inammissibile. 
 
2.  
 
2.1. Essa lo sarebbe in ogni modo. In effetti, giusta l'art. 121 LTF, la revisione di una sentenza del Tribunale federale può essere domandata, segnatamente, se sono state violate le norme concernenti la composizione del Tribunale o la ricusazione (lett. a), se il Tribunale non ha giudicato su singole conclusioni (lett. c) o se il Tribunale, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti (lett. d). Per essere ammissibile l'istanza dev'essere motivata: l'istante deve confrontarsi con la sentenza di cui chiede la revisione e spiegare per quale ragione ritiene sussistere un motivo di revisione (art. 42 cpv. 2 LTF).  
 
2.2. L'istante, accennando all'art. 38 cpv. 3 LTF, incentra la domanda su un'asserita lesione di norme concernenti la composizione della Corte giudicante e sulla ricusazione. Al riguardo si limita tuttavia semplicemente a riproporre, in maniera inammissibile, le censure già esaminate e respinte nella sentenza dedotta in revisione e in altre numerose decisioni che lo concernono. Ribadisce in particolare la critica, manifestamente priva di ogni fondamento, circa la mancata comunicazione anticipata della composizione della Corte, nonché il fatto che non è stato richiamato l'incarto cantonale né è stato ordinato uno scambio di scritti, provvedimenti chiaramente superflui, visto che il ricorso era manifestamente inammissibile.  
 
Le critiche alla nomina del curatore e alla richiesta di destituirlo esulavano del resto dall'oggetto del litigio e non sono comunque decisive. L'istante misconosce in effetti ch'egli non aveva censurato la motivazione abbondanziale addotta dal Giudice delegato, segnatamente la palese carenza di motivi di revisione della decisione cantonale, motivo per cui la domanda di revisione, che si limita a riproporre le censure già addotte ed esaminate, è manifestamente inammissibile. 
 
2.3. La stessa può quindi essere evasa senza ordinare uno scambio di scritti (art. 127 LTF).  
 
In accoglimento della domanda del curatore si può rinunciare a prelevare spese (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF). 
 
Il Tribunale federale si riserva il diritto di archiviare senza risposta nuovi scritti concernenti la sentenza 1C_438/2020. 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
L'istanza di revisione è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese. 
 
3.   
Comunicazione all'istante, al suo curatore avv. Pascal Cattaneo, al Dipartimento della sanità e della socialità e al Tribunale cantonale delle assicurazioni della Repubblica e Cantone Ticino 
 
 
Losanna, 30 ottobre 2020 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Chaix 
 
Il Cancelliere: Crameri