Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2F_13/2019  
 
 
Sentenza del 27 giugno 2019  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Seiler, Presidente, 
Donzallaz, Haag, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Cesare Lepori, 
istante, 
 
contro 
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
Oggetto 
Domanda di restituzione del termine per ricorrere (sentenza 2C_469/2019 del 22 maggio 2019), 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Con sentenza 2C_469/2019 del 22 maggio 2019 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico esperito da A.________ avverso la sentenza emanata il 27 marzo 2019 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino che confermava la revoca, per motivi di ordine pubblico, del permesso di domicilio UE/AELS di cui era titolare. 
A sostegno del proprio giudizio questa Corte ha osservato che, come emergeva dall'estratto "Track and Trace" (cioè dal tracciamento degli invii della Posta svizzera), la sentenza impugnata era stata intimata per raccomandata il 28 marzo 2019 e ritirata il 1° aprile 2019. In applicazione dei combinati art. 100 cpv. 1, 44 cpv. 1 e 46 cpv. 1 lett. a LTF, il termine di ricorso veniva a scadere il 16 maggio 2019. Il gravame datato 16 maggio 2019 ma spedito il giorno dopo, cioè il 17 maggio 2019, era pertanto tardivo e quindi inammissibile. 
 
B.   
L'11 giugno 2019 il patrocinatore del ricorrente ha chiesto al Tribunale federale di trasmettergli i giustificativi da cui risultava la data di spedizione del ricorso. Il 13 giugno successivo il Tribunale federale gli ha risposto che la data di spedizione risultava sia dal timbro postale sia dall'estratto "Track and Trace" relativo al numero dell'invio raccomandato, entrambi figuranti sulla busta d'invio del gravame, di cui allegava una copia. 
 
C.   
Il 17 giugno 2019 A.________ ha presentato tramite il proprio patrocinatore una domanda di restituzione del termine per inosservanza ai sensi dell'art. 50 LTF
Non sono stati ordinati atti istruttori. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. La sentenza finale, pronunciata dal Tribunale federale il 22 maggio 2019, ha posto termine alla vertenza che opponeva le parti, questo Tribunale essendo l'autorità giudiziaria suprema della Confederazione (art. 188 cpv. 1 Cost.; art. 1 cpv. 1 LTF). La sentenza è passata in giudicato il giorno in cui è stata pronunciata (art. 61 LTF).  
 
1.2. La revisione di una sentenza del Tribunale federale - anche se è passata in giudicato - può essere domandata alle condizioni di cui agli art. 121 segg. LTF. Nel caso concreto l'istante non ha chiesto la revisione della sentenza del 22 maggio 2019, non facendo valere peraltro alcun motivo che lo permetterebbe. L'istanza non va quindi esaminata da questo profilo.  
 
2.   
Richiamandosi all'art. 50 LTF, l'istante sollecita la restituzione del termine per ricorrere. 
 
2.1. Ai sensi dell'art. 50 cpv. 2 LTF la restituzione del termine può essere accordata anche dopo la notificazione della sentenza; in tal caso la sentenza è annullata. Altrimenti detto il fatto che il Tribunale federale abbia già reso il proprio giudizio non impedisce di vagliare la domanda di restituzione la quale, se si rivela fondata, ha gli stessi effetti che un'istanza di revisione e porta all'annullamento della sentenza anche se è passata in giudicato (sentenza 4F_6/2009 del 1° luglio 2009 consid. 1.3 e dottrina citata).  
 
2.2. Ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 LTF se, per un motivo diverso dalla notificazione viziata, una parte o il suo patrocinatore sono stati impediti senza loro colpa di agire nel termine stabilito, quest'ultimo è restituito in quanto, entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento, la parte ne faccia domanda motivata e compia l'atto omesso.  
 
2.3. Nel caso concreto l'istante e il patrocinatore intravvedono l'impedimento non colpevole nel fatto che, come dichiarato dall'avvocato, la collaboratrice di quest'ultimo ha depositato all'Ufficio postale il giorno 16 maggio 2019 il gravame esperito a nome e per conto del cliente. Per quest'ultimo e per il suo patrocinatore è quindi del tutto inspiegabile che sulla busta di invio figuri la data del 17 maggio 2019. A loro parere, con ogni verosimiglianza, vi è stato un disguido postale che ha avuto quale conseguenza o l'apposizione di un timbro con la data errata o l'invio vero e proprio del documento il giorno successivo, senza alcuna colpa da parte loro. Tale argomentazione non va seguita.  
 
2.4. La stessa infatti poggia unicamente sulle affermazioni della parte istante, le quali non sono però corroborate da alcun mezzo di prova come, ad esempio, una dichiarazione dell'ufficio postale che confermi l'asserito disguido nel trattamento dell'invio e non sono pertanto sufficienti per attestare del preteso impedimento non colpevole. Senza poi dimenticare che, di norma, quando viene effettuato un invio per raccomandata allo sportello dell'ufficio postale, al cliente viene rilasciata una ricevuta sulla quale figura, tra l'altro, il numero della raccomandata, la data dell'invio e il destinatario oppure una lista dei codici a barre (per lettere con tracciamento elettronico degli invii sia per invii in grandi quantità o per singoli invii), che contiene le medesime informazioni e che è inoltre firmata e timbrata il giorno della spedizione dall'impiegato dell'ufficio postale. Ora la parte istante nulla adduce in proposito rispettivamente non fornisce alcun giustificativo. Ne discende che niente prova che vi sia stato un impedimento non colpevole della parte ricorrente o del suo patrocinatore.  
 
2.5. Non essendo adempiuta già la prima delle tre condizioni cumulative esatte dall'art. 50 cpv. 1 LTF, la domanda di restituzione va pertanto respinta, senza che occorra ancora esaminare se le due altre esigenze siano effettivamente date in concreto.  
 
3.   
Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
La domanda di restituzione del termine è respinta. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico dell'istante. 
 
3.   
Comunicazione al patrocinatore dell'istante, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM. 
 
 
Losanna, 27 giugno 2019 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Seiler 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud