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[AZA 3] 
 
4P.249/1999 flo 
 
          I C O R T E C I V I L E 
          *************************** 
 
19 giugno 2000  
 
Composizione della Corte: giudici federali Walter, presi- 
dente, Leu, Ramelli, supplente. 
Cancelliere: Ponti. 
 
______ 
 
Visto il ricorso di diritto pubblico del 7 ottobre 1999 
presentato dalla  Franchi Trasporti S.A., Chiasso, convenu-  
ta, patrocinata dall'avv. Rossano Guggiari, Lugano, contro 
la sentenza emanata il 3 settembre 1999 dalla  II Camera ci -  
vile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nella causa  
che la oppone alla  Ferrowohlen AG, Wohlen, attrice, patro-  
cinata dall'avv. Fernando Pedrolini, Chiasso, in materia di 
contratto di mandato; 
R i t e n u t o   i n   f a t t o :  
 
A.-  
Nel 1988 la Veri Trasporti S.A. di Chiasso (ora  
Franchi Trasporti S.A.) si è occupata per incarico della 
Ferrowohlen AG dello svolgimento delle pratiche di importa- 
zione e sdoganamento di macchinari per la lavorazione dei 
metalli. Nell'ambito di questa attività la Franchi Traspor- 
ti S.A. (di seguito Franchi) ha chiesto che fossero versati 
sul suo conto presso la Società di Banca Svizzera (SBS) di 
Chiasso gli anticipi necessari al pagamento dei dazi doga- 
nali e dell'imposta sulla cifra d'affari (ICA); nel corso 
del 1988 la Ferrowohlen AG (di seguito Ferrowohlen) ha 
quindi provveduto a ripetuti versamenti, per un'importo 
complessivo di fr. 4'102'870.20. 
 
    La Franchi non ha tuttavia riversato subito gli impor- 
ti ricevuti all'autorità doganale, bensì garantito il paga- 
mento dei dazi e delle imposte mediante una fideiussione 
solidale rilasciata dalla SBS di Chiasso. Le somme così 
anticipate dalla Ferrowohlen sono rimaste depositate sui 
conti bancari della Franchi presso la SBS sino ai primi 
mesi del 1991, quando l'Amministrazione federale delle do- 
gane (AFD) ha presentato il conteggio definitivo e chiesto 
il pagamento di fr. 3'575'994.35 per dazi doganali e tasse, 
e di fr. 118'075.70 di interessi di ritardo, per un totale 
di fr. 3'694'070.05. 
 
    In seguito, la Franchi ha ritornato alla Ferrowohlen 
fr. 408'800.15 costituenti l'eccedenza sugli anticipi ver- 
sati, respingendo invece altre richieste di risarcimento. 
 
B.-  
In data 20 febbraio 1992 la Ferrowohlen ha pre-  
sentato direttamente in appello una petizione con la quale 
ha postulato la condanna della convenuta Franchi al paga- 
mento di fr. 965'305.70, poi ridotti a fr. 778'952.30, di 
cui 658'932.75 di frutti maturati sugli anticipi e da lei 
illecitamente percepiti, fr. 118'065.70 in risarcimento 
degli interessi di ritardo riscossi dall'AFD e fr. 1962.85 
di interessi di mora sul maggior anticipo di fr. 
408'800.15. 
 
C.-  
La II Camera civile del Tribunale d'appello del  
Cantone Ticino, in parziale accoglimento della petizione, 
ha condannato con sentenza 3 settembre 1999 la Franchi al 
pagamento di fr. 658'932.75 oltre interessi al 5% a decor- 
rere dal 23 maggio 1991; per il medesimo importo ha riget- 
tato l'opposizione al precetto esecutivo notificato in pre- 
cedenza alla convenuta. La Corte cantonale, accertata l'ap- 
plicazione degli art. 398 e 400 CO, ha ravvisato nel com- 
portamento della convenuta una palese violazione del- 
l'obbligo di fedeltà nei confronti della sua cliente per 
essersi arricchita dei frutti prodotti dagli anticipi da 
lei versati. 
 
D.-  
Contro tale decisione la Franchi è insorta dinan-  
zi al Tribunale federale simultaneamente con ricorso in 
riforma e con ricorso di diritto pubblico. Con quest'ultimo 
chiede, in via principale, che la petizione sia respinta e 
quindi mantenuta l'opposizione al precetto esecutivo; in 
via subordinata la riduzione delle pretese dell'attrice a 
fr. 118'065.70, rispettivamente a fr. 192'686.95, oltre 
interessi, e che l'opposizione al precetto esecutivo sia 
rigettata per questi importi. Domanda infine una riforma 
del giudizio per ciò che attiene alle spese e alle ri- 
petibili. 
 
    Nella sua risposta la Ferrowohlen AG propone la reie- 
zione del ricorso, nella misura in cui è ammissibile. L'au- 
torità cantonale ha invece rinunciato a presentare osserva- 
zioni. 
 
C o n s i d e r a n d o   i n   d i r i t t o :  
 
1.-  
Giusta l'art. 57 cpv. 5 OG un ricorso di diritto  
pubblico viene trattato, in linea di principio, prima del 
parallelo ricorso per riforma (DTF 122 I 81 consid. 1; 
Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivil-  
sachen, Zurigo 1992, pag. 148 nota 12). 
 
    In concreto la ricorrente postula l'esame del ricorso 
di diritto pubblico nel caso in cui quello per riforma ve- 
nisse respinto. Così facendo egli misconosce l'effetto de- 
volutivo del ricorso per riforma: infatti qualora il Tribu- 
nale federale, statuendo nell'ambito di un ricorso per ri- 
forma, dovesse confermare o modificare la decisione impu- 
gnata, la sua decisione verrebbe a sostituire quella emana- 
ta dalla Corte cantonale, la quale pertanto non potrebbe 
più essere impugnata mediante un ricorso di diritto pubbli- 
co (cfr. DTF 122 I 81 consid. 1). 
 
    Vi sono invero circostanze che permettono di derogare, 
eccezionalmente, al principio sopra esposto (cfr.  Poudre t,  
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, 
Berna 1990, pag. 464). Esse non sono comunque realizzate in 
concreto, né tantomeno il ricorrente le allega a sostegno 
della sua richiesta. Non v'é dunque ragione di derogare 
alla regola. 
 
2.-  
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e  
con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio 
esperito (DTF 124 III 134 consid. 2). 
 
3.-  
A prescindere da eccezioni che non si avverano in  
concreto il ricorso di diritto pubblico per violazione del- 
l'art. 4 Cost. (dal 1° gennaio 2000 art. 9) ha natura mera- 
mente cassatoria; ciò significa che il Tribunale federale 
può solamente annullare una decisione contraria alla Costi- 
tuzione, non invece modificarla o sostituirla con la pro- 
pria. Domande volte a conclusioni diverse dal semplice an- 
nullamento della sentenza impugnata - come quelle formulate 
nel presente ricorso a titolo subordinato - sono pertanto 
irricevibili (DTF 124 I 231 consid. 1d; 123 I 87 consid. 
5). 
 
    a) Giusta l'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, il ricorso di 
diritto pubblico deve contenere l'esposizione dei fatti es- 
senziali e quella concisa dei diritti costituzionali o del- 
le norme giuridiche che si pretendono violati, precisando 
altresì in che consista tale violazione. Ne segue che, in 
questo ambito, il Tribunale federale vaglia solo quelle 
censure che sono state sollevate in modo chiaro e detta- 
gliato, conformemente all'obbligo di articolare le censure 
con una motivazione giuridica dalla quale si possa dedurre 
che, ed in quale misura, la decisione impugnata colpisce il 
ricorrente nei suoi diritti costituzionali (DTF 122 I 70 
consid. 1c con rinvii). 
 
    Il gravame fondato sull'art. 4 Cost., com'è quello in 
esame, non può inoltre essere sorretto da argomentazioni 
con cui il ricorrente si limita a contrapporre il suo pare- 
re a quello dell'autorità cantonale, come se il Tribunale 
federale fosse una superiore giurisdizione di appello. Per 
richiamarsi con successo all'arbitrio, il ricorrente deve 
dimostrare - con un'argomentazione precisa - che l'autorità 
cantonale ha emanato una decisione manifestamente insoste- 
nibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in 
urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 117 Ia 
10 consid. 4b, 110 Ia 1 consid. 2a e rif.). 
 
    Giova infine rammentare che in materia di apprezza- 
mento delle prove l'autorità cantonale fruisce di un grande 
potere d'apprezzamento. Il Tribunale federale interviene 
solo se il ricorrente dimostra dettagliatamente che tale 
apprezzamento è arbitrario nel senso definito sopra (DTF 
124 IV 86 consid. 2a, 120 Ia 31 consid. 4b e rif.). Affin- 
ché sia annullata, la decisione impugnata deve risultare 
arbitraria nel suo risultato, non soltanto nella motivazio- 
ne (DTF 124 I 310 consid. 5a e riferimenti). 
 
    b) In concreto la ricorrente è stata condannata a 
restituire i frutti maturati dal 1988 al 1991 sull'anticipo 
di fr. 4'102'870.20 versato dalla resistente a garanzia del 
pagamento dei dazi doganali e dell'ICA. La Corte cantonale 
ha accertato, sulla base della perizia giudiziaria, che 
questi frutti ammontano a fr. 658'932.75, oltre interessi. 
 
    Ora, la ricorrente dichiara d'insorgere contro l'ap- 
prezzamento del danno operato dai giudici cantonali. Questa 
censura sarebbe di per sé ricevibile: per principio l'ac- 
certamento dell'esistenza e dell'entità del danno è una 
questione di fatto che dipende dalla valutazione delle pro- 
ve; pertengono al diritto solo la nozione di danno ed i 
criteri di calcolo (DTF 122 III 219 consid. 3b e riferimen- 
ti). Tuttavia, come obbietta giustamente la parte resisten- 
te, nonostante la chiara dichiarazione d'intenti iniziale 
l'atto di ricorso non adempie assolutamente i requisiti di 
ricevibilità appena riassunti. La ricorrente, pur inserendo 
qua e là gli aggettivi "insostenibile" e "arbitrario", si 
diffonde solo in critiche appellatorie, senza dimostrare 
dettagliatamente con quali atti gli accertamenti contestati 
sarebbero in aperto contrasto. Non si duole nemmeno del- 
l'applicazione arbitraria dell'art. 78 CPC/TI, in forza del 
quale il Tribunale d'appello ha giudicato tardive alcune 
delle allegazioni ora riproposte davanti al Tribunale fede- 
rale. 
 
    Per di più la motivazione del gravame è praticamente 
identica a quella del capitolo 5 del ricorso per riforma. 
Nell'esame di quest'ultimo gravame è stato possibile isola- 
re alcuni argomenti riguardanti i criteri di calcolo del 
danno. Non sono invece individuabili censure che rispettano 
le esigenze poste dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG (DTF 116 
II 746 consid. 2a, 118 IV 293 consid. 2a). 
 
4.-  
Per i motivi che precedono il ricorso di diritto  
pubblico è inammissibile. Spese e indennità processuali 
sono poste a carico della parte soccombente (art. 156 cpv. 
1 e 159 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi 
 
i l   T r i b u n a l e   f e d e r a l e  
 
p r o n u n c i a :  
 
    1. Il ricorso di diritto pubblico è inammissibile. 
 
    2. La tassa di giustizia di fr. 6000.-- è posta a 
carico della ricorrente, la quale rifonderà alla resistente 
fr. 10'000.-- per ripetibili della sede federale. 
 
    3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla 
II Camera Civile del Tribunale d'appello del Cantone Tici- 
no. 
 
 
Losanna, 19 giugno 2000 
 
                    
In nome della I Corte civile  
                                         
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:  
Il Presidente, Il Cancelliere