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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_400/2009 
 
Sentenza del 19 febbraio 2010 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Aemisegger, Giudice presidente, 
Raselli, Eusebio, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Parti 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Riccardo Schuhmacher, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B. SA, 
D.D.________, 
E.D.________, 
F.________, 
tutti patrocinati dall'avv. dott. Gianmaria Mosca, 
opponenti, 
Confederazione Svizzera, 3003 Berna, patrocinata dall'avv. Luca Beretta Piccoli, 
Stato del Cantone del Ticino, 6500 Bellinzona, 
Comune di Vezia, 6943 Vezia. 
 
Oggetto 
espropriazione materiale, 
 
ricorso in materia di diritto pubblico e ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 7 luglio 2009 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
 
A. 
Nel gennaio del 1989 C.________, D.D.________, E.D.________ e F.________ hanno comperato per un importo di fr. 2'200'000.-- il fondo part. 482 di Vezia, un terreno prevalentemente prativo di complessivi 8'251 m2 ubicato nella zona residenziale estensiva R2 di San Martino. 
Il 30 aprile 1997 il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha adottato il piano regolatore cantonale di protezione della bolla di San Martino, fondato sul decreto legislativo sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio, del 16 gennaio 1940. Il piano ha in particolare incluso la particella n. 482 nel comprensorio di protezione, gravandola sostanzialmente con un vincolo di inedificabilità. 
 
B. 
L'8 luglio 1999 i suddetti comproprietari hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di espropriazione il Comune di Vezia e lo Stato del Cantone Ticino, chiedendo l'esproprio formale del fondo, rispettivamente un'indennità di espropriazione materiale di fr. 4'668'676.20, a seguito del vincolo di inedificabilità istituito dal piano regolatore cantonale. In sede di risposta, lo Stato ed il Comune si sono opposti alle domande, contestando in particolare la realizzazione di un caso di espropriazione materiale e chiamando inoltre in causa la Confederazione. 
 
C. 
Dopo la fine dell'istruttoria e la presentazione delle conclusioni, il Tribunale di espropriazione ha scoperto che nel corso del 2005 il fondo part. n. 482 era diventato di proprietà esclusiva di A.________, il quale si era dapprima aggiudicato per fr. 42'000.-- i ¾ del fondo a un'asta dell'Ufficio di esecuzione di Lugano ed aveva in seguito comperato al prezzo di fr. 6'000.-- il ¼ restante, che era stato in un primo tempo acquisito dai venditori ad un pubblico incanto, tenutosi nel 2003, dei beni di C.________, nel frattempo fallito. Preso atto di questa situazione, il 18 settembre 2007, il Tribunale di espropriazione ha informato A.________ che, quale nuovo proprietario del fondo part. n.482, sarebbe subentrato di diritto nel procedimento espropriativo, dandogli la facoltà di determinarsi in merito entro 15 giorni. 
B. SA (cessionaria delle pretese espropriative del fallito C.________), D.D.________, E.D.________ e F.________, cui tale comunicazione è stata trasmessa in copia soltanto per conoscenza, hanno contestato questo modo di procedere, adducendo in particolare l'estraneità di A.________ al procedimento espropriativo e ribadendo la loro legittimazione attiva. 
 
D. 
Dopo una serie di atti che non occorre qui evocare, con decisione del 21 gennaio 2009 il Presidente supplente del Tribunale di espropriazione ha statuito sulla situazione processuale venutasi a creare conseguentemente all'acquisizione totale del fondo part. n. 482 da parte di A.________. Ha ritenuto che il nuovo proprietario non era parte nella causa pendente e che la legittimazione attiva spettava sempre a B. SA (cessionaria giusta l'art. 260 LEF della pretesa espropriativa abbandonata dalla massa dei creditori di C.________), a D.D.________ e E.D.________ ed a F.________. 
 
E. 
A.________ ha allora adito il Tribunale cantonale amministrativo, che con sentenza del 7 luglio 2009 ha respinto il ricorso, confermando il giudizio di primo grado. La Corte cantonale ha ritenuto dubbio che la pretesa di espropriazione materiale avanzata in causa dai precedenti comproprietari fosse stata trasferita al nuovo proprietario del fondo. Ha rilevato che, comunque, quest'ultimo non poteva subentrare nel processo vista la chiara opposizione dei primi. La Corte cantonale ha infine stabilito in fr. 1'000.-- la tassa di giustizia e in fr. 8'000.-- le ripetibili spettanti agli opponenti e le ha poste a carico del soccombente. 
 
F. 
A.________ impugna con un ricorso in materia di diritto pubblico e un ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale la sentenza della Corte cantonale, chiedendo che sia riformata nel senso di accertare la sua legittimazione attiva, e quella di B. SA, nella procedura espropriativa. Chiede inoltre che le ripetibili stabilite dai giudici cantonali siano ridotte a fr. 400.--. Il ricorrente fa sostanzialmente valere un accertamento manifestamente inesatto dei fatti e la violazione del divieto dell'arbitrio. 
 
G. 
La Corte cantonale si rimette al giudizio del Tribunale federale, evidenziando comunque che alcuni elementi di fatto contrasterebbero con le argomentazioni sollevate dal ricorrente. B. SA, D.D.________, E.D.________ e F.________ chiedono la reiezione del gravame nella misura della sua ricevibilità. La Confederazione Svizzera, lo Stato del Cantone Ticino e il Municipio di Vezia hanno comunicato di rinunciare a presentare osservazioni al ricorso. 
 
Diritto: 
 
1. 
1.1 Con la sentenza impugnata, il Tribunale cantonale amministrativo ha in sostanza confermato il diniego della qualità di parte del ricorrente nella procedura di espropriazione materiale, derivante da una restrizione della proprietà fondata su una misura di natura pianificatoria secondo l'art. 5 cpv. 2 LPT. Giusta l'art. 82 lett. a LTF, il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico. Questo rimedio è dato in concreto, ritenuto che l'art. 83 LTF non prevede un'eccezione al riguardo e che l'art. 34 cpv. 1 LPT prevede che i rimedi giuridici proponibili dinanzi alle autorità federali sono retti dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. Il ricorso sussidiario in materia costituzionale ai sensi dell'art. 113 segg. LTF, rimedio giuridico che rettamente la Corte cantonale non ha indicato nella sua sentenza, non entra quindi in considerazione ed è pertanto inammissibile. 
 
1.2 La decisione impugnata non pone fine alla procedura di espropriazione materiale, ma statuisce su un aspetto della stessa, ossia sulla questione della legittimazione attiva del ricorrente. Si tratta di una decisione pregiudiziale verso l'emanazione del giudizio finale. Nell'ottica dei precedenti proprietari, promotori del procedimento espropriativo, costituisce una decisione incidentale (cfr. art. 93 cpv. 1 lett. a LTF; DTF 133 III 629 consid. 2.2). Per il ricorrente, poiché egli è stato ritenuto definitivamente escluso dal procedimento, la decisione impugnata è però di natura finale (cfr. art. 90 LTF; DTF 128 I 215 consid. 2.2-2.3). 
 
1.3 Il ricorrente ha partecipato alla causa dinanzi alla precedente istanza ed è legittimato a fare valere che gli sarebbe stata negata a torto la qualità di parte nella procedura espropriativa (cfr. art. 89 cpv. 1 LTF; DTF 133 II 249 consid. 1.3.2). Presentato tempestivamente (art. 100 cpv. 1 in relazione con l'art. 46 cpv. 1 lett. b LTF) contro una decisione pronunciata in una causa di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF), il gravame, sotto i citati aspetti, è ammissibile. 
 
1.4 Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso ordinario al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto, nel quale rientra pure il diritto costituzionale (DTF 133 I 201 consid. 1). Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il ricorso dev'essere motivato in modo sufficiente. Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se quest'ultime non sono presentate nella sede federale (DTF 133 II 249 consid. 1.4.1). Inoltre, quando, come in concreto, è invocata la violazione di diritti costituzionali del cittadino, a norma dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina le censure soltanto se siano motivate in modo chiaro e preciso, conformemente alla prassi precedentemente in vigore in materia di ricorso di diritto pubblico (cfr. DTF 134 I 83 consid. 3.2; 134 II 244 consid. 2.2 e rispettivi rinvii). 
Laddove il ricorrente lamenta un accertamento manifestamente inesatto dei fatti, senza spiegare per quali motivi gli accertamenti esposti dalla Corte cantonale sarebbero manifestamente insostenibili, si trovino in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondino su una svista manifesta o contraddicano in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità, il gravame non adempie le citate esigenze di motivazione ed è quindi inammissibile (cfr., sulla nozione di arbitrio, DTF 134 I 140 consid. 5.4 e rinvii; 129 I 8 consid. 2.1). 
D'altra parte, gli aspetti procedurali del procedimento espropriativo pendente dinanzi al Tribunale di espropriazione, e in particolare la questione qui litigiosa della successione nel processo, sono retti essenzialmente dal diritto cantonale (cfr. DTF 132 II 188 consid. 3.2; PETER HÄNNI, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 5a ed. 2008, pag. 624). All'infuori dei casi previsti dall'art. 95 cpv. 1 lett. c-e LTF, che non entrano qui in considerazione, la violazione del diritto cantonale non costituisce tuttavia motivo di ricorso al Tribunale federale e può quindi essere censurata soltanto nella misura in cui viola il diritto federale, in particolare il divieto dell'arbitrio (DTF 134 II 349 consid. 3 e rinvii; 133 II 249 consid. 1.2.1). Nella misura in cui il ricorrente si limita a presentare critiche appellatorie senza spiegare, con una motivazione puntuale, per quali ragioni la decisione impugnata sarebbe in contraddizione manifesta con determinate disposizioni cantonali e risulterebbe del tutto insostenibile, il ricorso è parimenti inammissibile. 
 
2. 
2.1 Il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di avere accertato, in modo manifestamente inesatto, che negli atti della procedura esecutiva non vi sarebbe alcuna indicazione in merito al trasferimento della pretesa di esproprio avanzata dai precedenti comproprietari. A suo dire, pure arbitraria sarebbe inoltre la valutazione secondo cui il prezzo da lui pagato per il fondo lascerebbe supporre che, malgrado il passaggio di proprietà, detta pretesa sia rimasta nella titolarità dei precedenti comproprietari. 
 
2.2 Al riguardo, il ricorrente non sostanzia tuttavia arbitrio alcuno. Adducendo semplicemente che i precedenti comproprietari avrebbero potuto chiedere nella procedura esecutiva di riservarsi il credito di espropriazione materiale, rispettivamente di cederlo formalmente, il ricorrente non dimostra che la constatazione dell'assenza di indicazioni al proposito compiuta in concreto dalla Corte cantonale sarebbe in contrasto con gli atti. Sostenendo poi genericamente che il prezzo di fr. 42'000.--, pagato per la quota di ¾ del fondo part. n. 482, sarebbe dieci volte superiore al prezzo di stima, il ricorrente non considera né si confronta con la valutazione del perito, che ha stabilito per il terreno inedificabile gravato dal vincolo il valore venale totale di fr. 41'255.--, di cui ha tenuto conto la Corte cantonale. Il ricorrente medesimo riconosce del resto di avere saputo dell'esistenza della pretesa espropriativa e dell'inedificabilità della particella. 
 
3. 
3.1 Richiamando in particolare una sentenza della Corte cantonale del 26 ottobre 2001, il ricorrente sostiene poi che la pretesa espropriativa gli sarebbe stata trasferita contestualmente all'acquisto della proprietà del fondo. Premesso ch'egli motiva la censura dipartendosi dal presupposto che gli esposti accertamenti sarebbero arbitrari, il ricorrente disattende che i giudici cantonali hanno unicamente ritenuto dubbio che fosse avvenuto un trasferimento. Hanno in effetti rilevato che, quand'anche si volesse ammettere tale circostanza, non sarebbe comunque dato un caso di successione del ricorrente nel processo, vista l'opposizione chiaramente manifestata dalle parti che l'avevano promosso. La Corte cantonale, come il primo giudice, ha quindi fondamentalmente negato al ricorrente la qualità di parte nel procedimento espropriativo in applicazione analogica dell'art. 110 del Codice di procedura civile, del 17 febbraio 1971 (CPC/TI). Secondo questa disposizione, cui rinvia l'art. 24 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm), se l'oggetto litigioso è alienato, il processo continua fra le parti in causa; la sentenza cresce in giudicato anche nei confronti dell'acquirente, riservate le disposizioni del diritto civile circa l'acquisto del terzo di buona fede (cpv. 1). Con il consenso delle parti, l'acquirente può subentrare in causa all'alienante (cpv. 2). 
 
3.2 Il ricorrente non fa di per sé valere, tantomeno con una motivazione conforme alle citate esigenze, l'arbitrio nell'applicazione di questa disposizione procedurale. Rimprovera piuttosto alla Corte cantonale di avere ritenuto applicabile l'art. 110 cpv. 2 CPC/TI, scostandosi dalla propria giurisprudenza che lo ritiene inapplicabile in ambito amministrativo. Sostiene inoltre che, qualora si volesse comunque ritenere la norma applicabile alla fattispecie, sarebbe occorso statuire sulla questione del subingresso mediante un'ordinanza inappellabile e non con una decisione impugnabile. 
La giurisprudenza cantonale richiamata dal ricorrente si riferisce tuttavia alla superfluità del consenso dello Stato, quale ente espropriante, al subingresso dei successivi proprietari nella causa (cfr. sentenza del Tribunale cantonale amministrativo del 26 ottobre 2001). In quel giudizio, la Corte cantonale aveva tra l'altro rilevato che in ambito amministrativo il diritto processuale tende a privilegiare la corretta attuazione del diritto materiale piuttosto che gli inutili formalismi e che allo Stato poteva anche risultare indifferente la parte cui spettava se del caso il pagamento dell'indennità di esproprio. In tal senso, anche in un precedente giudizio del 10 marzo 1980, citato nella sentenza del 26 ottobre 2001, la Corte cantonale aveva ritenuto sostanzialmente superfluo il consenso del Comune al subingresso dell'acquirente del fondo nel procedimento edilizio (RDAT 1981 n. 30 pag. 53 segg.). Per completezza, va rilevato che la citata sentenza del 26 ottobre 2001 era stata impugnata dallo Stato del Cantone Ticino dinanzi al Tribunale federale, il quale non si era tuttavia pronunciato sull'aspetto della successione nel processo, non essendo in discussione (cfr. sentenza 1A.191/2001 del 22 maggio 2002 consid. 2 in: RDAT II-2002 n. 75 pag. 274 segg.). 
La fattispecie in esame è diversa, perché non riguarda un'eventuale opposizione formulata dall'ente pubblico alla successione nel processo dell'attuale proprietario del fondo, bensì un rifiuto dei precedenti proprietari, quali parti private che avevano promosso la causa, a farsi sostituire dal ricorrente. Il loro interesse nella procedura è manifesto e l'esigenza del loro consenso al subingresso del ricorrente non può essere ritenuta un inutile formalismo. In tali circostanze, la Corte cantonale non si è scostata dalla sua giurisprudenza e non ha emanato una decisione manifestamente insostenibile applicando in concreto l'art. 110 cpv. 2 CPC/TI. Né le istanze cantonali sono incorse nell'arbitrio per avere statuito sulla questione della successione con una decisione impugnabile, ove solo si consideri che ciò non ha certamente pregiudicato il ricorrente sotto il profilo procedurale, permettendogli anzi di adire subito le istanze ricorsuali superiori. D'altra parte, l'art. 24 LPamm si limita a rinviare genericamente all'applicazione per analogia delle norme del CPC/TI sulla successione nel processo, senza indicazioni quanto alla natura della relativa decisione. 
 
3.3 Il ricorrente critica infine l'ammontare delle ripetibili (fr. 8'000.--) stabilito nel giudizio impugnato. Reputa l'importo eccessivo, tenuto conto che non si trattava ancora del giudizio di merito sulla pretesa espropriativa e che il dispendio di tempo è stato limitato in questa fase della procedura. 
Certo, la decisione della Corte cantonale concerne una fase limitata della procedura e non riguarda il merito della richiesta d'indennità per espropriazione materiale. Contrariamente a quanto sembra ritenere il ricorrente, la causa riveste comunque un carattere pecuniario. L'interesse del ricorrente a subentrare quale parte nel procedimento espropriativo è infatti essenzialmente di natura finanziaria. Non è quindi di per sé arbitrario fissare l'importo delle ripetibili tenendo conto non soltanto del dispendio orario, ma anche dell'importanza e della natura pecuniaria della causa. Ora, il ricorrente non dimostra, con una motivazione conforme agli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, che la Corte cantonale avrebbe stabilito le ripetibili fondandosi esclusivamente sul valore litigioso della controversia di merito, ch'egli stesso indica in fr. 4'668'676.--. Né sostiene ch'essa avrebbe abusato del proprio potere di apprezzamento, disattendendo manifestamente il regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, del 19 dicembre 2007. La critica ricorsuale, insufficientemente motivata, non deve quindi essere esaminata oltre. 
 
4. 
Ne segue che il ricorso in materia di diritto pubblico deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità, mentre il ricorso sussidiario in materia costituzionale deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF), che rifonderà agli opponenti un'indennità per ripetibili della sede federale (art. 68 cpv. 1 LTF). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso in materia di diritto pubblico è respinto. 
 
2. 
Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile. 
 
3. 
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente, che rifonderà agli opponenti un'indennità complessiva di fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili della sede federale. 
 
4. 
Comunicazione alle parti, rispettivamente ai loro patrocinatori, e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 19 febbraio 2010 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il Giudice presidente: Il Cancelliere: 
 
Aemisegger Gadoni