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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1A.95/2005 /biz 
 
Sentenza del 22 novembre 2005 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Féraud, presidente, 
Aeschlimann, Eusebio, 
cancelliere Gadoni. 
 
Parti 
A.________, 
B.________, 
C.________, 
ricorrenti, 
patrocinati dall'avv. Giovanna Masoni Brenni, 
 
contro 
 
Comune di Rancate, 6862 Rancate, 
Stato del Cantone Ticino, Dipartimento del territorio, Amministrazione immobiliare e delle strade nazionali, 6500 Bellinzona, 
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, 
via Pretorio 16, casella postale, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
domanda d'indennità per titolo di espropriazione materiale (competenza), 
 
ricorso di diritto amministrativo contro la sentenza emanata il 31 marzo 2005 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
A.________, B.________ e C.________ sono comproprietari in ragione di 1/3 ciascuno del fondo part. n. 761 di Rancate, di 3'700 m2, situato in località la Tana, nei pressi della strada espresso Mendrisio- Stabio. Nel settembre del 2002, dopo che un'analoga procedura edilizia avviata dai proprietari nel 1994 non era per finire sfociata nel rilascio di una licenza edilizia, essi hanno presentato al Municipio di Rancate una nuova domanda di costruzione per un edificio multiuso destinato all'industria, al commercio, allo svago e all'amministrazione. Con risoluzione del 21 novembre 2003, il Municipio, vista l'opposizione delle autorità cantonali che ritenevano la prevista edificazione del fondo in contrasto con la pianificazione degli svincoli autostradali di Mendrisio, ha stabilito di tenere in sospeso per un periodo massimo di due anni la domanda di costruzione. 
B. 
Preso atto del ripetuto mancato rilascio delle licenze edilizie, i proprietari hanno adito il Tribunale di espropriazione chiedendo il riconoscimento di un'indennità per espropriazione materiale. La notificazione delle pretese è stata dichiarata irricevibile con sentenza del 17 dicembre 2004 del Tribunale di espropriazione, che si è ritenuto incompetente a statuire nel merito siccome la restrizione della proprietà dipendeva da un'opera stradale disciplinata dalla legge federale sulle strade nazionali e rientrava quindi nelle competenze della Commissione federale di stima del 13° Circondario. 
C. 
Con sentenza del 31 marzo 2005, il Tribunale cantonale amministrativo ha dichiarato irricevibile un ricorso presentato dai proprietari contro la decisione del Tribunale di espropriazione. Anch'esso ha negato la sua competenza essendo i pregiudizi invocati dai proprietari connessi con la prevista costruzione di una strada nazionale e non soggetti quindi alla legge ticinese di espropriazione. 
D. 
I proprietari impugnano questo giudizio dinanzi al Tribunale federale con un ricorso di diritto amministrativo del 14 aprile 2005 chiedendo di annullarlo. Postulano inoltre di annullare la decisione del Tribunale di espropriazione e di rinviargli la causa per l'esame e la decisione nel merito. 
E. 
La Corte cantonale e il Comune di Rancate si rimettono al giudizio del Tribunale federale, mentre lo Stato del Cantone Ticino chiede la reiezione del gravame nella misura della sua ammissibilità. La procedura è stata sospesa con decreto del 17 maggio 2005 e riattivata con decreto del 18 luglio 2005. 
 
Diritto: 
1. 
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 131 II 352 consid. 1 e rinvii). 
2. 
2.1 I ricorrenti presentano in questa sede un ricorso di diritto amministrativo sostenendo che il giudizio impugnato costituirebbe una decisione di ultima istanza cantonale in materia di espropriazione materiale fondata prevalentemente sul diritto pubblico federale. 
2.2 Secondo l'art. 34 cpv. 1 LPT, il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale è ammesso contro le decisioni cantonali di ultima istanza concernenti indennità per espropriazioni materiali derivanti da una restrizione della proprietà fondata su una misura di natura pianificatoria secondo l'art. 5 cpv. 2 LPT. In concreto, la Corte cantonale non ha tuttavia negato di principio ai ricorrenti un indennizzo a titolo di espropriazione materiale, ma si è semplicemente dichiarata incompetente a statuire nel merito del gravame siccome la fattispecie non rientrava nel campo di applicazione della legge cantonale di espropriazione, dell'8 marzo 1971 (LEspr/TI). Il giudizio impugnato non costituisce quindi una decisione cantonale di ultima istanza che rifiuta definitivamente ai ricorrenti un'indennità di espropriazione materiale, ma una decisione incidentale che nega la competenza dell'autorità adita non essendo la vertenza soggetta alla giurisdizione cantonale (cfr. art. 3 della legge ticinese di procedura per le cause amministrative, del 19 aprile 1966 in relazione con gli art. 1 e 50 LEspr/TI). In tali circostanze, poiché non è in discussione il diniego di un'indennità di espropriazione materiale, ma la sola competenza della Corte adita sulla base del diritto cantonale, la via del ricorso di diritto amministrativo non è data, rimanendo eventualmente aperto unicamente il ricorso di diritto pubblico (art. 87 cpv. 1 OG). 
2.3 Nell'ambito di quest'ultimo rimedio, con il quale si può essenzialmente fare valere una violazione dei diritti costituzionali dei cittadini (art. 84 cpv. 1 lett. a OG), il Tribunale federale non applica tuttavia d'ufficio il diritto, ma statuisce unicamente sulle censure sollevate e solo se sono sufficientemente motivate. Il ricorso deve quindi contenere un'esauriente motivazione giuridica dalla quale si possa dedurre se, perché ed eventualmente in quale misura la decisione impugnata leda il ricorrente nei suoi diritti costituzionali (cfr. art. 90 cpv. 1 lett. b OG; DTF 129 I 113 consid. 2.1; 127 I 38 consid. 3c pag. 43; 125 I 71 consid. 1c, 492 consid. 1b; 122 I 70 consid. 1c). 
2.4 Nel ricorso in esame, i ricorrenti espongono sostanzialmente fatti ed argomentazioni riguardanti l'iter procedurale di natura edilizia ed i pregiudizi da loro subiti, che giustificherebbero a loro dire il riconoscimento di un'indennità espropriativa. Criticano inoltre soprattutto il fatto che a suo tempo nemmeno la Commissione federale di stima del 13° Circondario era entrata nel merito delle loro pretese (cfr. sentenza 1E.4/2005 dell'11 luglio 2005). I ricorrenti non si confrontano tuttavia con l'oggetto della causa, circoscritto come visto al quesito della competenza, spiegando con una motivazione rispettosa dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG per quali ragioni la precedente istanza, dichiarandosi incompetente, si sarebbe a torto rifiutata di esaminare nel merito il gravame (cfr. DTF 118 Ib 26 consid. 2b; 134 consid. 2). Anche esaminato sotto l'aspetto del ricorso di diritto pubblico, il rimedio esperito non adempie quindi manifestamente le citate esigenze di motivazione e deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Visto l'esito del gravame, la richiesta formulata dai ricorrenti di assumere ulteriori prove diviene senza oggetto. 
3. 
Ne segue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). Non si assegnano ripetibili della sede federale al Comune di Rancate, che non si è avvalso del patrocinio di un legale. 
 
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico dei ricorrenti. 
3. 
Comunicazione alla patrocinatrice dei ricorrenti, al Comune di Rancate, allo Stato del Cantone Ticino, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e, per conoscenza, alla Commissione federale di stima del 13° Circondario. 
Losanna, 22 novembre 2005 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: