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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.190/2002 /bom 
 
Sentenza del 29 ottobre 2002 
I Corte civile 
 
Giudici federali Walter, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale, 
Corboz, Klett, Rottenberg Liatowitsch e Favre, 
cancelliera Gianinazzi. 
 
Stato del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona, 
convenuto, 
patrocinato dall'avv. dott. Tiziana Meyer-Tomassini, via Luvini 4, casella postale 3190, 6901 Lugano, 
 
contro 
 
A.________, 
attore, 
patrocinato dall'avv. Franco Ghidoni, via Dufour 3, casella postale 2675, 6901 Lugano. 
 
responsabilità del proprietario di un'opera 
 
ricorso per riforma contro la sentenza emanata il 22 aprile 2002 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
L'8 gennaio 1996 A.________, proveniente da Tesserete, si è immesso sulla strada cantonale verso Lugano; poco dopo il centro abitato, e più precisamente in prossimità della curva a sinistra giusto prima del garage B.________, la sua auto è scivolata su di una lastra di ghiaccio ed è andata a scontrarsi con un albero sul ciglio destro della strada. L'incidente è avvenuto alle 07.40 del mattino e ha cagionato un danno materiale di fr. 16'000.--. 
B. 
Il 7 maggio 1998 A.________ si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, onde ottenere la condanna dello Stato del Cantone Ticino al pagamento di fr. 16'000.--, oltre interessi e spese, nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione già interposta al precetto esecutivo spiccato per il medesimo importo. La sua richiesta è stata parzialmente accolta; con sentenza del 30 dicembre 2000 il giudice gli ha infatti riconosciuto il diritto a fr. 9'600.-- oltre interessi del 5% a partire dal 12 gennaio 1996. 
 
Adita da entrambe le parti, il 22 aprile 2002 la II Camera civile del Tribunale d'appello ha confermato il giudizio di primo grado. Come già il Pretore, anche i giudici dell'ultima istanza cantonale hanno concluso che la strada, nel punto in cui è avvenuto il sinistro, non garantiva la necessaria sicurezza, donde la responsabilità del Cantone ex art. 58 CO. La Corte ticinese ha pure convalidato la decisione di ridurre l'importo a favore dell'attore, dato ch'egli - per sua stessa ammissione - non circolava ad una velocità appropriata. 
C. 
Insorto dinanzi al Tribunale federale il 27 maggio 2002 con un ricorso per riforma fondato principalmente sulla violazione dell'art. 58 CO, lo Stato del Cantone Ticino postula la modifica della pronunzia impugnata nel senso dell'accoglimento del suo appello e ribadisce, di conseguenza, la richiesta volta alla reiezione integrale della petizione. 
 
Con risposta del 19 luglio 2002 A.________ propone di respingere il gravame. 
 
Diritto: 
1. 
Giusta l'art. 58 CO il proprietario di un edificio o di un'altra opera è tenuto a risarcire i danni cagionati da vizio di costruzione o difetto di manutenzione. 
1.1 Un'opera si reputa difettosa quando non garantisce una sicurezza sufficiente, conforme al suo scopo e alla sua funzione; l'ammissione di un difetto dipende dalle circostanze del caso concreto (DTF 126 III 113 consid. 2a/cc pag. 116 con rinvii; Brehm, Berner Kommentar, n. 65 ad art. 58 CO). Trattandosi di strade, occorre tenere conto del tipo e dell'intensità del traffico ivi previsto (DTF 103 II 240 consid. 2b pag. 243; Brehm, op. cit., n. 170 ad art. 58 CO). Non ogni fonte di pericolo vale automaticamente quale vizio di costruzione o difetto di manutenzione; non si può infatti ragionevolmente pretendere che la rete stradale venga realizzata e mantenuta in uno stato tale da prevenire ogni minimo rischio. L'utente è consapevole del fatto che le strade sono esposte ai fenomeni naturali e che possono esservi momenti in cui il loro transito può avverarsi pericoloso; in linea di principio - secondo dottrina e giurisprudenza - tocca pertanto a lui adeguarsi alle condizioni del manto stradale e non il contrario (DTF 102 II 343 consid. 1b pag. 345; Brehm, op. cit., n. 172 ad art. 58 CO; Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht, vol. II/1, Zurigo 1987, n. 111 e 112 a pag. 239; Keller, Haftpflicht im Privatrecht, 6a ed., Berna 2002, pag. 206). 
 
Ai fini del giudizio sulla responsabilità dell'ente pubblico non va inoltre scordato che gli investimenti pubblici nel settore della costruzione e della manutenzione della rete viaria devono rimanere in una proporzione ragionevole con i mezzi finanziari a disposizione. In altre parole, dall'ente pubblico proprietario di una strada si possono esigere solamente interventi attuabili sia dal profilo tecnico che da quello economico (DTF 102 II 343 consid. 1c pag. 345 seg.; 100 II 134 consid. 4 pag. 139; Brehm, op. cit., n. 173-175 ad art. 58 CO; Oftinger/Stark, op. cit., n. 111 a pag. 238; Keller, op. cit., pag. 204). 
1.2 Per quanto concerne in particolare la presenza di ghiaccio sulla carreggiata, non ci si può aspettare che il proprietario rimedi a tale problema ovunque contemporaneamente: egli deve ripristinare il più rapidamente possibile la circolazione sulle strade importanti e, se necessario, vietare la circolazione nelle zone più insidiose (DTF 98 II 40 consid. 2 pag. 43 seg. con rinvii). 
 
In linea di principio, all'esterno delle località non è obbligatorio cospargere il suolo con sale o sabbia, eccezion fatta per le autostrade; in caso di strade fortemente trafficate può dunque bastare che i tratti pericolosi siano resi nuovamente transitabili entro un termine ragionevole (DTF 102 II 343 consid. 1b pag. 345; Brehm, op. cit., n. 217 e 219 ad art. 58 CO; Oftinger/Stark, op. cit., n. 138 a pag. 253 e n. 142 a pag. 256). È piuttosto all'interno delle località che vi è la necessità di rimuovere neve e ghiaccio, soprattutto nell'interesse dei pedoni (DTF 89 II 331; Brehm, op. cit., n. 226 segg. ad art. 58 CO). 
1.3 Infine, va ribadito che spetta anzitutto al conducente tenere conto delle condizioni della rete stradale ed adattare la sua velocità alla situazione concreta (art. 31 cpv. 1 e 32 cpv. 1 LCStr). Posto che ad una temperatura di circa zero gradi la formazione di ghiaccio sulle strade bagnate è prevedibile, egli è tenuto - in simili circostanze - a rallentare la sua andatura e, se necessario, a viaggiare a passo d'uomo. Chi non tiene nella debita considerazione questi fattori e circola troppo velocemente non può prevalersi della responsabilità dell'ente pubblico giusta l'art. 58 CO (DTF 98 II 40 consid. 2 in fondo pag. 44). Ciò spiega perché, nella giurisprudenza sino ad oggi pubblicata in caso di incidenti con un veicolo a motore all'esterno di un centro abitato, la responsabilità del proprietario non è ancora mai stata ammessa (Brehm, op. cit., n. 208 ad art. 58 CO; Oftinger/Stark, op. cit., pag. 255). 
2. 
In concreto, la Corte ticinese ha stabilito che quando è avvenuto l'incidente la strada non garantiva una sicurezza adeguata alle circostanze. Dall'istruttoria è infatti emerso che la mattina dell'8 gennaio 1996, alle 4.30, il tratto di strada in cui si è verificato il sinistro è stato ispezionato dal cantoniere competente, il quale ha pure controllato la temperatura dell'aria; sulla scorta dei risultati ottenuti, e osservato che la strada era solo bagnata, egli non ha reputato necessario chiedere l'intervento dell'autocarro spargisale, nonostante questo non fosse impiegato altrove. Con ogni probabilità la lastra di ghiaccio su cui è scivolato il veicolo dell'attore si è formata a causa del diradarsi della nuvolosità e del successivo abbassamento della temperatura, fenomeni peraltro già pronosticati nel bollettino meteorologico del 7 gennaio 1996. A rafforzare il pericolo contribuiva inoltre il cumulo di neve - ben visibile - ai bordi della strada, ammassato nei giorni precedenti dallo spazzaneve e pronto a sciogliersi. In queste circostanze, la formazione di ghiaccio, in particolare nei luoghi più esposti e pericolosi - com'è, notoriamente, quello in rassegna - era dunque non solo prevedibile ma anche evitabile. Omettendo di prendere i provvedimenti urgenti e necessari richiesti dalla situazione, l'ente pubblico non ha valutato con sufficiente cura ed attenzione i rischi del caso, donde la sua responsabilità ex art. 58 CO
3. 
Il convenuto contesta anzitutto l'esistenza del nesso di causalità naturale. Contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, l'incidente non va ricondotto alla presenza di ghiaccio sulla strada bensì alla velocità inappropriata del veicolo dell'attore - che fra l'altro non ha dimostrato di essere stato adeguatamente equipaggiato con gomme da neve - prova ne sia il fatto che quel mattino numerosi altri utenti hanno percorso indenni il medesimo tratto stradale. Qualora avesse tenuto nella debita considerazione tutti i mezzi di prova richiamati, ed in particolare il rilievo statistico, la documentazione fotografica e le mappe del territorio interessato, la Corte ticinese sarebbe giunta al medesimo risultato. 
 
3.1 Dato il tenore del gravame vale la pena rammentare che, chiamato a statuire quale giurisdizione per riforma, il Tribunale federale si basa sui fatti così come sono stati accertati dall'ultima autorità cantonale, a meno che siano state violate disposizioni federali in materia di prove (ad esempio l'art. 8 CC), debbano venire rettificati accertamenti di fatto derivanti da una svista manifesta (art. 63 cpv. 2 OG; DTF 125 III 368 consid. 3 in fine) o si renda necessario un complemento degli stessi a norma dell'art. 64 OG (DTF 126 III 59 consid. 2a). 
 
Fatte salve queste eccezioni, censure contro l'accertamento dei fatti e l'apprezzamento delle prove eseguiti dall'autorità cantonale sono improponibili, così come non è ammissibile il riferimento a circostanze non accertate nel giudizio impugnato, trattandosi di fatti nuovi (art. 55 cpv. 1 lett. c OG; DTF 127 III 248 consid. 2c pag. 252 con rinvii). 
 
Nulla muta il richiamo all'art. 43 cpv. 4 OG, giusta il quale l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto è parificato alla violazione del diritto (art. 43 cpv. 4 OG). Contrariamente a quanto asserisce il convenuto, questo capoverso non concede alla parte che ricorre la facoltà di criticare liberamente l'apprezzamento delle prove eseguito in sede cantonale; l'apprezzamento giuridico di un fatto altro non è che la sua qualificazione giuridica (sussunzione). In sostanza, dunque, il capoverso 4 non aggiunge nulla a quanto già stabilito all'art. 43 cpv. 1 OG (DTF del 16 novembre 1993 consid. 3b pubblicato in: SJ 1995 pag. 794; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, nota 5 ad art. 43 OG, pag. 178). 
3.2 Orbene, l'accertamento della causalità naturale fra la lastra di ghiaccio e il sinistro attiene ai fatti e vincola il Tribunale federale. Gli argomenti che il convenuto solleva a questo riguardo, rivolti appunto contro l'accertamento dei fatti e l'apprezzamento delle prove eseguiti dall'autorità cantonale - senza che nessuna delle menzionate eccezioni sia stata allegata conformemente alle esigenze di legge - risultano pertanto d'acchito inammissibili. 
4. 
Con un'argomentazione tutt'altro che chiara, il convenuto pare comunque volersi dolere della violazione dell'art. 8 CC laddove rimprovera, in sostanza, ai giudici cantonali di aver ridotto a favore della controparte - cui incombeva l'onere della prova - le esigenze poste al grado della prova necessaria per potersi pronunciare sulle circostanze in cui si è verificato l'incidente; in particolare, essi avrebbero omesso di considerare scenari alternativi assai più probabili. Il convenuto ragiona in maniera analoga con riferimento al giudizio sull'esistenza di un difetto di manutenzione suscettibile di fondare la responsabilità ex art. 58 CO; la Corte cantonale non avrebbe dovuto ammetterlo, non avendo l'attore soddisfatto l'onere della prova. 
Entrambi gli argomenti si avverano inammissibili. Nonostante il richiamo al diritto federale - di cui comunque misconosce la portata - il convenuto censura infatti ancora una volta l'apprezzamento delle prove. 
4.1 L'art. 8 CC regola, per tutti i rapporti giuridici retti dal diritto civile federale, la ripartizione dell'onere probatorio e, pertanto, le conseguenze dell'assenza di ogni prova (DTF 125 III 78 consid. 3b, 124 III 134 consid. 2b/bb, con rinvii). Tale disposto conferisce alla parte cui incombe l'onere della prova il diritto di dimostrare l'esattezza delle proprie allegazioni, a patto che i fatti allegati siano giuridicamente rilevanti e che le prove siano state proposte conformemente alle esigenze procedurali poste dal diritto cantonale, per quanto riguarda forma e contenuto (DTF 114 II 289 consid. 2a). Dalla medesima norma deriva il diritto alla controprova, vale a dire la facoltà, per la controparte, di stabilire l'esistenza di circostanze idonee ad invalidare la fondatezza delle allegazioni che formano l'oggetto della prova principale (DTF 126 III 315 consid. 4a, 125 III 78 consid. 3b). 
 
In ogni caso, l'art. 8 CC ne prescrive al giudice del merito quali mezzi di prova assumere o come valutarli - trattandosi di questioni regolate dal diritto processuale cantonale - e non esclude l'apprezzamento anticipato delle prove. In altre parole, il giudice del merito può decidere di prescindere dall'assunzione di certi mezzi di prova perché non li ritiene rilevanti ai fini del giudizio, non li considera idonei a dimostrare i fatti allegati oppure perché ha già raggiunto un sufficiente grado di convincimento sulla fondatezza di un'allegazione (DTF 122 III 219 consid. 3c pag. 223 con rinvii; cfr. anche Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral in: SJ 2000 II pag. 41). 
4.2 Nel caso in esame, come dettagliatamente esposto al consid. 2, il Tribunale d'appello ha maturato il convincimento circa l'esistenza del difetto sulla base delle risultanze istruttorie. Di conseguenza la questione dell'onere della prova è divenuta priva d'oggetto. 
 
Gli argomenti addotti dal convenuto, rivolti contro l'accertamento dei fatti e l'apprezzamento delle prove, non possono pertanto essere tenuti in considerazione. 
5. 
Nonostante le censure proposte contro l'applicazione dell'art. 58 CO siano, in definitiva, irricevibili, vale la pena di precisare che l'autorità cantonale non ha misconosciuto la portata di tale norma nell'ambito delle strade e piazze pubbliche, ammettendo in concreto la responsabilità del convenuto per non aver impedito il formarsi della lastra di ghiaccio. Stando a quanto accertato nella sentenza impugnata, l'ente pubblico disponeva dei mezzi - non essendo a quel momento il camion spargisale impiegato altrove - per cospargere di sale il tratto di strada notoriamente pericoloso, al di fuori - ma comunque nelle immediate vicinanze - del centro abitato di Tesserete. Il pericolo esistente al momento del sinistro è imputabile al convenuto in quanto le persone da lui delegate hanno valutato male la situazione ed omesso - a torto - di richiedere l'intervento del servizio antisale. In queste circostanze la decisione circa l'esistenza di un difetto di manutenzione della strada cantonale appare corretta. 
6. 
Il convenuto sostiene inoltre che ai giudici cantonali sarebbe sfuggito il fatto che l'attore, circolando ad una velocità del tutto inappropriata, ha interrotto il nesso di causalità adeguata fra il difetto e l'incidente. 
6.1 Orbene, per statuire sull'esistenza di un nesso di causalità fra un'omissione e un danno occorre indagare sull'esistenza di un nesso di causalità ipotetica, laddove il Tribunale federale è vincolato dalle constatazioni cantonali al riguardo quando - come nel caso in rassegna - esse non si fondano esclusivamente sulla comune esperienza bensì su fatti accertati mediante l'apprezzamento delle prove (DTF 127 III 453 consid. 5d pag. 456 con rinvii). 
 
In concreto, la Corte cantonale ha in primo luogo considerato, a ragione, che secondo l'ordinario andamento delle cose e la comune esperienza della vita la presenza di ghiaccio in una curva è suscettibile di provocare un incidente come quello che si è verificato. Nella misura in cui il convenuto contesta questa conclusione riferendosi al fatto che altri utenti non hanno avuto tali problemi, egli misconosce la nozione di causalità adeguata (cfr. a questo riguardo DTF 123 III 110 consid. 3c pag. 114 seg.; 116 II 519 consid. 4 pag. 523 segg.). I giudici ticinesi hanno quindi stabilito che, nonostante l'assenza di una perizia sulla dinamica dell'incidente, agli atti vi sono comunque elementi sufficienti, in specie le testimonianze e la documentazione fotografica, per ammettere il nesso di causalità adeguata fra la presenza di ghiaccio sulla strada, la mancanza di sale e il sinistro. Se il convenuto avesse provveduto a spargere il sale nei tempi opportuni la lastra di ghiaccio non si sarebbe formata e l'incidente non si sarebbe verificato. 
6.2 La sentenza impugnata merita di essere condivisa anche laddove nega l'interruzione del nesso di causalità adeguata per il comportamento dell'attore. Il fatto ch'egli circolasse ad una velocità eccessiva non relega infatti il difetto di manutenzione in secondo piano, al punto da non apparire più causale nell'incidente (DTF 127 III 453 consid. 5d a pag. 457 in alto con rinvii). 
 
Come rettamente deciso dai giudici ticinesi, il comportamento dell'attore costituisce piuttosto un motivo di riduzione del risarcimento, ai sensi dell'art. 44 cpv. 1CO. 
7. 
Anche l'ammontare del risarcimento concesso all'attore è criticato; a questo proposito il convenuto si duole, in particolare, della mancata considerazione della responsabilità civile del detentore del veicolo a motore (art. 58 segg. LCStr). 
7.1 Secondo la giurisprudenza, qualora abbia avuto una concreta incidenza sul verificarsi dell'evento dannoso, il rischio inerente all'esercizio del veicolo a motore dev'essere preso in considerazione nella determinazione del danno. Ciò corrisponde al principio generale sancito dall'art. 44 cpv. 1 CO, giusta il quale il giudice può ridurre il risarcimento se delle circostanze per le quali il danneggiato è responsabile hanno contribuito a cagionare il danno (DTF 108 II 51 consid. 5a pag. 57; Brehm, op. cit., n. 41 ad art. 44 CO; Keller, op. cit., vol. I pag. 389; Oftinger/Stark, op. cit., vol. I, 5a ed., Zurigo 1995, pag. 476). 
 
Ne discende che l'attore deve lasciarsi imputare sia il suo comportamento (DTF 113 II 323 consid. 2a pag. 329) che il rischio d'esercizio insito nel fatto di circolare con un veicolo a motore. Contrariamente a quanto asseverato dai giudici, non si può sostenere che quest'ultimo fattore non abbia, in concreto, contribuito al verificarsi dell'incidente; l'energia cinetica sviluppata dall'auto, che viaggiava ad una velocità ben superiore a quella richiesta dalla situazione, ha manifestamente influito sull'insorgere del danno e sulla sua gravità (sulla determinazione dell'importanza del rischio d'esercizio cfr. anche Oftinger/Stark, op. cit., vol. II/2, 4a ed., Zurigo 1989, n. 667 segg. pag. 288;). 
 
Su questo punto il gravame si avvera dunque fondato. 
7.2 L'autorità cantonale ha per contro respinto a ragione la tesi dell'attore, secondo la quale il convenuto dovrebbe rispondere anche per la valutazione sbagliata della situazione da parte del suo impiegato. Questa evenienza è già stata debitamente considerata nel quadro dell'esame della responsabilità causale ex art. 58 CO, quando si è trattato di pronunciarsi sull'esistenza del difetto di manutenzione. Il difetto è stato infatti ammesso perché il convenuto avrebbe potuto e dovuto procedere allo spargimento del sale nel tratto di strada pericoloso, ciò che però non ha fatto a causa dell'errore commesso dal suo dipendente. La violazione del dovere di diligenza da parte del cantoniere è già stata considerata nel quadro della responsabilità causale del proprietario dell'opera e non può venir valutata anche come una sua colpa (cfr. Stein, Haftungskompensation, in: ZSR 102/1983 I pag. 67 segg., in particolare pag. 88). 
Non v'è dunque motivo di imputare al convenuto un'ulteriore responsabilità, oltre a quella fondata sull'art. 58 CO
 
Infine, va disatteso anche l'argomento - addotto dall'attore - per cui il concorso di responsabilità (tra il proprietario della strada ed il detentore del veicolo a motore) sarebbe interamente assorbito dalla colpa preponderante dello Stato; una simile considerazione risulta infatti in contrasto con il senso dell'art. 44 cpv. 1 CO (DTF 113 II 323 consid. 1c pag. 328). 
7.3 Posto che l'incidente è stato cagionato da un concorso di circostanze imputabili ad entrambe le parti, il danno va ripartito proporzionalmente fra di esse (Keller. op. cit., pag. 377 segg.; Oftinger/Stark, op. cit., vol. I, pag. 476 segg.). Per determinare le rispettive quote occorre considerare, da un lato, la rilevanza delle varie responsabilità causali in gioco e, dall'altro, la gravità della concolpa del danneggiato; soprattutto è necessario stabilire in che misura le circostanze di cui sono chiamate a rispondere le parti hanno influito sul verificarsi del danno (Oftinger/Stark, op. cit., pag. 476). 
 
In concreto, al convenuto va rimproverata una responsabilità causale ex art. 58 CO per non aver garantito la sicurezza della strada; a carico dell'attore vanno invece ritenuti il rischio d'esercizio ai sensi dell'art. 60 LCStr e la violazione delle regole sulla circolazione stradale (art. 32 LCStr). Il danno complessivo va quindi ripartito a dipendenza delle singole responsabilità. 
 
La concolpa dell'attore non è trascurabile atteso che, secondo quanto accertato nella sentenza impugnata - in maniera vincolante per il Tribunale federale (art. 55 cpv. 1 lett. c OG) - egli circolava ad una velocità di circa 50 km/h, sicuramente eccessiva per una curva notoriamente esposta al rischio di ghiaccio. L'autorità cantonale ha attribuito all'attore il 40% del danno, tralasciando però il rischio d'esercizio; dato che in questa sede tale fattore viene preso in considerazione, appare giustificato ridurre la quota connessa alla colpa al 35%. Anche se, di principio, la responsabilità causale inerente al rischio d'esercizio è reputata più grave di quella del proprietario di una strada (Oftinger/Stark, op. cit., pag. 480 seg.), in concreto essa risulta meno determinante per l'insorgere del danno, sicché può essere valutata nel 25%. A carico del convenuto rimane pertanto una responsabilità del 40%, ciò che, tenuto conto della portata dell'obbligo di manutenzione delle strade e delle particolari circostanze del caso specifico, appare adeguato. 
8. 
In conclusione, il ricorso per riforma merita di essere parzialmente accolto; il giudizio impugnato va annullato e quello di primo grado modificato nel senso che all'attore viene riconosciuto solamente il 40% del danno patito, ovverosia fr. 6'400.-- oltre interessi. 
 
Considerato l'esito del gravame - con il quale il convenuto risulta vincente nella misura di circa 1/5 - gli oneri processuali e le spese ripetibili vanno ripartiti proporzionalmente fra le parti, tenuto conto della reciproca soccombenza (art. 156 cpv. 3 e 159 cpv. 3 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso per riforma è parzialmente accolto. 
Il punto 1 e il punto 2 del dispositivo della sentenza impugnata sono annullati e il punto 1 è riformato come segue: 
 
"1. L'appello 7 febbraio 2001 dello Stato del Cantone Ticino è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 30 dicembre 2000 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, è riformata come segue: 
1. La petizione è parzialmente accolta. 
Di conseguenza lo Stato del Cantone Ticino è condannato a versare a A.________, l'importo di fr. 6'400.--, più interessi al 5% dal 12 gennaio 1996." 
2. 
La causa è rinviata alla Corte cantonale per nuovo giudizio sulle spese e ripetibili della sede cantonale. 
3. 
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico dell'attore per fr. 400.-- e per fr. 1'600.-- a carico del convenuto, il quale rifonderà all'attore fr. 1'500.-- per ripetibili ridotte della sede federale. 
4. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 29 ottobre 2002 
In nome della I Corte civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il presidente: La cancelliera: