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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_85/2011 
 
Sentenza del 7 febbraio 2011 
II Corte di diritto civile 
 
Composizione 
Giudice federale Hohl, Presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.________, 
2. B.________, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
I Camera civile del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino, via Bossi 3, 
casella postale 45853, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
mezzo di prova (autorità parentale), 
 
ricorso contro la sentenza del 9 dicembre 2010 
emanata dalla I Camera civile del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino. 
 
Considerando: 
che il 30 aprile 2008 la Commissione tutoria regionale 2 ha incaricato l'Ufficio delle famiglie e dei minorenni di verificare l'idoneità dei genitori non coniugati A.________ e B.________ all'esercizio congiunto dell'autorità parentale ai sensi dell'art. 298a cpv. 1 CC sul figlio C.________ (nato nel 2007); 
che con sentenza 15 ottobre 2008 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha dichiarato irricevibile il gravame di A.________ e B.________ contro la predetta decisione ritenendola meramente incidentale, in quanto dispone unicamente l'assunzione di un mezzo di prova, ed inidonea a causare un danno irreparabile; 
che con sentenza 9 dicembre 2010 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile per insufficienza di motivazione l'appello di A.________ e B.________ contro la decisione dell'Autorità di vigilanza sulle tutele; 
che giusta la Corte cantonale A.________ e B.________ non hanno infatti speso una parola per contestare il carattere incidentale della decisione intesa a verificare la loro idoneità all'esercizio congiunto dell'autorità parentale e non hanno nemmeno dimostrato che tale decisione arreca un danno non altrimenti riparabile; 
che inoltre a mente della Corte cantonale la verifica ordinata dalla Commissione tutoria regionale 2 non provoca in ogni modo un pregiudizio irreparabile e non configura una disparità di trattamento nei confronti dei genitori non coniugati; 
che con ricorso in materia civile del 31 gennaio 2011 A.________ e B.________ sono insorti al Tribunale federale contro la sentenza d'appello, chiedendo altresì di essere posti al beneficio dell'assistenza giudiziaria; 
che in virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del gravame occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto e che giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura; 
che, quando come in concreto la decisione impugnata si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti a definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità del rimedio, a censurare ognuna di esse (DTF 133 IV 119 consid. 6); 
che nel gravame all'esame i ricorrenti si limitano a sostenere che la verifica della loro idoneità all'esercizio congiunto dell'autorità parentale sarebbe arbitraria, sproporzionata, contraddittoria, contraria all'art. 8 CC, discriminatoria nei confronti dei genitori non coniugati, contraria al diritto della personalità, al diritto costituzionale ed al diritto internazionale, nonché invasiva della sfera privata e familiare; 
che i ricorrenti non formulano tuttavia alcuna censura attinente al considerando principale della decisione cantonale concernente l'inammissibilità per insufficienza di motivazione; 
che pertanto il presente gravame con cui viene contestata soltanto una delle due motivazioni indipendenti della decisione impugnata non rispetta i requisiti posti dall'art. 42 cpv. 2 e dall'art. 106 cpv. 2 LTF ad un rimedio al Tribunale federale; 
che di conseguenza il ricorso si rivela inammissibile e può essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF); 
che in queste circostanze la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso, indipendentemente dalla pretesa indigenza dei ricorrenti (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF); 
che le spese giudiziarie seguono pertanto la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
La domanda di assistenza giudiziaria dei ricorrenti è respinta. 
 
3. 
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dei ricorrenti con vincolo di solidarietà. 
 
4. 
Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 7 febbraio 2011 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
La Presidente: La Cancelliera: 
 
Hohl Antonini