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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
9F_17/2018  
 
 
Sentenza del 29 aprile 2019  
 
II Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Pfiffner, Presidente, 
Meyer, Moser-Szeless, 
Cancelliere Bernasconi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
istante, 
 
contro 
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzona, 
controparte. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità (revisione), 
 
domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero del 21 novembre 2018 (9C_719/2018). 
 
 
Visto:  
il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino emanato il 10 settembre 2018, che ha dichiarato irricevibile il ricorso cantonale per denegata/ritardata giustizia, rispettivamente l'istanza "astensione spontanea/ricusazione" nei confronti del giudice di appello Raffaele Guffi, 
la sentenza 9C_719/2018 del 21 novembre 2018 con cui il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico del 17 ottobre 2018 di A.________ contro il giudizio cantonale, 
lo scritto del 20 dicembre 2018 (timbro postale) con cui A.________ chiede la revisione della sentenza 9C_719/2018, invocando l'art. 121 lett. c e d LTF, 
il decreto del 9 gennaio 2019 con cui il Tribunale federale ha assegnato un primo termine per versare un anticipo spese di fr. 800.-, 
lo scritto del 16 gennaio 2019 (timbro postale) 
il decreto del 1° febbraio 2019 con il quale è stato impartito a A.________ un termine suppletorio e improrogabile, scadente il 12 febbraio 2019, per il pagamento dell'anticipo spese, 
gli scritti di A.________ inviati il 7 e il 12 febbraio 2019, 
 
 
considerando:  
che la cancelliera Cometta Rizzi non fa parte della Corte giudicante e quindi la domanda di ricusazione nei suoi confronti è priva d'oggetto, 
che per il resto, come noto al ricorrente, le generiche critiche appellatorie di ricusazione di cancellieri e giudici del Tribunale federale, di quelli della Corte cantonale nonché di membri di altre autorità, come pure la richiesta di conoscerne anticipatamente le composizioni, peraltro a lui note, sono inammissibili (cfr. da ultimo sentenza 1C_196/2019 del 12 aprile 2019), 
che chi adisce il Tribunale federale deve versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte (art. 62 cpv. 1 LTF), 
che se l'anticipo spese non è versato nemmeno nel termine suppletorio stabilito dal giudice dell'istruzione, il Tribunale federale non entra nel merito dell'istanza, ossia della domanda di revisione (art. 62 cpv. 3 terza frase LTF), 
che ad ogni modo, difendendo il ricorrente il proprio interesse personale e pecuniario, non ricorrono in ogni modo i motivi particolari, i quali devono essere valutati in maniera molto restrittiva, per rinunciare a pretendere il pagamento di un anticipo spese (art. 62 cpv. 1 LTF; sentenza 8C_770/2018 del 7 febbraio 2019 consid. 2 con riferimento), 
che la domanda di revisione è pertanto manifestamente inammissibile, 
che in simili evenienze si può procedere senza ordinare uno scambio di scritti (art. 127 LTF), 
che le spese giudiziarie, commisurate all'onere occasionato, seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), 
che da marzo 2017 l'istante ha avviato più di 60 procedure dinanzi al Tribunale federale, le quali si sono rivelate per lo più manifestamente inammissibili o infondate, 
che tale comportamento ha causato più di fr. 12'000.- solo di spese giudiziarie del Tribunale federale, rimaste ad oggi impagate, 
che il Tribunale federale, se dovesse perdurare con questa condotta processuale, si riserva di archiviare senza risposta ulteriori scritti relativi alla presente o ad altre procedure (art. 42 cpv. 7 LTF), 
 
 
 per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui non è priva d'oggetto, la domanda di ricusazione è inammissibile. 
 
2.   
Nella misura in cui è ammissibile, la domanda di revisione è respinta. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 300.- sono poste a carico dell'istante. 
 
4.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 29 aprile 2019 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Pfiffner 
 
Il Cancelliere: Bernasconi