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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6F_41/2020  
 
 
Sentenza del 21 gennaio 2021  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Jacquemoud-Rossari, Presidente, 
Denys, Muschietti, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
istante, 
 
contro 
 
Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino, via della Pace 6, 6600 Locarno, 
controparte. 
 
Oggetto 
Domanda di revisione della sentenza 6B_1062/2020 del 7 ottobre 2020 del Tribunale federale svizzero 
(incarto CARP n. 17.2020.116). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.   
Con sentenza 6B_1062/2020 del 7 ottobre 2020, il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso in materia penale di A.________ contro una sentenza emanata il 14 luglio 2020 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (incarto CARP n. 17.2020.116). 
 
2.   
Il 12 novembre 2020 A.________ ha presentato una domanda di revisione della sentenza 6B_1062/2020 del 7 ottobre 2020, corredata di ulteriori domande. L'istante ha inoltre chiesto la ricusazione del Giudice federale Denys, allora Presidente della Corte di diritto penale del Tribunale federale. 
 
3.   
Con decreto presidenziale del 18 novembre 2020, l'istante è stata invitata a fornire, entro il 3 dicembre 2020, un anticipo delle spese giudiziarie presunte di fr. 1'200.--. 
Con decreto presidenziale del 7 dicembre 2020 è stata respinta una domanda di sospensione della procedura. 
Mediante decreto presidenziale del 10 dicembre 2020, all'istante è stato fissato un termine suppletorio, non prorogabile, scadente il 7 gennaio 2021 per versare l'anticipo richiesto. 
L'ultimo giorno del termine suppletorio, l'istante ha chiesto un'ulteriore proroga di  "una decina di giorni"e/o una riduzione dell'ammontare dell'anticipo, sostenendo di non essere attualmente in grado di fare fronte al pagamento. Adduce al riguardo che anche i suoi debitori sarebbero in ritardo con i pagamenti a causa delle festività e della pandemia di coronavirus.  
 
4.   
Preliminarmente, la domanda di ricusazione del Giudice Denys, che è stato Presidente della Corte di diritto penale fino al 31 dicembre 2020 ed ha diretto il procedimento, è manifestamente priva di fondamento e irricevibile (cfr. sentenza 6B_306/2019 del 22 maggio 2019 consid. 1.2). L'istante non specifica né sostanzia infatti un motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 34 LTF, limitandosi essenzialmente ad addurre che il Giudice Denys ha pronunciato la sentenza 6B_1062/2020 del 7 ottobre 2020 di cui è chiesta la revisione. Richiama al riguardo l'art. 21 cpv. 3 CPP, che concerne tuttavia la composizione del Tribunale d'appello e non è applicabile alla procedura della revisione dinanzi al Tribunale federale (art. 34 cpv. 2 LTF; cfr. ELISABETH ESCHER, in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3aed. 2018, n. 7 all'art. 128 LTF). Nemmeno la circostanza secondo cui il Giudice in parola abbia in passato respinto doglianze promosse dall'istante fonda di per sé una parvenza di parzialità o un obbligo di ricusazione (cfr. DTF 143 IV 69 consid. 3.1 pag. 74; 141 IV 178 consid. 3.2.3 pag. 180). 
 
5.  
 
5.1. La parte che adisce il Tribunale federale deve versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte (art. 62 cpv. 1 prima frase LTF). A tal fine, il giudice dell'istruzione, rispettivamente il presidente della corte (art. 32 cpv. 1 LTF), stabilisce un congruo termine. Se scade infruttuoso, impartisce un termine suppletorio. Se l'anticipo non è versato nemmeno nel termine suppletorio, il Tribunale federale non entra nel merito dell'istanza (art. 62 cpv. 3 LTF). Anche se quello di cui all'art. 62 cpv. 3 LTF costituisce un termine stabilito dal giudice, e quindi di per sé prorogabile alle condizioni dell'art. 47 cpv. 2 LTF (sentenza 4D_27/2010 del 22 aprile 2010 consid. 3), la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che, fatti salvi motivi del tutto particolari e non prevedibili, il termine suppletorio è per sua natura improrogabile. Un secondo termine suppletorio entra in considerazione solo a titolo eccezionale e nella misura in cui la richiesta di ulteriore proroga esponga specificatamente quali ragioni particolari e imprevedibili impediscano di rispettare il termine (cfr. sentenza 6F_37/2019 del 10 gennaio 2020 consid. 2.1; 6B_57/2019 del 26 febbraio 2019 consid. 2.1; 6B_71/2018 del 16 marzo 2018 consid. 2 e rinvii).  
 
5.2. Il decreto presidenziale del 10 dicembre 2020 non solo assegnava all'istante un termine suppletorio fino al 7 gennaio 2021, ma ne rilevava pure il carattere improrogabile. A sostegno della sua istanza di proroga, l'istante non ha addotto nuove particolari e imprevedibili ragioni atte a giustificare un'ulteriore ed eccezionale dilazione del termine entro il quale fornire l'anticipo richiesto. Non realizzano infatti simili estremi né le festività natalizie, ampiamente prevedibili, né la pandemia di coronavirus, che dura sin dal primo semestre del 2020.  
 
6.   
Non essendo stato versato l'anticipo delle spese giudiziarie entro il termine suppletorio impartito, non è possibile entrare nel merito della domanda di revisione e delle censure di cui all'allegato del 12 novembre 2020. Come espressamente indicato nel decreto presidenziale del 10 dicembre 2020, la domanda deve quindi essere dichiarata inammissibile conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF
 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico dell'istante (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
La domanda di revisione è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dell'istante. 
 
3.   
Comunicazione all'istante e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 21 gennaio 2021 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Jacquemoud-Rossari 
 
Il Cancelliere: Gadoni