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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa 
{T 7} 
H 71/02 
 
Sentenza del 5 marzo 2003 
IIIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Borella, Presidente, Meyer, Gianella, supplente; Schäuble, cancelliere 
 
Parti 
S._________, ricorrente, rappresentato dall'avv. Stefano Camponovo, Via Pioda 5, 6901 Lugano, 
 
contro 
 
Cassa di compensazione del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, opponente 
 
Istanza precedente 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
(Giudizio del 19 febbraio 2002) 
 
Fatti: 
A. 
La A._________ SA è stata costituita il 12 dicembre 1994. S._________ ne è stato amministratore unico, con firma individuale, dal 3 febbraio 1997. Per decreto pretorile del 19 ottobre 1999 è stato pronunciato il fallimento della società e il 10 agosto 2000 è stata ordinata la sospensione della liquidazione fallimentare per mancanza di attivi. 
 
Mediante decisione del 4 luglio 2001 la Cassa di compensazione del Cantone Ticino, constatato di aver subito un danno in conseguenza del mancato pagamento dei contributi paritetici da parte della fallita per gli anni 1997-1999, ne ha postulato il risarcimento da S._________ per fr. 32'015.20. 
B. 
Essendosi l'interessato opposto al versamento, la Cassa ha presentato contro di lui una petizione al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, con la quale ne chiedeva la condanna al pagamento dell'importo preteso in sede amministrativa. 
 
Addebitando all'interessato grave negligenza nell'osservanza dei doveri di amministratore unico della fallita, l'adita istanza, per giudizio 19 febbraio 2002, ha accolto la petizione e fatto obbligo a S._________ di risarcire alla Cassa fr. 32'015.20. 
C. 
S._________, patrocinato dall'avv. Stefano Camponovo, interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni postulando l'annullamento del giudizio cantonale. Dei motivi invocati nell'impugnativa si dirà, per quanto occorra, nei considerandi. 
 
La Cassa opponente e l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali hanno rinunciato a determinarsi sul gravame. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 Qualora la lite non verta sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, il Tribunale federale delle assicurazioni deve limitarsi ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto o avvenuto violando norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione con gli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG). 
1.2 Oggetto della controversia è il risarcimento di danni per il mancato pagamento di contributi AVS/AI/IPG/AD e AF. Ora, per quel che riguarda questi ultimi, essi attengono alla legislazione cantonale, per cui il loro esame sfugge al controllo giudiziale del Tribunale federale delle assicurazioni, il quale è legittimato a statuire unicamente circa gli oneri di diritto federale (DTF 124 V 146 consid. 1). Nella misura in cui concerne danni addebitabili al mancato versamento di simili contributi, il ricorso di diritto amministrativo è quindi irricevibile. 
2. 
2.1 I giudici cantonali hanno condannato il ricorrente al risarcimento dell'importo preteso dall'amministrazione in conseguenza al danno provocato alla Cassa, rilevando in sostanza che l'interessato, contrariamente a quanto da lui sostenuto, non avrebbe rinunciato al proprio salario, preso in considerazione per il conteggio dei contributi, ma avrebbe accettato una sospensione del pagamento in attesa di tempi migliori per la società, considerato che quest'ultima, oltre a non aver interrotto la sua attività, avrebbe pure contabilmente registrato i salari. 
2.2 Nei considerandi del querelato giudizio, cui si rinvia, i primi giudici hanno già correttamente ricordato come il datore di lavoro sia tenuto al pagamento regolare dei contributi sociali e come, in caso di mancato versamento dei medesimi per intenzionalità o per grave negligenza, possano essere chiamati a rispondere del danno, a titolo sussidiario, gli organi della società anonima, precisando quali siano le norme legali e i principi di giurisprudenza applicabili in concreto. 
3. 
3.1 Per l'art. 51 LAVS i datori di lavoro devono prelevare i contributi del dipendente su ogni salario ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LAVS. Essi sono inoltre tenuti a regolare periodicamente, con le casse di compensazione, alle quali sono affiliati, il conto dei contributi riscossi sui salari, di quelli dovuti da essi e delle rendite e degli assegni per grandi invalidi versati, e a dare le indicazioni necessarie per la tenuta dei conti individuali dei dipendenti (art. 51 cpv. 3 LAVS). 
 
Inoltre per l'art. 24 cpv. 2 OAVS le casse di compensazione stabiliscono i contributi d'acconto sulla base del reddito presumibile dell'anno di contribuzione. Possono fondarsi sul reddito determinante per l'ultima decisione di fissazione dei contributi, salvo che la persona tenuta a pagare i contributi renda verosimile che detto reddito non corrisponde manifestamente al reddito presumibile. Per il cpv. 4 della medesima norma le persone tenute a pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione le indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, presentare, se richiesto, i giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali del reddito presumibile, atteso che giusta l'art. 25 cpv. 1 OAVS le casse di compensazione fissano i contributi dovuti per l'anno di contribuzione in una decisione e procedono alla compensazione con i contributi d'acconto pagati. 
3.2 Gli argomenti addotti nel ricorso di diritto amministrativo, tendenti ad evitare il risarcimento dei contributi arretrati giusta l'art. 52 LAVS per gli anni 1997-1999 in quanto l'insorgente non avrebbe percepito l'intero salario dichiarato, sono in evidente contrasto con la documentazione agli atti. Infatti, dalle tavole processuali emerge che: 
- il 29 gennaio 1998 la D._________ SA aveva dichiarato alla Cassa che i salari determinanti versati dalla società fallita nel 1997 ammontavano a fr. 159'500.-, poi modificati l'11 maggio 1998 in fr. 172'900.- perché dopo accurato controllo contabile si era constatato che gli stipendi riguardanti due dipendenti non erano completi; 
- a bilancio per il 31 dicembre 1997, firmato dal ricorrente, figuravano spese per il personale pari a fr. 139'980.- per il 1996 e a fr. 172'900.- per il 1997, conformemente alle dichiarazioni salariali; 
- l'insorgente aveva sottoscritto le dichiarazioni di salario inviate alla Cassa per il 1998 e 1999 (fino al 30 luglio), certificando un importo determinante per l'AVS di fr. 152'900.-, rispettivamente di fr. 35'000.; 
- a bilancio per il 31 dicembre 1998, sempre sottoscritto dal ricorrente, i costi per il personale ammontavano a fr. 152'900.- e la B._________ SA era creditrice nei confronti della fallita di fr. 122'762.65; 
- in sede di interrogatorio del 27 ottobre 1999 presso l'Ufficio fallimenti, l'interessato aveva dichiarato di essere il solo azionista della A._________ SA, che l'ultimo bilancio e rapporto di revisione della fallita risaliva al 31 dicembre 1997 e di avere quale debitrice la B._________ SA per fr. 57'177.50 a saldo dell'unica fattura contestata; 
- il 4 aprile 2000, compilando la dichiarazione fiscale della società, la D._________ SA sull'elenco dei funzionari, impiegati, operai e loro retribuzioni nell'anno 1998 aveva indicato stipendi per complessivi fr. 152'900.-. 
3.3 Occorre poi rilevare che le decisioni di fissazione dei contributi emanate dall'amministrazione in conformità dell'art. 25 cpv. 1 OAVS crescono in forza di cosa giudicata se non sono tempestivamente impugnate. Questa Corte, ancora di recente, ha avuto modo di ribadire che un cambiamento - per raffronto ai dati numerici dichiarati o tacitamente ammessi - della base di calcolo dei redditi dei dipendenti può essere richiesto solo fino al momento in cui non sia cresciuta in giudicato la decisione amministrativa nella procedura ordinaria di accertamento dei contributi (sentenza del 28 settembre 2001 in re G., H 115/01, consid. 4c). 
 
In concreto non risulta che la A._________ SA abbia ricorso contro le decisioni della Cassa sui singoli periodi di computo o ne abbia mai contestato i conteggi, e nemmeno il ricorrente lo sostiene. È solo opponendosi alla decisione di risarcimento danni del 4 luglio 2001, dopo che la società era fallita il 19 ottobre 1999, che il già amministratore unico S._________ assevera, tramite il proprio patrocinatore, di non aver mai effettivamente percepito le somme poste a fondamento del calcolo dei contributi paritetici, motivando la questione con il fatto che gli importi in questione - mai versati a causa della difficile situazione nella quale versava la società - sarebbero stati il frutto di una mera previsione e rilevando che pure i conteggi riassuntivi finali si sarebbero limitati a riprendere detta previsione, senza riferirsi ad importi effettivamente incassati. 
 
Orbene, contrariamente alla tesi difensiva esposta, tutto induce a ritenere che i salari siano stati effettivamente versati, altrimenti sfuggirebbe a qualsivoglia logica - a meno di voler supporre l'intento di maggiorare artatamente i passivi societari per mere ragioni fiscali, ipotesi che, se dimostrata, determinerebbe però l'intervento della giustizia penale - perché mai la fallita abbia tanto diligentemente quanto spontaneamente dichiarato e successivamente persino modificato in senso peggiorativo dal profilo finanziario per la società il salario determinante per l'AVS per l'anno 1997, aumentandolo da fr. 159'500.- a fr. 172'900.-, perché l'amministratore unico abbia continuato a sottoscrivere dichiarazioni dei salari per i datori di lavoro (per il 1998 nel gennaio 1999 e per il 1999 nel settembre 2000) non veritiere per quanto concerne, in particolare, gli importi riferiti alla sua retribuzione e a quella del dipendente E.________ e perché, infine, il 4 aprile 2000, ossia dopo che la società era già stata dichiarata fallita, la D._________ SA abbia certificato all'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche che la A._________ SA occupava nel 1998 dipendenti per una retribuzione salariale di complessivi fr. 152'900.-. 
 
La D._________ SA, che non era l'ufficio di revisione della fallita, ma che ha assunto nella procedura giusta l'art. 52 LAVS una chiara connotazione di "alter ego" dell'amministratore unico S._________, non può essere seguita allorché formula dichiarazioni contrastanti tra loro e in urto con quanto sostenuto e comprovato in precedenza. Infatti il 17 luglio 2001 la stessa fiduciaria aveva affermato che, secondo i suoi dati contabili, risultavano scoperti i seguenti stipendi: per S._________ fr. 24'000.- nel 1997, fr. 60'000.- nel 1998 e fr. 35'000.- nel 1999, per E.________ fr. 4'000.- nel 1997 e fr. 47'500.- nel 1998, per un complessivo totale di fr. 170'500.-. Per contro, con dichiarazione 11 dicembre 2001, rilasciata dalla D._________ SA all'attenzione di S._________ e prodotta al Tribunale cantonale delle assicurazioni il 14 dicembre 2001 dall'avv. Stefano Camponovo, veniva attestato che gli stipendi figuranti a favore del ricorrente negli anni 1997-1999 erano stati accuratamente registrati in contabilità e riportati di anno in anno in quanto mai realmente percepiti. Questa operazione sarebbe stata effettuata perché, negli anni sopra indicati, non vi sarebbe stata la possibilità materiale di prelevare gli importi spettanti all'interessato. Le cifre sarebbero state riportate negli anni successivi, nella speranza che l'andamento della ditta migliorasse in modo tale da permettere il prelevamento degli importi dovuti. Orbene, siffatte attestazioni, oltre ad essere tra di loro divergenti - per il 1997 e 1998: fr. 135'500.- (= fr. 170'500.- ./. fr. 35'000.-) a fronte di fr. 118'565.15 (= fr. 43'806.55 + fr. 74'758.60) -, sono poi in insanabile contrasto con quelle rese dalla stessa D._________ SA in periodi non sospetti. Infatti, nella dichiarazione salariale 29 gennaio 1998 essa non aveva formulato riserve sul fatto che i versamenti degli stipendi riferiti a S._________ e E.________ non fossero reali e nemmeno ritenne di doverlo precisare l'11 maggio 1998, quando significò alla Cassa che i salari determinanti per il 1997 - tra cui erano compresi fr. 72'000.- per il ricorrente e fr. 48'000.- per E.________ - dovevano essere aumentati da fr. 159'500.- a fr. 172'900.- perché vi era una differenza tra i salari "dichiarati" e quelli "effettivi" nel senso che per F._________ si dovevano computare salari per fr. 12'800.- "effettivi" in luogo di fr. 6'400.- "dichiarati" e per H._________ fr. 14'000.- "effettivi" invece di fr. 7'000.- "dichiarati". È di tutta evidenza che questa sarebbe stata la sede adatta per comunicare alla Cassa che vi erano ingenti differenze salariali soprattutto per S._________ e E.________. Ne consegue che la D._________ SA non può essere creduta quando il 17 luglio e l'11 dicembre 2001 - in periodo sospetto, ossia dopo la declaratoria di decozione riferita alla A._________ SA e quando già era in corso la procedura di risarcimento danni giusta l'art. 52 LAVS contro l'amministratore unico S._________ - assevera che a quest'ultimo non erano stati versati salari per complessivi fr. 119'000.- e a E.________ per fr. 51'500.-, di cui fr. 24'000.- per S._________ e fr. 4'000.- per E.________, entrambi riferiti al 1997. Va inoltre rilevato che lo stesso amministratore unico aveva compilato la dichiarazione dei salari per il 1998 e il 1999 senza apportare qualsivoglia precisazione sulla natura "effettiva" o "dichiarata" degli stipendi. 
 
Nulla può poi essere dedotto, contrariamente all'assunto del ricorrente, dalla posta "transitori", già per il fatto che vi è stata la produzione solo di taluni dati contabili incompleti, mentre l'interessato ha omesso di versare agli atti tutta la documentazione volta a dimostrare, in modo organico e comprensibile nella sua evoluzione, gli aspetti numerici della tesi sostenuta in sede di opposizione e successiva disputa giudiziale. 
3.4 Già si è detto che i contributi paritetici fatti valere dalla Cassa sono dovuti sulla base di determinazioni amministrative rimaste incontestate e allestite in conformità delle dichiarazioni sugli stipendi rese dalla A._________ SA. Il ricorrente è pertanto malvenuto a censurare con puro parlato siffatti elementi inoppugnabili per il giudizio. 
 
Inoltre, quand'anche lo si volesse seguire nelle sue singolari elucubrazioni - secondo cui egli, e in parte anche il dipendente E.________, avrebbe rinunciato al suo salario per importi rilevanti non solo nel periodo di attività della società di cui era amministratore unico e azionista totalitario (così almeno si deduce dalla sua dichiarazione 27 ottobre 1999 all'Ufficio fallimenti in qualità di Amministrazione fallimentare ordinaria della A._________ SA), ma anche successivamente alla dichiarazione di fallimento, sivvero che non lo avrebbe nemmeno insinuato malgrado vi fosse un credito di fr. 57'177.50 che la fallita vantava nei confronti della B._________ SA, società ritenuta solvibile -, il risultato non muterebbe. Al ricorrente sfugge infatti che le modalità di pagamento del salario convenute tra datore di lavoro e dipendente sulla base del diritto privato sono ininfluenti per i rapporti di diritto pubblico tra datore di lavoro e Cassa (sentenza del 7 dicembre 2001 in re J., H 186/01, consid. 3a). Detto altrimenti, i contributi alle assicurazioni sociali restano dovuti anche nell'ipotesi in cui il dipendente rinunci a chiedere l'effettivo versamento del salario. 
 
Visto quanto precede, S._________ dovrà risarcire il danno subito dalla Cassa. 
4. 
Non trattandosi in concreto di una lite avente per oggetto l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura non è gratuita (art. 134 OG a contrario). Le spese processuali, che seguono la soccombenza, devono pertanto essere messe a carico del ricorrente (art. 135 in relazione con l'art. 156 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
1. 
In quanto ricevibile, il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
Le spese giudiziarie, fissate in complessivi fr. 3'000.-, sono poste a carico del ricorrente e saranno compensate con le garanzie prestate da quest'ultimo. 
3. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
Lucerna, 5 marzo 2003 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IIIa Camera: Il Cancelliere: