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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_363/2020  
 
 
Sentenza del 14 settembre 2021  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Herrmann, Presidente, 
Marazzi, von Werdt, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dall'avv. Mariella Orelli e 
dall'avv. Simone Schürch, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinato dall'avv. Sandra Xavier, 
opponente, 
 
Autorità regionale di protezione 3 sede di Lugano, via dott. Polar 46, 6932 Breganzona, 
 
C.C.________, 
patrocinato dall'avv. Stefano Camponovo. 
 
Oggetto 
curatore di rappresentanza in favore di un minore, 
 
ricorso in materia civile contro la sentenza emanata l'8 aprile 2020 dal Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino 
(incarto n. 9.2019.181). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
C.C.________, nato il [...] 2018, è figlio di D.C.________ e di B.________. L'Autorità regionale di protezione 3 sede di Lugano (ARP 3), chiamata ad occuparsi della situazione del minore già pochi giorni dopo la nascita, con decisione del 24 maggio 2019 ha privato la madre dell'autorità parentale, attribuendola esclusivamente al padre. Quest'ultimo è tuttavia stato privato del diritto di determinare il luogo di dimora del figlio, il quale è stato collocato presso una famiglia affidataria. In favore del minore è stato nominato quale curatore di rappresentanza giusta l'art. 308 cpv. 2 CC l'avv. Stefano Camponovo, limitando in modo corrispondente l'autorità parentale del padre. L'ARP 3 ha inoltre disciplinato le relazioni personali del figlio con i genitori. Due distinti reclami presentati dai genitori contro tale decisione dinanzi alla Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino sono stati stralciati dai ruoli. 
 
B.  
Il 19 agosto 2019 la patrocinatrice della madre ha comunicato all'ARP 3 il decesso della stessa. Dopo una serie di atti che non occorre qui evocare, con decisione del 1° ottobre 2019 l'ARP 3 ha modificato la misura di curatela di rappresentanza del minore, conferendo in particolare al curatore il compito supplementare di rappresentarlo nell'ambito della successione della madre, limitando conseguentemente l'autorità parentale del padre. Ha altresì istituito una curatela ai sensi dell'art. 325 CC, attribuendo al curatore segnatamente il compito di presentare l'inventario dei beni del minore, di amministrarne la sostanza e il reddito, nonché di rappresentarlo riguardo alle rette di collocamento e nelle relative procedure dinanzi alle autorità. 
 
C.  
A.________, che sarebbe stata nominata esecutrice testamentaria nel testamento di D.C.________ pubblicato il 6 settembre 2019 dinanzi al Pretore di Lugano, ha impugnato la decisione del 1° ottobre 2019 dell'ARP 3 con un reclamo alla Camera di protezione del Tribunale d'appello. La reclamante ha essenzialmente chiesto di essere nominata co-curatrice secondo l'art. 324 seg. CC congiuntamente con l'avv. Stefano Camponovo, postulando che i rispettivi compiti fossero suddivisi in base al luogo di situazione del patrimonio. Con sentenza dell'8 aprile 2020, il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello ha respinto il reclamo. Ha sostanzialmente ritenuto che la ricorrente non era idonea alla funzione di curatrice, siccome esisteva il rischio di un conflitto di interessi. 
 
D.  
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia civile del 13 maggio 2020 al Tribunale federale. Chiede che il giudizio della Corte cantonale sia riformato nel senso di essere nominata curatrice in applicazione degli art. 324 e 325 CC congiuntamente con l'avv. Stefano Camponovo. Chiede in particolare che i compiti di quest'ultimo siano limitati all'amministrazione del patrimonio situato in Svizzera e che vengano attribuiti a lei i compiti relativi all'amministrazione del patrimonio situato in Italia e all'estero. In via subordinata, la ricorrente chiede che la sentenza impugnata sia annullata e che gli atti siano rinviati alla Corte cantonale per l'emanazione di una nuova decisione. Fa valere la violazione del diritto federale e l'accertamento manifestamente inesatto dei fatti. 
Non sono state chieste determinazioni, ma è stato richiamato l'incarto cantonale. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
La sentenza impugnata è una decisione finale (art. 90 LTF) che è stata pronunciata su ricorso dall'ultima istanza cantonale (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF) in materia di protezione dei minori e degli adulti (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF). Il rimedio è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. L'ammissibilità del ricorso presuppone che la ricorrente sia legittimata ad aggravarsi contro la sentenza impugnata.  
Secondo l'art. 76 cpv. 1 LTF, ha diritto di interporre ricorso in materia civile chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (lett. a) ed è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (lett. b). 
L'interesse degno di protezione consiste nell'utilità pratica che l'accoglimento del ricorso porterebbe alla ricorrente, evitandole di subire un pregiudizio di natura economica, ideale, materiale o di altro genere che la decisione impugnata sarebbe altrimenti suscettibile di provocarle (DTF 138 III 537 consid. 1.2.2 e rinvii). L'interesse degno di protezione può essere giuridico o di fatto (BERNARD CORBOZ, in: Commentaire de la LTF, 2 a ed. 2014, n. 33 ad art. 76 LTF; v. anche sentenza 5A_559/2016 del 1° marzo 2017 consid. 2.2). L'interesse a ricorrere deve essere attuale e personale, nel senso che, salvo eccezioni, non è permesso agire in giudizio per far valere non il proprio interesse, bensì quello di un terzo (sentenze 5A_558/2020 del 3 agosto 2020 consid. 3.1; 5A_902/2015 dell'11 agosto 2016 consid. 1.2.1; 5A_964/2017 del 6 marzo 2018 consid. 2.1 e rispettivi rinvii).  
Spetta alla ricorrente, in virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF, addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione quando non risultino chiaramente dalla decisione impugnata o dagli atti di causa (DTF 138 III 537 consid. 1.2; 135 III 46 consid. 4 e rinvii). 
 
2.2. La ricorrente sostiene di essere legittimata a ricorrere siccome avrebbe un interesse sentimentale legato alla volontà della defunta madre di C.C.________, che nelle disposizioni testamentarie l'avrebbe designata quale amministratrice del patrimonio del figlio. Ritiene inoltre di potere giustificare un interesse personale, attuale e pratico, per il fatto che la sentenza impugnata la priva della possibilità di fungere da co-curatrice del minore, nonostante l'esistenza di disposizioni testamentarie valide, con le relative conseguenze pecuniarie.  
 
2.3.  
 
2.3.1. Dinanzi all'autorità giudiziaria cantonale sono in particolare legittimate a introdurre reclamo contro le decisioni dell'autorità di protezione le persone vicine all'interessato (art. 450 cpv. 1 e 2 n. 2 CC i.r.c. l'art. 314 cpv. 1 CC). Nella fattispecie, la Corte cantonale ha lasciato indecisa la questione della legittimazione della ricorrente a presentare il reclamo in veste di "persona vicina" al minore, ritenendo il gravame in ogni caso infondato nel merito. Poiché la Corte cantonale ha lasciato aperto il citato quesito, esaminando il reclamo e respingendolo, la ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore e la condizione dell'art. 76 cpv. 1 lett. a LTF è in concreto realizzata (cfr. sentenza 5A_295/2015 del 29 giugno 2015 consid. 1.2.2).  
 
2.3.2. Per contro, non appare manifesto l'adempimento del presupposto dell'art. 76 cpv. 1 lett. b LTF, e meglio di un interesse personale degno di protezione all'annullamento o alla modifica della sentenza impugnata. Nel gravame, la ricorrente fa essenzialmente valere un interesse sentimentale legato alla volontà della defunta madre del minore, che l'avrebbe designata quale esecutrice testamentaria. Invocando sostanzialmente un interesse al rispetto delle disposizioni di ultima volontà della madre, volte in particolare a tutelare gli interessi patrimoniali del figlio, la ricorrente non fa valere un proprio interesse personale, ma semmai quello di terzi. Né è sufficiente a fondare un suo interesse personale il generico accenno ad un imprecisato conseguente "interesse anche pecuniario legato all'esercizio di tale ruolo". Premesso che la sua qualità di esecutrice testamentaria nella procedura successoria e il suo compenso a tale titolo non rientrano nell'oggetto del presente litigio, la ricorrente non sostanzia un suo vantaggio direttamente derivante dall'accoglimento del gravame (sentenza 5A_729/2015 del 17 giugno 2016 consid. 2.2.4). L'interesse pecuniario da lei accennato, legato alla rimunerazione del prospettato mandato di curatrice, non rientra fra gli scopi che la misura in quanto tale intende perseguire; indiretto, un tale interesse non basta a conferirle la legittimazione ricorsuale in questa sede. Né è in concreto pertinente la sentenza 5A_391/2016 del 4 ottobre 2016, richiamata dalla ricorrente, che riguarda un caso di parziale dimissione del curatore dalle sue funzioni in applicazione dell'art. 423 cpv. 1 CC.  
Nel ricorso, la ricorrente sostiene che le autorità cantonali avrebbero dovuto tenere conto della volontà della madre del minore, che sarebbe stata espressa nel testamento, di designarla quale co-curatrice del figlio. Richiama al riguardo l'art. 401 cpv. 2 CC secondo cui, nella designazione del curatore, l'autorità di protezione tiene conto, per quanto possibile, dei desideri dei congiunti o di altre persone vicine all'interessato. Tali desideri possono essere contenuti in un testamento (RUTH E. REUSSER, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6a ed. 2018, n. 17 all'art. 401 CC). Secondo la giurisprudenza, dall'art. 401 cpv. 2 CC la ricorrente quale possibile persona vicina alla madre e all'interessato non può tuttavia trarre un proprio interesse personale degno di protezione (sentenze 5A_558/2020, citata, consid. 3.2; 5A_729/2015, citata, consid. 2.2.3). La formulazione di proposte o di eventuali contestazioni secondo l'art. 401 cpv. 2 CC riguardo alla nomina del curatore serve essenzialmente all'interesse pubblico al buon funzionamento della curatela, rispettivamente all'interesse individuale della persona bisognosa di protezione di ottenere la designazione di un curatore adeguato (sentenza 5A_729/2015, citata, consid. 2.2.3). In tali circostanze, invocando la volontà espressa dalla madre del minore nelle disposizioni testamentarie, la ricorrente non si prevale di un suo interesse personale, bensì di quello di terzi (cfr. sentenza 5A_787/2015 del 3 marzo 2016 consid. 1.2.2). 
 
2.4. La ricorrente lamenta il fatto che l'ARP 3 non l'abbia sentita né abbia valutato la sua idoneità a svolgere il ruolo di curatrice che la defunta madre avrebbe voluto assegnarle in base alle disposizioni testamentarie. Critica altresì la mancata acquisizione agli atti di una copia del testamento. Con queste argomentazioni, la ricorrente accenna essenzialmente a una violazione del suo diritto di essere sentita. Sembrerebbe quindi invocare un diritto che le è proprio e tale da fondare di per sé un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata (cfr. art. 76 cpv. 1 lett. b LTF; sentenza 5A_459/2016 del 21 settembre 2016 consid. 1.2.2). Indipendentemente dalla legittimazione ricorsuale nel merito, la ricorrente è certo abilitata a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto le conferisce quale parte nella procedura e la cui disattenzione equivale ad un diniego di giustizia formale (cfr. DTF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1 e rinvii). Questa facoltà di invocare i diritti di parte non le permette tuttavia di rimettere indirettamente in discussione il giudizio di merito (DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 248 consid. 2; sentenze 5A_459/2016, citata, consid. 1.2.2; 5A_729/2015, citata, consid. 2.3). Nella fattispecie, la Corte cantonale ha esaminato l'idoneità della ricorrente a svolgere i compiti di curatrice ed è giunta alla conclusione ch'ella non poteva essere designata a tale funzione a causa di un conflitto di interessi. Lamentando il fatto di non essere stata sentita dall'autorità di protezione, la ricorrente non solleva censure di natura formale il cui esame potrebbe essere distinto dalla valutazione di merito, ma mira a fare rivedere il giudizio di inidoneità alla nomina quale curatrice. Difettandole come visto la legittimazione, non è però abilitata a rimettere in discussione la decisione di merito.  
 
3.  
 
3.1. Ne segue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione ricorsuale.  
 
3.2. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili alle controparti, non invitate a presentare una risposta al ricorso (art. 68 cpv. 1 LTF).  
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 2'500.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, all'Autorità regionale di protezione 3 sede di Lugano e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 14 settembre 2021 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Herrmann 
 
Il Cancelliere: Gadoni