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[AZA 0/2] 
 
2P.91/2001 
 
II CORTE DI DIRITTO PUBBLICO 
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19 settembre 2001 
 
Composizione della Corte: giudici federali Wurzburger, presidente, 
Müller e Yersin. 
Cancelliere: Albertini. 
 
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Visto il ricorso di diritto pubblico presentato il 5 aprile 2001 da A.________, patrocinata dall'avv. Aldo Foglia, Lugano, contro la decisione emessa il 14 marzo 2001 dal Dipartimento dell'istruzione e della cultura del Cantone Ticino, nella causa che oppone la ricorrente alla Direzione della Scuola cantonale di diploma, Canobbio, in materia di istruzione pubblica (promozione scolastica); 
Ritenuto in fatto : 
 
A.- Nell'anno scolastico 1999/2000 A.________ ha frequentato la terza e ultima classe del curricolo triennale di studio della Scuola cantonale di diploma di Canobbio. 
Al termine dell'anno scolastico l'allieva non è stata promossa, e pertanto non ha ottenuto il diploma, in virtù di tre insufficienze conseguite in francese (3.5), in italiano (3.5) e nel lavoro di diploma (3), per una media complessiva finale di 4.15. Il Consiglio di classe della scuola le ha rifiutato il provvedimento eccezionale di promozione. 
 
B.- Il 5 luglio 2000 A.________ si è aggravata alla Direzione della Scuola cantonale di diploma contro la mancata promozione, contestando le note di francese e del lavoro di diploma nonché il rifiuto di concederle il provvedimento eccezionale di promozione. Dopo aver sentito il Consiglio di classe e i due docenti interessati, la Direzione dell'istituto ha respinto il gravame il 22 agosto 2000. Ha confermato sia le due note, siccome conformi al diritto, sia il rifiuto dell'assegnazione del provvedimento eccezionale, sottolineando che globalmente l'allieva aveva palesato difficoltà nell'elaborazione delle idee e una scarsa capacità rielaborativa in generale, una capacità critica insufficiente, un impegno e una partecipazione minimi e talvolta scarsi, un atteggiamento in classe poco adeguato (scarsa capacità d'ascolto, chiacchiere, numero consistente di ore d'assenza), nonché un'autonomia che stenta a misurarsi con le regole dell'istituto (pause prolungate o decise in tutta libertà). 
 
Questa decisione è stata confermata su ricorso dal Dipartimento dell'istruzione e della cultura del Cantone Ticino il 14 marzo 2001, siccome non arbitraria e conforme sia al diritto positivo che ai principi di diritto generalmente riconosciuti. 
 
C.- Il 5 aprile 2001 A.________ ha presentato davanti al Tribunale federale un ricorso di diritto pubblico, in cui chiede l'annullamento della risoluzione dipartimentale. 
Fa valere la violazione degli art. 29 cpv. 2 (obbligo di motivazione delle decisioni) e 9 Cost. (protezione dall' arbitrio e tutela della buona fede). 
 
Il Dipartimento dell'istruzione e della cultura del Cantone Ticino, anche per conto della Direzione della Scuola cantonale di diploma, propone di respingere il gravame. 
 
Considerando in diritto : 
 
1.- a) Il ricorso di diritto pubblico, presentato tempestivamente contro una decisione cantonale di ultima istanza concernente valutazioni scolastiche (art. 92, 93 e 96 cpv. 1 e 3 della legge ticinese della scuola, del 1° febbraio 1990 [LSc], e 88 cpv. 3 del relativo regolamento di applicazione, del 19 maggio 1992), fondato su una pretesa violazione degli art. 9 e 29 Cost. è di principio ricevibile in conformità agli art. 84 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1 e 87 OG. 
 
b) aa) Secondo l'art. 88 OG, il diritto di presentare un ricorso di diritto pubblico spetta ai privati che si trovano lesi nei loro diritti da decreti o decisioni che li riguardano personalmente o che rivestono carattere obbligatorio generale. Il cittadino è quindi legittimato a proporre tale rimedio soltanto se l'incostituzionalità di cui egli si prevale lo lede nei suoi interessi personali e giuridicamente protetti: un pregiudizio di mero fatto, segnatamente di natura materiale o finanziaria, è insufficiente (DTF 126 I 81 consid. 3b; RDAT 1997 II n. 16 pag. 47 consid. 1b e relativi rinvii). Il divieto generale d'arbitrio non conferisce, di per sé, la legittimazione ai sensi dell'art. 88 OG (DTF 126 I 81 consid. 3 - 6 e riferimenti). 
 
bb) In concreto ci si può chiedere se la ricorrente disponga di un interesse giuridicamente protetto all' esame di tutte le censure sollevate. 
 
Nella misura in cui, invocando l'arbitrio, l'interessata contesta le note insufficienti assegnatele in francese e per il lavoro di diploma - le quali, sommate all'incontestata insufficienza in italiano, hanno comportato la mancata promozione - essa sarebbe legittimata ai sensi dell'art. 88 OG, in conformità alla costante giurisprudenza del Tribunale federale in materia di contestazione della valutazione di note finali (v. DTF 108 Ia 22 consid. 2; RDAT 1993 II n. 55 pag. 136 consid. 1c; sentenze inedite del 10 novembre 2000 nella causa v. M. consid. 1c e del 29 luglio 1997 in re T. consid. 1b/aa); e questo anche in quanto la mancata promozione coincide con il rifiuto del rilascio del diploma di fine curricolo (cfr. RDAT 1997 II n. 16 pag. 47 consid. 1b). 
 
La legittimazione sarebbe invece da negare in quanto il gravame è diretto contro la mancata assegnazione del provvedimento eccezionale di promozione: in effetti, l'art. 27 cpv. 1 del regolamento della Scuola cantonale di diploma, del 30 agosto 1995 (in seguito: regolamento) - il quale stabilisce che il Consiglio di classe può promuovere lo studente che non ha raggiunto i risultati prescritti dall' art. 26, purché il suo grado di preparazione sia considerato nel complesso soddisfacente e abbia al massimo tre note finali insufficienti - assegna al Consiglio di classe un ampio margine di apprezzamento per accordare o rifiutare la promozione, rispettivamente il diploma. Un provvedimento di tale natura configura generalmente un "privilegio" al quale l'allievo non ha alcun diritto (sentenze inedite del 10 novembre 2000 nella causa v. M. consid. 2c e d, del 14 gennaio 1998 in re B. consid. 1b, e del 24 ottobre 1997 nella causa S. consid. 1b). Di conseguenza, la norma in questione non conferirebbe, con ogni probabilità, un interesse giuridicamente protetto ai sensi dell'art. 88 OG
 
 
La ricorrente censura anche una violazione dei diritti di parte: a tale riguardo, l'interesse giuridicamente protetto richiesto dall'art. 88 OG deriva direttamente dal diritto di partecipare alla procedura (DTF 126 I 81 consid. 3b; RDAT 1999 I n. 87 pag. 349 consid. 3 e relativi richiami). 
Sennonché le censure ricorsuali - relative a una pretesa carente motivazione della decisione litigiosa e a un asserito insufficiente confronto dell'autorità ricorsuale con le argomentazioni sollevate nel gravame - riguardano anche aspetti che non possono essere separati dal merito della causa, per cui, ove non sussista la legittimazione sul merito, l'esame di queste censure sfuggirebbe alla cognizione del Tribunale federale (DTF 114 Ia 307 consid. 3c, 117 Ia 95 consid. 4a e riferimenti). 
 
 
cc) Il quesito della legittimazione non merita tuttavia maggiore approfondimento, siccome l'impugnativa, nella misura in cui è ammissibile, va respinta. 
 
2.- a) In primo luogo la ricorrente rimprovera al Dipartimento di avere violato l'obbligo di motivazione. Esso avrebbe infatti vagliato il caso in modo superficiale, senza pronunciarsi su tutti gli argomenti sottopostigli, in ordine alle note contestate (particolarmente al metodo di calcolo adottato) e al mancato provvedimento eccezionale di promozione (benché l'interessata ritenesse di adempiere le relative condizioni di cui all'art. 27 del regolamento). 
 
b) L'insorgente non pretende che la decisione impugnata violi, a questo riguardo, norme di diritto cantonale: 
la censura va pertanto esaminata esclusivamente alla luce delle garanzie minime sancite dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 121 I 54 consid. 2a, 120 Ia 220 consid. 3a con rinvii). Per giurisprudenza costante, una motivazione è sufficiente quando l'autorità menzioni, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che nell'altro, in modo tale che l'interessato possa rendersi conto della portata del giudizio e valutare la possibilità di impugnarlo (DTF 124 II 146 consid. 2a, 123 I 31 consid. 2c, 121 I 54 consid. 2c e rinvii). La decisione in esame soddisfa queste esigenze. Essa indica - in maniera sufficientemente chiara, ancorché scarna e succinta - i motivi sostanziali per cui le doglianze ricorsuali risultavano, nei limiti del potere d'esame dell'autorità ricorsuale, infondate nel loro complesso, ossia che la mancata promozione poggiava su un'equa e fondata ponderazione delle capacità, dell'impegno e del profitto dell'allieva, senza che fosse ravvisabile una situazione generale positiva per l' assegnazione di un provvedimento eccezionale di promozione. 
Dal profilo dell'art. 29 cpv. 2 Cost. l'autorità non era tenuta, in simili circostanze, ad esprimersi esplicitamente su ogni affermazione o censura sollevata dalla parte ricorrente (DTF 123 I 31 consid. 2c, 121 I 54 consid. 2c, 112 Ia 107 consid. 2b). La motivazione ha consentito all'insorgente di rendersi conto della portata della decisione ricorsuale e di impugnarla con cognizione di causa. Questa conclusione è del resto attestata dall'ampiezza (24 pagine) e dal contenuto della memoria ricorsuale. Le censure d'ordine formale risultano pertanto infondate. Sapere se l'opinione del Dipartimento cantonale sia corretta o no, riguarda invece l'aspetto materiale del litigio. 
 
3.- a) Il Dipartimento cantonale ha anzitutto rilevato che il giudizio in materia di valutazioni scolastiche può essere sindacato solo dal profilo della legalità e non dell'opportunità, riservato l'arbitrio sotto forma di abuso o di eccesso di apprezzamento, in dispregio dei principi generali della parità di trattamento, della proporzionalità, dell'equità, della legalità, della buona fede e della certezza del diritto. Sulla base degli elementi assunti, l'autorità ricorsuale ha confermato la decisione di non promozione, siccome né arbitraria né in contrasto con la situazione di fatto. Il Dipartimento ha indicato che, dal profilo formale, tutti i docenti hanno valutato in modo equo e con elementi sufficienti le capacità, l'impegno e il profitto dell'allieva. Per quanto riguarda la nota finale di francese, la docente ha assegnato le note semestrali considerando anche la progressione e gli sforzi dell'allieva, calcolando in modo esatto, sempre secondo il Dipartimento, la nota di diploma, ricavata dalla media aritmetica arrotondata al mezzo punto delle note del primo semestre, del secondo semestre, dell'esame scritto e dell'esame orale. 
Ha poi rilevato che il lavoro di diploma è stato valutato equamente dal docente, secondo i criteri validi nell' anno scolastico 2000/2001, senza che la nota attribuita fosse arbitraria. Infine, relativamente al rifiuto del provvedimento eccezionale di promozione, il Dipartimento, riallacciandosi alle conclusioni del Consiglio di classe, non ha ravvisato le premesse positive per la sanatoria, considerato il contesto globale non positivo dell'allieva, con tre insufficienze e una media di 4.15. 
 
b) A queste considerazioni la ricorrente oppone la critica d'arbitrio (art. 9 Cost.), senza peraltro censurare il potere cognitivo limitato esercitato dall'autorità ricorsuale. 
Alla luce delle censure sollevate, va pertanto esaminato se la decisione impugnata, anche dal profilo dell'applicazione del diritto cantonale invocato, sia del tutto insostenibile, non sia sorretta da ragioni oggettive e violi gravemente una norma o un principio giuridico chiaro e indiscusso o contrasti in modo intollerabile con il sentimento di giustizia e di equità. Una decisione non è invece arbitraria per il solo fatto che una soluzione diversa da quella adottata appaia sostenibile o persino preferibile; inoltre, l'annullamento del giudizio querelato si giustifica unicamente se esso è arbitrario nel suo risultato e non solo nella sua motivazione (sulla nozione di arbitrio: 
DTF 125 I 166 consid. 2a e rinvii). Invero, su questo punto, il gravame non appare ineccepibile dal profilo dell' art. 90 cpv. 1 lett. b OG. Secondo tale disposto, l'atto di ricorso deve contenere, segnatamente, un'esposizione concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati, precisando in che consista la violazione. 
Il Tribunale federale statuisce solo sulle censure addotte nel ricorso e alla condizione che siano sufficientemente circostanziate; le critiche di carattere appellatorio sono inammissibili (sul cosiddetto principio dell'allegazione v. DTF 117 Ia 393 consid. 1c). Ora, con una critica per ampi tratti generica, la ricorrente si limita a contrapporre il proprio parere a quello espresso dall'autorità, senza dimostrare sempre in modo esauriente e compiuto i motivi per i quali la decisione impugnata sarebbe manifestamente insostenibile. Nella misura in cui non adempie le esigenze richiamate, l'impugnativa sfugge a un esame di merito. 
 
c) La ricorrente contesta l'insufficienza della nota finale attribuitale in francese. Avendo ottenuto 4 nel primo semestre, 4 nel secondo, 3 nell'esame finale scritto e 3,38 nell'esame finale orale, l'allieva avrebbe dovuto ottenere la nota finale 4. Ritiene arbitrario il sistema di valutazione adottato dalla docente - che ha arrotondato la media delle quattro note (3,595) nella nota finale 3,5 - e il sistema di valutazione medesimo disciplinato all'art. 40 cpv. 1 lett. a del regolamento, il quale sancisce che "per le materie in cui è previsto un esame finale scritto ed orale, la nota di diploma è la media aritmetica arrotondata al mezzo punto delle note del primo semestre, del secondo semestre, dell'esame scritto e dell'esame orale". A parere della ricorrente tale sistema sarebbe insostenibile poiché un unico esame, pur suddiviso in due componenti, entra nel computo della media con due note, ciò che di fatto renderebbe vane, in caso di insufficienza negli esami, le valutazioni sufficienti ottenute durante l'intero anno scolastico. 
Questi argomenti, così come esposti non sostanziano l'arbitrio, né in riferimento al sistema di valutazione in quanto tale, né tantomeno riguardo al computo specifico. La nota finale (3,5) è stata calcolata conformemente al chiaro testo del disposto citato. Nella misura in cui la ricorrente pretende di sommare la nota del primo e secondo esame con la media dell'esame scritto ed orale, dividendo il risultato per tre, l'argomentazione è manifestamente infondata, e ciò anche in quanto pretende l'assegnazione di una nota finale sufficiente. Caso contrario si dovrebbe riconoscere, con due note semestrali 4, la sufficienza anche qualora i risultati d'esame risultassero, come nel caso in rassegna ed incontestati in quanto tali, chiaramente insufficienti, vanificando così lo scopo della verifica finale. 
Privo di fondamento è inoltre l'assunto secondo cui la valutazione data alla prova orale (3,38) violerebbe l'art. 24 cpv. 1 del regolamento, il quale sancisce che le note semestrali, finali e di diploma vanno dall'1 al 6 (l'1 è la nota peggiore, il 6 la migliore, il 4 significa la sufficienza), e che è ammesso l'uso di mezzi punti. Contrariamente all'opinione della ricorrente non risulta che tale disposto sia stato violato, poiché le note semestrali, finali e di diploma recano tutte note intere o note con mezzi punti. In ogni caso non fa valere che il legislatore ticinese abbia arbitrariamente omesso di contemplare nella norma anche le valutazioni d'esame. 
 
d) La ricorrente contesta poi la nota attribuitale per il lavoro di diploma - conteggiata ai fini del rilascio dell'attestato finale (art. 32 n. 10 del regolamento) - siccome frutto di un abuso del potere d'apprezzamento attuato in una somma d'impressioni generiche e non riferibili a nessuna componente specifica degli obiettivi perseguiti con tale lavoro, e senza che l'allieva fosse stata previamente informata in anticipo sui criteri determinanti. Avendo tutelato la relativa nota, il Dipartimento avrebbe violato l'art. 19 cpv. 1 del regolamento, il quale prevede che "nel corso del terzo anno lo studente è chiamato a svolgere un lavoro di diploma che va considerato quale parte integrante della formazione e che, grazie alla padronanza di tecniche di lavoro adeguate, deve consentirgli di dimostrare l'acquisita capacità di riflessione e di analisi". Al di là del carattere appellatorio della critica ricorsuale, si riscontra dagli atti - e la ricorrente non ha mai contestato questo aspetto - che ogni studente ha previamente ricevuto una documentazione esaustiva sulle finalità del lavoro di diploma nell'ottica della scuola propedeutica, contenenti i criteri di valutazione e le norme tecniche per la redazione. 
A questo riguardo, l'insorgente mai ha preteso che tali prescrizioni non fossero sufficientemente chiare, né dimostra che le valutazioni del docente - peraltro ulteriormente specificate nell'ambito delle procedure ricorsuali con la possibilità per l'allieva di esprimersi in proposito - esorbitassero dai criteri determinanti o che le prescrizioni in parola, dal canto loro, fossero altrimenti difformi dall'art. 19 del regolamento. Neppure, la ricorrente può richiamare la buona fede (art. 9 Cost.) nella misura in cui afferma di avere comunicato al docente, nel corso dell'anno e a più riprese, i suoi risultati parziali nel lavoro di diploma e di avere ottenuto sempre e solo incoraggiamenti, ciò che l'avrebbe indotta a continuare il lavoro confidando nel fatto ch'esso sarebbe stato accettato almeno in quanto sufficiente. Le semplici affermazioni di parte - non suffragate da nessun elemento oggettivo agli atti, ma anzi sempre contestate dal docente, secondo il quale ella avrebbe consegnato il lavoro senza apportare le modifiche e le elaborazioni che egli le aveva insistentemente raccomandato di inserire -, non bastano, in tutta evidenza, a riconoscere alcuna assicurazione atta a ingenerare la certezza che il suo lavoro, nella versione definitiva consegnata, sarebbe stato ritenuto sufficiente. 
 
e) Infine, la ricorrente contesta la mancata attribuzione del provvedimento eccezionale di promozione secondo l'art. 27 cpv. 1 del regolamento. Le affermazioni nel ricorso, di natura appellatoria, non dimostrano in alcun modo l'arbitrarietà di tale decisione discrezionale (v. sopra, consid. 1b/bb), la quale, per sua natura, riduce notevolmente il potere d'intervento delle autorità ricorsuali superiori, poiché presuppone la conoscenza sia dell'allieva che delle materie specifiche (v. RDAT 1991 I n. 26 pag. 56 consid. 4). Si può comunque rilevare che l'insorgente, dal profilo del grado di preparazione globale, supera solo di poco la sufficienza; inoltre il fatto che, in questo quadro, abbia ottenuto tre insufficienze - di cui due concernenti materie d'esame - è, di per sé, poco rassicurante. La ricorrente non fa valere altro, segnatamente di essersi impegnata a fondo e di avere tenuto un comportamento irreprensibile, ciò che avrebbe potuto eventualmente dare, in prospettiva, un peso diverso al contesto globale personale. 
Avendo confermato anche il rifiuto di questo provvedimento, il Dipartimento ticinese dell'istruzione e della cultura non è affatto incorso nell'arbitrio. 
 
4.- Per le ragioni esposte il ricorso dev'essere respinto, nella misura in cui è ammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 153, 153a e 156 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi 
 
il Tribunale federale 
 
pronuncia : 
 
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2. La tassa di giustizia di fr. 2000.-- è posta a carico della ricorrente. 
 
3. Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Dipartimento dell'istruzione e della cultura del Cantone Ticino e alla Direzione della Scuola cantonale di diploma. 
Losanna, 19 settembre 2001 MDE 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: 
Il Presidente, 
 
Il Cancelliere,