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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_47/2019  
 
 
Sentenza del 3 settembre 2021  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Seiler, Presidente, 
Donzallaz, Beusch, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Andrea Fioravanti, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 6501 Bellinzona, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Permesso di dimora UE/AELS, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 23 novembre 2018 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2017.340). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
A.________, cittadino italiano, è entrato in Svizzera il 1° aprile 2013 e gli è stato accordato un permesso di dimora UE/AELS, valido fino al 31 marzo 2018, per svolgere un'attività lucrativa dipendente quale consulente della B.________ SA, a W.________. Inizialmente ha alloggiato, insieme ad altri colleghi, tra cui C.________, in via xxx, a Y.________, in un appartamento messo a disposizione dalla datrice di lavoro. Il 21 novembre 2014 ha informato il servizio regionale degli stranieri di essersi trasferito, il 1° ottobre 2014, in via zzz, sempre a Y.________, in un appartamento acquistato in comproprietà con C.________. 
 
B.  
A seguito di una segnalazione di recapito fittizio, la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha incaricato la Polizia cantonale di effettuare degli accertamenti. Preso atto del relativo rapporto di esecuzione redatto il 15 giugno 2015 (ove figurava l'esito dei controlli effettuati tra i mesi di ottobre 2014 e maggio 2015, dapprima presso l'abitazione di via xxx e poi presso quella di via zzz, il verbale dell'interrogatorio svoltosi il 5 giugno 2015 e i dati forniti dalle Aziende Industriali di Lugano [AIL] relativi al consumo dell'energia elettrica dell'appartamento in via zzz) e dopo avere dato a A.________ la possibilità di determinarsi, la citata autorità ha revocato, il 19 agosto 2015, il permesso di dimora UE/AELS dell'interessato, osservando che in mancanza di un soggiorno concreto e continuo in Ticino, il recapito a Y.________ era da ritenersi fittizio. 
 
C.  
Adito tempestivamente da A.________, il Consiglio di Stato ha, con decisione del 10 maggio 2017, confermato la revoca pronunciata il 19 agosto 2015 dalla Sezione della popolazione, giungendo alla conclusione che il centro degli interessi e delle relazioni personali dell'interessato non era in Svizzera. 
Questo giudizio è stato confermato, su ricorso, dal Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 23 novembre 2018. Precisato che il permesso di dimora UE/AELS non era stato revocato bensì era stato dichiarato decaduto, la Corte cantonale è giunta anche lei alla conclusione che l'insorgente, benché disponesse di un'abitazione in Ticino, la utilizzava soltanto in modo limitato per motivi lavorativi e che il centro dei suoi interessi non si trovava nel nostro Paese. 
 
D.  
Il 14 gennaio 2019 A.________ si è rivolto al Tribunale federale con un ricorso in materia di diritto pubblico, con cui chiede che la sentenza cantonale sia annullata e, di conseguenza, che il suo permesso non decada, non possa quindi essere revocato e che egli non debba lasciare la Svizzera. 
Chiamato ad esprimersi il Tribunale amministrativo si è riconfermato nelle conclusioni della propria sentenza. Il Consiglio di Stato si è rimesso al giudizio del Tribunale federale mentre la Sezione della popolazione e la Segreteria di Stato alla migrazione SEM hanno proposto la reiezione del gravame. 
Con decreto presidenziale del 21 gennaio 2019 è stato concesso l'effetto sospensivo al ricorso. 
 
E.  
Il 30 aprile 2021 la Sezione della popolazione ha trasmesso nuovi documenti relativi ad accertamenti effettuati nel corso del mese di aprile 2021 presso l'abitazione del ricorrente. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 146 IV 185 consid. 2). 
 
1.1. Ai sensi dell'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto.  
Il ricorrente è cittadino italiano e l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.68) gli conferisce, tra l'altro, il diritto di lavorare nel nostro Paese, ragione per cui il citato disposto non trova applicazione nella fattispecie (sentenza 2C_560/2020 del 9 giugno 2021 consid. 1.1 e rinvio). 
 
1.2. Il ricorso è stato presentato nei termini (art. 100 cpv. 1 LTF), contro una decisione finale di un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 in relazione con l'art. 90 LTF) e da una persona che ha una legittimazione ad insorgere (art. 89 cpv. 1 LTF).  
Come già spiegato da questa Corte, sebbene l'originario permesso sia oramai scaduto dal 31 marzo 2018 (vedasi supra consid. A), va anche ammesso il necessario interesse a ricorrere (art. 89 cpv. 1 LTF). Un'autorizzazione di soggiorno UE/AELS ha infatti portata dichiarativa e non perde pertanto validità con il passare del tempo, ma soltanto quando le condizioni previste dall'ALC per il suo riconoscimento (il cui rispetto può comunque essere verificato con regolarità, vedasi sentenza 2C_1041/2019 del 10 novembre 2020 consid. 7) non sono più adempiute (DTF 136 II 329 consid. 2.2). Comunque sia la conferma del diritto al soggiorno in Svizzera, certificata da un permesso di dimora UE/AELS, è proprio quanto domanda il ricorrente. Di conseguenza, l'impugnativa è ammissibile quale ricorso ordinario in materia di diritto pubblico (sentenza 2C_560/2020 già citata consid. 1.2 e richiami). 
 
1.3. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, esamina di regola solo gli argomenti proposti (DTF 142 III 364 consid. 2.4). La parte ricorrente deve pertanto spiegare, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Esigenze più severe valgono poi in relazione alle censure di violazione di diritti fondamentali, che vanno motivate con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2).  
 
1.4. Per quanto riguarda i fatti, questa Corte fonda il suo ragionamento sugli accertamenti dell'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene se sono stati eseguiti violando il diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, cioè arbitrario (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
1.5. A meno che non ne dia motivo la decisione impugnata, essa non tiene neppure conto di fatti o mezzi di prova nuovi, i quali non possono in ogni caso essere posteriori alla pronuncia dell'istanza precedente (art. 99 cpv. 1 LTF; cosiddetti nova in senso proprio; DTF 133 IV 343 consid. 2.1). I nuovi documenti trasmessi dall'autorità di prime cure il 30 aprile 2021 non vanno pertanto considerati.  
 
2.  
 
2.1. Osservato che l'ALC si applicava nella fattispecie e richiamati i relativi disposti che disciplinano la decadenza dei permessi di soggiorno, segnatamente gli art. 6 par. 5, 12 par. 5 e 24 par. 6 Allegato I ALC, di contenuto equivalente a quanto prescritto dall'art. 61 cpv. 2 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri ([vLStr; RS 142.20] rinominata, dal 1° gennaio 2019, in seguito alla sua revisione, legge federale sugli stranieri e la loro integrazione [LStrI; RU 2007 5437]), il Tribunale cantonale amministrativo, basandosi sugli accertamenti risultanti dal rapporto della Polizia cantonale è giunto alla conclusione che il centro degli interessi del ricorrente non si trovava in Svizzera e che l'alloggio di cui questi vi disponeva era utilizzato in maniera limitata per motivi di lavoro. Ne ha quindi desunto che erano dati gli estremi per ammettere che il permesso di dimora UE/AELS di cui fruiva era decaduto.  
 
2.2. Ora, come già giudicato da questa Corte in fattispecie analoghe (sentenze 2C_505/2020 del 10 novembre 2020 consid. 2 e 3 e 2C_1041/2019 del 10 novembre 2020 consid. 5 e 6), la vertenza non va esaminata dal profilo di una possibile decadenza del permesso, poiché ciò si avvera solo se le condizioni per il rilascio erano date e vengono successivamente a mancare - in particolare, a causa di una partenza all'estero - non se viene sostenuto, come nella fattispecie, che le stesse avrebbero da sempre fatto difetto (art. 61 cpv. 2 LStrI, di principio applicabile anche in relazione a permessi UE/AELS; sentenza 2C_52/2014 del 23 ottobre 2014 consid. 3.2 con riferimento agli art. 6 par. 5, 12 par. 5 e 24 par. 6 allegato I ALC).  
Al riguardo va poi rammentato che, come più volte ribadito, anche di recente, dal Tribunale federale, dal testo dell'art. 61 cpv. 2 LStrI, applicato anche in concreto, risulta che il mantenimento di un permesso di soggiorno presuppone un minimo di presenza sul territorio svizzero e che, per definire questa presenza, il legislatore non ha fatto capo né al criterio del centro degli interessi, né a quello del domicilio, bensì a due criteri formali, ossia: la notifica di partenza o un soggiorno all'estero di sei mesi (DTF 145 II 322 consid. 2.2 nonché consid. 2.3 ove viene spiegato come dev'essere inteso il decorso del lasso di tempo di sei mesi, di principio di continuato, fatto salvo ben precise costellazioni, vedasi anche sentenza 2C_762/2020 del 9 giugno 2021 consid. 2.3 e riferimenti). Questa Corte ha altresì precisato che lo spostamento del domicilio rispettivamente del centro degli interessi non determina già la decadenza, che può subentrare unicamente se - nel contempo - sono date le condizioni previste dalla legge, cioè se la persona ha lasciato la Svizzera per almeno sei mesi, o vi ritorna prima dello scadere di tale termine, ma solo per breve tempo, per ragioni turistiche, familiari o d'affari (sentenza 2C_762/2020 già citata consid. 2.3 e rinvii). 
Nel caso di specie, anche se dagli accertamenti eseguiti dalla Polizia cantonale, citati nella sentenza impugnata, emerge che il ricorrente è stato invano cercato a più riprese presso i suoi successivi domicili non risulta invece, e nemmeno è stato preteso dalla Corte cantonale, che egli abbia soggiornato all'estero per un periodo continuato di più di sei mesi. Né viene nemmeno sostenuto che egli avrebbe fatto ritorno presso la sua abitazione solo per brevi periodi, prima della scadenza del citato termine. La circostanza poi che, come accertato dalla Polizia cantonale nel corso della visita dell'appartamento di via zzz, il ricorrente vi disponesse di indumenti, del necessario per l'igiene personale e di viveri sembra dimostrare che, sebbene in alternanza ad altri luoghi, l'alloggio in questione era comunque utilizzato. Anche il consumo di energia riscontrato nell'appartamento non sembra inoltre tale da far presupporre un uso tanto limitato, pari solo al tempo necessario per evitare il trascorrere del termine di sei mesi di cui all'art. 61 cpv. 2 LStrI
 
3.  
 
3.1. Quando la Corte cantonale si è pronunciata, il 23 novembre 2018, il termine di controllo del permesso di dimora UE/AELS in esame, fissato al 31 marzo 2018, era oramai scaduto da diversi mesi, di modo che la questione da porsi, oltre a non essere come appena accennato quella della decadenza, non era nemmeno quella della revoca, bensì quella di sapere se sussisteva un diritto al rinnovo del permesso di dimora UE/AELS di cui il ricorrente, cittadino italiano, aveva fino a quel momento beneficiato (DTF 136 II 329 consid. 2.2 relativo al termine di controllo e alla procedura di rinnovo di un permesso UE/AELS).  
 
3.2. Giusta l'art. 4 ALC, il diritto di soggiorno e di accesso a un'attività economica (dipendente o indipendente) è garantito fatte salve le disposizioni dell'articolo 10 e conformemente all'Allegato I ALC. Per l'art. 2 par. 1 Allegato I ALC, i cittadini di una parte contraente hanno diritto di soggiornare e di esercitare un'attività economica nel territorio dell'altra parte contraente conformemente ai capi II-IV dell'Allegato I. Chi richiede un permesso in tal senso deve avere la volontà di stabilirsi sul territorio di una delle parti contraenti per esercitarvi un'attività lavorativa reale ed effettiva (sentenza 2C_1041/2019 già citata consid. 6.1 con richiami concernenti sia i lavoratori autonomi che quelli dipendenti).  
 
3.3. Un diritto di soggiorno UE/AELS sul territorio di un'altra parte contraente è certificato dal rilascio da parte delle autorità competenti di una carta di soggiorno (art. 2 Allegato I ALC). Come già accennato, la natura delle autorizzazioni UE/AELS alle quali un cittadino di uno Stato dell'Unione europea può avere diritto in virtù dell'ALC non ha carattere costitutivo, ma dichiarativo (DTF 136 II 329 consid. 2.2. pag. 332; 134 IV 57 consid. 4 pag. 58). Ciò vuol dire che quando le condizioni previste dall'accordo sulla libera circolazione delle persone per la concessione di una determinata autorizzazione UE/AELS sono date e non sussistono motivi di ordine pubblico per un diniego (art. 5 Allegato I ALC), il documento richiesto va concesso; in effetti, il permesso non fonda il diritto al soggiorno, limitandosi ad attestarlo (DTF 136 II 405 consid. 4.4; 136 II 329 consid. 2. e 3).  
 
3.4. Anche in relazione all'applicazione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone sono tuttavia riservati i casi di abuso di diritto, in presenza del quale il permesso può essere negato, non rinnovato o revocato (art. 23 dell'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone del 22 maggio 2002 [OLCP; RS 142.203]; sentenza 2C_1041/2019 già citata consid. 6.3 e riferimenti). Per giurisprudenza costante, simili fattispecie vanno però ammesse con ritegno. Come indicato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) e in consonanza con il diritto interno, è infatti necessario che vi siano una serie di circostanze oggettive dalle quali risulta che, malgrado un rispetto formale delle condizioni previste dall'accordo sulla libera circolazione delle persone, l'obiettivo perseguito attraverso la concessione di un determinato permesso non viene raggiunto, poiché la persona che vi si richiama mira in realtà a tutt'altro (sentenza 2C_1041/2019 già citata consid. 6.3 e richiami, anche alla prassi della CGUE).  
 
3.5. La procedura di rinnovo di un permesso UE/AELS serve per verificare il rispetto delle condizioni previste dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone, precisare il tipo di soggiorno o adattare il permesso a cambiamenti eventualmente intervenuti (DTF 136 II 329 consid. 2.2 pag. 332 seg. con ulteriori rinvii). Nel caso concreto ciò significa in particolare esaminare se il ricorrente rientri ancora tra i lavoratori dipendenti con la volontà di stabilirsi nel nostro Paese oppure sotto un'altra categoria. Il rilascio di un permesso di soggiorno UE/AELS presuppone infatti che chi lo domanda ricada in una delle costellazioni previste dall'accordo (DTF 131 II 339 consid. 2), mentre, se così non è, il permesso può essere negato, come previsto anche dall'art. 23 OLCP, incombendo tuttavia all'autorità dimostrare che gli estremi per ammettere l'abuso di diritto siano dati (sentenza 2C_1041/2019 già citata consid. 7.3 e richiami).  
 
3.6. Nella presente fattispecie, la Corte cantonale, concentrandosi unicamente sul quesito di sapere se il ricorrente avesse o meno il proprio "centro degli interessi" in Svizzera, ovvero un requisito che concerne i casi di decadenza non applicabile in concreto, come illustrato prima (cfr. supra consid. 2), non si è tuttavia avveduta della problematica e non si è quindi pronunciata sulla questione del rinnovo (eventuale) del permesso di dimora UE/AELS.  
Premesse queste considerazioni, l'incarto dev'essere rinviato all'autorità di prime cure affinché chiarisca quale tipo di permesso UE/ALES entri oggi effettivamente in discussione, verifichi il rispetto delle condizioni previste dall'ALC per il suo rilascio rispettivamente rinnovo e pronunci una nuova decisione in merito. 
 
4.  
 
4.1. Il ricorso viene di conseguenza accolto e la sentenza impugnata annullata. La causa è rinviata alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, per nuovo esame della fattispecie, nel senso dei considerandi.  
 
4.2. Per giurisprudenza, il rinvio dell'incarto all'istanza inferiore per procedere a complementi istruttori con esito aperto comporta che chi ricorre sia considerato vincente (sentenza 2C_1041/2019 già citata consid. 8.2 e rinvio). Soccombente, lo Stato del Cantone Ticino è dispensato dal pagamento di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 4 LTF); deve però corrispondere al ricorrente, patrocinato da un avvocato, un'indennità per ripetibili per la sede federale (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF).  
 
4.3. Da parte sua, il Tribunale amministrativo ticinese dovrà nuovamente esprimersi sulle spese e sulle ripetibili della sede cantonale (art. 68 cpv. 5 e art. 107 cpv. 2 LTF; sentenza 2C_1041/2019 già citata consid. 8.3 e richiami).  
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è accolto, la sentenza del 23 novembre 2018 del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino è annullata e la causa rinviata alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino per nuovo esame della fattispecie, nel senso dei considerandi. 
 
2.  
Non vengono prelevate spese. 
 
3.  
Lo Stato del Cantone Ticino verserà al ricorrente un'indennità di fr. 2'500.-- per ripetibili della sede federale. 
 
4.  
La causa è nel contempo rinviata al Tribunale cantonale amministrativo del Cantone Ticino per nuova decisione su spese e ripetibili per la sede cantonale. 
 
5.  
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM. 
 
 
Losanna, 3 settembre 2021 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Seiler 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud