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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1F_10/2017  
   
   
 
 
 
Sentenza del 19 aprile 2017  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Merkli, Presidente, 
Eusebio, Chaix, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.A.________, 
2. B.A.________, 
istanti, 
 
contro 
 
Mauro Mini, Corte dei reclami penali, Tribunale d'appello, via Pretorio 16, 6900 Lugano, 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano, 
Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino, via della Pace 6, 6600 Locarno. 
 
Oggetto 
domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 1B_112/2017 del 3 aprile 2017. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Con decisione del 17 febbraio 2017 la Corte di appello e di revisione penale (CARP) ha respinto alcune istanze di ricusa presentate da A.A.________ e da B.A.________ nei confronti del giudice Mauro Mini, presidente della Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP). 
 
B.   
Mediante sentenza 1B_112/2017 del 3 aprile 2017 la I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso presentato dagli istanti contro il predetto giudizio della CARP. 
 
C.   
Avverso questa sentenza A.A.________ e B.A.________ presentano una domanda di revisione al Tribunale federale. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura una domanda può essere esaminata nel merito (DTF 142 II 363 consid. 1).  
 
1.2. L'istanza di revisione è tempestiva (art. 124 cpv. 1 lett. b LTF) e la legittimazione degli istanti è pacifica. La domanda può essere decisa senza procedere a uno scambio di scritti (art. 127 LTF). Sapere se una sentenza debba essere revisionata non costituisce una questione sull'ammissibilità della domanda, ma attiene all'esame di merito.  
 
1.3. Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF nella domanda occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto (DTF 141 I 78 consid. 4.1, 36 consid. 1.3). L'istanza in esame disattende chiaramente queste esigenze di motivazione.  
 
2.  
 
2.1. Gli istanti richiamano l'art. 121 LTF, secondo cui tra l'altro la revisione può essere domandata se il Tribunale federale non ha giudicato su singole conclusioni (lett. c) o, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultino dagli atti (lett. d). Riguardo a quest'ultimo motivo di revisione essi rilevano che il 3 aprile 2017 hanno trasmesso al Tribunale federale uno scritto denominato "aggiunta dei mezzi di prova all'inc. 1B_112/2017", documento non menzionato nella relativa sentenza del 3 aprile 2017. Ne deducono che pertanto questa decisione sarebbe "alterata", poiché il loro scritto non è stato considerato. La critica è manifestamente infondata.  
Gli istanti medesimi rilevano che il termine ricorsuale scadeva il 26 marzo 2017, motivo per cui il loro scritto del 3 aprile successivo era tardivo e non avrebbe in ogni modo potuto essere considerato. Decisivo è poi il fatto che la sentenza dedotta in revisione è stata emanata il 3 aprile 2017, mentre lo scritto degli istanti, impostato lo stesso giorno, è giunto soltanto il giorno successivo al Tribunale federale. Inoltre, lo scritto si riferisce in sostanza a una nuova decisione del 29 marzo 2017, con la quale la CARP ha dichiarato inammissibile un'istanza di revisione proposta da A.A.________ contro la sua precedente sentenza del 17 febbraio 2017, oggetto della procedura 1B_112/2017. La nuova sentenza del 29 marzo 2017 della CARP, emanata dopo la scadenza del termine di ricorso, costituisce un inammissibile nuovo fatto (art. 99 cpv. 1 LTF), che esulava dalla precedente procedura. Gli estremi dell'art. 121 lett. d LTF non sono quindi adempiuti. 
 
2.2. Riguardo all'inoltro dell'ulteriore scritto del 18 aprile 2017 denominato "aggiunta dei mezzi di prova all'inc. 1F_10/2017 e 1B_112/2017" giova rilevare ch'esso si riferisce a numerose decisioni emanate dalla CRP, dal Tribunale cantonale amministrativo e da altre autorità ticinesi in cause che esulano manifestamente dall'oggetto del litigio in esame. Con riferimento alla tesi degli istanti, secondo cui le autorità cantonali non potrebbero emanare decisioni nei loro confronti durante il "periodo di astensione obbligatoria previsto dall'art. 59", si può nondimeno rinviare all'art. 59 cpv. 3 CPP: questa norma, applicabile alle cause penali oggetto della decisione della CARP, dispone che fino alla decisione sulla ricusa il ricusando continua a esercitare la sua funzione.  
 
2.3. Nella misura in cui gli istanti ripropongono semplicemente le censure di merito sollevate nel ricorso, dichiarate inammissibili nella sentenza dedotta in revisione, essi misconoscono che l'inoltro di un'istanza di revisione non è dato per ridiscutere liberamente la sentenza di cui è chiesta la revisione (sentenza 1F_21/2016 del 26 agosto 2016 consid. 2.6 e rinvii), né di riproporre critiche sulle quali il Tribunale federale si è già pronunciato. Il rimedio della revisione non è infatti dato per fare valere che il Tribunale federale, a torto, non sarebbe entrato nel merito di determinate censure, ritenuto che le singole critiche sollevate nel ricorso non costituiscono conclusioni ai sensi dell'art. 121 lett. c LTF (cfr. ELISABETH ESCHER, in: Bundesgerichtsgesetz (BGG), 2aed. 2011, n. 8 all'art. 121).  
 
2.4. Riguardo alla richiesta, peraltro priva di motivazione, di non pubblicare la presente sentenza sul sito Internet del Tribunale federale si può rinviare all'art. 27 LTF (sentenza 2C_54/2014 del 2 giugno 2014 consid. 4.2 e 4.3).  
 
3.   
In quanto ammissibile, la domanda di revisione dev'essere pertanto respinta. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, la domanda di revisione è respinta. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico degli istanti. 
 
3.   
Comunicazione agli istanti, al Ministero pubblico, alla Corte di appello e di revisione penale, alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello e, per conoscenza, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 19 aprile 2017 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Merkli 
 
Il Cancelliere: Crameri