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[AZA 1/2] 
 
1E.13/2001 
 
I CORTE DI DIRITTO PUBBLICO 
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5 dicembre 2001 
 
Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, 
presidente della Corte e vicepresidente del Tribunale federale, Aeschlimann e Catenazzi. 
Cancelliere: Gadoni. 
 
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Visto il ricorso di diritto amministrativo dell'11 giugno 2001 presentato dal Comune di Claro, rappresentato dal Municipio e patrocinato dall'avv. Claudio Cereghetti, Lugano, contro la decisione dell'8 maggio 2001 con cui il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni ha approvato i piani della galleria di base del San Gottardo, tratta della Riviera, comparto di Biasca, della società anonima AlpTransit San Gottardo SA, Lucerna; 
 
Ritenuto in fatto : 
 
A.- Il progetto di galleria di base del San Gottardo per una linea delle Ferrovie federali svizzere (FFS) tra l'area di Altdorf/Erstfeld e quella di Bodio/Biasca, con una nuova linea fino alla regione della Giustizia, fa parte dei progetti disciplinati dal decreto federale del 4 ottobre 1991 concernente la costruzione di una ferrovia transalpina (decreto sul traffico alpino, RS 742. 104; cfr. 
art. 5bis lett. a di tale decreto). Per l'attuazione della tratta della Riviera (settore sud della linea di base, comparto di Biasca) e su istanza del Dipartimento federale dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia (ora: 
Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell' energia e delle comunicazioni, DATEC) è stata ordinata nel 1995 dalla Commissione federale di stima del 13° circondario l'apertura di una procedura di approvazione dei piani, combinata con una procedura di espropriazione (procedura combinata). Nell'ambito di tale procedura lo Stato del Cantone Ticino e alcuni Comuni, tra cui il Comune di Claro, hanno presentato opposizione. Nel seguito vi sono state anche modificazioni dei piani e una loro susseguente ripubblicazione. 
La società AlpTransit San Gottardo SA (in seguito: 
AlpTransit), costituita nel 1998, è nel frattempo subentrata alle FFS nell'attuazione dell'intero progetto. 
 
All'udienza di conciliazione del 12 marzo 1997 il Comune di Claro ha mantenuto l'opposizione, criticando essenzialmente la realizzazione a tappe del progetto, in particolare il rinvio della costruzione delle linee di accesso alle gallerie. Secondo l'opponente si sarebbe realizzato a sud di Biasca un aumento rilevante del traffico ferroviario sulla linea esistente, con conseguenti immissioni foniche eccessive; il rinvio della costruzione della linea veloce in questo settore territoriale imponeva inoltre il risanamento fonico del tracciato esistente. 
 
B.- Con decisione dell'8 maggio 2001 il DATEC ha approvato i piani relativi alla tratta a cielo aperto nel comparto di Biasca, la modifica concernente lo spostamento dei binari a Pollegio e il progetto "nodo della Giustizia" con la modifica "Biasca-Campagna". Il DATEC ha imposto a AlpTransit una serie di oneri e respinto, in quanto ricevibili, le opposizioni non accolte o non divenute prive d'oggetto. 
 
In particolare, l'autorità di approvazione dei piani ha respinto, nella misura in cui non era divenuta priva d'oggetto, l'opposizione del Comune di Claro. Ha essenzialmente rilevato che la via d'accesso da realizzare successivamente era quella auspicata dal Comune e che il progetto impugnato rispettava d'altra parte le esigenze di protezione ambientale, pur non essendo possibile compensare interamente sul posto gli spazi sottratti alla natura, alle foreste e all'agricoltura. 
 
C.- Il Comune di Claro impugna la decisione di approvazione dei piani con un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Chiede di annullarla e di rinviare gli atti alle autorità inferiori, ordinando la completazione del rapporto d'impatto ambientale e l'adozione di misure atte ad assicurare il rispetto dei valori di pianificazione sul territorio comunale. Il ricorrente lamenta essenzialmente asserite immissioni foniche eccessive in seguito al prevedibile aumento, con la realizzazione dei tracciati approvati, del traffico ferroviario sulla linea esistente. 
 
D.- Sono stati invitati a esprimersi sul ricorso l'AlpTransit e il DATEC, che chiedono di non entrare nel merito del gravame. 
 
Considerando in diritto : 
 
1.- a) Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 127 III 41 consid. 2a, 127 IV 166 consid. 1, 126 I 257 consid. 1a). 
 
b) Secondo l'art. 18h cpv. 5 della legge federale sulle ferrovie del 20 dicembre 1957 (Lferr; RS 742. 101) la decisione di approvazione dei piani del Dipartimento può essere impugnata mediante ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale. Il rimedio inoltrato tempestivamente dal ricorrente è pertanto, da questo profilo, ammissibile (cfr. anche le disposizioni finali della modificazione del 18 giugno 1999 e la cifra n. 3 dell'allegato, in relazione con l'art. 18 cpv. 2 lett. bLferr). 
 
2.- a) Secondo l'art. 103 lett. a OG il diritto di presentare il ricorso di diritto amministrativo spetta a chiunque è toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Il diritto di ricorrere secondo questa disposizione riguarda innanzitutto i privati (DTF 124 II 293 consid. 3b, 123 II 371 consid. 2c). Tuttavia, secondo la giurisprudenza, anche un ente pubblico può essere legittimato a ricorrere ai sensi dell'art. 103 lett. a OG e ciò non soltanto quando sia toccato in modo simile a un privato, bensì anche quando la decisione impugnata lo tocchi nei suoi compiti e nelle sue competenze ufficiali. Il Comune ha quindi segnatamente la facoltà di impugnare la decisione che autorizza un'opera comportante immissioni se, come proprietario di fondi, è toccato analogamente a un privato o se, in quanto corporazione di diritto pubblico, tutela interessi pubblici, quali per esempio la protezione dei suoi abitanti dalle immissioni (DTF 124 II 293 consid. 3b e riferimenti). 
Inoltre, l'art. 57 della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814. 01), in relazione con l'art. 103 lett. c OG, abilita i Comuni a far valere con un ricorso di diritto amministrativo la violazione di norme relative alla legge stessa: anche in questo caso è però necessario che il Comune sia toccato dalla decisione e abbia un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (DTF 124 II 293 consid. 3b, 119 Ib 389 consid. 2e). 
 
Il ricorrente deve dimostrare che la decisione lo tocca più di chiunque altro nei suoi interessi materiali o ideali, senza riguardo alla circostanza che siano giuridici o di mero fatto. Egli deve avere con l'oggetto litigioso un rapporto stretto, particolare e degno di protezione. Il ricorso volto al semplice rispetto delle normative vigenti o alla pura tutela di interessi di terzi è inammissibile: 
l'azione popolare è esclusa (DTF 125 I 7 consid. 3a-c, 123 II 425 consid. 2, 499 consid. 1b, 121 II 171 consid. 2b, 120 Ib 48 consid. 2a, 59 consid. 1c). In particolare, nella procedura di approvazione dei piani ferroviari, chi è interessato dall'edificazione dell'opera non può limitarsi a criticare in modo generale il percorso della linea, ma deve piuttosto spiegare concretamente in quale misura il progetto violi il diritto federale riguardo alla situazione del suo fondo (cfr. DTF 120 Ib 59 consid. 1c e d, 118 Ib 206 consid. 8b, pag. 214 seg. , 112 Ib 543 consid. 1d pag. 550, 111 Ib 26 consid. 3a pag. 29 seg. , 290 consid. 1b-c). 
 
b) Il Comune di Claro fonda la sua legittimazione a ricorrere sulla tutela di interessi pubblici e sulla proprietà di due particelle, situate sul territorio comunale, vicino alla linea ferroviaria esistente. Esso riconosce però, a ragione, di non essere direttamente toccato dalla decisione impugnata. In effetti, l'approvazione dei piani in esame concerne essenzialmente il comparto di Biasca, in particolare la tratta a cielo aperto a sud di Bodio, fino all'allacciamento, in zona Giustizia, della linea veloce a quella esistente (cfr. l'art. 5bis lett. a del decreto sul transito alpino). Il tracciato in territorio di Claro (cfr. 
scheda 3.143 del piano settoriale AlpTransit, del 15 marzo 1999) non è invece oggetto della decisione di approvazione dei piani litigiosa, essendo la sua realizzazione prevista successivamente (cfr. art. 8bis del decreto sul transito alpino; piano settoriale AlpTransit, pag. 44 e 47). In effetti, nella misura in cui la trattazione separata non pregiudichi la valutazione globale di un progetto, questo può essere approvato a tappe (cfr. art. 18h cpv. 2 Lferr; DTF 121 II 378 consid. 3). 
 
I piani approvati con la decisione impugnata prevedono il collegamento della linea veloce con la linea esistente. 
Il ricorrente lamenta sostanzialmente pretese immissioni foniche eccessive su quest'ultima in seguito al prospettato aumento del traffico ferroviario determinato dalla realizzazione della tracciato veloce. Tuttavia, riguardo al tracciato attuale, risulta dal ricorso e dalle risposte di AlpTransit e DATEC, che una procedura per il suo risanamento fonico è tuttora pendente e che una decisione sugli eventuali provvedimenti sarà presa nel 2003. 
D'altra parte, il piano settoriale AlpTransit (pag. 54) prevede che le misure di protezione dal rumore sulle linee esistenti tra Arth-Goldau e Lugano vengano definite nel quadro di procedure di approvazione dei piani e realizzate al più tardi entro l'apertura della galleria di base. Il ricorrente potrà quindi, se del caso, presentare le critiche relative alle asserite immissioni foniche eccessive sulla linea esistente nell'ambito di quel procedimento (cfr. art. 13 e 14 della legge federale concernente il risanamento fonico delle ferrovie, del 24 marzo 2000, RS 742. 144, applicabile anche ai progetti pendenti al momento della sua entrata in vigore, il 1° ottobre 2000). 
 
In tali circostanze, la decisione di approvazione dei piani qui in esame, relativa al comparto di Biasca, non tocca sufficientemente gli interessi del Comune di Claro quale proprietario di fondi sul suo territorio, né essa pregiudica i suoi abitanti: il ricorrente difetta quindi di un interesse degno di protezione, secondo gli art. 103 lett. a OG e 57 LPAmb, all'annullamento della decisione impugnata. 
 
3.- Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del Comune a presentarlo. Ritenuto che il ricorrente è stato coinvolto nella procedura in modo simile a un espropriato, le spese sono poste a carico di AlpTransit (cfr. art. 116 cpv. 1 LEspr; cfr. DTF 119 Ib 458 consid. 15 pag. 462). Comunque, tenuto anche conto della soccombenza del ricorrente, non si giustifica di assegnare ripetibili della sede federale. 
 
Per questi motivi 
 
il Tribunale federale 
 
pronuncia : 
 
1. Il ricorso è inammissibile. 
 
2. La tassa di giustizia di fr. 1000.-- è posta a carico di AlpTransit San Gottardo SA. 
 
3. Non si assegnano ripetibili della sede federale. 
 
4. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, all'AlpTransit San Gottardo SA e al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni. 
Losanna, 5 dicembre 2001 MDE 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: 
Il Presidente, 
 
Il Cancelliere,