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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1A.189/2001/mde 
 
Sentenza del 22 febbraio 2002 
I Corte di diritto pubblico 
 
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e vicepresidente del Tribunale federale, Aeschlimann, Féraud, Catenazzi e Fonjallaz, 
cancelliere Crameri. 
 
V.K.________, cittadino iraniano, attualmente detenuto ai fini estradizionali presso il Penitenziario cantonale "La Stampa", ricorrente, patrocinato dall'avv. Luca Segàt, Viale Officina 8, 6501 Bellinzona, 
 
contro 
 
Ufficio federale di giustizia, Divisione affari internazionali, Sezione estradizioni, Bundesrain 20, 3003 Berna. 
 
estradizione alla Germania 
 
(ricorso di diritto amministrativo contro la decisione del 17 ottobre 2001 dell'Ufficio federale di giustizia, Divisione affari internazionali, Sezione estradizioni) 
 
Fatti: 
A. 
Il 4 aprile 2000 la Procura pubblica di Stoccarda aveva presentato una richiesta di assistenza giudiziaria in materia penale al Ministero pubblico del Cantone Ticino. Essa aveva avviato un'inchiesta per falsificazione di documenti e frode fiscale nei confronti di V.K.________, cittadino iraniano, di C.________ e R.________, cittadini italiani, di N.________, cittadino tedesco, e di altre persone. Sospettava che R.________, amministratore della società tedesca D.________ GmbH, avrebbe agito con la complicità di C.________, di V.K.________, direttore della società cipriota T.________ Ltd., e di S.K.________, moglie di V.K.________, amministratrice di fatto della società italiana I.________ S.p.A., allo scopo di incassare sulla base di false dichiarazioni fiscali l'imposta precedente ("Vorsteuer") relativa al commercio di telefoni cellulari: ciò ai danni, per vari milioni di marchi tedeschi, della Germania: questi fatti sarebbero avvenuti nel 1999. Il 19 maggio 2000 anche la Procura pubblica di Monaco ha formulato una rogatoria al riguardo. Le commissioni rogatorie tendevano all'acquisizione di documentazione bancaria, societaria e personale, come pure al blocco di conti e all'audizione di imputati e testimoni. 
 
Con sentenze del 27 settembre 2001 il Tribunale federale ha respinto, in quanto ammissibili, i ricorsi interposti da V.K.________ contro decisioni della Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino che confermavano la trasmissione alla Germania dei documenti sequestrati (cause 1A.31 e 32/2001). 
B. 
Con nota del 22 giugno 2001 il Ministero di giustizia bavarese, a Monaco, ha chiesto all'Ufficio federale di giustizia (UFG) l'estradizione di V.K.________. La domanda si fonda sull'ordine di arresto emesso il 25 maggio 2000 dal Tribunale di Monaco per il reato di costituzione di un'organizzazione criminale con terze persone allo scopo di perpetrare sottrazioni per vari milioni di marchi tedeschi a danno dello Stato richiedente; l'esposto dei fatti è stato completato il 6 giugno 2001 dal Ministero pubblico di Monaco. L'interessato è stato arrestato il 17 luglio 2001 a Caslano sulla base di un ordine di arresto ai fini estradizionali spiccato il 6 luglio precedente dall'UFG. Con decisione del 15 agosto 2001 la Camera di accusa del Tribunale federale ha respinto un reclamo dell'arrestato contro detto ordine. Interrogato sulla domanda estera, l'estradando, addotta la sua estraneità ai fatti addebitatigli, si è opposto al suo accoglimento. 
C. 
Nel memoriale l'interessato ha ribadito la sua opposizione facendo valere, in particolare, che si sarebbe in presenza soltanto di una truffa in materia fiscale, per la quale l'estradizione è esclusa, e non di una truffa di diritto comune ai sensi dell'art. 146 CP, come ritenuto dall'UFG e dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) con scritto del 30 gennaio 2001. 
Con decisione del 17 ottobre 2001 l'UFG ha concesso l'estradizione. 
D. 
V.K.________ impugna dinanzi al Tribunale federale questa decisione con un ricorso di diritto amministrativo. Chiede, in via principale, di annullarla; in via subordinata, di annullarla e di sospendere l'esecuzione dell'estradizione a seguito dell'apertura di un'inchiesta penale da parte del Ministero pubblico del Cantone Ticino per i fatti oggetto del ricorso, subordinatamente fino a conclusione di un procedimento penale aperto per altri fatti; domanda pure di ordinare la sua immediata scarcerazione. 
Con risposta del 30 novembre 2001 l'UFG propone di respingere il ricorso. 
Il 4 dicembre 2001, rispettivamente il 5 dicembre seguente, l'AFC e l'UFG hanno inoltrato, senza esserne stati invitati, due scritti al Tribunale federale. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 
Gli scritti, non richiesti, inoltrati dall'AFC e dall'UFG non vengono tenuti in considerazione e devono essere stralciati dagli atti (art. 110 OG; cfr. DTF 125 I 71 consid. 1d/aa). 
1.2 L'estradizione fra la Germania e la Svizzera è retta dall'omonima Convenzione europea del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), dal Secondo Protocollo addizionale, conchiuso il 17 marzo 1978 (RS 0.353.12) e dall'Accordo tra i due Paesi del 13 novembre 1969 che completa la CEEstr e ne agevola l'applicazione (RS 0.353.913.61). La legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP) e l'ordinanza del 24 febbraio 1982 (OAIMP) sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale non regola espressamente o implicitamente (cfr. art. 1 cpv. 1 AIMP), come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'estradizione di quello convenzionale (DTF 123 II 134 consid. 1a, 122 II 140 consid. 2 pag. 142, 373 consid. 1a e rinvii), riservato il rispetto dei diritti dell'uomo (DTF 123 II 595 consid. 7c pag. 616 seg.). 
1.3 L'atto impugnato costituisce una decisione di prima istanza secondo l'art. 55 cpv. 1 AIMP, contro cui il ricorso di diritto amministrativo è ammissibile giusta il rinvio dell'art. 55 cpv. 3 all'art. 25 AIMP (DTF 122 II 373 consid. 1b). Il Tribunale federale fruisce in questo ambito di piena cognizione, ma deve attenersi all'esposto dei fatti contenuto nella domanda di estradizione, salvo ch'esso risulti erroneo, lacunoso o contraddittorio (DTF 123 II 134 consid. 1d, 279 consid. 2b). Nell'applicazione del principio dell'ufficialità, esso è però tenuto a rispettare i limiti della lite poiché non gli competono funzioni di vigilanza (DTF 123 II 134 consid. 1d, 112 Ib 576 pag. 586 in medio). Anche se il Tribunale federale esamina il ricorso con piena cognizione, spetta al Giudice estero del merito, e non al Giudice svizzero dell'estradizione, pronunciarsi sulla colpevolezza della persona perseguita (DTF 122 II 373 consid. 1c e rinvii, 112 Ib 215 consid. 5b pag. 220). Le conclusioni tendenti al rifiuto della domanda e alla scarcerazione sono, di massima, proponibili (art. 25 cpv. 6 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1c). 
1.4 La legittimazione del ricorrente, colpito dal provvedimento di estradizione, è pacifica (art. 21 cpv. 3 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1b). 
2. 
Il ricorrente critica il ruolo assunto dall'UFG, definendolo singolare: rileva che, nell'ambito della procedura di assistenza giudiziaria, esso si era fondato sul parere dell'AFC del 14 giugno 2000, secondo cui i fatti posti a fondamento della domanda di assistenza avrebbero adempiuto gli estremi dell'art. 14 cpv. 2 della legge federale sul diritto amministrativo, del 22 marzo 1974 (DPA; RS 313.0), ed era pertanto ravvisabile una truffa in materia fiscale. Il 4 luglio 2000 l'UFG indicava all'Interpol Wiesbaden di non poter dare seguito al mandato di arresto del 27 giugno 2000 poiché i reati sarebbero di carattere fiscale, per i quali l'estradizione non è ammessa. Il ricorrente, sostenendo che in quel momento l'UFG era già a conoscenza del contenuto dell'ordine di arresto del 25 maggio 2000 del Tribunale di Monaco, afferma che, pur trattandosi della stessa fattispecie, nell'ambito della procedura di estradizione l'UFG avrebbe tratto conclusioni diametralmente opposte; rileva inoltre che i funzionari svizzeri avrebbero contattato più volte le autorità germaniche per stabilire una possibile strategia comune che potesse giustificare l'estradizione: l'UFG avrebbe quindi tenuto un atteggiamento parziale trasformandosi in un rappresentante degli interessi dello Stato richiedente, in violazione degli art. 6 CEDU, 8, 9 e 30 Cost. 
2.1 Il ricorrente disattende che, sebbene le fattispecie siano in gran parte connesse e analoghe, le procedure sono distinte: l'una, precedente e ormai conclusa, relativa alla concessione dell'altra assistenza (cosiddetta piccola assistenza, art. 63 e segg. AIMP), l'altra, oggetto del presente giudizio, sull'estradizione (art. 32 e segg. AIMP). Come è stato ricordato nelle precedenti cause concernenti il ricorrente (1A.31 e 32/2001), l'assistenza può essere concessa per una fattispecie qualificabile come truffa in materia fiscale: nel quadro di quella procedura non era pertanto necessario approfondire ed esaminare oltre la questione di sapere se i fatti addotti dall'Autorità estera potevano adempiere anche gli estremi di altri reati, segnatamente estradizionali. Questo esame si è reso necessario solo dopo l'inoltro di un ordine di arresto ai fini estradizionali nei confronti del ricorrente. 
2.2 Nella risposta al ricorso l'UFG precisa che il 27 giugno 2000 l'Interpol Wiesbaden aveva presentato, nei confronti del ricorrente, una domanda di arresto provvisorio in vista d'estradizione; ritenuta la richiesta insufficiente per stabilire se i fatti rimproverati costituissero reati estradizionali, il 4 luglio 2000 esso ha ricordato alle Autorità tedesche che l'estradizione non è concessa per i reati fiscali. L'UFG precisa che, contrariamente all'assunto ricorsuale, all'epoca non era in possesso dell'ordine di arresto del 25 maggio 2000, documento prodotto dall'Ambasciata della Repubblica federale tedesca a Berna il 20 settembre 2000. Solo con lo scritto del 21 novembre 2000 l'UFG ha interpellato, per la prima e unica volta nell'ambito della procedura di estradizione, l'AFC, che si è espressa il 30 gennaio 2001, con un parere non contrastante con quello prodotto dalla medesima Autorità il 14 giugno 2000 nell'ambito della procedura di assistenza. Il 12 febbraio 2001 l'UFG ha comunicato all'Interpol Wiesbaden che i fatti descritti nell'ordine di arresto potevano costituire una truffa comune; riteneva opportuno che, prima di emanare un ordine di arresto, le Autorità germaniche presentassero una domanda formale di estradizione corredata dei relativi documenti e sottolineava che se avesse effettivamente potuto ritenere adempiuti gli estremi di un reato di diritto comune, esso avrebbe spiccato il mandato di arresto. 
2.3 Le iniziali richieste germaniche, in particolare la succinta domanda Interpol, non permettevano alla Svizzera di esaminare l'adempimento dei presupposti richiesti dall'art. 16 CEEstr per arrestare provvisoriamente il ricorrente. 
 
Quando le informazioni comunicate dalla Parte richiedente si rivelino insufficienti, l'Autorità richiesta può, e deve, domandare i complementi d'informazioni necessari (art. 13 CEEstr; DTF 112 Ib 610 consid. 3b pag. 617, 110 Ib 173 consid. 4b); lo Stato richiedente può d'altra parte sempre completare, rinnovare o estendere a nuovi fatti una domanda (DTF 112 Ib 215 consid. 4, 109 Ib 60 consid. 2a). L'UFG ha quindi correttamente applicato l'art. 13 CEEstr, in relazione con gli art. 12 cpv. 2 CEEstr e 28 cpv. 6 AIMP: in effetti, da una parte, occorreva accertare la sussistenza di eventuali motivi che si opponessero al postulato arresto, segnatamente per la presenza di meri reati fiscali; dall'altra occorreva permettere al ricercato di difendersi con cognizione di causa contro tale misura, ciò che può avvenire soltanto se i reati e le modalità della loro commissione sono indicati con sufficiente precisione. Non è solo quindi nell'interesse di un'efficace collaborazione internazionale, imposta dalla Convenzione, e che non raffigura un atteggiamento di parzialità dell'UFG, ma anche e in particolare nell'interesse del ricorrente, che l'UFG ha richiesto i citati, necessari complementi (DTF 111 Ib 319 consid. 3 e 4). 
2.4 Il ricorrente rileva che l'UFG si sarebbe rifiutato di farlo interrogare in Ticino dal magistrato incaricato dell'inchiesta. Una domanda in tal senso, formulata dal magistrato germanico, non figurerebbe negli atti ch'egli ha potuto consultare, sebbene sia certo ch'essa sia stata formulata: ciò costituirebbe una violazione del diritto di essere sentito. Il ricorrente aggiunge che il suo legale germanico avrebbe confermato d'avere avuto, su questo tema, un colloquio telefonico col magistrato tedesco, che non si sarebbe potuto spiegare l'asserito rifiuto svizzero di procedere a un'audizione. 
 
Il ricorso di diritto amministrativo, che in questo caso assume la funzione del ricorso di diritto pubblico secondo l'art. 84 cpv. 1 lett. a OG, permette di far valere anche censure derivanti dalla lesione di diritti costituzionali nell'ambito dell'applicazione del diritto federale (DTF 124 II 132 consid. 2; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berna 1999, n. 301). Dal diritto di essere sentito, desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost., e in materia di estradizione dall'art. 52 AIMP, non invocato dal ricorrente, la giurisprudenza ha dedotto il diritto dell'interessato a esprimersi prima che una decisione sia presa a suo sfavore, di fornire prove sui fatti suscettibili d'influsso sulla decisione, di poter consultare gli atti di causa, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di pronunciarsi in merito, come pure di addurre i propri argomenti (DTF 126 I 7 consid. 2b, 15 consid. 2a/aa, 19 consid. 2a, 124 II 132 consid. 2b); alle procedure di estradizione non è però applicabile l'art. 6 CEDU, invocato dal ricorrente (DTF 123 II 175 consid. 6e pag. 185). 
 
La circostanza, addotta da quest'ultimo, che le Autorità germaniche avrebbero chiesto la sua audizione con la domanda di assistenza giudiziaria è ininfluente e per di più tardiva e quindi inammissibile, visto che si trattava di un'altra procedura, ove egli neppure ha sollevato tale critica. Nella risposta al ricorso l'UFG, limitandosi ad addurre questo rilievo, non si pronuncia oltre, omettendo di considerare che l'obiezione, segnatamente riguardo allo scritto del legale germanico, concerne anche la procedura di estradizione. Tuttavia il ricorrente, accennando semplicemente a non meglio precisate ragioni di economia processuale e al rispetto dei trattati internazionali, non indica quale norma gli conferirebbe un diritto a un'audizione preliminare, che vada oltre quanto previsto dall'art. 52 cpv. 2 AIMP. L'assunto, implicito, del ricorrente secondo cui la sua audizione da parte del magistrato estero avrebbe potuto comportare il rifiuto o il ritiro della domanda di estradizione, si fonda su un'ipotesi che non dev'essere verificata dal giudice svizzero dell'estradizione (sentenza inedita del 6 dicembre 1996 in re D., consid. 2). Né l'asserita, mancata audizione da parte del magistrato tedesco violerebbe in qualche maniera la CEEstr, visto che la domanda di estradizione è stata accolta e il ricorrente potrà pertanto essere interrogato in Germania, dove potrà avvalersi dei suoi diritti di difesa (cfr. DTF 123 II 175 consid. 6e pag. 185). 
3. 
Il ricorrente rileva che la decisione impugnata si fonda sulla domanda di estradizione del 22 giugno 2001, che rimanda unicamente all'ordine di arresto del 25 maggio 2000, e sul complemento del 6 giugno 2001. Fa valere che questi documenti sarebbero in palese contraddizione tra loro, sicché sarebbero violati gli art. 12 e 13 CEEstr e 9 Cost.: l'Autorità svizzera non potrebbe pertanto valutare correttamente la natura e la portata dei reati litigiosi. 
3.1 Secondo l'art. 12 cpv. 2 CEEstr, concernente, come l'art. 28 AIMP, il contenuto della domanda, a sostegno della richiesta di estradizione dev'essere prodotto, oltre l'originale o la copia autentica di una decisione esecutiva di condanna o di un mandato d'arresto (lett. a), un "esposto dei fatti, per i quali l'estradizione è domandata", ritenuto che il tempo e il luogo del loro compimento, la loro qualificazione legale e il riferimento alle disposizioni legali applicabili saranno indicati "il più precisamente possibile" (lett. b); l'art. V dell'Accordo precisa che è sufficiente allegare l'originale o la copia autentica di un atto giudiziario da cui risultino gravi indizi di reità a carico dell'estradando. Le esigenze poste dall'art. 12 CEEstr al sostanziamento fattuale delle incriminazioni debbono essere interpretate con riferimento alle finalità perseguite, volte a consentire alla Parte richiesta di qualificare i fatti sotto il profilo del diritto dell'estradizione (art. 2), di stabilire che non è data una sua concorrente ed esclusiva giurisdizione (art. 7), rispettivamente che sussista altra causa d'inammissibilità dell'estradizione per motivi inerenti alla natura del reato o alla persona del ricercato (art. 2, 3-5 e 10 CEEstr; DTF 101 Ia 60 consid. 3, 416 consid. 2, 117 Ib 337 consid. 3). 
3.2 L'UFG ha rilevato che, secondo la domanda estera, all'inizio del 1999, in Germania e in altri paesi dell'Unione europea, il ricorrente avrebbe partecipato con gli indagati P.________, M.________, D.________, E.________, O.________ e altri, alla creazione di un sistema organizzato di truffa sull'imposta precedente ("organisiertes Vorsteuerbetrugssystem"), al fine di incassare milioni di marchi tedeschi provenienti da indebiti rimborsi di tale imposta ("ungerechtfertigte Vorsteuererstattungen"). Essi avrebbero costituito società, rispettivamente utilizzato società esistenti, e simulato commerci di telefoni cellulari, che non giungevano ai consumatori finali. Per simulare un reale traffico di merci, partite di cellulari venivano spostate nei Paesi interessati facendole circolare tra le varie società dell'organizzazione, per essere, alla fine, ritirate dal sistema. I telefoni menzionati nelle fatture esistevano in gran parte e venivano forniti alla prima società da un distributore centrale: la loro esistenza serviva a dare la parvenza di un effettivo commercio e a ridurre al minimo il rischio che le macchinazioni fossero scoperte. Essi rimanevano tuttavia presso le prime società mentre le fatture fittizie circolavano tra le altre società complici del sistema. 
3.3 In ogni paese operavano almeno tre società: la prima ("Missing Trader") forniva a una seconda società ("Bufferfirma") una fattura indicante le somme relative all'imposta sulla cifra d'affari. La prima società era attiva solamente per pochi mesi, al fine di non essere sottoposta ad alcuna verifica per tale imposta. Per ogni società che scompariva, se ne creava una nuova. La seconda società faceva poi valere presso il competente ufficio delle finanze le somme legate all'imposta sulla cifra d'affari, che figuravano come imposta precedente ("Vorsteuer") sulla fattura della prima società. La seconda società emetteva allora delle fatture indicanti l'imposta sulla cifra d'affari a una terza società. Nel frattempo, la seconda società presentava alle autorità fiscali i preavvisi nonché le dichiarazioni annuali inerenti all'imposta sulla cifra d'affari, in modo da proteggere la terza società e far credere ch'essa acquistasse effettivamente la merce da una società operante in modo corretto. La terza società simulava quindi l'esportazione esente d'imposta sulla cifra d'affari verso un paese dell'Unione europea, facendo valere, presso l'ufficio delle finanze, il rimborso delle somme corrispondenti a tale imposta, che figuravano come imposta precedente sulla fattura della seconda società. Dal momento in cui si emetteva la fattura relativa all'esportazione, i cellulari, che si trovavano presso la prima società, venivano trasportati in un altro paese, da dove il carosello ricominciava. La seconda e la terza società fingevano davanti alle autorità fiscali veri commerci, al fine di ottenere, con questa manovra, il rimborso dell'imposta precedente: in realtà, la merce restava all'interno del sistema, pronta per essere trasferita in un altro paese dell'Unione europea, presso un'altra società dell'organizzazione, dando origine a un nuovo macchinoso circuito. 
Gli ideatori e i supervisori del carosello, sempre secondo la domanda estera, sarebbero stati M.________ e P.________, ed esso funzionava solo perché differenti persone gestivano numerose società in più paesi dell'Unione europea e interagivano tra loro, ogni partecipante avendo responsabilità e compiti precisi. L'indagato D.________ avrebbe assicurato il finanziamento dei telefoni cellulari, mentre il ricorrente, persona di fiducia di M.________ e P.________, avrebbe messo in esecuzione il loro piano, occupandosi del settore finanziario, in particolare delle transazioni e delle procure necessarie presso le banche; egli si sarebbe occupato inoltre, in particolare, della fondazione di nuove società o dell'utilizzazione di società esistenti, della merce disponibile e del suo trasferimento. Parallelamente, avrebbe curato, con E.________, il funzionamento del sistema in Germania, ove, dall'inizio del 1999, sarebbero stati organizzati tre circuiti; un quarto sarebbe stato solo programmato. L'organizzazione sarebbe stata gestita in principio dall'Italia e, a partire dal febbraio 2000, dalla Svizzera. Le somme ottenute attraverso le operazioni truffaldine sarebbero state in gran parte trasferite in Svizzera. 
3.4 Quale prima asserita vistosa incongruenza, il ricorrente adduce che la domanda di estradizione rimanda all'ordine di arresto del Tribunale di Monaco, indicato con la data del 25 maggio 2001 anziché 25 maggio 2000. Come rettamente rilevato dal ricorrente medesimo, tale indicazione è erronea e dovuta, verosimilmente, a una semplice svista o a un errore di battitura, che non dimostra alcuna contraddizione palese e decisiva tra la domanda e l'ordine di arresto. 
3.5 Quale altro esempio di interpretazione errata e a suo dire anche strumentale data dall'UFG alla fattispecie, il ricorrente adduce che nell'ordine di arresto egli sarebbe indicato come fondatore dell'organizzazione criminale, mentre non sarebbe così indicato nel complemento. L'assunto non regge. Nel primo documento egli è menzionato come fondatore e cofondatore del sistema di truffa litigioso: nel complemento si rimprovera agli imputati, tra cui figura lui medesimo, d'aver fondato le ditte sulle quali si basava il sistema litigioso. Le due fattispecie non sono contraddittorie: quella esposta nel complemento completa la prima, precisando la ripartizione dei ruoli degli indagati all'interno dell'organizzazione e specificando in particolare che il ricorrente assumeva il ruolo di persona di fiducia, occupandosi, con l'indagato E.________, del mercato tedesco. La circostanza che, in un primo tempo, non sia indicata espressamente la Germania non è rilevante, visto che in seguito è precisato l'agire del ricorrente proprio in quel Paese. 
3.6 Il ricorrente adduce quale ulteriore contraddizione la circostanza che nell'ordine di arresto si sostiene che il commercio di cellulari era simulato mentre che, secondo il complemento, le forniture di merce sarebbero state reali. L'assunto è impreciso e tra le due versioni non sussiste alcuna contraddizione manifesta. Nell'ordine di arresto si espone infatti che le transazioni commerciali con i cellulari sarebbero state simulate, visto ch'essi venivano spostati con un sistema di carosello, e che non giungevano ai consumatori finali. Certo, nel complemento si rileva che, in gran parte, i cellulari oggetto delle fatture esistevano: nello Stato interessato il "Missing Trader" veniva rifornito per il tramite di un deposito di spedizione centrale, ma i cellulari rimanevano nel deposito, mentre le fatture venivano spedite alle società coinvolte dei rispettivi Paesi. 
 
Secondo il ricorrente sarebbe assurdo affermare che i telefoni restassero di proprietà della prima società, poiché la merce, per essere esportata, avrebbe dovuto passare in proprietà della seconda ditta e del terzo grosso distributore; al suo dire sarebbe stato altresì impensabile per la terza società ottenere il rimborso dell'imposta litigiosa pagata alla seconda ditta ed esportare la merce, visto che sarebbe materialmente impossibile pensare che non sussistessero controlli doganali che accertassero da dove proveniva la merce e a chi fosse destinata. Ora, la questione della (contestata) valutazione delle prove spetta al Giudice estero del merito, non a quello svizzero dell'estradizione e, in genere, dell'assistenza. Del resto, la domanda e il complemento spiegano perché, a causa del complesso sistema adottato dagli indagati, i controlli erano resi difficoltosi o addirittura impossibili. Decisiva è inoltre la circostanza che nel complemento sono indicate concretamente le sospettate forniture fittizie e le società coinvolte. Ribadendo che nel complemento non si accennerebbe a fatture fittizie mentre se ne parlerebbe nell'ordine di arresto, il ricorrente disattende che il complemento espone che le fatture si riferiscono ad attività commerciali simulate. L'asserita contraddizione, pertanto, non sussiste. 
3.7 Il ricorrente sostiene che la descrizione dei fatti sarebbe incompleta, visto che l'Autorità richiedente non indica il nome degli acquirenti finali dei cellulari né spiegherebbe cosa significhi "uscire dal carosello in modo legale o illegale". Adduce inoltre che l'UFG affermerebbe a torto che si trattava di un commercio simulato, giacché alla fine la merce veniva venduta ad acquirenti finali. L'assunto non regge ritenuto che, secondo l'esposto dei fatti, la stessa merce veniva, fittiziamente, venduta più volte. La domanda non è peraltro lacunosa, visto che l'indicazione delle generalità degli acquirenti finali non è questione decisiva per la fattispecie litigiosa essendovi descritte le modalità dei caroselli e le persone e società coinvoltevi. 
3.8 Il ricorrente, quando afferma che una delle ditte coinvolte, costituita nel 1993, da anni avrebbe operato correttamente sul mercato tedesco della telefonia, e che le terze società indicate nella domanda sarebbero grossissimi distributori di prodotti elettronici presenti sul mercato tedesco e al di sopra di ogni sospetto, disattende che la questione della colpevolezza sfugge al Giudice svizzero dell'estradizione. Egli aggiunge di non essere mai stato amministratore, direttore o procuratore delle società indicate nel complemento (ricorso, pag. 7), ma ammette poi nondimeno che la T.________ è la ditta di famiglia (ricorso, pag. 26). Rileva inoltre che, secondo il complemento, lui e la moglie siederebbero nel consiglio della A.________ Ltd., società che avrebbe raccolto in Svizzera il provento della sospettata truffa, ma aggiunge che dall'estratto del registro di commercio risulterebbe al contrario che nessuno dei due avrebbe fatto parte di tale società (succursale di Lugano). Il rilievo è fondato; tuttavia, l'avv. G.________, già membro del Consiglio di amministrazione della A.________, nel verbale di interrogatorio del 28 giugno 2000 rilevava che il ricorrente si occupava direttamente del "trading" di questa società. L'imprecisione rilevata dal ricorrente non è pertanto decisiva: spetterà al Giudice estero del merito stabilire il suo effettivo coinvolgimento in questa società. 
 
Il ricorrente sottolinea d'essere stato in Germania una volta sola e di avere operato quale trader sempre dalla Svizzera: ora, l'Autorità estera non gli rimprovera d'aver agito personalmente dalla Germania, ma d'aver diretto l'organizzazione per il tramite di società da lui costituite, ciò che non deve avvenire necessariamente attraverso un soggiorno in Germania. 
3.9 Tenuto conto delle finalità dell'art. 12 CEEstr, la descrizione contenuta nella domanda, segnatamente nei suoi allegati, considerata anche la complessa natura del procedimento in cui è coinvolto il ricorrente, consente di esaminare tutti gli elementi sui quali deve pronunciarsi il Giudice dell'estradizione. La Parte richiedente non deve provare infatti la commissione del reato ma soltanto esporre in modo sufficiente i fondati sospetti sui quali fonda la domanda (DTF 122 II 367 consid. 2c, 118 Ib 111 consid. 5b pag. 122). 
4. 
Il ricorrente invoca l'art. 3 cpv. 3 AIMP e insiste sul rifiuto dell'estradizione per reati fiscali; poiché si tratterrebbe, se del caso, di una truffa in materia fiscale, sarebbe applicabile la giurisprudenza relativa a quel reato, che all'esposto dei fatti pone esigenze più severe, non adempiute in concreto (cfr. in proposito DTF 125 II 250 consid. 5b, 117 Ib 53 consid. 3 pag. 63 seg., 116 Ib 96 consid. 4c, 115 Ib 68 consid. 3a/bb 3c). Egli sostiene ancora che i fatti rimproveratigli sarebbero costitutivi, se del caso, unicamente di una truffa in materia fiscale, come rilevato nella procedura di assistenza: l'interpretazione dell'UFG della fattispecie quale truffa di diritto comune non sarebbe pertanto solo errata, ma anche strumentale. 
È vero che l'estradizione è esclusa per reati fiscali (così già in DTF 103 Ia 218 consid. 2 e 6), questa nozione dovendo essere interpretata secondo il diritto svizzero (DTF 115 Ib 68 consid. 3c pag. 81; v. l'art. 5 CEEstr in relazione con la riserva svizzera di non accettare il Titolo II (art. 2) del Secondo protocollo addizionale alla CEEstr, che sostituirebbe l'art. 5 CEEstr; DTF 117 Ib 337 consid. 4b pag. 343; Zimmermann, op. cit., n. 400 e 408). Anche l'art. 3 cpv. 3 secondo periodo AIMP prevede, per la truffa in materia fiscale, solo la concessione dell'assistenza giusta la terza parte della legge (art. 63 segg.), ma non l'estradizione. 
Conformemente al principio della specialità, che regge il diritto estradizionale ed è concretato all'art. 14 cpv. 1 CEEstr, la persona estradata non può né potrà essere perseguita, né giudicata, né detenuta in vista dell'esecuzione di una pena per un fatto qualsiasi anteriore alla consegna, che non sia quello avente motivato l'estradizione; sono riservati i casi indicati alle lettere a e b dello stesso capoverso (v. anche l'art. 38 cpv. 1 lett. a AIMP; su questo principio cfr. DTF 123 IV 42 consid. 3b pag. 47, 117 IV 222 consid. 3a, 110 Ib 393, 109 Ib 317 consid. 13 - 15 pag. 330 segg.; Zimmermann, op. cit., n. 491). 
L'estradizione dev'essere concessa per i reati di diritto comune, alla condizione che l'estradando non sia perseguito per reati fiscali, e che questi ultimi non vengano presi in considerazione come circostanze aggravanti (DTF 112 Ib 55 consid. 5d/bb). Secondo la giurisprudenza, l'esclusione dell'estradizione per reati fiscali non consente di rifiutarla per reati di diritto comune, che con quelli fiscali siano connessi o in relazione di concorso ideale o reale, se le altre condizioni dell'estradizione sono adempiute. Questo principio soffre un'eccezione quando tra il reato fiscale e il reato estradizionale del diritto comune sussista un cosiddetto concorso improprio ("unechte Gesetzeskonkurrenz"), cioè quando la fattispecie ricada sotto due disposizioni contemporaneamente, e quella di natura fiscale, che osta all'estradizione, la regge sotto ogni aspetto (DTF 112 Ib 55 consid. 5d/bb, 110 Ib 187 consid. 3c e d, 103 Ia 218 consid. 2; cfr. anche DTF 108 Ib 525 consid. 5; sentenze inedite del 10 aprile 2000 in re V., consid. 7, causa 1A.102/2000, e del 20 aprile 2001 in re C., consid. 3b, causa 1A.328/2000; Zimmermann, op. cit., n. 491 pag. 381 in fondo). 
5. 
Secondo l'UFG, dall'esposto dei fatti delle autorità tedesche risulterebbe che il sistema escogitato e messo in pratica nella fattispecie non mirerebbe a ingannare le autorità fiscali al fine di conseguire una tassazione o una restituzione erronee più favorevoli: in effetti, né una tassazione, né una restituzione potrebbero entrare in linea di conto, ritenuti il carattere puramente fittizio del commercio di cellulari e l'assenza di una vera transazione di merce (i cellulari, pur esistendo, non sarebbero effettivamente stati venduti alle società, il "commercio" fondandosi unicamente su fatture fittizie indicanti vendite mai concretamente avvenute). In tal senso, sempre secondo l'UFG, andrebbe interpretata la presa di posizione dell'AFC riguardo al non assoggettamento delle suddette società, mancando la condizione prima di un'imposizione, cioè un effettivo commercio. Lo Stato tedesco non sarebbe quindi vittima di un danno di natura fiscale, visto che non vi sarebbe alcun riferimento a una procedura ordinaria di tassazione né si tratterebbe unicamente di uno sfruttamento del sistema tedesco di rimborso. Piuttosto le macchinazioni censurate sull'imposta precedente tenderebbero, attraverso la simulazione di commerci, all'ottenimento di un indebito profitto ai danni dello Stato tedesco. 
Il ricorrente rimprovera all'UFG di essersi fondato sul parere del 30 gennaio 2001 dell'AFC e di aver quindi ritenuto, a torto, che si sarebbe in presenza di un reato di diritto comune, segnatamente di una truffa secondo l'art. 146 CP; secondo lui sarebbe tutt'al più realizzata una sottrazione fiscale o una truffa in materia fiscale, reati per i quali l'estradizione è esclusa. 
5.1 La decisione impugnata si fonda sulla DTF 110 IV 24 secondo cui chi inganna le autorità fiscali mediante documenti falsi, falsificati o dal contenuto inesatto, su circostanze di fatto rilevanti per la determinazione dell'imposta, al fine di conseguire una tassazione o una restituzione erronee e a lui più favorevoli, dev'essere giudicato secondo il diritto fiscale che, di regola, prevale sulla regolamentazione delle analoghe fattispecie prevista dal codice penale; in effetti, secondo la prassi e la dottrina incontestate, la cosiddetta truffa in materia fiscale ricade esclusivamente sotto le corrispondenti disposizioni della remissione dell'imposta o del diritto penale amministrativo, sicché la portata della fattispecie della truffa di diritto comune secondo l'art. 146 CP (e del previgente art. 148 CP) viene limitata, per analogia, attraverso le norme meno severe del diritto fiscale, rispettivamente del diritto penale amministrativo. Il motivo di una sanzione più mite può essere ravvisato nella circostanza che l'autore si trova di fronte a un'autorità dotata di particolari competenze e che l'interessato è, di regola, sottoposto per legge a detta procedura. Per contro, quando l'autore non abbia commesso atti fraudolenti nell'ambito di una precedente imposta trattenuta alla fonte nel quadro di un procedimento di rimborso impostogli, ma abbia deciso di propria iniziativa di arricchirsi illegalmente raggirando le autorità, facendo valere, in maniera raffinata e in modo sistematico, diritti di rimborso fittizi di persone esistenti o inventate, ottenendone il pagamento per il tramite di documenti falsi, si è in presenza di una truffa di diritto comune a danno dell'ente pubblico interessato e non di una truffa in materia fiscale. In tal caso non sussiste alcun motivo per sottrarre dall'applicazione dell'art. 146 CP un siffatto danneggiamento dello Stato, avvenuto con un inganno astuto, e di riservare una privilegiata disciplina speciale del diritto fiscale e di quello penale amministrativo, poiché fa difetto qualsiasi legame con una regolare procedura fiscale (DTF 110 IV 24 consid. 1e e rinvii). 
5.2 Ritenendo che il sistema attuato dagli imputati, vista l'assenza di una effettiva transazione di merci, non avrebbe avuto quale scopo di ingannare le autorità fiscali tedesche per conseguire una tassazione o una restituzione erronee a loro più favorevole, l'UFG non ha abusato del potere d'apprezzamento che gli compete (art. 80i cpv. 1 lett. a AIMP). Scopo del sistema era infatti, secondo il motivato apprezzamento dell'UFG, un arricchimento illecito, perpetrato in modo fraudolento e sistematico, attraverso raggiri astuti miranti a far valere pretese restitutorie fittizie a danno dello Stato richiedente (DTF 110 IV 24 consid. 1e pag. 29). 
Nel parere del 30 gennaio 2001 l'AFC rileva che, nell'ambito della concessione dell'altra assistenza, non occorreva esaminare oltre la questione della delimitazione tra la truffa in materia fiscale e altri reati di truffa, essendosi in quell'ambito ritenuto che le forniture di merci, almeno in parte, fossero reali. L'AFC osserva tuttavia che, secondo l'ordine di arresto del 25 maggio 2000 del Tribunale di Monaco, si tratterrebbe invece di meri negozi simulati, senza alcun effettivo spostamento di merci: essa ne ha dedotto pertanto che le ditte interessate non rientravano nel sistema dell'imposta sul valore aggiunto e che la fattispecie corrispondeva a quella oggetto della DTF 110 IV 24, cioè di una truffa ai sensi dell'art. 146 CP. Certo, di massima detto parere non è vincolante per le Autorità di esecuzione e di ricorso, anche se esse devono tenerne conto (Zimmermann, op. cit., n. 413 pag. 320). Al riguardo il ricorrente si limita a sostenere che il parere non sarebbe determinante, viste le asserite contraddizioni tra l'ordine di arresto e il complemento: ora, come si è visto, le addotte contraddizioni nell'esposto dei fatti non sussistono. Il ricorrente contesta la tesi secondo cui le società interessate non sarebbero state soggetti fiscali in Germania poiché non vi sarebbero stati movimenti di merce: egli sostiene che, trattandosi di società iscritte nel registro di commercio in Germania, esse sarebbero state assoggettate all'obbligo di contribuzione IVA. Il ricorrente disconosce tuttavia che non si tratta di sapere se le società fossero assoggettate, in generale, all'IVA bensì di sapere se lo fossero per i fatti litigiosi. 
 
Secondo l'esposto dei fatti, vincolante perché non lacunoso né contraddittorio, si è in presenza di negozi simulati e di fatture fittizie, non tendenti a una riduzione di imposte ma a un illecito arricchimento, al di fuori di una procedura di rimborso d'imposta: in effetti la prima società ("Missing Trader") cessava, dopo pochi mesi, la sua attività al fine di non essere sottoposta ad alcuna verifica d'imposta e l'esistenza di telefoni cellulari serviva unicamente a dare una parvenza di un effettivo commercio, riducendo il tal modo il rischio di far scoprire le macchinazioni. L'argomentazione ricorsuale si incentra, e si esaurisce, sull'assunto che, a causa delle asserite incongruenze, non si sarebbe di fronte a negozi giuridici simulati, ma a transazioni commerciali reali, sicché sarebbe applicabile l'art. 85 della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto, relativo alla sottrazione d'imposta (RS 641.20). Il ricorrente si diffonde poi sui sistemi tedesco e svizzero d'imposizione fiscale, in particolare con riferimento all'IVA e rileva che sarebbe semmai data in concreto una sottrazione fiscale internazionale poiché sarebbero state fornite informazioni sbagliate o incomplete alle autorità fiscali, risparmiando in questo modo delle imposte. L'assunto, fondato su una fattispecie diversa da quella posta a fondamento della domanda germanica, ove si parla di commerci fittizi, è ininfluente. 
 
Il ricorrente asserisce ancora che il fatto che i cellulari rimanevano nei magazzini degli spedizionieri non costituirebbe l'indizio di un commercio simulato: nei commerci con grandi quantitativi di merci sarebbe la regola non spostarle, per evitare importanti costi di trasposto; che in tali casi la proprietà verrebbe trasferita senza passaggio del possesso, costituisce una questione attinente alla (contestata) valutazione delle prove, che non dev'essere esaminata dal Giudice dell'assistenza. Non spetta infatti, come parrebbe sostenere il ricorrente, al Giudice svizzero dell'assistenza esaminare la questione della colpevolezza degli indagati e neppure valutare i mezzi di prova per stabilire se, come asserito dal ricorrente, si sarebbe in presenza di transazioni reali (DTF 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88). In applicazione del principio dell'obbligo dell'estradizione (art. 1 CEEstr) egli deve esaminare se i fatti esposti dall'Autorità costituiscano o no un reato motivante l'estradizione. Ora, l'esposto dei fatti fornito dall'Autorità richiedente può, in questo stadio iniziale della procedura, essere interpretato nel senso operato dall'UFG. 
5.3 In una decisione del 7 novembre 1997 nella causa M. il Tribunale federale aveva rifiutato l'estradizione del ricercato, richiesta dalla Germania sulla base di un ordine di arresto per decurtazione d'imposta. Il Tribunale era giunto alla conclusione, come l'AFC in un suo parere, richiesto direttamente dal Tribunale federale, che, contrariamente alla tesi dell'allora Ufficio federale di polizia (UFP), non si fosse in presenza di una truffa di diritto comune. In quella causa si trattava dell'esportazione, simulata, mediante la produzione di carte d'esportazione falsificate, di autoveicoli verso il Giappone: l'interessato aveva conseguito, per il tramite della registrazione di queste esportazioni (non avvenute), una diminuzione dell'imposta sulla cifra d'affari per vari milioni di marchi tedeschi. In quella sentenza il Tribunale federale aveva seguito il parere dell'AFC, secondo cui non si era in presenza di una truffa in materia di sussidi (v. al riguardo DTF 112 Ib 55), come ritenuto invece dall'UFP, visto che il rimborso dell'imposta precedente costituisce un elemento essenziale del sistema dell'imposta sul valore aggiunto e che detta imposta non può pertanto essere considerata isolatamente, ma quale parte del sistema dell'imposta sul valore aggiunto (fatti B e consid. 2d). In quella decisione, il Tribunale federale, che non aveva esaminato i fatti dal profilo della DTF 110 IV 24, qui determinante, aveva rilevato che una truffa ai danni di un coimputato era oggetto di un rapporto del Ministero pubblico tedesco, ma non poteva essere considerata parte integrante della domanda estera; l'estradizione dell'interessato è poi stata confermata dal Tribunale federale con sentenza del 15 ottobre 1998, sulla base di un nuovo esposto dei fatti concernente la truffa ai danni di un coimputato, fattispecie che non era oggetto del primo procedimento. Comunque sia, le macchinazioni erano dirette in quel caso a una decurtazione dell'IVA nel senso che, attraverso l'uso di documenti doganali falsificati, venivano bonificati tributi già pagati e con ciò azzerata l'imposta sul valore aggiunto dovuta. Nella presente fattispecie il sistema IVA è stato utilizzato per ottenere versamenti che, in ogni caso principalmente, non rappresentavano alcuna restituzione di imposta: non si tratta in effetti di una decurtazione di imposta, ma si sono ottenute prestazioni, cui non corrispondeva alcun versamento. 
6. 
Secondo il ricorrente l'UFG avrebbe dovuto applicare l'art. 7 cpv. 1 CEEstr, in base al quale la Parte richiesta può rifiutarsi di estradare l'interessato per un reato che, secondo la sua legislazione, è stato commesso in tutto o in parte sul suo territorio. Sostiene infatti che, secondo l'Autorità estera, l'arricchimento indebito dell'agente sarebbe avvenuto in Svizzera, segnatamente nel Cantone Ticino, ove si trovano, quali succursali di ditte estere, alcune delle società indagate e alcuni sospettati, tra cui gran parte di quelli di nazionalità italiana, che avrebbero agito illegalmente dalla Svizzera. 
 
Nella truffa il luogo dove l'arricchimento propostosi dall'agente si è realizzato è altresì il luogo in cui si è verificato l'evento e, di conseguenza, il luogo ove è stato commesso il reato ai sensi dell'art. 7 CP (DTF 109 IV 1 consid. 3c, 124 IV 241 consid. 4c e d, 125 IV 177 consid. 2a): il prospettato reato potrebbe quindi soggiacere alla giurisdizione svizzera, ciò che escluderebbe, di massima, l'estradizione (art. 35 cpv. 1 lett. b AIMP). Secondo la giurisprudenza, questa può nondimeno essere concessa sulla base di motivi di economia procedurale, in particolare quando essa permetta di giudicare in comune più accusati nel luogo ove si trovava il centro della loro attività criminale o quando la persona è ricercata anche per reati che non soggiacciono alla giurisdizione svizzera (DTF 117 Ib 210 consid. 3b). 
 
In effetti, nella misura del possibile, l'estradizione deve permettere di esercitare l'azione penale nel luogo dove si trova il centro dell'attività illecita, in concreto, in particolare, la Germania, dove l'associazione criminale svolgeva gran parte delle sue attività e dove è in corso un procedimento contro numerosi partecipanti dell'organizzazione. In tal caso, neppure un'eventuale perseguibilità dei reati in Svizzera giustificherebbe il rifiuto dell'estradizione (DTF 117 Ib 210 consid. 3b/bb, 112 Ib 225 consid. 5b pag. 234, 109 Ib 317 consid. 11f pag. 328 seg.; Zimmermann, op. cit., n. 339-341). Accordando l'estradizione, l'UFP non ha pertanto violato l'ampio potere di apprezzamento che gli compete e su cui il Tribunale federale interviene solo in caso di eccesso o di abuso (art. 80i cpv. 1 lett. a; DTF 117 Ib 210 consid. 3b). Secondo l'art. 7 cpv. 1 CEEstr, il rifiuto dell'estradizione costituisce una mera facoltà della Parte richiesta e nella fattispecie, da un lato l'efficace perseguimento dei reati, manifestamente connessi con quelli oggetto del procedimento estero, imputati al ricorrente e ai numerosi partecipanti all'organizzazione in Germania, e dall'altro motivi di economia processuale legati alla possibilità di far esaminare nello Stato richiedente la globalità dei reati nell'ambito di un unico procedimento, prevalgono sugli interessi del ricorrente ad avviare un procedimento, concernente solo alcuni dei fatti incriminati, in Svizzera. La sua conclusione, in via subordinata, di sospendere l'esecuzione dell'estradizione fino all'apertura di un'inchiesta penale da parte del Ministero pubblico del Cantone Ticino non può pertanto essere accolta. 
Poiché nel Cantone Ticino, contrariamente alle richieste del ricorrente, non è stato aperto un procedimento per gli stessi fatti, all'estradizione non osta il principio "ne bis in idem", peraltro non invocato dal ricorrente, sancito dall'art. 9 CEEstr. Non essendo il ricorrente perseguito per gli stessi fatti in Svizzera, neppure l'art. 8 CEEstr osta all'estradizione. 
7. 
Il ricorrente adduce che la motivazione dell'UFG riguardo alla violazione dell'art. 8 CEDU non reggerebbe poiché si sarebbe di fronte a una situazione eccezionale che, potenzialmente, potrebbe distruggere i legami familiari. Contrariamente a quanto descritto nell'ordine di arresto germanico, egli sarebbe titolare di un permesso di soggiorno (tipo "C") e avrebbe forti e profondi legami familiari in Svizzera, dove risiede da quasi vent'anni lavorando quale mediatore nella compravendita di svariate merci e dove sarebbe perfettamente integrato. Aggiunge di essere sposato da dieci anni con una cittadina svizzera e di avere due figli di otto e di tre anni, pure cittadini elvetici; anche suo fratello vive e lavora in Svizzera da anni e la sua famiglia risiede a Lugano. Un suo trasferimento in Germania, con la prospettiva di una lunga pena detentiva in caso di condanna, rischierebbe quindi di compromettere il suo nucleo familiare. Per di più, anche la moglie è menzionata negli atti dei magistrati tedeschi in quanto amministratrice unica della succursale svizzera della ditta di famiglia, la T.________ Ltd. e quale membro del Consiglio di amministrazione della I.________ S.p.A.; questa menzione sarebbe secondo il ricorrente ingiusta, visto che le citate presenze sarebbero puramente formali, la moglie, casalinga e madre di famiglia, occupandosi solo marginalmente degli affari del marito. Di fronte a questi sospetti, ella avrebbe tuttavia il timore di venir arrestata in occasione di ogni visita al marito in Germania, qualora egli fosse estradato. Un contatto personale tra i coniugi, e di riflesso con i figli, non sarebbe quindi garantito. Sempre riguardo alla sua situazione familiare, il ricorrente sottolinea che la sua carcerazione sta creando grossi problemi alla sua attività professionale e che i sequestri bancari comportano gravi ripercussioni sui suoi partners commerciali. 
7.1 L'art. 1 CEEstr istituisce l'obbligo di estradare le persone perseguite per un reato dalle autorità giudiziarie della Parte richiedente. Al riguardo la Convenzione non lascia alcuno spazio di apprezzamento allo Stato richiesto: eccezioni all'obbligo di estradare sono ammissibili, conformemente al principio della buona fede vigente nel diritto internazionale pubblico e al principio del rispetto dei trattati (art. 26 e 27 della Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati, RS 0.111), soltanto se sono previste da norme della Convenzione medesima o, eventualmente, da altre regole internazionali (DTF 122 II 485 consid. 3a e c). Tali riserve, come ad esempio l'assenza della doppia punibilità (art. 2 CEEstr), l'esistenza di reati politici, militari o fiscali (art. 3, 4 e 5 CEEstr), la non estradizione dei propri cittadini (art. 6 CEEstr), il perseguimento per gli stessi fatti nello Stato richiesto (art. 8 CEEstr), la violazione del principio del "ne bis in idem" (art. 9 CEEstr), non sono realizzate nella fattispecie, né il ricorrente pretende che lo siano. 
7.2 L'art. 8 CEDU non conferisce il diritto di risiedere sul territorio di uno Stato o di non esserne espulso o estradato. Certo, un'estradizione può nondimeno, di fronte a circostanze particolari, portare a una violazione dell'art. 8 CEDU se ha come conseguenza di distruggere i legami familiari, provocando in tal modo nei riguardi dell'interessato un'ingerenza sproporzionata nel diritto garantito dalla Convenzione (DTF 123 II 279 consid. 2d pag. 284; Zimmermann, op. cit., n. 97). Nella fattispecie non sussistono indizi concreti, secondo cui la famiglia del ricorrente venga sciolta a causa della contestata misura, anche se è innegabile che questa avrà ripercussioni importanti, in particolare riguardo ai figli: il ricorrente non fa d'altra parte valere che a loro non possa provvedere la madre, né dagli atti risulta che un procedimento è aperto anche nei suoi confronti. Gli organi di Strasburgo, pronunciandosi sull'applicazione dell'art. 8 n. 2 CEDU a casi di estradizione, hanno ritenuto che, di massima, allo scopo di perseguire reati, un'ingerenza nella vita privata e familiare è giustificata (DTF 117 Ib 210 consid. 3b/cc pag. 216 con riferimenti, 122 II 433 consid. 3b). Come nell'ambito di ogni altro procedimento penale, con l'estradizione e l'esecuzione di un'eventuale pena, la vita familiare del ricorrente verrà limitata, ciò che rappresenta tuttavia, come si è visto, un'intromissione ammissibile, visto altresì che i suoi familiari potranno, se del caso chiedendo previamente specifiche garanzie, visitarlo in Germania, scrivergli e telefonargli (DTF 117 Ib 210 consid. 3b/cc pag. 216; sentenza inedita del 16 febbraio 2001 in re G., causa 1A.9/2001). 
7.3 In DTF 122 II 485 il Tribunale federale ha ritenuto che l'art. 37 AIMP, richiamato dal ricorrente - secondo cui l'estradizione può essere negata se la Svizzera può assumere il perseguimento del reato o l'esecuzione della decisione penale straniera e ciò sembra opportuno riguardo al reinserimento sociale della persona perseguita (cpv. 1) - limitando i diritti dello Stato richiedente, disattende il primato del diritto internazionale sul diritto interno e che, pertanto, è inapplicabile (consid. 3a e b, confermata in DTF 123 II 279 consid. 2d). Inoltre, in quella decisione si trattava soltanto di permettere al ricorrente di scontare il saldo della pena in Svizzera: tutt'altra fattispecie è la presente, ove si è di fronte all'interesse dello Stato richiedente a poter perseguire in comune ed eventualmente condannare numerosi sospettati nell'ambito di un unico procedimento. 
7.4 Accordando l'estradizione, l'UFG non ha pertanto violato l'ampio potere di apprezzamento che gli compete: in tale ambito il Tribunale federale interviene in effetti solo in caso di eccesso o di abuso del potere di apprezzamento (art. 80i cpv. 1 lett. a; DTF 117 Ib 210 consid. 3b). Ora, secondo l'art. 7 cpv. 1 CEEstr, il rifiuto dell'estradizione costituisce, come si è visto, una mera facoltà della Parte richiesta e nella fattispecie l'efficace perseguimento dei reati in Germania prevale sugli interessi privati del ricorrente, visto che evidenti motivi di economia processuale e la possibilità di far esaminare nello Stato richiedente la globalità dei prospettati reati è senz'altro sostenibile ed è conforme alla giurisprudenza (cfr. l'art. III cpv. 1 dell'Accordo; DTF 117 Ib 210 consid. 3b/cc, 109 Ib 317 consid. 11f pag. 328 seg.; cfr. anche DTF 112 Ib 149 consid. 5a, 225 consid. 5b; sentenze inedite del 7 agosto 1998 in re G., consid. 2, del 5 novembre 1996 in re S., consid. 2c-d, del 19 luglio 1995 in re von W., consid. 2b, del 19 febbraio 1991 in re S., consid. 5 e del 25 agosto 1989 in re G., consid. 3b). 
8. 
Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). 
 
L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di scarcerazione. Al riguardo giova rilevare che la detenzione estradizionale è la regola (art. 50 cpv. 3 e 51 cpv. 1 AIMP; DTF 117 IV 359 consid. 2a e rinvio; Zimmermann, op. cit., n. 192). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 5000.-- è posta a carico del ricorrente. 
3. 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente e all'Ufficio federale di giustizia (B 71445/05). 
Losanna, 22 febbraio 2002 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Il Cancelliere: