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[AZA 0/2] 
 
4P.255/2000 
 
I CORTE CIVILE 
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4 aprile 2001 
 
Composizione della Corte: giudici federali Walter, presidente, 
Klett e Rottenberg Liatowitsch. 
Cancelliera: Gianinazzi. 
 
________ 
Visto il ricorso di diritto pubblico del 2 novembre 2000 presentato dalla A.________ S.A., Lugano, patrocinata dall' avv. Sebastiano Pellegrini, Lugano, contro la sentenza emanata il 27 settembre 2000 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nella causa che la oppone a B.________, Chiasso, patrocinata dall'avv. Giovanni Jelmini e dal lic. iur. Costantino Delogu, Lugano, in materia di contratto di lavoro (arbitrio nell'apprezzamento delle prove e nell'accertamento dei fatti); 
Ritenuto in fatto : 
 
A.- a) Il 27 aprile 1998 B.________ ha convenuto in causa la A.________ S.A. - che nel 1995 l'aveva assunta quale parrucchiera per i saloni X.________ di Lugano e Paradiso - onde ottenere il pagamento di fr. 13'858. 10, oltre interessi, a saldo delle pretese derivanti dal rapporto di lavoro conclusosi il 6 novembre 1996. L'importo richiesto comprendeva la differenza tra lo stipendio percepito nei mesi di febbraio, marzo e aprile 1995 e il minimo previsto dal contratto collettivo di lavoro per parrucchiere (fr. 4'650.--), la remunerazione di giornate erroneamente conteggiate come assenze (fr. 6'246. 60), nonché il salario non percepito per l'attività svolta in ottobre e fino al 6 novembre 1996 (fr. 2'961. 50). La convenuta si è opposta a queste richieste: essa ha contestato la data d'inizio dell'attività, asseverato la conformità dello stipendio ai minimi previsti dal contratto collettivo, sostenuto la fedefacenza dei conteggi - peraltro firmati dalla dipendente - relativi ai giorni di lavoro prestati e, infine, dichiarato che l'ultimo salario sarebbe stato regolarmente pagato. 
 
b) Parallelamente a quella in rassegna sono state presentate due ulteriori istanze contro la A.________ S.A.: 
l'una da C.________, chiedente il pagamento di fr. 
15'963.-- e l'altra da D.________, volta all'incasso di fr. 
15'262. 10. Il Pretore di Lugano, sezione 1, ha congiunto le procedure per l'istruttoria siccome fondate su argomentazioni sostanzialmente identiche. 
 
c) Con sentenza del 18 agosto 2000 l'azione promossa da B.________ è stata accolta limitatamente a fr. 
10'728.-- oltre interessi. Sulla scorta delle prove offerte, il giudice ha infatti ritenuto ch'essa ha iniziato a lavorare alla data affermata, donde l'accoglimento della richiesta differenza salariale per i primi tre mesi di attività. 
Egli ha pure concluso per il riconoscimento della tesi concernente la non fedefacenza dei conteggi salariali quo alle assenze della dipendente mentre ne ha respinto l'ultima pretesa, dovendosi ammettere l'avvenuto pagamento del salario fino al 6 novembre 1996. 
 
d) L'appello interposto dalla datrice di lavoro è stato respinto dalla II Camera civile del Tribunale d'appello il 27 settembre 2000. 
 
B.- Contro questa pronunzia la A.________ S.A. è insorta al Tribunale federale, il 2 novembre 2000, tanto con ricorso di diritto pubblico quanto con ricorso per riforma. Prevalendosi della violazione dell'art. 9 Cost. 
(arbitrio nell'apprezzamento delle prove e nell'accertamento dei fatti) con il primo rimedio essa postula - previa concessione dell'effetto sospensivo - l'annullamento della sentenza cantonale. 
 
Nella risposta del 7 dicembre 2000 la resistente propone l'integrale reiezione del gravame, mentre l'autorità cantonale non si è pronunciata. 
 
Considerando in diritto : 
 
1.- a) Giusta l'art. 57 cpv. 5 OG un ricorso di diritto pubblico viene trattato, in linea di principio, prima del parallelo ricorso per riforma (DTF 122 I 81 consid. 1; Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurigo 1992, pag. 148 nota 12). 
 
 
Nel caso in esame non vi è motivo di derogare alla regola. 
 
b) Ritenuto che l'introduzione del parallelo ricorso per riforma sospende l'esecuzione della decisione impugnata (art. 54 cpv. 2 OG), l'istanza volta alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso di diritto pubblico è divenuta priva d'oggetto. 
 
2.- Prima di entrare nel merito dell'impugnativa, la Corte cantonale ha definito i limiti del proprio potere d'esame. Quando, come nel caso in rassegna, il Pretore decide secondo il libero apprezzamento l'autorità di appello è infatti estremamente cauta nel riesaminare la sua valutazione ed interviene solo qualora la sentenza appaia a prima vista ingiusta o iniqua. 
 
Ciò posto, i giudici ticinesi hanno respinto le critiche rivolte alla valutazione delle prove agli atti - concernenti in particolare l'attendibilità dei vari testimoni citati dalle parti - trattandosi di argomentazioni con le quali l'appellante mirava a sostituire il proprio apprezzamento a quello del Pretore, senza sostanziare una valutazione manifestamente ingiusta degli atti. Le censure contro l'apprezzamento delle deposizioni rese da E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, L.________ e M.________ non hanno dunque trovato riscontro presso la Corte cantonale, la quale ha inoltre definito "incomprensibili" quelle concernenti la valutazione delle deposizioni Cerutti e Betti, visto che le stesse non sono state sentite nel contesto della causa in oggetto. 
 
Una volta terminato l'esame della portata delle varie testimonianze, il Tribunale d'appello ha poi confermato anche le conclusioni pretorili circa l'accoglimento delle pretese avanzate dalla dipendente. 
 
3.- Il margine di apprezzamento dell'ultima istanza cantonale non è contestato. Dinanzi al Tribunale federale viene piuttosto ribadita l'arbitrarietà della valutazione delle prove. Ciò vale, da un canto, per la questione dell'attendibilità dei vari testimoni e, dall'altro, per l'apprezzamento dei mezzi di prova in relazione alla fondatezza delle singole posizioni di credito vantate dalla resistente. 
La ricorrente rimprovera inoltre alla Camera civile di essere caduta in contraddizione nella misura in cui, rinviando parzialmente all'apprezzamento probatorio effettuato dal Pretore, essa viene ad ammettere - a favore delle tesi della resistente - proprio quelle deposizioni che non ritiene nemmeno possibile censurare siccome assunte nel contesto delle cause parallele. 
 
4.- Trattandosi di un litigio in materia di contratto di lavoro con un valore di causa inferiore a fr. 
20'000.--, il giudice è tenuto ad accertare d'ufficio i fatti e ad apprezzare liberamente le prove giusta l'art. 343 cpv. 4 CO
 
 
Il principio della libera valutazione delle prove enunciato in questa norma mira ad escludere che il giudice si trovi vincolato a regole legali del diritto cantonale concernenti la forza probatoria di un determinato mezzo di prova, tali da impedirgli di pronunciarsi secondo il suo convincimento personale, fondato su di un esame coscienzioso delle circostanze del caso concreto (Staehelin in: Zürcher Kommentar, n. 36 ad art. 343 CO pag. 841; Rehbinder in: Berner Kommentar, n. 26 ad art. 343 CO pag. 320; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, n. 4.7.2 ad art. 43 OG pag. 176; cfr. anche, analogicamente, DTF 117 Ia 401 consid. 1c/bb pag. 405 con rinvii). 
 
a) Va dunque censurata mediante ricorso per riforma la decisione del giudice di ritenersi vincolato a disposizioni legali sull'apprezzamento probatorio e, per questo, di negare anticipatamente e in modo generale l'idoneità di determinati mezzi a servire come prova. 
 
Ne discende l'inammissibilità del presente gravame nella misura in cui la ricorrente si prevale della violazione dell'art. 343 cpv. 4 CO con riferimento al trattamento, dal profilo procedurale, della deposizione resa da E.________ (art. 84 cpv. 2 OG). 
 
b) Per il resto, la disposizione citata nulla muta alla necessità di contestare l'esercizio del libero apprezzamento mediante ricorso di diritto pubblico (Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zürich 1992, n. 105 a pag. 143). 
 
5.- Per giurisprudenza invalsa, in materia di valutazione delle prove il giudice cantonale del merito fruisce di un ampio margine di apprezzamento (DTF 118 Ia 144 consid. 1a). Il Tribunale federale annulla la sentenza da questi pronunciata solo se constata un abuso di tale potere e, di conseguenza, l'emanazione di una sentenza che appare - e ciò non solo nella sua motivazione bensì anche nell' esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesiva di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 125 II 10 consid. 3a con rinvii). 
 
Spetta alla parte che ricorre il compito di dimostrare, con un'argomentazione dettagliata e precisa (art. 90 cpv. 1 lett. b OG), che tali condizioni si sono realizzate nel caso concreto e che, pertanto, la decisione impugnata è assolutamente insostenibile (DTF 122 I 70 consid. 1c). Questa esigenza di motivazione non è adempiuta quando essa si limita ad opporre la propria versione dei fatti a quella dell'autorità cantonale, senza dimostrare che i criticati accertamenti non trovano alcun riscontro nell'incarto (art. 90 cpv. 1 lett. b OG; DTF 117 Ia 10 consid. 4b, 393 consid. 1c e 412 consid. 1c). 
 
 
 
L'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o persino preferibile (DTF 125 I 166 consid. 2a): occorre dimostrare che quella adottata nella sentenza impugnata è manifestamente insostenibile. 
 
6.- Nella prima parte del suo allegato la ricorrente contesta l'apprezzamento delle dichiarazioni rilasciate da parti e testi in sede cantonale. 
 
a) In ingresso alla sua decisione il Pretore ha formulato alcune considerazioni circa l'attendibilità dei testi citati dalla ricorrente: egli ha stabilito la nullità dell'audizione testimoniale di E.________ - gli atti di causa avendo dimostrato ch'egli è un organo di fatto della società ricorrente - e deciso di valutare con cautela le deposizioni di F.________ e G.________ siccome interessati nell'esito della lite. Il primo giudice ha per contro negato di dover ritenere, a priori, "non oggettiva" la deposizione dei testi citati dalla resistente. Senza contestare, di per sé, i criteri adottati dal giudice per valutare l'attendibilità dei testi, la ricorrente si è opposta alle sue conclusioni, confermate invece dalla Corte cantonale. 
 
Dinanzi al Tribunale federale l'insorgente ripropone le censure già formulate in sede cantonale, limitatamente ai testi F.________, H.________, M.________, I.________ e L.________. Ancora una volta, tuttavia, essa si limita a contrapporre la propria opinione a quella espressa nella sentenza impugnata senza dimostrare per quale ragione questa dovrebbe essere considerata assolutamente insostenibile. 
Dall'allegato ricorsuale non emerge infatti alcun argomento idoneo a rovesciare le considerazioni formulate dai giudici cantonali circa l'attendibilità di H.________ - ex dipendente del salone - nonché di M.________, I.________ e L.________ - clienti del salone e amiche della resistente. 
Per quanto concerne F.________ - dipendente della ricorrente e responsabile della formazione interna del personale, già membro del Consiglio d'amministrazione con firma collettiva a due nonché, tuttora, rappresentante, nelle assemblee degli azionisti, delle azioni appartenenti all'amministratrice unica (66%) - occorre precisare che, diversamente da quanto addotto nel gravame, i giudici non ne hanno posto in dubbio l'attendibilità solo a causa del suo coinvolgimento economico bensì anche per le contraddizioni riscontrate fra le sue dichiarazioni e quelle rilasciate da altre persone che non hanno alcun interesse nell'esito della causa. 
 
b) Il ricorso non ha miglior esito laddove viene definita arbitraria la portata attribuita dalle autorità cantonali alle affermazioni della resistente. 
 
Contrariamente a quanto pare voler sostenere la ricorrente, infatti, i giudici ticinesi non hanno fondato la loro decisione solamente sulle risultanze dell'interrogatorio formale, bensì hanno considerato le dichiarazioni rilasciate dalla resistente nel quadro dell'apprezzamento globale della fattispecie, basato sostanzialmente su varie deposizioni, alla stregua di un indizio convergente (cfr. 
Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, note 759 e 764). 
 
c) Per quanto concerne, infine, la contraddizione in cui sarebbe caduta l'autorità di appello rinviando ai considerandi della decisione di primo grado in cui vien fatto riferimento a deposizioni concernenti le cause parallele, va osservato quanto segue. 
 
aa) Il Pretore ha pronunciato il suo giudizio riferendosi all'insieme delle deposizioni rese nel quadro delle tre cause parallele avviate nei confronti della ricorrente, da lui congiunte per l'istruttoria. La Corte cantonale ha inficiato questo modo di procedere nella misura in cui ha dichiarato irricevibili le censure formulate dalla datrice di lavoro contro le deposizioni rese da testimoni citati solo nel quadro dei procedimenti paralleli. 
 
Ora, la possibilità di congiungere l'istruttoria di più cause, da tempo riconosciuta nella prassi giudiziaria ticinese, è stata codificata nel nuovo art. 72 cpv. 2 CPC/ TI (Olgiati, Le norme generali per il procedimento civile nel Canton Ticino, Zurigo 2000, pag. 55), entrato in vigore il 1° aprile 2001. Tale disposto recita: 
 
"Il giudice può ordinare la riunione dell' 
istruttoria di due o più azioni pendenti presso 
di lui, che mantengono tuttavia la loro identità 
processuale e la loro indipendenza". 
 
Si tratta di una forma di congiunzione delle azioni con effetto limitato (Schaad, La consorité en procédure civile, Neuchâtel 1993, pag. 87), dettata da esigenze di economia processuale. In presenza di cause rivolte contro una stessa persona e fondate su fattispecie e argomentazioni sostanzialmente identiche può, ad esempio, risultare utile riunire le azioni per l'istruttoria ed evitare così di chiedere a un teste citato nelle varie procedure di riferire più volte sugli stessi fatti. Ciononostante le singole azioni conservano la loro autonomia (Cocchi/Trezzini, op. 
cit. , n. 4 ad art. 72). La decisione della Corte cantonale di non tenere conto, ai fini del giudizio sul caso in rassegna, delle deposizioni rese da testimoni citate solo nell'ambito dei procedimenti paralleli, appare dunque sostenibile. 
 
bb) In queste circostanze risulta fondato il rimprovero mosso ai giudici ticinesi di essere caduti in contraddizione laddove - con riferimento alla pretesa riconosciuta alla resistente in compenso di assenze dal lavoro in realtà non effettuate - hanno rinviato alle argomentazioni formulate dal Pretore, il quale si è in effetti richiamato anche a dichiarazioni rilasciate da testimoni citate nel quadro delle altre cause. Ciò non comporta, tuttavia, l' annullamento della decisione impugnata, ritenuto che, come si vedrà qui di seguito, nonostante la menzionata contraddizione essa non risulta arbitraria nel resto della sua motivazione né tantomeno nell'esito. 
 
7.- Nella seconda parte dell'impugnativa viene censurato il riconoscimento delle pretese della resistente, in quanto frutto di un apprezzamento arbitrario delle prove. 
 
a) Sulla scorta delle varie deposizioni agli atti e della corrispondenza intrattenuta dalla datrice di lavoro con l'Ufficio degli stranieri e l'Ufficio consortile del lavoro l'ultima istanza cantonale ha infatti confermato le conclusioni pretorili circa la data d'inizio dell'attività della resistente - 30 gennaio 1995 - e, di conseguenza, ammesso la pretesa vantata a titolo di differenza salariale tra lo stipendio percepito nei mesi di febbraio e marzo 1995 e il minimo previsto dal contratto collettivo di lavoro per parrucchiere. 
 
La ricorrente contesta questa decisione. A suo modo di vedere, data l'inattendibilità delle deposizioni delle testi proposte dalla controparte, nonché delle affermazioni di quest'ultima in sede di interrogatorio formale, i giudici avrebbero dovuto privilegiare le testimonianze delle persone da lei citate oppure, in via subordinata, considerato il tenore contraddittorio delle varie testimonianze, statuire a sfavore della parte cui incombeva l'onere probatorio, ovvero la resistente. Ancora una volta si tratta di un'argomentazione di natura appellatoria, con la quale la ricorrente si limita a proporre la propria opinione senza dimostrare che la sentenza impugnata è manifestamente insostenibile. 
 
b) La decisione cantonale viene censurata anche in punto al riconoscimento dell'importo preteso dalla resistente in compenso delle assenze dal lavoro in realtà non effettuate, nonostante essa abbia sottoscritto i relativi conteggi salariali. 
 
aa) A questo proposito il Pretore - alle cui considerazioni il Tribunale d'appello ha rinviato - ha precisato che i conteggi agli atti costituiscono ricevuta (art. 88 CO) nella misura in cui si dà atto dell'avvenuta consegna dello stipendio; la firma attesta inoltre, di principio, l'esattezza dei conteggi stessi. Egli ha quindi posto a carico della resistente l'onere di provarne l'inesattezza, e ciò mediante elementi tali da creare in lui la certezza morale della loro non attendibilità. Diversamente da quanto pare voler sostenere la ricorrente l'autorità cantonale si è quindi attenuta al rigore probatorio richiesto dal diritto federale. In ogni caso una simile critica avrebbe dovuto venire sollevata nel quadro del ricorso per riforma (art. 84 cpv. 2 e art. 43 OG). 
 
 
bb) Venendo all'apprezzamento della fattispecie, il Pretore ha rilevato come la versione della resistente, secondo la quale essa avrebbe firmato i conteggi per paura di perdere il posto di lavoro, sia stata confermata dalla collega C.________. Le divergenze fra il numero di giorni di assenza indicato in questi documenti e quelli effettivamente prestati è stata inoltre suffragata anche da H.________ e M.________. L'esattezza del contenuto dei conteggi è stata per contro asseverata solo da testi ritenuti non attendibili. Il giudice ha inoltre ripetutamente constatato l'esistenza di più versioni - diverse - del conteggio relativo ad uno stesso mese. Sulla scorta di tutti questi elementi egli ha concluso per la non fedefacenza dei conteggi salariali in punto alle assenze. 
 
Nella sentenza impugnata il Tribunale d'appello non si è limitato a respingere la censura di arbitrio sollevata dalla ricorrente; con riferimento alla pretesa natura consensuale delle controverse assenze, la Corte cantonale ha infatti precisato come un simile modo di procedere equivarrebbe a porre - inammissibilmente - a carico del dipendente il rischio aziendale costituito dalla penuria di clientela. 
Gli argomenti che la ricorrente adduce per contestare questa valutazione non fanno apparire le conclusione raggiunte dai giudici cantonali manifestamente insostenibili, e ciò anche prescindendo dalle deposizioni - considerate dal Pretore - rilasciate nel quadro dei procedimenti paralleli. 
 
Il ricorso si avvera quindi privo di possibilità di esito favorevole anche su questo punto. 
 
8.- In conclusione, il ricorso di diritto pubblico risulta infondato nella misura in cui ammissibile. 
 
Trattandosi di una controversia in materia di contratto di lavoro con un valore di causa inferiore a fr. 
20'000.-- non viene prelevata alcuna tassa di giustizia (art. 343 cpv. 3 CO). 
 
In quanto soccombente, la ricorrente è per contro tenuta a rifondere alla resistente un'adeguata indennità per ripetibili (art. 159 cpv. 1e2OG). 
 
Per questi motivi 
 
il Tribunale federale 
 
pronuncia : 
 
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di diritto pubblico è respinto. 
 
2. Non si preleva tassa di giustizia. La ricorrente rifonderà alla resistente fr. 1500.-- per ripetibili della sede federale. 
 
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello. 
Losanna, 4 aprile 2001 MDE 
 
In nome della I Corte civile 
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: 
Il Presidente, La Cancelliera