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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_466/2015  
   
   
 
 
 
Sentenza del 28 ottobre 2015  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Fonjallaz, Presidente, 
Eusebio, Kneubühler, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.________, 
2. B.________ Sagl, 
patrocinati dall'avv. Nicola Fornara, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
1. Ferrovie federali svizzere FFS, 
patrocinate dall'avv. Andrea Bersani, 
2. C.C.________, 
3. D.C.________, 
4. E.C.________, 
patrocinate dall'avv. Mario Molo, 
opponenti, 
 
Commissione federale di stima del 13° Circondario, casella postale 1018, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
anticipata immissione in possesso; prolungamento del binario 36, tratta Bellinzona-Giubiasco, 
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro la decisione emanata il 10 settembre 2015 dalla Corte I del Tribunale amministrativo federale. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Con decisione dell'11 maggio 2015, l'Ufficio federale dei trasporti ha approvato i piani del progetto concernente il prolungamento del binario 36 nei Comuni di Bellinzona e di Giubiasco, presentato il 31 gennaio 2013 dalle Ferrovie federali svizzere (FFS). Il progetto, che prevede il potenziamento della linea ferroviaria nella tratta tra Giubiasco e Bellinzona, tocca tra gli altri il fondo part. xxx di Giubiasco, di proprietà di C.C.________, D.C.________ e E.C.________. La particella, di complessivi 2'804 m2, è oggetto di espropriazione parziale definitiva per quanto concerne una superficie di 452 m2e di occupazione temporanea per tre anni relativamente a un'area di 147 m2. Sul fondo sorge uno stabile, al cui piano terreno è ubicato un esercizio pubblico, oggetto di un contratto di locazione concluso tra le proprietarie e i conduttori A.________ e B.________ Sagl, società di cui A.________ è socio gerente. 
 
B.   
Prima dell'avvio della procedura di approvazione dei piani, il 15 marzo 2012 le proprietarie hanno dato alle FFS il loro accordo di massima alla messa a disposizione del terreno necessario alla realizzazione del progetto. Il 4 giugno 2014 hanno disdetto il contratto di locazione con effetto a decorrere dal 31 dicembre 2014. Contro la disdetta i conduttori hanno adito la Pretura del distretto di Bellinzona, dinanzi alla quale è attualmente pendente una causa civile. 
 
C.   
Con istanza del 14 luglio 2015 l'espropriante ha chiesto alla Commissione federale di stima del 13° Circondario (CFS) l'anticipata immissione in possesso dei diritti oggetto dell'espropriazione. La domanda, alla quale le proprietarie hanno dato il loro accordo, è stata avversata dai conduttori. Con decisione del 12 agosto 2015 la CFS ha accolto l'istanza, accordando alle FFS, a decorrere dal 16 agosto 2015, secondo i piani approvati, l'anticipata immissione in possesso del fondo part. xxx di Giubiasco. La CFS ha contestualmente ordinato ai conduttori di non ostacolare l'accesso alla particella e di non intralciare l'esecuzione dei lavori, riservato l'indennizzo di ogni eventuale danno causato dal provvedimento. Ha altresì tolto l'effetto sospensivo a un eventuale ricorso. 
 
D.   
Con decisione incidentale del 21 agosto 2015, in accoglimento di una domanda dell'espropriante, la CFS ha ordinato in via supercautelare ai conduttori di iniziare immediatamente le operazioni di sgombero dei locali da loro occupati. 
 
E.   
A.________ e B.________ Sagl hanno impugnato, il 25 agosto 2015, entrambe le decisioni della CFS dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) che, pronunciandosi in via supercautelare, con decisione incidentale del 27 agosto 2015 ha riconosciuto al ricorso l'effetto sospensivo limitatamente al provvedimento del 21 agosto 2015. 
 
F.   
Raccolte le osservazioni delle parti, con decisione incidentale del 10 settembre 2015 il TAF ha revocato l'effetto sospensivo conferito in via supercautelare il 27 agosto 2015. 
 
G.   
A.________ e B.________ Sagl impugnano la decisione incidentale del 10 settembre 2015 con un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo in via principale di dichiararla nulla e, subordinatamente, di annullarla congiuntamente con la decisione del 21 agosto 2015 della CFS. Domandano inoltre di accordare all'espropriante l'anticipata immissione in possesso, come da piani approvati, e meglio su una superficie di 599 m2, di cui 452 m2 a titolo definitivo e 147 m2 a titolo di occupazione temporanea. Chiedono pure di ordinare alle FFS di non ostacolare l'esercizio del possesso della parte del fondo part. xxx data loro in locazione per tutta la durata dei lavori di costruzione. I ricorrenti postulano inoltre, in via cautelare, il conferimento al ricorso dell'effetto sospensivo giusta l'art. 103 LTF
 
H.   
Il TAF e la CFS comunicano di rinunciare a presentare osservazioni al gravame. Le opponenti C.________ rilevano di essere d'accordo con l'anticipata immissione in possesso e postulano la reiezione del ricorso. Le FFS chiedono di respingerlo nella misura della sua ammissibilità. I ricorrenti si sono espressi sulle risposte con osservazioni del 16 ottobre 2015, confermandosi nelle loro conclusioni. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 140 I 90 consid. 1 e rinvio). 
 
1.1. Contro una decisione del TAF in materia di espropriazione è di principio data, in virtù dell'art. 87 cpv. 1 LEspr (RS 711), la via del ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale ai sensi degli art. 82 segg. LTF. L'art. 87 cpv. 2 LEspr dispone che il diritto di ricorrere è retto dall'art. 78 cpv. 1 LEspr, mentre per il rimanente la procedura è retta dalla LTF.  
Secondo l'art. 78 cpv. 1 LEspr sono legittimati a ricorrere le parti principali, nonché i titolari di diritti di pegno immobiliare, di oneri fondiari e di usufrutti, nella misura in cui la decisione della CFS cagioni loro una perdita. Quali parti principali sono essenzialmente intese l'espropriante e l'espropriato. Accanto ai proprietari, i conduttori e gli affittuari rientrano tra gli espropriati nella misura in cui partecipano alla procedura avanzando pretese d'indennità (cfr. HEINZ HESS/HEINRICH WEIBEL, Das Enteignungsrecht des Bundes, vol. I, 1986, pag. 563 n. 3 seg., pag. 603 n. 3 seg.). In effetti, poiché anche i diritti personali dei conduttori e degli affittuari possono formare oggetto di espropriazione (cfr. art. 5 LEspr), questi possono annunciare pretese e assumere quindi qualità di parte nella procedura espropriativa (cfr. art. 37 LEspr; DTF 116 Ib 386 consid. 3b pag. 391, HESS/WEIBEL, op. cit., pag. 411 n. 8). I conduttori e gli affittuari possono in particolare fare valere il risarcimento del danno derivante dall'estinzione anticipata del contratto di locazione o d'affitto concluso anteriormente all'inizio della procedura di espropriazione (art. 23 cpv. 2 LEspr; DTF 106 Ib 241 consid. 4; sentenza 1C_69/2014 del 23 giugno 2014 consid. 2.3, in: RtiD I-2015 pag. 653 segg.). 
Analogamente alla giurisprudenza del Tribunale federale relativa alla legittimazione a norma dell'art. 89 cpv. 1 LTF, in virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF spetta ai ricorrenti allegare i fatti a sostegno della loro legittimazione, quando non risultino chiaramente dalla decisione impugnata o dagli atti di causa (DTF 133 II 249 consid. 1.1). 
 
1.2. Nella fattispecie, i ricorrenti non si esprimono sulla loro legittimazione a ricorrere giusta l'art. 78 cpv. 1 LEspr. Questa disposizione, applicabile anche alla procedura dinanzi al TAF, non è richiamata nemmeno nel giudizio impugnato. Non risulta, né è addotto dai ricorrenti in conformità delle esigenze di motivazione dell'art. 42 cpv. 2 LTF, ch'essi hanno partecipato quali parti alla procedura espropriativa, in particolare notificando pretese espropriative nell'ambito della procedura di approvazione dei piani (cfr. art. 18f della legge federale sulle ferrovie, del 20 dicembre 1957 [Lferr; RS 742.101]). Anzi, nel gravame in esame i ricorrenti rilevano di non avere ricevuto una comunicazione formale da parte delle proprietarie, come incombeva loro riguardo alla procedura espropriativa (art. 32 LEspr), e sostengono che la disdetta del contratto di locazione non sarebbe riconducibile al potenziamento dell'impianto ferroviario, quanto piuttosto alle esigenze personali delle proprietarie di ristrutturare l'edificio. Ribadiscono altresì, di avere contestato la disdetta dinanzi al giudice civile ed adducono che l'attività del bar potrebbe di per sé continuare anche durante i lavori di costruzione della ferrovia. In tali circostanze, i ricorrenti in sostanza riconoscono di non avere partecipato in veste di espropriati alle procedure di approvazione dei piani e di espropriazione. Il solo fatto ch'essi siano intervenuti quali  "parti interessate" unicamente nella fase dell'anticipata immissione in possesso dinanzi alla CFS non consente di riconoscere loro la legittimazione a ricorrere in questa sede come parti principali giusta l'art. 78 cpv. 1 LEspr (in relazione con l'art. 87 cpv. 2 LEspr).  
 
1.3. Visto l'esito del gravame, non occorre esaminare se la decisione impugnata, di natura incidentale, può causare ai ricorrenti un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF. Né devono essere qui assunte le prove da loro prospettate, la cui ammissibilità sotto il profilo dell'art. 99 cpv. 1 LTF può rimanere indecisa.  
 
2.  
 
2.1. Ne segue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico dei ricorrenti (art. 66 cpv. 1 LTF), che verseranno inoltre alle opponenti C.________ un'indennità a titolo di ripetibili della sede federale (art. 68 cpv. 1 LTF). Non si assegnano per contro ripetibili alle FFS, che fanno parte delle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico (art. 68 cpv. 3 LTF).  
 
2.2. L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo ai sensi dell'art. 103 LTF.  
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti, che rifonderanno alle opponenti C.________ un'indennità di fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili della sede federale. 
 
3.   
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, alla Commissione federale di stima del 13° Circondario e alla Corte I del Tribunale amministrativo federale. 
 
 
Losanna, 28 ottobre 2015 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Fonjallaz 
 
Il Cancelliere: Gadoni