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[AZA 0] 
 
1E.22/1999 
 
I CORTE DI DIRITTO PUBBLICO 
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24 febbraio 2000 
 
Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, presidente, Aeschlimann e Favre. 
Cancelliere: Botta. 
 
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Visto il ricorso di diritto amministrativo del 23 settembre 1999 proposto da A.________, patrocinato dall'avv. Matteo Baggi, Biasca, contro la decisione del 27 agosto 1999 con cui il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni ha approvato il progetto di galleria di base/tratta di Bodio (zona portale) della società anonima AlpTransit San Gottardo SA, Lucerna; 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 
 
1.- Il progetto di galleria di base del San Gottardo per una linea delle Ferrovie federali svizzere (FFS) tra l'area di Altdorf/Erstfeld e quella di Bodio/Biasca fa parte dei progetti disciplinati dal decreto federale del 4 ottobre 1991 concernente la costruzione di una ferrovia transalpina (decreto sul traffico alpino; RS 742. 104 - cfr. art. 5bis lett. a di tale decreto). Per l'attuazione della tratta di Bodio (zona portale), il Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e dell'energia (attualmente: 
Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni; in seguito: Dipartimento federale) ordinava nel 1995 l'apertura di una procedura di approvazione dei piani, combinata con una procedura di espropriazione (procedura combinata). I piani del progetto venivano pubblicati dall'8 novembre al 7 dicembre 1995. 
 
2.- A.________, proprietario della particella n. XXX del registro fondiario del Comune di Pollegio, presentava opposizione il 7 dicembre 1995. Il progetto prevede l'espropriazione totale di tale fondo di 1310 m2, di natura prativa. Secondo quanto dichiarato nell'opposizione, l' espropriazione sarebbe destinata a consentire alle FFS d' installare un trasformatore elettrico; l'opponente faceva valere che altri terreni, di minor valore agricolo, si presterebbero meglio a tale utilizzazione, tanto più che l'installazione elettrica verrebbe a trovarsi in vicinanza del centro abitato, con tutti i pericoli connessi. 
 
3.- Il Dipartimento federale approvava i piani della tratta di Bodio con decisione pronunciata il 27 agosto 1999, con la quale respingeva altresì l'opposizione di A.________. Tale decisione descrive il progetto e illustra come sia stato tenuto conto delle esigenze della protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio ecc. (pag. 15-51 della decisione). Successivamente vengono trattate le opposizioni (pag. 51-95). Circa le censure sollevate da A.________, è indicato che la sua particella è necessaria ai fini del progetto; è inoltre rilevato che, in occasione dell'udienza di conciliazione del 22 ottobre 1997, le FFS s'erano impegnate ad esaminare la possibilità di una permuta (pag. 89 della decisione impugnata). 
 
4.- Nel proporre ricorso di diritto amministrativo, A.________ chiede al Tribunale federale di annullare la decisione del Dipartimento federale nella misura in cui prevede l'espropriazione della sua particella. Egli riprende le censure esposte nell'opposizione e adduce che questa è stata respinta con una motivazione insufficiente. 
 
La società AlpTransit San Gottardo SA (in seguito: 
AlpTransit), costituita nel 1998 per succedere alle FFS nell'attuazione del progetto, propone la reiezione del ricorso. Il Dipartimento federale formula le stesse conclusioni. 
 
5.- Nelle due risposte al ricorso - quella di AlpTransit e quella del Dipartimento federale - è rilevato che i piani approvati non prevedono la realizzazione di un'installazione elettrica (cabina di trasformazione o altra) sulla particella del ricorrente. Questa è compresa nella zona delle installazioni dei cantiere ed è destinata a un deposito di terra vegetale. Tale destinazione risulta chiaramente dal piano approvato n. 1359. 1-005 (Attacco portale Bodio e Area di cantiere); inoltre, il piano approvato n. 1359. 1-015 (Alimentazione elettrica di cantiere) dimostra che le ubicazioni delle cabine di trasformazione e dei cavi sono previste altrove. 
 
Orbene, nel merito, le censure ricorsuali hanno per oggetto esclusivamente gli inconvenienti che comporta l'installazione di una cabina di trasformazione. Esse sono quindi prive di pertinenza. 
 
6.- La motivazione della decisione impugnata è, nella misura in cui concerne l'opposizione del ricorrente, certamente assai sommaria. Nell'affermare che la particella è necessaria ai fini del progetto, il Dipartimento federale rinvia peraltro implicitamente alle precedenti considerazioni della sua decisione, che descrivono diffusamente le caratteristiche dei lavori e si pronunciano sulla loro giustificazione. 
 
Dolendosi di una carente motivazione della decisione impugnata, il ricorrente si limita a ribadire d'aver invocato nella propria opposizione la garanzia della proprietà, la tutela degli interessi dell'agricoltura, la protezione della natura e del paesaggio, nonché l'esigenza di una buona integrazione delle costruzioni nella zona edificata. Chi propone un ricorso di diritto amministrativo è peraltro tenuto, conformemente all'art. 108 cpv. 2 OG, a esporre motivi o un'argomentazione specifici (cfr. DTF 125 II 230 consid. 1c; 118 Ib 134 consid. 2). Nella fattispecie incombeva al ricorrente di illustrare perché gli interessi da lui invocati sarebbero compromessi dalla creazione di un deposito di terra vegetale sulla sua particella e per quali ragioni, tenuto conto dell'utilizzazione prevista per tale particella, la decisione impugnata, considerata globalmente e non soltanto in base alla concisa sintesi figurante nel passo relativo alla sua opposizione, sarebbe lacunosa. Esposta in modo vago e senza riferimento a quanto effettivamente previsto dal progetto sull'ubicazione litigiosa, la critica ricorsuale va senz'altro disattesa. 
 
7.- Ne discende che il ricorso, manifestamente infondato, deve essere respinto secondo la procedura semplificata di cui all'art. 36a cpv. 1 OG
 
Appare giustificato di prescindere da una tassa di giustizia e di non accordare al ricorrente un'indennità a titolo di ripetibili (art. 116 cpv. 1 seconda proposizione LEspr). 
 
Per questi motivi 
 
visto l'art. 36a OG 
 
il Tribunale federale 
 
pronuncia : 
 
1. Il ricorso è respinto. 
 
2. Non è prelevata una tassa di giustizia né accordata un'indennità per ripetibili. 
 
3. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla società AlpTransit San Gottardo SA e al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni. 
 
Losanna, 24 febbraio 2000 
MDE 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: 
Il Presidente, 
 
Il Cancelliere,