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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2P.36/2002 /mde 
 
Sentenza del 12 settembre 2002 
II Corte di diritto pubblico 
 
Giudici federali Wurzburger, presidente, 
Müller e Merkli, 
cancelliere Cassina. 
 
A.________, 
ricorrente, patrocinato dall'avv. dott. Alberto Agustoni, viale Stazione 2, casella postale 1017, 6501 Bellinzona, 
 
contro 
 
Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione delle risorse umane, residenza governativa, piazza Governo, 6501 Bellinzona, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, residenza governativa, 6501 Bellinzona. 
 
art. 8 e 9 Cost. (esclusione della candidatura per un impiego quale segretario/ispettore presso l'Ufficio dell'assicurazione invalidità IAS) 
 
(ricorso di diritto pubblico contro la sentenza del Consiglio di Stato del Cantone Ticino del 18 dicembre 2001) 
 
Fatti: 
A. 
A.________ ha lavorato presso il Dipartimento delle opere sociali del Cantone Ticino (ora divenuto Dipartimento della sanità e della socialità) sino al mese di febbraio del 2001 nell'ambito di un piano occupazionale di 6 mesi, ai sensi dell'art. 72 della legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza, del 25 giugno 1982 (LADI; RS 837.0). All'inizio del mese d'aprile 2001 egli è venuto a conoscenza del fatto che la Sezione delle risorse umane del Dipartimento delle finanze e dell'economia del Cantone Ticino aveva messo a concorso, tramite pubblicazione su di un bollettino interno dell'Amministrazione cantonale, due posti di segretario/a-ispettore/trice presso l'Ufficio dell'assicurazione invalidità dell'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone Ticino (bando di concorso n. 1043/01). Dopo essersi procurato una copia di tale pubblicazione, il 6 aprile 2001 egli ha inoltrato alla competente autorità la propria candidatura. Sennonché, con uno scritto del 23 aprile 2001 la Sezione delle risorse umane gli ha comunicato che la sua offerta di lavoro non poteva essere presa in considerazione in quanto la stessa si riferiva ad un concorso interno, al quale potevano partecipare soltanto i dipendenti nominati, incaricati o gli ausiliari impiegati da almeno 12 mesi ininterrottamente presso l'Amministrazione dello Stato. Per contro non potevano depositare la loro candidatura le persone assunte nell'ambito di un programma occupazionale o di un programma di sostegno all'occupazione giovanile dell'Ufficio del lavoro. 
B. 
Il 4 maggio 2001 A.________ ha presentato davanti al Tribunale federale un ricorso di diritto pubblico con cui ha chiesto l'annullamento sia del suddetto bando di concorso, sia dello scritto 23 aprile 2001 della Sezione delle risorse umane con cui gli era stata comunicata l'esclusione della sua candidatura. Mediante giudizio del 10 luglio 2001, codesta Corte ha dichiarato il gravame inammissibile a causa del mancato esaurimento dei rimedi di diritto cantonali, ed ha rinviato gli atti al Consiglio di Stato del Cantone Ticino per competenza. Il 18 dicembre 2001 quest'ultimo è quindi entrato nel merito dell'impugnativa, respingendola e negando all'insorgente il beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio. 
C. 
Il 30 gennaio 2002 A.________ ha inoltrato dinanzi al Tribunale federale un nuovo ricorso di diritto pubblico con cui chiede l'annullamento della predetta decisione governativa. Censura in sostanza la violazione del suo diritto di essere sentito, del divieto d'arbitrio e del principio di uguaglianza. Domanda inoltre che gli sia concessa l'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio. 
Chiamato ad esprimersi, il Consiglio di Stato del Cantone Ticino postula la reiezione sia del gravame che della domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio. 
 
Diritto: 
1. 
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio sottopostogli (DTF 126 III 274 consid. 1; 124 I 11 consid. 1). 
1.1 L'atto querelato è una decisione di ultima istanza cantonale (art. 66 cpv. 2 combinato con gli art. 67 e 68 della legge ticinese sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti, del 15 marzo 1995 [LORD]), impugnabile mediante un ricorso di diritto pubblico fondato sulla pretesa violazione dei diritti costituzionali del cittadino (art. 84 cpv. 1 lett. a OG). 
1.2 A norma dell'art. 88 OG, il ricorso di diritto pubblico spetta ai privati o agli enti collettivi che si trovano lesi nei loro diritti da decreti o decisioni che li riguardano personalmente o che rivestono carattere obbligatorio generale. Ogni cittadino è quindi legittimato a proporre un simile rimedio di diritto soltanto se l'incostituzionalità di cui si prevale lo lede nei suoi interessi personali e giuridicamente protetti (DTF 121 I 267 consid. 2). Per converso, esso non può essere impiegato per difendere meri interessi pubblici o di fatto. 
 
Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, il candidato che non è stato prescelto in occasione di un concorso per un posto di lavoro nell'amministrazione non ha veste per impugnare nel merito la decisione con cui l'autorità ha nominato un altro concorrente: in effetti, egli non ha alcuna pretesa giuridica di accedere a tale funzione, non possiede alcun diritto affinché la scelta dell'autorità cada su sé stesso anziché su di un terzo e non è quindi leso dalla relativa decisione nei suoi interessi giuridicamente protetti (Rep 1985 242 consid. 3 con riferimenti). La vertenza in esame non concerne tuttavia la mancata nomina del ricorrente, ma prende spunto dalla decisione con la quale le autorità cantonali hanno ritenuto che questi non adempiva le condizioni per partecipare al concorso per l'assunzione di due dipendenti pubblici e si sono quindi rifiutate di prendere in considerazione la sua candidatura. Ora, a questo proposito occorre rilevare che l'art. 4 cpv. 2 del regolamento ticinese dei dipendenti dello Stato, del 13 dicembre 1995 (RDS), prescrive che nel bando di concorso siano indicati i requisiti che devono soddisfare i candidati per poter partecipare alla gara. Benché la legge non lo indichi esplicitamente, chiunque ritiene di adempiere queste condizioni dispone dunque di un diritto a che la propria candidatura venga presa in considerazione dall'autorità di nomina. Ne consegue che, nel caso di specie, il ricorrente appare senz'altro toccato nei suoi interessi personali e giuridicamente protetti dalla decisione qui impugnata con cui il governo ticinese gli ha, per l'appunto, negato la facoltà di partecipare al suddetto concorso. Il fatto poi di sapere se egli adempiva o meno le condizioni di partecipazione alla gara è una questione di merito e non di ricevibilità del gravame. 
1.3 In materia di ricorso di diritto pubblico, la legittimazione ad agire presuppone pure l'esistenza per l'insorgente di un interesse pratico e attuale alla modifica o all'annullamento della decisione impugnata, non solo quando è inoltrato il gravame, ma anche quando il Tribunale federale si pronuncia nel merito (DTF 118 Ia 488 consid. 1a con rinvii). Nel caso di specie, ci si può domandare se detta condizione sia data. Il ricorrente afferma infatti che il Consiglio di Stato ticinese, subito dopo aver ricevuto il dispositivo della decisione del Tribunale federale del 10 luglio 2001 con cui gli venivano rinviati gli atti per competenza a statuire nel merito, avrebbe proceduto a effettuare le nomine per i due suddetti posti a concorso, senza prima avere risolto il problema di sapere se la sua candidatura dovesse essere presa in considerazione o meno. È evidente che se ciò dovesse essere il caso, potrebbero sorgere dei dubbi in merito alla questione di sapere se il ricorrente disponga ancora di un interesse attuale ad agire. Nelle sue osservazioni, il governo cantonale non ha preso posizione in proposito, ragione per la quale non è del tutto chiaro se ciò sia stato effettivamente il caso o meno. Il quesito può tuttavia rimanere aperto in questa sede, poiché, in tutti i casi, il gravame risulta infondato nel merito per le ragioni che saranno qui di seguito esposte. 
1.4 Da ultimo va ancora precisato che il ricorso di diritto pubblico ha, di regola, funzione meramente cassatoria: sono pertanto inammissibili le conclusioni che eccedono la semplice richiesta di annullamento dell'atto impugnato (DTF 120 Ia consid. 2b con rinvii). Pertanto, nella misura in cui il ricorrente chiede pure che sia fatto ordine al Consiglio di Stato ticinese di indire un nuovo concorso, il suo gravame è irricevibile. 
2. 
2.1 Nel giudizio qui impugnato, il Consiglio di Stato ha in primo luogo considerato che A.________ aveva partecipato al suddetto concorso senza formulare nessuna obiezione o riserva in merito alle condizioni di gara esposte nel bando n. 1043/01 apparso sul numero del marzo 2001 del bollettino interno dell'Amministrazione cantonale, ragione per la quale le sue censure, volte a rimettere in discussione il contenuto di tale atto, sarebbero tardive, in quanto sollevate soltanto dopo aver appreso della sua esclusione dalla procedura. 
2.2 Il ricorrente contesta tale argomentazione. Sostiene di avere reagito tempestivamente allo scritto datato 23 aprile 2001 della Sezione delle risorse umane, attraverso l'introduzione il 4 maggio 2001 di un ricorso di diritto pubblico davanti al Tribunale federale, poi trasmesso al Consiglio di Stato per competenza. Afferma di avere rispettato in questo modo i termini previsti dalla procedura cantonale, anche perché gli stessi erano rimasti sospesi a causa delle ferie giudiziarie pasquali. Rimprovera pertanto al governo cantonale di essere incorso in un diniego formale di giustizia. 
 
Aggiunge che, al momento di introdurre la sua candidatura, egli era convinto (come lo è tuttora) di adempiere le condizioni per poter partecipare al concorso e pertanto non poteva già allora sollevare delle critiche riferite al contenuto del bando. In questo senso, sostiene di avere preso coscienza della necessità di opporsi alla sua esclusione dal concorso soltanto dopo avere ricevuto la lettera 23 aprile 2001 della Sezione delle risorse umane con cui gli veniva per l'appunto comunicato ciò. A questo proposito censura la violazione del divieto di formalismo eccessivo. 
2.3 Come indicato dal Consiglio di Stato, per gli appalti pubblici retti dalle disposizioni del relativo Concordato intercantonale del 25 novembre 1994 (CIAP; RS 172.056.4), il Tribunale federale ha avuto modo di considerare che, giusta il § 33 lett. b delle direttive d'esecuzione al citato concordato (DECIAP), il bando di concorso costituisce una decisione impugnabile e che pertanto eventuali obiezioni in merito al suo contenuto o a quello dei documenti di concorso ad esso allegati devono essere sollevate nei termini previsti dalla legge per contestare in giudizio un simile atto, senza in particolare attendere l'esito della procedura (DTF 125 I 203 consid. 3a). Ora, è per il vero dubbio che una simile prassi sia applicabile anche a casi come quello qui in esame, dove la procedura di concorso verte sull'assunzione di un dipendente dell'Amministrazione cantonale, già per il fatto che, a differenza dell'ordinamento intercantonale sugli appalti pubblici, la legislazione ticinese in materia di impiegati statali non conferisce esplicitamente al bando di concorso per l'assunzione di nuovi dipendenti il carattere di una decisione a sé stante, impugnabile autonomamente. La questione non merita comunque di essere ulteriormente approfondita nella presente sede, in quanto, indipendentemente dal fatto di sapere se il ricorrente era tenuto o meno ad impugnare formalmente il bando, sussistono altri motivi che consentono di ritenere intempestiva la sua reazione avverso le condizioni di partecipazione alla gara. 
 
Si deve infatti considerare che il concorso litigioso era stato pubblicato sul "Bollettino dei posti a concorso interno 03/2001". Tale scritto specificava in modo assolutamente chiaro che i concorsi in esso riportati erano "riservati ai soli dipendenti dell'Amministrazione cantonale" e, che ai medesimi sarebbero stati ammessi anche gli ausiliari che avevano" conseguito almeno 12 mesi di servizio ininterrotto presso lo Stato". Per quanto attiene poi alle condizioni generali di gara, tale documento rinviava alle condizioni "previste dalla procedura ordinaria di concorso (art. 12 e seguenti LORD)". Queste condizioni erano evidentemente parte integrante del bando litigioso e valevano quindi anche per il concorso in esame. Orbene, risulta dagli atti che nel momento in cui, nel mese di aprile del 2001, il ricorrente si è procurato una copia del citato bollettino ed ha presentato la propria candidatura, egli non lavorava già più per l'Amministrazione cantonale ticinese: in effetti il programma occupazionale da lui svolto presso l'allora Dipartimento delle opere sociali si era concluso nel precedente mese di febbraio. All'insorgente non poteva quindi sfuggire il fatto che, essendo a quel tempo disoccupato, egli non adempiva chiaramente le condizioni previste dal suddetto Bollettino per poter partecipare al concorso in parola. Una volta terminato il programma occupazionale, questi non aveva infatti più nessun valido motivo per potersi ancora considerare come un dipendente dell'Amministrazione cantonale. Per tutte queste ragioni, A.________ non può obiettivamente sostenere di essersi reso conto delle restrittive condizioni di partecipazione al concorso soltanto dopo avere appreso della sua esclusione dalla gara mediante lettera del 23 aprile 2001 della Sezione delle risorse umane. 
 
In simili circostanze le regole delle buona fede gli imponevano dunque di esprimere, se del caso, il suo dissenso nei confronti di tali condizioni senza indugio o comunque al più tardi contemporaneamente all'introduzione della sua candidatura. Avendo omesso di fare questo, il ricorrente ha dato invece l'impressione di accettare incondizionatamente il genere di procedura indetto e le restrizioni previste dal bando in merito ai requisiti di partecipazione al concorso, motivo per il quale la sua decisione di reagire soltanto dopo aver ricevuto la suddetta lettera della Sezione delle risorse umane non può beneficiare di nessuna tutela sul piano giuridico. 
 
Ritenendo tardive le censure sollevate dal ricorrente contro il bando e il suo contenuto, il Consiglio di Stato ticinese non ha pertanto reso una decisione arbitraria o lesiva del divieto di formalismo eccessivo. 
2.4 Alla luce di quanto precede, l'esecutivo cantonale non era dunque tenuto ad entrare nel merito delle contestazioni sollevate dal ricorrente tardivamente riguardo alla pretesa incompatibilità della procedura di concorso interno indetta nel caso concreto con quanto disposto dalla legislazione ticinese in materia di dipendenti statali. Per il che, anche la censura, secondo cui il Consiglio di Stato sarebbe incorso in un diniego di giustizia formale, per avere tralasciato di statuire sulla citata censura, risulta infondata. 
 
A titolo abbondanziale, va comunque detto che, anche se fossero state da vagliare nel merito, le doglianze sollevate dal ricorrente avverso il bando e il suo contenuto sarebbero state in ogni caso da respingere. L'art. 12 cpv. 1 LORD istituisce la regola secondo cui la nomina dei dipendenti del Cantone ha luogo in base ad un concorso pubblicato nel Foglio ufficiale cantonale per la durata minima di 15 giorni. La medesima disposizione prevede poi che eccezionalmente l'autorità di nomina può prescindere dalla pubblicazione del concorso (cpv. 3) e che il Consiglio di Stato è tenuto a designare le funzioni che sono occupate senza pubblico concorso (cpv. 4). Facendo uso delle ampie competenze attribuitegli da queste ultime norme, l'esecutivo cantonale ha emanato l'art. 8 del regolamento dei dipendenti dello Stato, del 13 dicembre 1995 (RDS), il quale prevede che il governo può prescindere dalla pubblicazione del concorso per le funzioni dirigenti direttamente subordinate al suo collegio o ai singoli Consiglieri di Stato (cpv. 1). Inoltre, giusta l'art. 8 cpv. 2 RDS, non sono sottoposti alla pubblicazione del bando di concorso le promozioni per le funzioni di carriera interna a singole unità amministrative (lett. a), le nomine e gli incarichi dei medici assistenti e dei funzionari amministrativi, ritenuto l'aggiornamento periodico dell'elenco delle domande di lavoro per queste funzioni, censite dai servizi centrali (lett. b), nonché i trasferimenti interni, purché non abbinati a promozione (lett. c). 
 
Ora, quest'ultima disposizione conferisce all'esecutivo cantonale un ampio margine di manovra, dal momento che esso ha in pratica sempre la possibilità di optare per un'occupazione dei posti di lavoro liberi da parte di persone già attive nell'Amministrazione. In effetti, né la legge sugli impiegati dello Stato, né il relativo regolamento d'applicazione prevedono delle restrizioni sostanziali a questa facoltà, la quale, più che un'eccezione al principio del pubblico concorso costituisce semmai un'alternativa a quest'ultimo, volta principalmente a promuovere la mobilità dei dipendenti del Cantone e a permettere un migliore utilizzo delle risorse umane già a disposizione dello Stato. Per il che, la decisione delle autorità ticinesi di indire un concorso interno, invece che pubblico, per la nomina di due segretari-ispettori presso l'Ufficio dell'assicurazione invalidità dell'Istituto delle assicurazioni sociali non appare di per sé contraria alla regolamentazione cantonale in vigore. 
3. 
Il fatto poi che la Sezione delle risorse umane prima e il Consiglio di Stato poi abbiano interpretato le condizioni di partecipazione al concorso sopra menzionate, nel senso di ammettere a questo genere di procedure soltanto i dipendenti dell'Amministrazione cantonale nominati, incaricati o assunti quali ausiliari da almeno 12 mesi, per quanto opinabile, non risulta arbitrario (sul concetto d'arbitrio cfr. DTF 125 I 166 consid. 2a; 125 II 129 consid. 5b e rinvii). In effetti, anche in assenza di una disposizione legale che lo preveda espressamente, non si può considerare come completamente destituita di qualsiasi fondamento logico la scelta delle autorità ticinesi di prendere in considerazione per questo genere di procedure soltanto quelle persone che già si trovano legate allo Stato da un rapporto lavorativo che presenta determinate caratteristiche di stabilità e durevolezza. Condizioni queste che invece non sono manifestamente adempiute da chi è attivo presso l'ente pubblico semplicemente a titolo precario, come può essere ad esempio il caso per le persone che svolgono uno "stage" di formazione o (come è stato il caso per il ricorrente sino al mese di febbraio del 2001) che seguono un programma occupazionale temporaneo, ai sensi dell'art. 72 LADI. Nella misura in cui non si può considerare che queste categorie di collaboratori facciano parte a tutti gli effetti dell'apparato amministrativo cantonale, la scelta di precludere loro la possibilità di partecipare ai concorsi interni appare quindi sorretta da motivi che in nessun modo possono essere considerati pretestuosi o destituiti di qualsiasi fondamento logico. 
4. 
Il ricorrente sostiene poi che la decisione di indire delle procedure interne di concorso, anziché pubbliche, conferisce, senza alcuna valida ragione, un privilegio ai concorrenti che già si trovano alle dipendenze dello Stato. Censura a questo proposito la violazione del principio di uguaglianza. 
 
La doglianza è manifestamente infondata. Per costante prassi, il principio della parità di trattamento, garantito in termini generali dall'art. 8 Cost., non permette di fare, tra casi simili, delle distinzioni che nessun fatto importante giustifica o di sottoporre ad un regime identico situazioni che presentano tra di loro delle differenze rilevanti e di natura tale da rendere necessario un trattamento diverso. Le situazioni paragonate non devono necessariamente essere identiche sotto ogni aspetto, ma la loro similitudine va stabilita per quel che riguarda i fatti pertinenti per la decisione da prendere (DTF 119 Ia 123 consid. 2b; 117 Ia 257 consid. 3b e rispettivi rinvii). Ora, nel caso di specie, quest'ultima condizione non risulta adempiuta. Il ricorrente raffronta in effetti due procedure tra loro notevolmente differenti per gli scopi che si prefiggono, vale a dire da un lato la procedura con cui lo Stato assume nuovi dipendenti e dall'altro quella attraverso la quale il medesimo offre ai propri collaboratori la possibilità di cambiare posto di lavoro all'interno dell'apparato amministrativo. Il fatto poi che in questo secondo caso siano ammesse ai concorsi soltanto le persone che già lavorano per l'ente pubblico non costituisce un privilegio in loro favore, ma la premessa logica e necessaria all'attuazione di una procedura volta sostanzialmente a perseguire degli obiettivi del tutto legittimi in materia di politica del personale. In questo senso, non può essere ravvisata nessuna violazione del principio di uguaglianza nella scelta dello Stato di indire, laddove lo ritiene opportuno, dei concorsi interni, anziché pubblici, per occupare i posti di lavoro liberatisi all'interno della propria amministrazione. 
5. 
5.1 Da ultimo l'insorgente contesta la decisione del Consiglio di Stato ticinese di non concedergli l'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, così come da lui richiesto nel suo ricorso del 4 maggio 2001. Rimprovera in sostanza al governo cantonale di essere giunto arbitrariamente alla conclusione che egli non sarebbe una persona indigente. 
5.2 Anche su questo punto il ricorso risulta infondato. Innanzitutto si deve dire che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, è senza incorrere nell'arbitrio che il Consiglio di Stato ha tenuto conto del salario mensile di fr. 3'300.-- percepito da quest'ultimo al momento di rendere il proprio giudizio per il lavoro svolto presso l'Ufficio esazione e condoni del Dipartimento delle finanze del Cantone Ticino, anziché della situazione esistente al momento in cui era stato introdotto il gravame. Né tanto meno si può rimproverare al governo ticinese di non avere tenuto conto del fatto che questo suo impiego, iniziato nel mese di luglio del 2001, fosse limitato nel tempo, visto che nel giudizio impugnato viene esplicitamente fatto riferimento a tale circostanza, laddove si accenna allo svolgimento da parte di quest'ultimo di un'"attività temporanea". Il Consiglio di Stato non poteva però prevedere, nel momento in cui ha adottato la decisione qui impugnata, che a partire dal mese di febbraio 2002 il ricorrente sarebbe nuovamente stato disoccupato. I documenti prodotti da quest'ultimo nella presente sede per dimostrare detta circostanza si riferiscono pertanto a dei fatti nuovi, ossia intervenuti successivamente all'emanazione del giudizio impugnato, e, in quanto tali, non possono essere presi in considerazione (DTF 118 III 37 consid. 2a; 117 Ia 3 consid. 2; 115 Ia 185 consid. 2). 
 
Chiariti questi aspetti, si deve quindi considerare che il calcolo del minimo vitale effettuato dall'istanza di ricorso cantonale non presta il fianco alle critiche sollevate nel gravame. Certo, è vero che il ricorrente beneficiava a quel tempo di un reddito tutto sommato modesto e oltretutto per un periodo limitato; si deve però anche considerare che la procedura svoltasi davanti al Consiglio di Stato ha comportato per quest'ultimo dei costi processuali alquanto contenuti, essendo stata esposta a suo carico unicamente una tassa di giustizia di fr. 200.--. Per quanto attiene poi alle spese di patrocinio, la causa non presentava delle difficoltà tali da lasciar presagire l'esposizione di un onorario d'avvocato particolarmente elevato. Inoltre si deve considerare che se anche l'esecutivo cantonale avesse tenuto in considerazione gli oneri d'imposta a carico del ricorrente, esso non sarebbe verosimilmente pervenuto ad una soluzione diversa da quella adottata. Emerge in effetti dalle tavole processuali che per il biennio 2001/2002 il debito d'imposta di A.________ ammonta all'incirca a complessivi fr. 2'500.-- annui, corrispondenti a poco più di fr. 200.-- al mese. Tenuto conto di quest'ultimo importo, il salario netto che egli percepiva sarebbe comunque stato sufficiente per permettergli di far fronte alle proprie spese correnti, lasciandogli comunque un piccolo margine disponibile, con cui coprire, se del caso attraverso dei versamenti rateali, i costi derivanti dal procedimento cantonale. Avuto riguardo di tutto quanto precede, è dunque senza incorrere nella violazione del divieto d'arbitrio che il Consiglio di Stato ha negato l'esistenza di una situazione di indigenza a carico dell'insorgente, rifiutandosi di concedere a quest'ultimo il beneficio dell'assistenza giudiziaria. 
6. 
Avuto riguardo di tutto quanto precede, il gravame, nella misura in cui è ammissibile, deve essere respinto. 
 
Visto che lo stesso era sin dall'inizio privo di possibilità di esito favorevole, l'istanza di assistenza giudiziaria, è respinta (art. 152 OG). Ciò non impedisce comunque di tenere conto della situazione finanziaria modesta dell'insorgente per determinare l'ammontare delle spese processuali a suo carico (art. 156 cpv. 1, 153 e 153a OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
2. 
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
3. 
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico del ricorrente. 
4. 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione delle risorse umane, e al Consiglio di Stato del Cantone Ticino. 
Losanna, 12 settembre 2002 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il presidente: Il cancelliere: