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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa {T 7} 
U 295/03 
 
Sentenza del 16 ottobre 2006 
IIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Leuzinger, Presidente, Borella e Buerki Moreni, supplente; Grisanti, cancelliere 
 
Parti 
R._________, ricorrente, rappresentata dall'avv. Marco Probst, via Motta 24, 6901 Lugano, 
 
contro 
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, opponente 
 
Istanza precedente 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
(Giudizio del 9 ottobre 2003) 
 
Fatti: 
A. 
In data 12 novembre 1998 R._________, nata nel 1980, di formazione estetista, ma al momento dei fatti al beneficio di prestazioni dell'assicurazione disoccupazione, e, in quanto tale, assicurata presso l'Istituto nazionale svizzero d'assicurazione contro gli infortuni (INSAI), è rimasta vittima di un incidente della circolazione in sella a una motocicletta guidata dal suo futuro marito. I medici del pronto soccorso dell'Ospedale X.________, che l'hanno visitata il giorno stesso, hanno diagnosticato contusioni multiple, escoriazioni e sospetta lesione legamentare al ginocchio destro. 
 
Il caso è stato assunto dall'assicuratore infortuni, il quale ha corrisposto le prestazioni di legge. A partire dall'11 gennaio 1999 l'assicurata è stata dichiarata abile al lavoro al 100%, pur continuando ad usufruire di ripetute sedute di fisioterapia a carico dell'INSAI, da ultimo ancora nel corso del 2001. Dopo avere lavorato, a partire dall'autunno 1999, per circa un anno come cassiera presso i negozi I.________, l'assicurata ha aperto nel mese di novembre-dicembre 2000 uno studio di estetista in proprio. 
 
Con decisione formale del 4 gennaio 2002 l'assicuratore infortuni ha assegnato all'interessata un'indennità per menomazione dell'integrità del 5%, negando per contro il diritto a una rendita di invalidità per mancanza di postumi infortunistici suscettibili di pregiudicare in maniera apprezzabile la capacità di guadagno. Il provvedimento è stato confermato in data 10 maggio 2002 in seguito all'opposizione interposta dall'avv. Marco Probst per conto dell'interessata. 
B. 
Patrocinata dall'avv. Probst, R._________ si è aggravata al Tribunale delle assicurazioni del Canton Ticino, chiedendo l'annullamento della decisione impugnata e l'assegnazione di una rendita di invalidità del 20% come pure di un'indennità per menomazione dell'integrità del 10%. In via subordinata ha domandato il rinvio degli atti all'autorità amministrativa per ulteriori accertamenti. 
 
Ritenendo che l'assicurata avrebbe comunque potuto sfruttare appieno la propria capacità lavorativa residua nell'attività di venditrice presso una profumeria e considerando corretta la valutazione dell'INSAI in merito all'indennità per menomazione dell'integrità, il Tribunale cantonale, statuendo per giudice unico, ha respinto il gravame mediante giudizio del 9 ottobre 2003. 
C. 
Sempre rappresentata dall'avv. Probst, R._________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale chiede l'annullamento del giudizio impugnato con contestuale assegnazione di una rendita di invalidità del 20% come pure di un'indennità per menomazione dell'integrità del 10%. Dei motivi si dirà, per quanto occorra, nei considerandi. 
 
Chiamato a pronunciarsi sul gravame, l'INSAI, rappresentato dall'avv. Mattia A. Ferrari, ne propone la reiezione, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, divisione malattia e infortuni (dal 1° gennaio 2004 integrata nell'Ufficio federale della sanità pubblica), non si è espresso. 
 
Diritto: 
1. 
Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000 sono state apportate diverse modifiche all'ordinamento in materia di assicurazione contro gli infortuni (LAINF e OAINF). Tuttavia, nel caso in esame si applicano le disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2002, poiché il giudice delle assicurazioni sociali non può di principio tenere conto di modifiche di legge o fattuali successive alla data della decisione su opposizione in lite (DTF 129 V 4 consid. 1.2 con i riferimenti). 
2. 
2.1 Oggetto del contendere è in primo luogo il diritto di R._________ a una rendita di invalidità dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. 
2.2 Nei considerandi dell'impugnata pronunzia, cui si rinvia, l'autorità giudiziaria cantonale ha già esposto le norme legali e di ordinanza, nonché i principi giurisprudenziali disciplinanti la materia, rammentando in particolare i presupposti che devono essere adempiuti per conferire a una persona assicurata il diritto a una rendita d'invalidità dell'assicurazione contro gli infortuni (art. 18 cpv. 1 LAINF). Al riguardo va precisato che il grado d'invalidità è determinato paragonando il reddito del lavoro che l'assicurato potrebbe conseguire dopo l'insorgenza dell'invalidità, e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività esigibile da lui in condizioni equilibrate del mercato del lavoro (reddito da invalido), con quello che avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido; art. 18 cpv. 2 LAINF). 
2.3 Giova qui rammentare che quale momento determinante per il raffronto dei redditi dev'essere considerato quello dell'inizio dell'eventuale diritto alla rendita (DTF 129 V 222). A tal proposito, tenuto conto del rapporto 19 luglio 2000 del medico di circondario, dott. C.________, come pure del fatto che l'interessata ancora nel mese di maggio 2001 ha ricevuto il benestare dall'INSAI per un ciclo di nove sedute di fisioterapia, può essere prestata adesione alla valutazione della Corte cantonale che ha ritenuto quale momento determinante per questo raffronto l'anno 2001, non potendosi - al più tardi - a partire da tale momento attendersi dalla continuazione della cura medica alcun miglioramento sensibile dello stato di salute (art. 19 cpv. 1 LAINF). 
3. 
Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 224 consid. 4.3.1 con riferimento). Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (DTF 129 V 224 consid. 4.3.1). Soltanto in presenza di circostanze particolari si giustifica di scostarsi da questo valore e di ricorrere ai dati statistici risultanti dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) edita dall'Ufficio federale di statistica. Questo sarà in particolare il caso laddove l'assicurato, prima di essere riconosciuto incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione (sentenza del 17 ottobre 2003 in re T., B 80/01, consid. 5.2.2, riassunta in REAS 2004 pag. 239; cfr. pure le sentenze del 14 luglio 2006 in re P., I 201/06, consid. 5.2.3, e del 4 settembre 2002 in re L., I 774/01, consid. 3b). 
3.1 Nel caso di specie, il primo giudice ha stabilito il reddito senza invalidità in fr. 33'600.- annui, conformemente a quanto attestatogli dall'Associazione estetiste della Svizzera italiana (AESI). Interpellata dal Tribunale cantonale, l'AESI ha infatti dichiarato che, nel 2001, un'estetista con certificato federale avrebbe potuto realizzare un salario mensile iniziale di fr. 2'500.- e, dopo sei mesi di attività, di fr. 2'800.-. 
3.2 Questo dato, di per sé non (più) contestato dalle parti, non può tuttavia essere ritenuto dal Tribunale federale delle assicurazioni. La ricorrente, al momento dell'infortunio, aveva infatti da poco concluso la propria formazione ed era, in qualità di disoccupata, alla ricerca di un'occupazione. Poiché ella non percepiva alcun salario effettivo, che potesse essere utilizzato quale reddito da valido, si deve fare riferimento ai dati statistici della tabella TA1 dell'ISS, relativi ai salari medi (lordi) applicabili in Svizzera nel settore privato. 
 
Ora, prendendo il dato nazionale valido nel settore dei servizi personali (ISS 2000, pag. 31, Tabella TA1, cifra 93, "Persönliche Dienstleistungen", colonna 3 [preesistenza di specifiche conoscenze professionali; "Berufs- und Fachkenntnisse vorausgesetzt"], donne ["Frauen"]), il reddito mensile di riferimento sarebbe di fr. 3'109.-. A dimostrazione della validità del dato considerato, si rileva che esso si avvicina di molto al valore riportato alla Tabella TA7, concernente il settore privato e pubblico, per la cura del corpo e dei vestiti ("Körper- und Kleiderpflege", ISS 2000, pag. 41, cifra 34, colonna 3, donne: fr. 3'147.- mensili). Dopo adattamento dell'importo di fr. 3'109.- all'orario settimanale abituale (41,7 ore) e all'evoluzione salariale nel settore specifico (2,1%) per l'anno 2001 (La Vie économique, 9/2006, pag. 90 seg., tabelle B9.2 e B.10.2), si ottiene un reddito annuo senza invalidità di fr. 39'710,30. 
3.3 Per il resto, correttamente la Corte di prime cure non ha tenuto conto del reddito conseguibile da un'estetista indipendente sana, in quanto agli atti non vi è alcun indizio che permetta di concludere che l'assicurata, in assenza del danno alla salute, avrebbe aperto uno studio estetico in proprio. Al momento dell'incidente l'interessata era, seppur da poco, diplomata e iscritta all'assicurazione disoccupazione in quanto senza attività. Di conseguenza si può e si deve presumere che essa fosse alla ricerca di un'attività dipendente (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a, 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). Del resto, nel ricorso di diritto amministrativo l'insorgente ha espressamente dichiarato di avere solo in un secondo tempo, a causa dei noti problemi di salute e dopo non essere riuscita a reperire un'attività quale estetista dipendente, optato per un'attività indipendente. In simili condizioni non si può neppure sostenere che lo svolgimento di un'attività indipendente facesse parte di una normale evoluzione della carriera da lei intrapresa (RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). Quale reddito senza l'invalidità andava quindi giustamente - anche se su altre basi - computato il salario che l'assicurata avrebbe percepito esercitando l'attività di estetista dipendente. 
4. 
Per quanto concerne per contro la determinazione del reddito da invalido, il Tribunale federale delle assicurazioni ha in sostanza stabilito fare stato in primo luogo la situazione salariale concreta della persona interessata, a condizione che quest'ultima sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale (DTF 126 V 75 segg.). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali, come risultano dall'ISS (DTF 126 V 76 consid. 3b con riferimenti) oppure quelli deducibili dalla documentazione dell'INSAI relativa ai posti di lavoro (DTF 129 V 472; RAMI 1999 no. U 343 pag. 412). 
5. 
Nel caso di specie, si tratta innanzitutto di determinare l'attività esigibile dalla ricorrente dopo l'insorgenza del danno alla salute riconducibile al noto infortunio, in modo tale da poi stabilire, su tale base, il reddito da contrapporre al guadagno senza invalidità. 
5.1 L'INSAI ha sostanzialmente fatto valere che l'assicurata sarebbe in grado di svolgere in misura normale, e quindi senza limitazioni, la sua attività appresa di estetista. 
 
Per parte sua, il Tribunale cantonale non ha ritenuto necessario stabilire se essa sia o meno ancora in grado di esercitare pienamente tale professione e quindi di sfruttare completamente la propria capacità lavorativa residua in tale attività, come ritenuto dall'INSAI ma contestato dal perito di parte, dott. F.________. Osservando, sulla scorta di quanto attestato dall'AESI, che il diploma di estetista le permetterebbe di esercitare, senza necessità di ulteriore formazione complementare, anche l'attività di venditrice presso una profumeria o un negozio specializzato, il primo giudice ha considerato pienamente esigibile, per l'assicurata, l'esercizio, a tempo pieno, di una tale attività, computandole un guadagno annuo di fr. 36'696.- per il 2001. Il giudice cantonale ha dedotto tale importo dai dati elaborati dall'Ufficio cantonale di statistica (Ustat) procedendo dai rilevamenti effettuati dall'omonimo Ufficio federale. In particolare si è fondato sul dato pubblicato dall'Ustat afferente il solo settore ticinese dei servizi, e più precisamente il ramo della vendita al dettaglio di beni di consumo e servizi, per accertare un reddito mensile di fr. 2'848.- per l'anno 2000, rivalutato a fr. 3'058.- mensili (e, quindi, a fr. 36'696.- annui) per il 2001. Per tenere conto delle particolarità del caso, il giudice cantonale ha applicato una riduzione del 10% su questo valore, ottenendo così un reddito da invalido di fr. 33'026.- e un grado d'invalidità dell'1,70% (recte: del 2% [sentenza del 15 gennaio 2004 in re S., U 173/02, pubblicata in SVR 2004 UV no. 12 pag. 44]), insufficiente per rivendicare il diritto a una rendita (RAMI 1988 no. U 48 pag. 230; per quanto attiene alla situazione instaurata dalla LPGA, cfr. l'art. 18 cpv. 1 LAINF, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, stante il quale, per avere diritto a una rendita d'invalidità l'assicurato dev'essere invalido almeno nella misura del 10%). 
 
L'insorgente, infine, rimprovera al Tribunale cantonale di non avere tenuto conto, a titolo di reddito ipotetico da invalida, delle entrate da lei effettivamente conseguite quale estetista indipendente, attività che ha intrapreso dopo avere lavorato un anno come cassiera presso I.________ e avere invano cercato un'occupazione quale estetista dipendente. A suo dire, il grado di invalidità avrebbe dovuto essere fissato raffrontando il reddito conseguibile nell'attività (ridotta, a causa soprattutto dei postumi residuali interessanti il rachide cervicale) svolta dopo l'infortunio, con quello realizzabile da un'estetista indipendente sana. 
5.2 Conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434). 
 
Dalla persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb). Se ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di professione va ammessa e anche il libero professionista può essere trattato, ai fini della valutazione del suo reddito da invalido, come se avesse rinunciato alla propria attività indipendente (cfr. sentenza del 22 ottobre 2001 in re W., I 224/01, consid. 3b/bb). In tal caso, per stabilire l'invalidità, vengono computate quelle entrate che egli potrebbe percepire tramite un'attività lavorativa dipendente adeguata al danno alla salute (si veda anche la sentenza del 9 maggio 2001 in re D., I 147/01). 
5.3 Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre di documenti rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti. Il compito del medico consiste infatti nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro. Inoltre, la documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). È quindi importante che il medico indichi chiaramente a quali attività si riferisce la sua valutazione della capacità lavorativa. 
5.4 Va poi precisato che il concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica e astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, l'esistenza di un mercato strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di volta in volta stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto ad una rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente esigua da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiono sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c; sentenza del 20 aprile 2004 in re K., I 871/02, consid. 3). 
5.5 Dagli atti medici all'incarto, in particolare dalla risonanza magnetica eseguita nell'agosto 2000, risulta segnatamente la presenza di una discopatia a livello C6-7 con spondilosi e protrusione anteriore del disco con una discreta anterolistesi del corpo vertebrale C6 su C7, una lieve protrusione diffusa del disco a questo livello senza compressione radicolare, nonché lievi segni di uncartrosi e una lieve deformazione verosimilmente post-traumatica anteriormente a livello del corpo vertebrale C 7. Per il resto non si evidenziano compressioni radicolari o sicure lesioni legamentari, mentre sono ravvisabili iniziali segni di discopatia a livello C 5-6. Una nuova risonanza eseguita il 16 gennaio 2003, così come altri esami messi in atto precedentemente, hanno fatto stato di una situazione invariata. 
 
A proposito dell'incidenza del danno alla salute sulla capacità lavorativa dell'assicurata, il dott. C.________, specialista in chirurgia, ha dichiarato che l'interessata è in grado di svolgere l'attività appresa di estetista al 100%, in quanto eventuali limitazioni quali quelle relative alla pratica del massaggio e della ceretta non sarebbero riconducibili all'infortunio, bensì alla costituzione fisica piuttosto gracile (54 kg per un'altezza di 172 cm). Per parte sua, il perito privatamente consultato dall'interessata, dott. F.________, primario di ortopedia e chirurgia ortopedica dell'Ospedale X.________, dopo aver precisato che l'assicurata ha senza dubbio subito un significativo trauma d'accelerazione/decelerazione della colonna cervicale - comunque non menzionato nella cartella di pronto soccorso - ha per contro dichiarato che l'assicurata è abile al 50% nelle attività pesanti inerenti l'attività appresa di estetista, e meglio per quel che riguarda l'esecuzione di massaggi e cerette, mentre lo è al 100% per quanto concerne le ulteriori mansioni. 
 
Nei confronti del signor P.________ dell'INSAI l'assicurata ha dal canto suo dichiarato di lavorare solo alcuni giorni a tempo pieno, dovendosi per il resto occupare anche della casa e non volendosi quindi sovraccaricare. A proposito delle difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività appresa ha precisato che esse riguardano l'applicazione di cerette e massaggi, in quanto queste mansioni provocano l'insorgenza di dolori cervicali. Al riguardo ha però aggiunto che il fatto di lavorare in proprio le permette di alternare lavori leggeri a attività pesanti. Ha dichiarato di conseguire un reddito netto di circa fr. 1'500.- mensili (o fr. 3'000.-/4'000.- lordi mensili), quando invece il salario mensile di un'estetista dipendente si aggirerebbe intorno a fr. 2'800.- alla fine del tirocinio e a fr. 3'200.- dopo qualche anno di pratica. Al dott. F.________ l'interessata ha inoltre dichiarato di svolgere la propria attività al 50% e di non poterla incrementare a causa dei disturbi di cui soffre. 
5.6 Un attento esame degli atti induce questa Corte a concludere che è effettivamente irrilevante, ai fini del giudizio, stabilire se l'attività di estetista è totalmente esigibile per l'assicurata, malgrado i postumi dell'infortunio, oppure se vi siano limitazioni post-infortunistiche ostacolanti l'esercizio delle mansioni più pesanti quali l'applicazione di massaggi e cerette, come indicato dal dott. F.________. Come rettamente evidenziato dal Tribunale di prime cure, infatti, la formazione di estetista permette all'assicurata di svolgere, senza limitazioni e a tempo pieno, altre attività senz'altro presenti in misura sufficiente sul mercato del lavoro ticinese, tra cui quella di venditrice di prodotti cosmetici (a tal proposito si veda già solo la lista fornita dalla ricorrente indicante 16 centri specializzati). L'interessata resterebbe nell'ambito del suo settore di formazione. 
 
Secondo la generale esperienza della vita, la professione di venditrice di prodotti cosmetici non comporterebbe inoltre mansioni pesanti e sarebbe compatibile con i disturbi di cui soffre la ricorrente, non impedendole in particolare di alternare la posizione seduta a quella eretta, tramite l'ausilio di sgabelli o altro. Quanto all'asserita necessità di portare, in una professione come quella di venditrice di prodotti cosmetici, dei tacchi a spillo, che l'insorgente non potrebbe calzare a causa dei suoi disturbi, questa Corte si limita ad osservare che esistono scarpe senza tacchi ugualmente eleganti e consone all'abbigliamento normalmente richiesto in tale genere di attività. La professione citata va pertanto considerata totalmente esigibile per l'assicurata e, al contrario di quella attualmente esercitata di estetista indipendente, le consente di ridurre notevolmente il danno, come risulta dai dati salariali indicati al considerando seguente. 
6. 
6.1 In assenza, come nel caso di specie, di dati salariali maggiormente attendibili, il reddito da invalida della ricorrente dev'essere stabilito sulla base delle tabelle di cui all'ISS, l'esame non potendo per contro avvenire sulla base di dati statistici cantonali, come invece ha fatto la Corte cantonale. Quanto alla questione della tabella applicabile tra le varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre 2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici relativi alle "grandi regioni" (tabella TA13) per determinare il reddito ipotetico da invalido (cfr. pure la sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3). Quest'ultimo deve di conseguenza essere stabilito sulla base della tabella TA1 dell'ISS. 
6.2 Alla luce delle conclusioni esposte in merito all'attività esigibile, si giustifica di prendere, anziché il valore mediano totale (meno favorevole per l'interessata), il valore relativo alla cifra 52 della tabella TA1 (ISS 2000, pag. 31, "Detailhandel und Reparatur", che si avvicina peraltro di molto anche ai valori riportati alla tabella TA7 alla voce vendita di beni di consumo/commercio al dettaglio, ISS 2000, pag. 41, cifra 27 ["Verkauf von Konsumgütern, Detailhandel"]) che può senz'altro applicarsi anche a una venditrice di prodotti cosmetici. Ora, anche volendo, nell'ipotesi maggiormente favorevole per la ricorrente, prendere il valore della colonna 4 (fr. 3'457.- mensili) anziché quello, di per sé maggiormente indicato nel caso di specie, considerata la formazione di cui dispone l'interessata, della colonna 3 (fr. 3'734.- mensili), il grado d'invalidità risultante sarebbe comunque nullo. 
 
Infatti il reddito di base (fr. 3'457.- mensili) andrebbe adattato all'orario settimanale (42,1 ore) e all'evoluzione salariale (2,4%) nel settore specifico per l'anno 2001 (La Vie économique, 9/2006, pag. 90 seg., tabelle B9.2 e B10.2). Ne conseguirebbe un importo di fr. 3'725,81 mensili (pari a fr. 44'709,79 annui). Anche volendo applicare un tasso di riduzione del 10%, riconosciuto dal primo giudice per tenere conto del fatto che l'assicurata si troverebbe al primo impiego nell'attività specifica di venditrice (per il resto, l'interessata, cittadina svizzera classe 1980, è stata giudicata in grado di esercitare l'attività sostitutiva confacente senza scapito di rendimento alcuno), si otterrebbe un reddito da invalida di fr. 40'238,89. Ora, contrapponendo il reddito senza invalidità poc'anzi (consid. 3.2) accertato (fr. 39'710,30.- annui) a quello da invalida (fr. 40'238,89), si ottiene un grado d'invalidità nullo, il guadagno da invalida essendo superiore a quello da valida. Ne discende che nessun diritto a una rendita d'invalidità può essere riconosciuto all'insorgente. 
7. 
Resta ancora da esaminare se la ricorrente abbia diritto a un'indennità per menomazione dell'integrità del 10%, come da essa preteso, oppure se debba essere confermata l'indennità del 5% riconosciutale dall'INSAI e tutelata dall'autorità giudiziaria cantonale. 
7.1 L'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale (art. 24 cpv. 1 LAINF). L'indennità per menomazione dell'integrità è assegnata in forma di prestazione in capitale. Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità della menomazione. Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF). Su questa base l'autorità esecutiva federale ha emanato l'art. 36 OAINF, il quale dispone che una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà per tutta la vita almeno con identica gravità. Essa è importante se l'integrità fisica o mentale, indipendentemente dalla capacità di guadagno, è alterata in modo evidente o grave (cpv. 1). L'indennità per menomazione dell'integrità è calcolata secondo le direttive figuranti nell'allegato 3 dell'ordinanza medesima (cpv. 2). Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni, sono concomitanti, l'indennità è calcolata in base al pregiudizio complessivo (cpv. 3, 1a frase). 
7.2 Dall'art. 25 cpv. 1 LAINF emerge quindi che l'indennità per menomazione dell'integrità è fissata in funzione della gravità della menomazione medesima. Quest'ultima viene valutata sulla base degli accertamenti medici. Ciò significa che tutti gli assicurati portatori degli stessi postumi di infortunio presentano un'identica menomazione dell'integrità; essa è in effetti commisurata in modo astratto, uguale per tutti. Da questo profilo l'indennità per menomazione dell'integrità si distingue quindi dall'indennità per torto morale ai sensi del diritto civile, per il quale si procede ad una valutazione individuale del danno avuto riguardo alle particolarità del caso. Contrariamente alla valutazione del torto morale secondo il diritto privato, la fissazione dell'indennità per menomazione dell'integrità può prendere a base criteri medici di carattere generale, risultanti da esami comparativi di postumi infortunistici analoghi, senza tener conto delle specifiche limitazioni che la lesione è suscettibile di comportare per un determinato assicurato. In altri termini, l'importo dell'indennità per menomazione dell'integrità non dipende dalle circostanze del caso concreto, ma da una valutazione medico-teorica del danno alla salute fisica o psichica, prescindendo da fattori di carattere soggettivo (DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 221 consid. 4b e sentenze ivi citate). 
7.3 L'allegato 3 dell'OAINF contempla una tabella delle menomazioni dell'integrità calcolate in per cento del guadagno massimo assicurato. Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (DTF 124 V 32 consid. 1b e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato). A titolo esemplificativo la perdita di un alluce corrisponde ad una menomazione del 5%, mentre la lussazione recidivante della spalla, la perdita della milza o di un padiglione auricolare a una menomazione del 10%. 
 
Per le menomazioni speciali o non indicate nell'elenco bisogna calcolare l'indennità in funzione della gravità della menomazione applicando la tabella per analogia (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato). La cifra 2 dell'allegato dispone inoltre che in caso di perdita parziale di un organo o del suo uso, l'indennità per la menomazione dell'integrità sarà corrispondentemente ridotta, precisando comunque che nessuna indennità viene versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al tasso del 5% dell'ammontare massimo del guadagno assicurato. 
7.4 L'INSAI ha inoltre allestito delle tabelle in aggiunta a quella succitata, le quali costituiscono unicamente direttive amministrative ai propri organi e non vincolano pertanto i tribunali. Tuttavia questa Corte ha già decretato che, nella misura in cui contengono unicamente dei valori indicativi che contribuiscono a trattare allo stesso modo tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'allegato 3 (DTF 116 V 157 consid. 3a, 113 V 219 consid. 2b; cfr. pure la sentenza del 28 giugno 2005 in re H., U 376/04, consid. 4). 
7.5 Se, infine, un danno all'integrità fisica o psichica non è previsto né nell'allegato 3 né nelle tabelle dell'INSAI, la valutazione va fatta tramite un raffronto con gli altri danni alla salute di simile natura (DTF 113 V 219 consid. 3). 
7.6 Nell'evenienza concreta, il grado dell'indennità per menomazione dell'integrità stabilito dall'INSAI e confermato dal giudice cantonale si fonda sulla tabella 7.2 del volume indennità per menomazione dell'integrità, edito dall'INSAI (edizione 1990), che contempla le affezioni post-traumatiche della colonna vertebrale. 
 
A giustificazione del grado del 5% il dott. C.________ ha precisato trattarsi di « osteocondrosi senza sintomi radicolari, d'interessamento da 1 a 5 segmenti, della scala funzionale di dolorabilità : + positivo : 0 - 5% », aggiungendo che « nel caso specifico vista la persistenza di moderati disturbi, è giustificato un tasso al massimo del 5% se si tiene conto pure di una certa progressione delle alterazioni morfologiche post-traumatiche ». Il dott. F.________ dal canto suo, per fissare il grado del 10%, si è fondato su dei criteri internazionali. 
 
Contrariamente a quanto sostenuto dall'assicurata entrambi i medici sono concordi nell'affermare che la fattispecie non è paragonabile ad una lussazione abituale della spalla, che prevede, secondo l'allegato 3, un'indennità del 10%. 
7.7 A ben vedere, il giudizio del Tribunale di prime cure va confermato e il ricorso di diritto amministrativo anche su questo punto respinto. 
 
La valutazione dell'INSAI appare fondata e si basa, come per tutti gli altri assicurati con affezioni analoghe, su tabelle elaborate a tal fine. Non si vede come si potrebbe, nel caso concreto, applicare all'assicurata criteri diversi rispetto a quelli ritenuti per tutti gli altri interessati. Così facendo si incorrerebbe in una violazione del diritto costituzionale all'uguaglianza di trattamento (art. 8 Cost.). Se si considerassero i criteri internazionali applicati dal dott. F.________, l'assicurata verrebbe palesemente avvantaggiata, senza alcun valido motivo, rispetto ad altri nei cui confronti è stato accertato il medesimo danno e il cui grado di menomazione dell'integrità è stato calcolato conformemente alla legge e alle citate tabelle. A parità di danno alla salute deve corrispondere per principio il medesimo grado di menomazione dell'integrità, in quanto l'indennità non dipende dalle circostanze del caso concreto. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
Non si percepiscono spese giudiziarie. 
3. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
Lucerna, 16 ottobre 2006 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
 
La Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: