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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1A.174/2004 /bom 
 
Sentenza del 13 settembre 2004 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale, 
Aeschlimann, Eusebio, 
cancelliere Crameri. 
 
Parti 
A.________, 
istante, 
 
contro 
 
Comune di Giornico, 6745 Giornico 
patrocinato dall'avv. Alberto Stefani, 
Stato del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona, rappresentato dal Consiglio di Stato, 
Residenza governativa, 6500 Bellinzona, 
Tribunale di espropriazione, via Bossi 3, 6900 Lugano, 
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, 
via Pretorio 16, casella postale, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
Revisione della sentenza del Tribunale federale 
del 28 agosto 2001 (causa 1A.98/2001). 
 
visto e considerato: 
che con sentenza del 28 agosto 2001 (causa 1A.98/2001) la I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale ha respinto il ricorso di diritto amministrativo del 30 maggio 2001 di A.________ diretto contro una sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino in materia di espropriazione materiale; 
 
che con istanza di revisione del 30 luglio 2004 A.________ chiede di riesaminare la decisione del 28 agosto 2001 e di attribuirle un congruo indennizzo; 
che non sono state chieste osservazioni alla domanda; 
che questa Corte è competente per rendere il giudizio richiesto (DTF 96 I 279 consid. 2); 
che, in sostanza, l'istante richiama implicitamente l'art. 136 OG, secondo cui la revisione di una sentenza del Tribunale federale è ammissibile, tra l'altro, quando non è stato deciso su singole conclusioni (lett. c) e quando il Tribunale, per svista, non ha apprezzato fatti rilevanti che risultano dagli atti (lett. d); 
che la revisione è inoltre ammissibile quando l'istante, dopo la sentenza, ha conoscenza di fatti nuovi rilevanti o trova prove decisive che non aveva potuto fornire nella procedura precedente (art. 137 lett. b); 
che, affinché il Tribunale federale possa occuparsi di una domanda di revisione, non occorre che le condizioni poste dagli art. 136 o 137 OG siano adempiute, ma basta invece che il richiedente lo pretenda e che l'istanza soddisfi i requisiti formali minimi previsti dagli art. 140 e 141 OG (DTF 96 I 279 consid. 1); 
che la domanda di revisione deve specificare il motivo invocato e giustificare che è fatto valere in tempo utile, indicando inoltre la modificazione della sentenza e la restituzione che sono chieste (art. 140 OG); 
che secondo l'art. 141 cpv. 1 OG, la domanda dev'essere depositata presso il Tribunale federale, a pena di perenzione, entro trenta giorni dal ricevimento della sentenza per i casi previsti dall'art. 136 (lett. a) ed entro novanta giorni dalla scoperta del motivo di revisione per quelli previsti dall'art. 137 (lett. b); 
che l'istante adduce semplicemente che, nella contestata sentenza, è stato rilevato ch'ella non aveva presentato una domanda di costruzione, sottolineando di non averlo potuto fare poiché il terreno era inedificabile, che non si sarebbe tenuto conto del fatto che il Cantone aveva suggerito l'inserimento della sua particella alla zona R2, ma che il Comune non vi aveva dato seguito, che nemmeno si sarebbe tenuto conto che nel 1991 e nel 1992 il Cantone e la Confederazione avevano versato sussidi per l'esproprio di terreni analoghi al suo, che i fondi vicini erano edificabili o edificati e che, infine, ella avrebbe potuto vendere il fondo, risparmiando in tal modo interessi ipotecari; 
che l'istanza, presentata quasi tre anni dopo la notificazione della criticata sentenza, nel settembre 2001, è manifestamente tardiva (art. 141 OG) e quindi inammissibile, visto che i motivi addotti dall'istante, peraltro esaminati dal Tribunale in quanto rilevanti per il giudizio (v. sentenza del 28 agosto 2001, consid. 3b e c), gli erano chiaramente noti già in quel momento; 
che l'accenno, secondo cui l'istante avrebbe appreso solo recentemente dai giornali la possibilità di presentare una domanda di revisione, è ininfluente, tale facoltà - in particolare il termine per presentare la domanda - essendo notoria per essere questa procedura espressamente disciplinata dagli art. 136 - 144 OG
 
che l'istante, all'epoca patrocinata da un legale, non fa valere alcun motivo che le avrebbe impedito di inoltrare tempestivamente la domanda di revisione che, siccome tardiva, dev'essere dichiarata inammissibile; 
che le spese processuali seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG); 
 
richiamato l'art. 143 cpv. 1 OG
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
L'istanza di revisione è inammissibile. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico dell'istante. 
3. 
Comunicazione alle parti, rispettivamente al loro patrocinatore, al Tribunale di espropriazione, al Tribunale amministrativo e allo Stato del Cantone Ticino, come pure all'Ufficio federale dello sviluppo territoriale. 
Losanna, 13 settembre 2004 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: