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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_445/2019  
 
 
Sentenza del 24 settembre 2019  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Chaix, Presidente, 
Fonjallaz, Muschietti, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, 
 
1. A.________, 
patrocinato dall'avv. Niccolò Giovanettina, 
2. Accusatrici private, 
patrocinate dall'avv. Carlo Borradori. 
 
Oggetto 
Procedimento penale; accesso agli atti 
 
ricorso contro la decisione emanata il 24 luglio 2019 dalla Presidente della Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (17.2019.124 (17.201.111+114-116)). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Il 9 maggio 2019 il Consiglio di Stato del Cantone Ticino, per il tramite della Sezione delle risorse umane, riferendosi all'accesso agli atti concessogli il 4 luglio 2018 dal Procuratore pubblico (PP), ha chiesto alla Corte di appello e di revisione penale (CARP) di trasmettergli la sentenza emanata il 29 gennaio 2019 dalla Corte delle assise criminali nel procedimento penale avviato nei confronti di A.________. La Sezione rilevava che l'Esecutivo cantonale l'aveva incaricata di "estendere le verifiche circa una presunta situazione di omertà all'interno del Dipartimento ". 
 
B.   
Dopo aver dapprima preavvisato favorevolmente la richiesta, il PP ha in seguito ritenuto prematuro concedere l'accesso a una sentenza di primo grado non passata in giudicato. Il rappresentante delle accusatrici private vi ha dato per contro il suo accordo, mentre il patrocinatore dell'accusato vi si è opposto. Con decisione del 24 luglio 2019, la presidente della CARP, accertato che non è pendente alcun procedimento amministrativo, ha poi respinto l'istanza. 
 
C.   
Avverso questa decisione il Consiglio di Stato presenta un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Chiede di annullarla e di invitare la CARP a trasmettergli la richiesta sentenza, subordinatamente di comunicargli gli accertamenti e le considerazioni della Corte delle assise criminali sulle modalità di gestione del caso all'interno dell'amministrazione cantonale. 
 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 145 II 168 consid. 1).  
 
1.2. Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere motivato in modo sufficiente, sostanziando perché e in che misura l'atto impugnato viola il diritto (DTF 143 I 377 consid. 1.2 e 1.3 pag. 380).  
 
Visto l'esito del gravame, nella fattispecie non occorre esaminare le ulteriori questioni d'ammissibilità del ricorso, in particolare quella di sapere se la decisione impugnata costituisca una decisione finale o incidentale, che potrebbe causare un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (sulle questioni formali cfr. sentenza 1B_530/2012 del 12 novembre 2012 consid. 1.3 e 2, in: RtiD II-2013 n. 44 pag. 234). 
 
2.  
 
2.1. La presidente della CARP, rilevato che l'art. 101 cpv. 2 CPP dispone che le autorità possono esaminare gli atti se necessario per la trattazione, tra altro, di procedimenti amministrativi pendenti, e se non vi si oppongono interessi pubblici o privati preponderanti, ha stabilito che il postulato accesso agli atti non si fonda su necessità istruttorie nell'ambito di un procedimento pendente. Ha osservato che nella richiesta sentenza l'istante intendeva trovare eventuali elementi utili per l'implementazione di procedure o misure generali a tutela dei funzionari, intento che, secondo la dottrina a cui fa riferimento l'istanza precedente, non permetterebbe tuttavia di esaminare gli atti di un procedimento penale pendente. Ha ritenuto inoltre che l'istanza, volta a definire procedure atte a tutelare funzionari da possibili abusi, andrebbe comunque respinta poiché non si comprenderebbe come una sentenza, i cui accertamenti fattuali sono integralmente contestati, potrebbe costituire uno strumento idoneo a tale scopo. Nel contestato giudizio si accerta poi che, secondo lo stesso, la sentenza richiesta non è necessaria per procedimenti pendenti, motivo per cui l'accesso litigioso non potrebbe essere considerato "necessario" ai sensi dell'art. 101 cpv. 2 CPP, ciò che permetterebbe di prescindere da una ponderazione degli interessi in gioco. L'istanza precedente rileva parimenti che, nell'ipotesi dell'apertura di eventuali futuri procedimenti nei confronti di persone tuttora alle dipendenze del Cantone, siffatte procedure potrebbero, se del caso, fondarsi semmai sui fatti posti a fondamento di una sentenza definitiva, motivo per cui l'istanza potrebbe eventualmente essere riproposta, in quel frangente procedurale, con le opportune modifiche.  
 
2.2. Il ricorrente, disattendendo il suo obbligo di motivazione (art. 42 LTF), non si confronta, se non in maniera incompleta e generica, con l'insieme degli argomenti appena citati posti a fondamento dell'impugnato giudizio, né tenta di dimostrare perché e in quale misura la CARP avrebbe applicato in maniera lesiva del diritto federale l'art. 101 cpv. 2 CPP. Ora, quando la decisione impugnata, come in concreto, si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 142 III 364 consid. 2.4 in fine pag. 368; 138 I 97 consid. 4.1.4 pag. 100).  
Nella fattispecie, il ricorrente si limita infatti a osservare che la sentenza di primo grado, con la quale l'accusato, che rivestiva il ruolo di funzionario cantonale, è stato condannato a una pena pecuniaria per coazione sessuale, non è chiesta con lo scopo d'impiegarla nell'ambito di procedimenti amministrativi di natura disciplinare, che non sono pendenti, e neppure per avviarli. Il ricorrente rileva semplicemente che detta decisione potrebbe permettere, nel quadro di una procedura di verifica, di appurare un'eventuale gestione inadeguata del caso all'interno dell'amministrazione cantonale e di chiarire semmai possibili lacune, fornendo spunto per rimediarvi dal punto di vista organizzativo, evitando in tal modo il ripetersi di simili situazioni. Con quest'argomentazione non dimostra chiaramente un'applicazione non corretta dell'art. 101 cpv. 2 CPP
 
2.3. Certo, il ricorrente aggiunge che, nel soppesare gli interessi delle parti, occorrerebbe considerare che l'amministrazione cantonale è stata oggetto di critiche, che il procedimento penale ha avuto ampia eco nei mass media e che il tema ha dato adito a interpellanze parlamentari. Non spiega tuttavia perché la CARP, accertato, rettamente, già l'inadempimento del primo requisito posto dall'art. 101 cpv. 2 CPP, segnatamente la necessità di esaminare gli atti per la trattazione di un procedimento amministrativo, inesistente nella fattispecie, avrebbe dovuto nondimeno procedere alla ponderazione degli interessi in gioco.  
 
3.   
Ne segue che il ricorso, manifestamente infondato, dev'essere respinto (art. 109 cpv. 2 lett. a LTF). Non si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 4 LTF). 
 
 
 per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è respinto. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, rispettivamente ai loro patrocinatori, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 24 settembre 2019 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Chaix 
 
Il Cancelliere: Crameri