Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
«AZA 1/2» 
4C.387/1999 
 
 
 
 
 
I C O R T E C I V I L E 
*************************** 
 
 
 
 
26 giugno 2000 
 
 
Composizione della Corte: giudici federali Walter, presidente, Corboz e Ramelli, supplente. 
Cancelliere: Ponti. 
 
 
______ 
 
 
Visto il ricorso per riforma del 25 ottobre 1999 presentato dalla Pagani Wullschleger Martinenghi S.A., Lugano, convenuta, patrocinata dall'avv. Emanuela Agustoni, Lugano, contro la sentenza emanata il 20 settembre 1999 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nella causa che la oppone alla General Electric Capital AG, Zurigo, attrice, patrocinata dall'avv. Ursula Steimle-Schuler, Lugano, in materia di responsabilità degli organi di una società anonima (decisione incidentale); 
 
R i t e n u t o i n f a t t o : 
 
 
A.- Con petizione del 20 settembre 1999 la General Electric Capital AG (in seguito: "GEC") ha avviato direttamente in appello una causa civile per ottenere il risarcimento del danno subito nel fallimento della Clinica Parco Maraini S.A., dichiarato il 17 gennaio 1995. L'azione è stata promossa nei confronti di dieci consiglieri di amministrazione e contro la Pagani Wullschleger Martinenghi S.A. (in seguito "Pagani"), che aveva svolto la funzione di organo di revisione della società fallita. L'attrice ha chiesto la condanna di tutti i convenuti al pagamento in solido di fr. 4'977'339.--, oltre interessi al 5% dal giorno dell'apertura del fallimento. Nelle risposte di causa alcuni di loro hanno sollevato delle eccezioni preliminari concernenti i poteri di rappresentanza del patrocinatore dell'attrice, la tempestività della petizione, la legittimazione attiva, la validità della cessione secondo l'art. 260 LEF e la proponibilità dell'azione di risarcimento dell'art. 757 CO in caso di liquidazione sommaria del fallimento. Il Presidente della II Camera civile del Tribunale d'appello ha limitato la procedura all'esame di queste eccezioni processuali, alle quali si sono associate anche le altre parti convenute durante l'udienza preliminare. 
Il Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha però respinto, con giudizio del 20 settembre 1999, tutte le eccezioni sollevate dai convenuti. 
B.- La Pagani è tempestivamente insorta davanti al Tribunale federale con ricorso per riforma datato 25 ottobre 1999. Essa chiede che siano accolte le eccezioni preliminari e di conseguenza che la petizione sia integralmente respinta; postula inoltre una riforma del giudizio sulle spese e le ripetibili di prima istanza. Nella sua risposta del 27 gennaio 2000 la GEC propone di dichiarare il ricorso irricevibile o comunque di respingerlo. Alle parti convenute che non hanno ricorso non è stato chiesto di pronunziarsi. 
 
 
C o n s i d e r a n d o i n d i r i t t o : 
1.- La sentenza impugnata non costituisce una decisione finale ai sensi dell'art. 48 cpv. 1 OG; ha carattere pregiudiziale, avendo il Tribunale d'appello statuito soltanto sulle eccezioni preliminari, fondate sul diritto materiale federale, proposte dalle parti convenute. 
a) Il ricorso per riforma è di regola ammissibile solamente contro le decisioni finali emanate dai tribunali o altre autorità supreme dei Cantoni che non possono essere impugnate con un mezzo di ricorso ordinario del diritto cantonale (art. 48 cpv. 1 OG). Per l'art. 50 cpv. 1 OG il ricorso per riforma è ammissibile eccezionalmente contro le decisioni pregiudiziali o incidentali emanate separatamente dal merito - che non siano quelle concernenti la competenza rette dall'art. 49 OG - quando una decisione finale può essere provocata immediatamente e la durata e le spese dell' assunzione delle prove sarebbero così considerevoli da giustificare, per evitarle, il ricorso immediato al Tribunale federale. La norma, in quanto eccezione, deve essere interpretata in modo restrittivo; una simile interpretazione si giustifica anche per il fatto che, non ricorrendo immediatamente contro un simile giudizio, le parti non subiscono alcun pregiudizio processuale, potendo esse impugnarlo ancora insieme alla decisione finale (art. 48 cpv. 3 OG, cfr. DTF 118 II 91 consid. 1b; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'OJ, ad art. 50 n. 1). Il Tribunale Federale decide secondo il suo libero apprezzamento se i requisiti posti dall'art. 50 cpv. 1 OG sono adempiuti (art. 50 cpv. 2 OG). 
b) L'art. 50 cpv. 1 OG esige che la decisione finale possa essere emanata immediatamente; in altre parole il Tribunale federale, statuendo in modo differente dall' autorità cantonale, deve poter porre fine definitivamente alla procedura nei confronti di tutte le parti; ciò non è il caso se l'unica soluzione consiste in un rinvio all'autorità cantonale per nuovo giudizio. 
Quanto alla necessità di porre termine contemporaneamente alla procedura nei confronti di tutte le parti in causa (nell'evenienza di più attori o convenuti), il Tribunale federale ha invero riconosciuto nella DTF 107 II 349 consid. 2, eccezionalmente, la possibilità di entrare nel merito di un ricorso per riforma e pronunciare un giudizio parziale valido solo nei confronti di alcune parti quando fondati motivi di economia processuale lo giustificano. Nella decisione citata quattro amministratori su sei (erano convenuti un organo di revisione, un amministratore e quattro amministratori "di fatto") di una società fallita avevano contestato una decisione incidentale della Corte d'appello bernese che aveva loro riconosciuto la legittimazione passiva in un'azione di responsabilità intentata dai creditori della citata società giusta l'art. 754 e segg. CO. Il Tribunale federale ha ammesso il ricorso, argomentando che la quantità delle prove da amministrare dipendeva sostanzialmente dal numero dei convenuti nella causa. Nell'ottica dell'economia procedurale, risultava quindi fondamentale stabilire preliminarmente se gli amministratori responsabili della società - e quindi convenuti in causa - erano solo i restanti due oppure tutti e sei. In una decisione più recente, DTF 122 III 254, si è invece giudicato - più restrittivamente - che nel caso di cumulo soggettivo d'azioni, il ricorso di una sola convenuta è irricevibile dal momento che la decisione che il Tribunale federale potrebbe pronunciare - in modo diverso dall'autorità cantonale - non sarebbe opponibile agli altri, e quindi non potrebbe porre termine simultaneamente alla procedura nei confronti di tutte le parti in causa. 
c) La questione non necessita di essere ulteriormente approfondita, posto che nel caso in esame il ricorso va ad ogni modo dichiarato irricevibile. Nella fattispecie, l'attrice ha promosso l'azione contro undici convenuti, ai quali ha chiesto congiuntamente e in solido il pagamento di una somma di denaro. Benché la sentenza cantonale coinvolgesse tutti i convenuti, uno solo di loro ha presentato ricorso per riforma. Orbene, quand'anche si volesse ammettere la possibilità di emanare una decisione parziale riguardante una delle convenute in causa, non vi sono nel presente caso quei seri motivi di economia processuale che soli giustificano un'entrata in materia. La quantità di prove da amministrare (documentazione, perizie, ecc...) non subirebbe infatti una decisa modifica per la sola ragione del ritiro di una parte in causa su undici. 
Nella misura in cui il ricorso fosse dichiarato ricevibile, il Tribunale federale correrebbe inoltre il rischio di pronunciarsi più volte nella medesima causa e sulle medesime questioni, dato che gli altri dieci convenuti potrebbero ancora presentare ricorsi per riforma contro il giudizio cantonale finale e proporre le medesime censure concernenti capacità e legittimazione attiva dell'attrice. 2.- Nelle premesse la convenuta chiede che il suo atto, nel caso che il ricorso per riforma fosse dichiarato irricevibile, venga esaminato - in subordine - come ricorso 
 
 
di diritto pubblico per violazione dell'art. 4 Cost. Pur senza menzionarla esplicitamente, l'insorgente sembra postulare la possibilità di una conversione di un rimedio giuridico in un'altro. 
Ora, una simile conversione, è di principio ammissibile (cfr. DTF 123 III 350 consid. 1c; 120 II 272 consid. 2, 116 II 378 consid. 3). A prescindere dal fatto che la giurisprudenza ha giudicato severamente le condizioni di proponibilità di una conversione richiesta da un'avvocato (DTF 120 II 270 consid. 2), questa è comunque esclusa se i requisiti del ricorso invocato subordinatamente - ed in particolare le esigenze di motivazione del ricorso di diritto pubblico - non sono adempiuti (DTF 116 II 378 consid. 3b, 112 II 148 consid. c; Bernard Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, in SJ 122 (2000),II pag. 3-4). Nel caso concreto la convenuta, a parte la dichiarazione di principio secondo la quale la sentenza impugnata è "contraria all'art. 4 Cost. federale in quanto vi è arbitrio, abuso di potere di apprezzamento e considerazione arbitraria dei fatti enunciati a suffragio del giudizio" non spiega affatto nel dettaglio in cosa consisterebbe tale violazione (art. 90 cpv. 1 lett. b OG). La convenuta sembra inoltre misconoscere il carattere di assoluta sussidiarietà del ricorso di diritto pubblico, che ai sensi dell'art. 84 cpv. 2 OG è ammesso solo se la pretesa violazione del diritto non può essere sottoposta mediante altra azione o altro rimedio al Tribunale federale. Anche se in concreto il ricorso per riforma contro la decisione incidentale non è ricevibile secondo l'art. 50 OG, le violazioni del diritto federale in esso invocate potranno essere infatti riproposte con analogo rimedio contro la decisione finale. 
Ne discende che il gravame non può essere convertito in un ricorso di diritto pubblico. L'esame delle altre condizioni di ricevibilità, in particolare quelle stabilite dall'art. 87 OG, è pertanto superfluo. 
3.- Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso per riforma si rivela inammissibile. Spese ed indennità processuali sono poste a carico della parte soccombente (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 OG). 
 
 
Per questi motivi 
 
 
i l T r i b u n a l e f e d e r a l e 
 
 
p r o n u n c i a : 
 
 
1. Il ricorso è inammissibile. 
2. La tassa di giustizia di fr. 20'000.-- è posta a carico della convenuta, la quale rifonderà all'attrice fr. 20'000.-- per ripetibili della sede federale. 
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 26 giugno 2000 
VIZ 
 
In nome della I Corte civile 
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: 
Il Presidente, Il Cancelliere