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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_935/2014  
   
   
 
 
 
Sentenza del 6 marzo 2017  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Denys, Presidente, 
Eusebio, Rüedi, 
Cancelliera Ortolano Ribordy. 
 
Partecipanti al procedimento 
D.________, 
patrocinato dall'avv. dott. Michele Rusca, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
2. aa.________Ltd, 
patrocinata dall'avv. Georg Zondler, 
3. G.________, 
4. Cliente 01, 
5. H.________, 
entrambi patrocinati dall'avv. dott. Elio Brunetti, 
6. I.________, 
patrocinato dall'avv. Ilario Bernasconi, 
7. Cliente 02, 
8. bb.________Inc., 
9. Cliente 03, 
10. cc.________Familienstiftung, 
11. dd.________Inc., 
12.ee.________Inc., 
13. Cliente 04, 
14. Cliente 05, 
tutti patrocinati dall'avv. Luca Marcellini, 
15. M.________, 
patrocinato dall'avv. Davide Corti, 
16. qq.________Inc., 
patrocinata dall'avv. Filippo Ferrari, 
17. Cliente 07, 
18. Cliente 08, 
entrambi patrocinati dall'avv. Emanuele Verda, 
opponenti. 
 
Oggetto 
Truffa aggravata, arbitrio, dolo, commisurazione della pena, 
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata 
il 18 agosto 2014 e il 29 settembre 2014 dalla Corte 
di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. Costituita agli inizi degli anni '70, ff.________SA, attualmente ff.________SA in liquidazione (di seguito: ff.________SA o società), aveva quale scopo essenziale la consulenza finanziaria, la gestione patrimoniale e il commercio di valori mobiliari. L.________ è stato l'azionista di maggioranza e il promotore della società. Nel corso degli anni, ha ceduto gradualmente il suo pacchetto azionario, fino a quando nel 1996 ha trasferito tutte le sue azioni a E.E.________, che è divenuto nuovo azionista di maggioranza. Nel 1975 D.________ è stato assunto da ff.________SA in qualità di contabile. L'anno successivo è entrato a far parte del Consiglio di amministrazione e vi è uscito nel 2003 su richiesta dell'allora Commissione federale delle banche (di seguito: CFB; confluita nell'autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari [FINMA]), continuando comunque a lavorare per la società.  
 
A.b. A cavallo degli anni '80 e '90 ff.________SA ha avuto serie difficoltà finanziarie, riconducibili in particolare all'utilizzo delle liquidità dei clienti per operazioni effettuate nell'interesse della stessa e/o dei relativi azionisti, accumulando importanti perdite. Si è reso così necessario un risanamento della società: negli anni 1991-1993 L.________ e E.E.________ vi hanno immesso beni propri per complessivi 6 milioni di franchi. L'operazione è stata però solo di facciata, in quanto il primo ha fornito titoli senza valore, poi venduti per buoni ai clienti di ff.________SA, e il secondo fondi mutuati da terzi, la cui remunerazione e restituzione è avvenuta, almeno in parte, con i fondi della stessa società. Per tutti gli anni '90 è stata tenuta, quanto meno per parte dei clienti, una doppia contabilità volta a celare agli investitori la minore consistenza del proprio patrimonio rispetto a quello che ritenevano di possedere in base alle fasulle comunicazioni fornite loro sull'esito degli investimenti. Nel 1996 è inoltre sorta una lite giudiziaria negli Stati Uniti tra L.________ e E.E.________ conclusasi nel giugno 1998 con un accordo extragiudiziale (settlement), che ha comportato per i clienti della società una perdita di circa il 38 % dei loro investimenti. In quel periodo è stato costituito pure il fondo di investimenti T.________, entità giuridica delle Antille Olandesi gestita dalla società americana ii.________Inc. con sede a New York e appartenente economicamente a E.E.________ e a D.________. Quote di tale fondo, in cui non si sa quali beni siano effettivamente stati immessi all'epoca, sono state attribuite ai clienti di ff.________SA in sostituzione delle loro quote di investimenti perdenti e al fine di coprire la perdita generata dal settlement.  
 
A.c. Nel 1999 un cliente della società ha denunciato al Ministero pubblico del Cantone Ticino E.E.________ e D.________ per i titoli di appropriazione indebita, amministrazione infedele e falsità in documenti, in relazione a irregolarità nella gestione del suo portafoglio. Ne è scaturito un procedimento penale, nel corso del quale nell'agosto 2000 nei confronti dei denunciati e di L.________ è stata promossa l'accusa di appropriazione indebita qualificata e di amministrazione infedele a scopo di lucro. L'istruzione penale si è in seguito arenata al punto che il 4 aprile 2012 è stato decretato l'abbandono del procedimento, motivato dall'imminente prescrizione dell'azione penale.  
 
A.d. Benché informata della denuncia penale in fase di istruzione, con decisione del 4 luglio 2000 la CFB ha concesso a ff.________SA l'autorizzazione a esercitare quale commerciante di valori mobiliari, riservandosi tuttavia la possibilità di rivalutare la situazione in funzione degli sviluppi dell'inchiesta penale. Nel febbraio 2003, in occasione di un controllo, essa ha constatato gravi violazioni dei doveri di diligenza degli intermediari finanziari commesse da ff.________SA, imputabili in particolare a D.________. La CFB ha quindi ordinato a kk.________, revisore esterno della società, una verifica approfondita dell'attività. Nel relativo rapporto venivano rilevate alcune irregolarità, non tali però da rimettere in discussione l'autorizzazione a esercitare quale commerciante di valori mobiliari. Adita da alcune denunce di clienti di ff.________SA, che non avevano ottenuto la restituzione del denaro affidatole, il 18 giugno 2004 la CFB ha disposto una revisione straordinaria, nominando la società di revisione ll.________SA quale osservatrice. A seguito di un rapporto preliminare, la CFB ha vietato alla società l'esercizio di tutti i negozi giuridici, dei pagamenti a detrimento dei suoi attivi e l'accettazione di nuovi fondi di clienti e ha nominato l'osservatrice quale incaricata delle inchieste ai sensi dell' (ormai abrogato) art. 23 quater della legge dell'8 novembre 1934 sulle banche (LBCR; RU 1971 817). Sulla base delle emergenze del rapporto stilato dall'incaricata delle inchieste, con decisione del 19 agosto 2004, la CFB ha ritirato a ff.________SA l'autorizzazione a esercitare l'attività di commerciante di valori mobiliari e ha dichiarato il suo fallimento a far tempo dal 20 agosto 2004, nominando ll.________SA quale sua liquidatrice.  
 
 
B.   
Il 29 marzo 2004 un cliente di ff.________SA ha inoltrato una denuncia penale in particolare per i titoli di truffa e amministrazione infedele, preludio di una serie di denunce presentate da numerosi altri clienti della società. È stata così avviata una nuova inchiesta penale che ha condotto sul banco degli imputati, tra gli altri, D.________. 
 
C.   
Con sentenza del 14 dicembre 2012 la Corte delle assise criminali ha riconosciuto D.________ autore colpevole di truffa aggravata siccome commessa per mestiere, nonché di ripetuta falsità in documenti, prosciogliendolo dall'accusa di appropriazione indebita. D.________ è stato condannato alla pena detentiva di 3 anni e 6 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, e al pagamento in favore dello Stato di un risarcimento equivalente di 1 milione di franchi. È stato inoltre condannato al pagamento, in solido con altri imputati, di vari importi ai numerosi accusatori privati. La Corte delle assise criminali ha inoltre confiscato [recte: mantenuto il sequestro conservativo di] valori patrimoniali di pertinenza del condannato, dissequestrando il suo avere di libero passaggio. Ha infine devoluto il risarcimento compensatorio in favore degli accusatori privati i cui crediti sono stati riconosciuti. 
 
D.   
Adita dal condannato, con sentenza del 18 agosto 2014, rettificata in data 29 settembre 2014, la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ne ha parzialmente accolto l'appello. Pur confermando la condanna, ha ridotto la pena detentiva a 3 anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto, sospendendone parzialmente l'esecuzione in ragione di 30 mesi con un periodo di prova di 2 anni e fissando a 6 mesi la pena da espiare. 
 
E.   
D.________ insorge al Tribunale federale con un ricorso in materia penale, postulando l'annullamento della sentenza dell'ultima autorità cantonale e il rinvio dell'incarto alla CARP per nuovo giudizio. Chiede inoltre di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio. 
 
Non sono state chieste osservazioni sul gravame. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Presentata tempestivamente (art. 100 cpv. 1 unitamente all'art. 45 cpv. 1 LTF) dall'imputato (art. 81 cpv. 1 LTF) e diretta contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 LTF), l'impugnativa appare di massima ammissibile.  
 
1.2. Il ricorso in materia penale al Tribunale federale è un rimedio di diritto di natura riformatoria (art. 107 cpv. 2 LTF). Il ricorrente non può pertanto limitarsi a chiedere l'annullamento della decisione impugnata, ma in linea di principio deve anche formulare delle conclusioni sul merito della vertenza. La mancata ottemperanza a tali esigenze conduce all'inammissibilità del gravame, a meno che la motivazione dello stesso, eventualmente letta unitamente alla decisione impugnata, permetta senz'altro di comprendere ciò che il ricorrente voglia ottenere nel merito (DTF 137 II 313 consid. 1.3).  
 
In concreto l'insorgente si limita a postulare l'annullamento della sentenza della CARP. Dalla motivazione ricorsuale risulta però che intende ottenere il proscioglimento dall'imputazione di truffa ai danni dei clienti aa.________ e zz.________, il riconoscimento di aver commesso la truffa aggravata per dolo eventuale e non diretto, nonché una riduzione della pena inflittagli, ciò che appare sufficiente ad adempiere le esigenze dell'art. 42 cpv. 1 LTF
 
1.3. Giusta l'art. 99 cpv. 2 LTF, non sono ammissibili nuove conclusioni, ovvero conclusioni che non sono state presentate all'autorità precedente e che tendono di conseguenza a estendere l'oggetto di impugnazione, costituito dalla decisione dell'autorità cantonale di ultima istanza (v. art. 80 LTF). È quindi escluso postulare più o altro rispetto alle ultime conclusioni formulate dinanzi all'autorità precedente (v. sentenza 6B_863/2010 del 17 gennaio 2011 consid. 4).  
 
Il ricorrente ritiene di non poter essere ritenuto responsabile della truffa ai danni dei clienti aa.________ e zz.________, chiedendo implicitamente il suo proscioglimento da tale imputazione. Sennonché dalla sentenza impugnata risulta che, nonostante con l'appello egli abbia postulato tale proscioglimento, al dibattimento la difesa non ha confermato tale conclusione, limitandosi a sostenere che l'imputato avrebbe agito con dolo eventuale e non diretto (v. sentenza impugnata pag. 144 consid. 56). In simili circostanze, non contestate nel gravame, il proscioglimento richiesto al Tribunale federale costituisce una nuova conclusione inammissibile in questa sede. 
 
1.4. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 2 LTF, di regola esamina unicamente le censure sollevate e debitamente motivate. La parte ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi dell'autorità precedente, perché l'atto impugnato viola il diritto ai sensi degli art. 95 segg. LTF (DTF 140 III 86 consid. 2). Le esigenze di motivazione sono inoltre accresciute in presenza di censure afferenti garanzie di rango costituzionale o convenzionale che, a norma dell'art. 106 cpv. 2 LTF, il Tribunale federale esamina solo se sollevate e motivate in modo chiaro e preciso (DTF 138 I 171 consid. 1.4) : argomentazioni vaghe o meramente appellatorie e semplici rinvii agli atti cantonali sono quindi inammissibili (DTF 141 IV 317 consid. 5.4).  
 
2.   
Nel primo capitolo del suo gravame, il ricorrente spiega di aver costantemente lamentato una violazione del principio dell'unità processuale sancito dall'art. 29 cpv. 1 CPP. Il procedimento penale a carico del latitante E.E.________, deus ex machina delle malversazioni commesse attraverso ff.________SA, sarebbe stato disgiunto e sospeso. Ciò avrebbe concretizzato il rischio per l'insorgente di dover rispondere anche di colpe non sue, il suo ruolo essendo stato accomunato a quello del principale responsabile dei reati. 
 
Chiamata a pronunciarsi a titolo pregiudiziale su tale problematica, la CARP ha respinto l'eccezione sollevata dalla difesa, ritenendo la disgiunzione legittima e giustificata. Il ricorrente nulla obietta al riguardo, in particolare non sostiene e ancor meno dimostra che su questo punto la decisione della corte cantonale, unico oggetto di impugnazione in questa sede (v. art. 80 LTF), violi il diritto, omettendo completamente di confrontarsi con i consideranti dell'autorità precedente. Non v'è pertanto ragione di attardarsi oltre sulla questione. 
 
3.   
L'insorgente censura arbitrio nell'accertamento dei fatti. 
 
3.1. In base all'art. 97 cpv. 1 LTF, la parte ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1), o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. Trattasi di elementi che l'insorgente deve sostanziare.  
 
Per giurisprudenza invalsa, l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella contestata; il Tribunale federale annulla la pronunzia criticata solo se il giudice del merito ha emanato un giudizio che appare - e ciò non solo nella sua motivazione bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso, oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 141 I 49 consid.3.4). Per quanto attiene più in particolare alla valutazione delle prove e all'accertamento dei fatti, il giudice - il quale in questo ambito dispone di un ampio margine di apprezzamento - incorre nell'arbitrio se misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 140 III 264 consid. 2.3 pag. 266). 
 
3.2. Il ricorrente considera arbitrario, perché asseritamente basato sul nulla, l'accertamento secondo cui la quotazione NAV (net asset value, valore dell'attivo netto) del fondo di investimento T.________ veniva stabilita, oltre che da E.E.________, anche da lui. Adduce poi che, contrariamente a quanto ritenuto in sede cantonale in urto con le deposizioni di alcuni testi, egli non avrebbe minimamente collaborato con le persone incaricate di effettuare le revisioni ordinarie e straordinarie rispettivamente la revisione interna della società.  
 
Le critiche di arbitrio risultano inammissibili: da un lato, l'insorgente non spiega in che modo l'eliminazione degli asseriti vizi possa essere determinante per l'esito del procedimento; dall'altro, le sue argomentazioni sono appellatorie, opponendo semplicemente la propria valutazione delle prove a quella della CARP. Esse si rivelano pure infondate nel merito. In relazione al valore delle azioni del fondo d'investimento, sulla scorta della decisione della CFB del 19 agosto 2004 concernente il ritiro dell'autorizzazione e la dichiarazione di fallimento di ff.________SA, l'autorità precedente ha accertato che veniva comunicato da E.E.________ e dal ricorrente (incarto cantonale allegato n. 195). Risulta peraltro che, per sua stessa ammissione, l'insorgente sapeva che il NAV del fondo non corrispondeva al suo valore reale (v. sentenza impugnata pag. 128). Quanto poi alla contestata collaborazione con il revisore esterno della società, dalle dichiarazioni rese alla CFB da P.________, dipendente della società di revisione esterna e responsabile della pratica ff.________SA, richiamate dalla CARP, emerge che tale dipendente, anche se in misura minore rispetto ad altre persone di ff.________SA, abbia intrattenuto dei contatti anche con il ricorrente. Riguardo alla revisione interna infine, i giudici cantonali non hanno accertato alcuna collaborazione dell'insorgente con l'estensore del relativo rapporto, sicché non è data di capire la critica ricorsuale. 
 
4.   
La sentenza impugnata riconosce il ricorrente colpevole di truffa per mestiere ai danni di 111 clienti, indotti a disporre di oltre 131 milioni di franchi, con un danno finale per 80 di essi di poco inferiore a 70 milioni di franchi. 
 
4.1. L'insorgente, che non contesta l'adempimento degli estremi del reato di truffa aggravata, sostiene di aver agito con dolo eventuale e non diretto come ritenuto dalla CARP. Benché sapesse delle perdite della società, non aveva consapevolezza della loro entità. Pur conscio del fallimento degli investimenti e del conseguente rischio di insolvenza di ff.________SA, non avrebbe potuto prevedere l'evoluzione esponenziale delle perdite, generate dalle scelte d'investimento, dalle spese faraoniche e dai colossali prelievi personali di E.E.________, unica persona che avrebbe gestito il denaro dei clienti. Sarebbe pertanto errato ritenere che l'insorgente ha acquisito clienti sapendo che i loro capitali erano in realtà destinati ad altri scopi.  
 
4.2. La CARP ha accertato che il ricorrente sapeva sia come veniva utilizzato il denaro raccolto dai clienti sia che a questi veniva mostrata una situazione non corrispondente alla realtà per evitare di dover restituire i soldi. Era peraltro direttamente coinvolto in queste pratiche, applicate unitamente a E.E.________. Malgrado sapesse della mancata copertura dei fondi di investimento, ha agito o lasciato che questi agisse, di modo che formalmente i soldi dei nuovi clienti venivano immessi nei fondi e dunque, in pratica, fatti sparire per poi essere riutilizzati diversamente da quanto con loro concordato. Anche ammettendo che il principale artefice delle malversazioni era E.E.________, l'autorità precedente ha ritenuto assodato che l'insorgente ne ha sempre condiviso ogni decisione e politica d'investimento, o meglio, di utilizzazione dei soldi confluiti nella società. Ha aderito e applicato le modalità di disinformazione della clientela al fine di nascondere le perdite e indurla a consegnare denaro, consapevole che sarebbe stato impiegato per coprire i costi della società, per scopi privati di alcuni suoi organi e per tacitare quei clienti che chiedevano il disinvestimento: il ricorrente, unitamente al correo e ai complici, ha innestato un sistema truffaldino alla Bernard Madoff, fondato sullo schema Ponzi (Schneeballsystem). Sotto il profilo soggettivo, in particolare, la CARP ha concluso per la sussistenza di un dolo diretto. Infatti, l'insorgente non ha semplicemente preso in considerazione e accettato che i clienti venissero ingannati, ma li ha volontariamente convinti a consegnare il loro denaro a ff.________SA, consapevole delle difficoltà in cui questa versava da anni, dell'utilizzo effettivo dei capitali raccolti, ovvero per tutt'altri scopi rispetto a quelli concordati con i clienti, e sapendo che la tranquillità di questi ultimi veniva ottenuta mediante collocamenti pro forma nei fondi gestiti da ii.________Inc., di cui il ricorrente era azionista, nonché attraverso falsi estratti conto.  
 
4.3. Commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente (art. 12 cpv. 2 prima frase CP). Oltre a essere consapevole della concreta possibilità di realizzare la fattispecie, l'autore deve volere agire contro il bene giuridicamente protetto. Questa volontà è data se il sopraggiungere dell'evento o del risultato illecito costituisce il vero scopo del comportamento dell'autore, se appare come un presupposto necessario per raggiungere l'obiettivo da lui perseguito oppure se rappresenta solo una conseguenza collaterale a lui indifferente o addirittura da lui non desiderata (DTF 130 IV 58 consid. 8.2). In simili ipotesi, sussiste dolo diretto. L'autore può agire anche con dolo eventuale (art. 12 cpv. 2 seconda frase CP) : in questo caso egli ritiene possibile che l'evento o il reato si produca e, cionondimeno, agisce, poiché prende in considerazione l'evento nel caso in cui si realizzi, lo accetta pur non desiderandolo (DTF 137 IV 1 consid. 4.2.3). Queste due forme di dolo non si distinguono sul piano volitivo, ma piuttosto su quello cognitivo, l'autore ritenendo il risultato certo nel dolo diretto e possibile in quello eventuale (DTF 98 IV 65 pag. 66).  
 
Ciò che l'autore sapeva, voleva o ha preso in considerazione pertiene all'accertamento dei fatti, che vincola il Tribunale federale, tranne se svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto (v. art. 105 LTF). È per contro una questione di diritto, valutabile con piena cognizione, quella di sapere se, sulla base dei fatti accertati, la conclusione sul dolo sia fondata (DTF 138 V 74 consid. 8.4.1 e rinvii). 
 
4.4. Sulla scorta dei fatti accertati dalla CARP, non (debitamente) contestati in questa sede, le conclusioni dei giudici precedenti sul dolo non prestano il fianco a critiche. A fronte della sua assodata consapevolezza della mancata copertura dei fondi di investimento, dell'utilizzo del denaro raccolto dai nuovi clienti, in particolare per tacitare il disinvestimento di quelli vecchi e coprire i costi della società, elementi sottaciuti ai clienti a cui venivano forniti estratti conto inveritieri, l'adempimento degli estremi della truffa non poteva apparire all'insorgente solo possibile, ma quanto meno certo, a prescindere dalla contezza della reale entità delle perdite. Sapendo che ai clienti venivano attribuite solo formalmente quote nei fondi d'investimento, ha comunque continuato nell'attività di raccolta di denaro presso nuovi clienti, procedendo anche alla disinformazione volta a celare le perdite. La censura appare dunque infondata.  
 
5.   
Infine il ricorrente si duole della commisurazione della pena. Pur riconoscendo la minore importanza del suo ruolo nei fatti in giudizio rispetto a quello di E.E.________, la CARP non ha però accordato a tale circostanza particolare rilevanza. La sua posizione non potrebbe in alcun modo essere accomunata a quella di quest'ultimo di cui sarebbe stato unicamente una pedina. La latitanza del principale artefice del dissesto ff.________SA avrebbe comportato per l'insorgente anche l'addebito delle responsabilità del vero dominus della società, l'unico ad essersi effettivamente servito dei soldi dei clienti come se fossero suoi. Rileva inoltre di non aver tratto grandi vantaggi dalla sua attività nella società, non percependo peraltro il suo salario con regolarità ed essendo l'unica persona coinvolta nella vicenda a ritrovarsi in povertà. 
 
5.1. Giusta l'art. 47 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (cpv. 1); la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la riprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione (cpv. 2).  
 
La norma conferisce al giudice un ampio potere di apprezzamento. Il Tribunale federale interviene solo quando il giudice cantonale cade nell'eccesso o nell'abuso di questo potere, ossia laddove la pena esca dal quadro edittale, sia valutata in base a elementi estranei all'art. 47 CP o appaia eccessivamente severa o clemente (DTF 136 IV 55 consid. 5.6 pag. 61). 
 
5.2. In relazione alle circostanze legate all'atto (Tatkomponenten), la CARP ha rilevato le proporzioni inusitate della truffa, le modalità con cui il ricorrente ha agito, nonché la sua persistenza a delinquere, anche dopo l'apertura del primo procedimento penale, in modo reiterato e frequente su un arco temporale superiore ai 5 anni, in piena coscienza dell'incontenibile buco debitorio della società. L'autorità cantonale ha considerato poi favorevolmente la minore importanza nei fatti in giudizio della figura dell'insorgente rispetto a quella di E.E.________, ma in modo limitato, perché comunque sia è stato un personaggio chiave della vicenda, trovandosi al secondo posto della scala gerarchica dei suoi protagonisti. La fonte quasi esclusiva dei guadagni del ricorrente dal novembre 1999 sino al suo fallimento è stata proprio la società, da cui ha incassato salari e benefici economici, e in precedenza ha addirittura effettuato speculazioni finanziarie a titolo personale con il denaro dei clienti, di modo che per la CARP ha delinquito per cupidigia. La sua colpa è quindi stata definita grave al punto da giustificare una pena base, per la truffa aggravata e la ripetuta falsità in documenti, di 7/8 anni. I giudici precedenti hanno ridotto di 1 anno questa pena base per tener conto delle circostanze legate all'autore (Täterkomponenten), ovvero l'attuale situazione dell'insorgente, ridotto in uno stato di semi povertà, nonché la particolare sensibilità alla pena riconducibile ai suoi gravi problemi di salute e alla sua età. Alla luce dell'importante lesione del principio di celerità e considerato il lungo tempo trascorso dai fatti, la CARP ha proceduto a un'ulteriore sensibile riduzione della pena base per giungere alla sanzione finale di 3 anni di detenzione. Ritenendo dati i presupposti della condizionale parziale, ha fissato a 6 mesi la parte di pena da espiare, sospendendo condizionalmente i restanti 30 per un periodo di prova di 2 anni.  
 
5.3. Da questo dettagliato esame, qui solo riassunto, risulta che l'autorità cantonale ha compiutamente e correttamente commisurato la pena. Non ha negletto il ruolo di secondo piano del ricorrente rispetto a quello del latitante E.E.________, tenendone conto anche se in misura limitata. Ciò che non appare criticabile, atteso che l'insorgente ha agito con dolo diretto in correità con quest'ultimo e non è dunque stato una semplice pedina nelle sue mani, come preteso nel gravame. Adducendo di non aver percepito il suo salario con regolarità per contestare di essere stato mosso da cupidigia, il ricorrente si prevale di fatti non accertati e quindi inammissibili (art. 105 cpv. 1 LTF), visto che non dimostra l'adempimento dei presupposti dell'art. 97 cpv. 1 LTF. Non nega peraltro che la fonte predominante dei suoi guadagni nel periodo determinante sia stata la società, nonostante l'inconsistenza delle basi economiche su cui questa si fondava. La CARP ha del resto rilevato che l'insorgente avrebbe senza problemi potuto guadagnarsi il necessario per vivere più che decentemente senza ricorrere alle malversazioni, di modo che poteva, senza violare il diritto, ritenere che il ricorrente ha delinquito mosso da motivi egoistici. Essa ha comunque tenuto in debita considerazione la sua attuale precaria situazione finanziaria. Oltre a situarsi nell'ampia cornice edittale, la pena inflittagli risulta confacentemente adeguata alla colpa determinata sulla base di tutti gli elementi pertinenti della fattispecie.  
 
6.   
Ne segue che, per quanto ammissibile, il ricorso si rivela infondato e va respinto. 
 
La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio non può trovare accoglimento, essendo le conclusioni ricorsuali sin dall'inizio prive di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 e 2 LTF). Il Tribunale federale rinuncia tuttavia a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
Le parti opponenti non sono state invitate a presentare osservazioni sul gravame e non sono quindi incorse in spese necessarie per la sede federale. Non v'è pertanto motivo di assegnare loro un'indennità per ripetibili (art. 68 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta. 
 
3.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
4.   
Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 6 marzo 2017 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Denys 
 
La Cancelliera: Ortolano Ribordy