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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_863/2014  
   
   
 
 
 
Sentenza del 3 agosto 2015  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Denys, Presidente, 
Eusebio, Oberholzer, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. A.________, 
patrocinato dall'avv. dott. Mark Livschitz, 
2. B.________, 
patrocinato dall'avv. Mario Postizzi, 
3. Azienda elettrica ticinese (AET), 
patrocinata dall'avv. Luca Marcellini, 
opponenti. 
 
Oggetto 
Infedeltà nella gestione pubblica, corruzione, 
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata 
il 23 giugno 2014 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Con sentenza del 7 febbraio 2013 la Corte delle assise criminali ha riconosciuto A.________ autore colpevole di infedeltà nella gestione pubblica (art. 314 CP), per avere in qualità di direttore dell'Azienda elettrica ticinese (AET), al fine di procurare a sé e al complice B.________ un indebito profitto, recato danno agli interessi pubblici che doveva salvaguardare nell'ambito dell'acquisizione, da parte di AET, della società C.________ AG. 
In relazione ai medesimi fatti, la Corte delle assise criminali ha riconosciuto B.________, titolare della C.________ AG, autore colpevole di complicità in infedeltà nella gestione pubblica. 
A.________ è invece stato prosciolto dalle imputazioni di truffa e di corruzione passiva, mentre B.________ è stato assolto da quelle di truffa e di corruzione attiva. 
A.________ è stato condannato alla pena detentiva di due anni e nove mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, alla pena pecuniaria di fr. 12'000.--, corrispondenti a 300 aliquote giornaliere da fr. 40.-- ciascuna, e al pagamento in solido con B.________, in favore dello Stato del Cantone Ticino, di un risarcimento compensatorio di fr. 2'000'000.--. L'esecuzione della pena detentiva è stata sospesa in ragione di venticinque mesi (con un periodo di prova di due anni), da espiare per i rimanenti otto mesi. B.________ è stato condannato alla pena detentiva di due anni, alla pena pecuniaria di fr. 20'000.--, corrispondenti a 250 aliquote giornaliere da fr. 80.-- ciascuna, e al pagamento in solido con A.________, in favore dello Stato, di un risarcimento compensatorio di fr. 2'000'000.--. L'esecuzione della pena detentiva è stata sospesa per un periodo di prova di due anni. 
Gli imputati sono inoltre stati condannati, in solido, a versare all'accusatrice privata AET l'importo di fr. 2'238'437.85, oltre interessi, pretesa ceduta allo Stato fino a concorrenza di fr. 2'000'000.--. In vista del risarcimento equivalente, i giudici hanno poi ordinato, fatta deduzione della tassa di giustizia e delle spese processuali, il sequestro di diversi beni degli imputati. 
 
B.   
Contro la sentenza della Corte delle assise criminali, sia A.________ sia B.________ hanno adito la Corte di appello e di revisione penale (CARP), dinanzi alla quale il Procuratore generale ha a sua volta presentato appelli incidentali. Con sentenza del 23 giugno 2014, la Corte cantonale ha accolto l'appello di B.________ e parzialmente accolto quello di A.________, respingendo per contro i gravami del Procuratore generale. 
B.________ è stato prosciolto da ogni imputazione. 
A.________ è stato riconosciuto autore colpevole di infedeltà nella gestione pubblica, per avere nella sua veste di direttore di AET, al fine di favorire B.________, recato danno agli interessi pubblici che doveva salvaguardare nell'ambito dell'acquisizione, da parte di AET, della società C.________ AG. Egli è stato contestualmente assolto da questa imputazione in relazione a taluni altri fatti per i quali era stato ritenuto colpevole nel giudizio di primo grado. La CARP ha per contro integralmente confermato il suo proscioglimento dalle imputazioni di truffa e di corruzione passiva. L'imputato è stato condannato alla pena detentiva di dodici mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, e alla pena pecuniaria di fr. 5'400.--, corrispondenti a 60 aliquote giornaliere di fr. 90.-- ciascuna. Entrambe le pene sono state sospese condizionalmente per un periodo di prova di due anni. La CARP ha poi accertato che, per effetto della commissione del reato di infedeltà nella gestione pubblica, A.________ è civilmente responsabile nei confronti dell'accusatrice privata AET, rinviando quest'ultima al foro civile per fare valere le sue pretese oggetto dell'azione civile adesiva. Ha inoltre disposto il dissequestro dei beni sequestrati e riconosciuto all'imputato un indennizzo di fr. 43'000.--, posto a carico dello Stato per fr. 34'400.-- e dell'accusatrice privata AET nella misura di fr. 8'600.--. 
 
C.   
Il Procuratore generale impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo di rinviare la causa alla Corte cantonale per un nuovo giudizio. Fa valere la violazione del diritto federale e l'accertamento arbitrario dei fatti. 
 
D.   
Non sono state chieste osservazioni sul merito del gravame. Con decreto del 23 ottobre 2014 del Giudice dell'istruzione è stato conferito effetto sospensivo ai punti del dispositivo della sentenza impugnata relativi all'indennità a favore degli imputati ed è stato confermato il sequestro dei beni elencati nell'atto di accusa. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
La decisione impugnata, di carattere finale (art. 90 LTF), è stata pronunciata in una causa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF), da un'autorità di ultima istanza cantonale (art. 80 cpv. 1 LTF). La legittimazione del ricorrente è data (art. 81 cpv. 1 lett. b n. 3 LTF). Il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 1 in relazione con l'art. 46 cpv. 1 lett. b LTF) ed è sotto i citati aspetti ammissibile. 
 
2.  
 
2.1. Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto, nel quale rientra pure il diritto costituzionale (DTF 136 II 101 consid. 3; 134 IV 36 consid. 1.4.1). Giusta l'art. 97 cpv. 1 LTF, il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento.  
Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, i ricorrenti devono almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata, spiegando per quali ragioni tale giudizio viola il diritto (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le esigenze di motivazione sono inoltre accresciute laddove è invocata la violazione di diritti fondamentali, come nel caso in cui è censurato l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 136 I 49 consid. 1.4.1). 
 
2.2. Nella misura in cui il ricorrente si limita a contestare alcuni accertamenti della sentenza impugnata, senza confrontarsi con altri elementi pure presi in considerazione dalla CARP e posti alla base del suo giudizio, il gravame disattende le citate esigenze di motivazione ed è quindi inammissibile. Per motivare l'arbitrio non basta infatti criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria. Occorre piuttosto dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sono manifestamente insostenibili, si trovano in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondano su una svista manifesta o contraddicono in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità. La decisione deve inoltre essere arbitraria nel suo risultato e non solo nella sua motivazione (DTF 138 I 49 consid. 7.1 e rinvii).  
 
3.  
 
3.1. Il ricorrente contesta il proscioglimento di A.________ dall'imputazione di avere concordato un prezzo manifestamente sproporzionato per quanto riguarda il valore sostanziale di C.________ AG di fr. 1'000'000.-- (Substanzwert). Rimprovera alla Corte cantonale di non avere considerato che nell'ambito del fallimento di C.________ AG i beni della società sono stati stimati in soli fr. 185'228.-- dall'autorità di esecuzione e fallimenti del Cantone di Argovia e in fr. 114'000.-- dalla stessa fallita. Rileva che una media aritmetica dei valori menzionati dalla CARP condurrebbe a un risultato di fr. 640'000.-- (rispettivamente di fr. 550'000.-- tenendo conto delle suddette stime). Secondo il ricorrente, sarebbe poi arbitrario fare riferimento al valore di fr. 734'000.-- indicato nella due diligence, ritenuto come durante la seduta del consiglio di amministrazione di AET del 15 dicembre 2008 A.________ non disponeva del documento. Considera poi giuridicamente infondate dal profilo penale le argomentazioni della CARP relative alle clausole di garanzia contenute nel contratto, reputando infine arbitrario il fatto che i precedenti giudici abbiano eseguito una propria valutazione del valore sostanziale, scostandosi dalle risultanze della perizia giudiziaria che indicava un valore oggettivo compreso tra fr. 340'000.-- e fr. 560'000.--.  
 
3.2. Con queste argomentazioni il ricorrente espone un proprio parere, diverso da quello della Corte cantonale, ma non si confronta puntualmente con l'insieme degli elementi presi in considerazione nel giudizio impugnato, dimostrando l'arbitrio della conclusione secondo cui l'importo di fr. 1'000'000.--, contrattato e sottoscritto da A.________, non si sbilanciava dai valori reali al punto tale da apparire lesivo degli interessi di AET. In particolare, richiamando l'omissione dei valori relativi alla procedura di fallimento, del mese di settembre/ottobre 2009, il ricorrente non sostanzia di per sé di arbitrio quelli indicati dalla Corte cantonale e le discrepanze riscontrate sulla base degli stessi. La precedente istanza non ha infatti trascurato l'esistenza di valori del Substanzwert ridotti, quali quelli risultanti dalla perizia giudiziaria, ma ha pure tenuto conto di una serie di valutazioni contenute in altri documenti, sui quali il ricorrente non si esprime con una motivazione puntuale, conforme alle esposte esigenze. La CARP ha infatti anche richiamato i valori indicati nel bilancio allegato al contratto (fr. 1'018'820.28), nella due diligence definitiva (fr. 734'000.--) e nel rapporto D.________ AG (fr. 1'118'000.--), quest'ultimo supportato da un parere di E.________ AG. Ha altresì rilevato che il prezzo del valore sostanziale indicato nel contratto è stato considerato ragionevole da F.________. Al riguardo, il fatto che la due diligence non sia stata portata a conoscenza del consiglio di amministrazione da parte di A.________ non ne inficia di per sé il contenuto e non rende manifestamente insostenibile il riferimento alla stessa nell'ambito del giudizio sull'ammontare del valore sostanziale. Tanto più che la CARP non ha ravvisato critiche o manchevolezze in relazione con tale documento e con il suo estensore (F.________).  
In presenza delle rilevanti discrepanze tra le molteplici valutazioni del valore sostanziale esistenti agli atti, la sola media aritmetica dei valori, prospettata dal ricorrente, non basta poi a dimostrare l'arbitrio. Contestando inoltre genericamente il richiamo alla clausola contrattuale che consentiva una correzione del prezzo pagato dall'acquirente AET per il valore sostanziale, il ricorrente non si confronta con i considerandi n. 50a2-a5 del giudizio impugnato, spiegando con una motivazione conforme alle esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF in che consiste l'arbitrio. La Corte cantonale ha infatti analizzato e delucidato la portata della clausola n. 13a del contratto (in relazione con le clausole n. 24 e 45) e il principio del  "post closing price adjustment" che, dandosene le condizioni, avrebbe consentito ad AET di ridurre a posteriori il prezzo pagato per il valore sostanziale. Al riguardo, non è comunque ravvisabile arbitrio nel fatto che la CARP abbia anche tenuto conto di questa possibilità di correzione del prezzo nell'ambito dell'esame globale degli elementi che hanno condotto al proscioglimento di A.________ dall'imputazione di infedeltà nella gestione pubblica con riferimento all'importo di fr. 1'000'000.-- pagato per questo valore.  
 
4.  
 
4.1. Il ricorrente critica l'assoluzione di A.________ relativamente al pagamento del goodwill della seconda e della terza tranche, di complessivi fr. 2'600'000.--. Sostiene che, pur essendo sottoposte alle clausole earn out, prevedendo un aumento o una riduzione proporzionale del prezzo a dipendenza del raggiungimento o meno degli obiettivi prefissati, la sottoscrizione del contratto avrebbe comportato per l'ente pubblico un rischio processuale, che rappresenterebbe un danno di natura finanziaria. Rimprovera inoltre alla Corte cantonale di avere trascurato che la C.________ AG era un piccolo studio d'ingegneria, con una cifra d'affari stabile di circa fr. 900'000.--, già parzialmente riconducibile ai mandati di AET, e con utili contenuti, mediamente di fr. 6'800.-- nel periodo tra il 2002 e il 2008. Secondo il ricorrente, tenuto conto del fatto che A.________ aveva assicurato come gli importi generati per C.________ AG dai mandati ricevuti da AET erano esclusi dai parametri per il calcolo del prezzo, l'importo totale di fr. 4'600'000.-- (di cui fr. 3'600'000.-- a titolo di pagamento del goodwill) sarebbe stato esorbitante. Ciò, ove si consideri pure che la società era priva di prospettive proprie ed è fallita meno di un anno dopo l'acquisizione da parte di AET.  
 
4.2. Sollevando queste censure, di natura appellatoria, il ricorrente non si confronta puntualmente con i considerandi n. 50b.1-b.5 del giudizio impugnato, spiegando per quali ragioni sarebbero manifestamente insostenibili e di conseguenza arbitrari. Il ricorrente trascura che, per quanto concerne i pagamenti di goodwill della seconda e della terza tranche, il rischio gravava essenzialmente sul venditore. Disattende in particolare la portata delle clausole earn out, spiegata in modo articolato dalla Corte cantonale. Omette in ispecie di considerare il contenuto della clausola contrattuale n. 14b, concepita a favore dell'acquirente AET e comportante conseguenti rischi per il venditore. Sulla base della stessa, la CARP ha segnatamente rilevato che, tenuto conto degli oltremodo ottimistici valori pianificati, nell'ipotesi in cui negli anni 2009-2012 i risultati fossero rimasti quelli del 2008, AET avrebbe potuto semplicemente sospendere i pagamenti relativi alla seconda tranche di fr. 2'000'000.--. Al riguardo, il ricorrente omette pure di considerare che la clausola n. 54 del contratto prevedeva un obbligo di attenersi alle direttive dell'acquirente AET, che poteva quindi imporre una politica aziendale di basso profilo durante il periodo soggetto ad earn out, ciò che aumentava quindi ulteriormente i rischi del venditore. Quanto alla mancata esclusione dei mandati di AET dal calcolo del prezzo, la Corte cantonale ne ha tenuto conto qualificandola di atto di infedeltà nella gestione pubblica nell'ambito della disinformazione fornita dall'imputato A.________ ai membri del consiglio di amministrazione di AET. Poiché non si confronta con questi elementi, il gravame è inammissibile in applicazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF.  
La Corte cantonale non ha d'altra parte nemmeno trascurato la situazione finanziaria di C.________ AG prima dell'acquisizione, accertando anzi che nel 2008 la cifra d'affari è stata di fr. 950'128.08 e l'utile netto di fr. 2'032.08, reso possibile solo grazie ad un ammortamento ridotto. Il ricorrente disattende però che per gli anni successivi all'acquisizione, a partire quindi dal 2009, nei piani dell'acquirente era prospettata un'espansione dell'attività di C.________ AG e che, pur tenendo conto dell'evoluzione di costi, erano quindi previsti risultati ottimistici con un incremento della cifra d'affari e dell'utile. In tale circostanza, il ricorso deve essere respinto, nella misura della sua ammissibilità, anche laddove il ricorrente accenna alla sottoscrizione dei contratti di lavoro tra C.________ AG e B.________ rispettivamente G.________, adducendo che gli aumenti salariali avrebbero comportato un aumento delle spese di C.________ AG ed avrebbero pertanto ecceduto le possibilità finanziarie della società. 
 
5.   
Il ricorrente sostiene che il trasferimento delle azioni C.________ AG sarebbe avvenuto dopo il pagamento dei fr. 500'000.-- a B.________. Rimprovera inoltre alla Corte cantonale di non essersi confrontata con il contestuale riversamento dell'importo a favore di A.________, il quale ne aveva necessità per far fronte al pagamento della propria casa. 
La censura è inammissibile, giacché il ricorrente non si esprime puntualmente sui considerandi n. 31 segg. (in particolare n. 34), 36c e 55 della decisione impugnata, spiegando con una motivazione conforme alle esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF perché gli accertamenti e le valutazioni svolte dai giudici cantonali sarebbero in contrasto con gli atti e manifestamente insostenibili. Il ricorrente disattende che la Corte cantonale ha accertato che il pagamento di fr. 500'000.-- a favore di B.________ è stato disposto da AET con ordine di bonifico del 29 dicembre 2008, addebitato con valuta 30 dicembre 2008 e che lo stesso giorno (30 dicembre 2008) le azioni C.________ AG sono state consegnate nelle mani di A.________. Alla luce di questi accertamenti, non censurati d'arbitrio e quindi vincolanti per il Tribunale federale (cfr. art. 105 cpv. 1 LTF), la conclusione della CARP secondo cui il pagamento ha avuto luogo il 30 dicembre 2008, vale a dire il medesimo giorno della consegna delle azioni, non è arbitrario, pur tenendo conto del fatto che il trasferimento è stato formalmente attestato per iscritto soltanto il 2 gennaio 2009. Contrariamente all'opinione del ricorrente, la precedente istanza si è poi confrontata sul contestuale immediato versamento di tale importo a A.________, spiegando le ragioni per cui ha escluso un nesso causale tra l'acquisto di C.________ AG e il rimborso anticipato del mutuo da lui concesso a B.________. In particolare, la Corte cantonale ha accertato che la richiesta di rimborso era estranea alle intenzioni originarie di A.________ e non risultava da una sua iniziativa spontanea, ma gli era stata prospettata dal suo consulente bancario solo verso la metà del mese di dicembre 2008 (cfr. sentenza impugnata, consid. n. 55d). 
 
6.  
 
6.1. Il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di avere negato a torto un indebito profitto personale di A.________. Ritiene che la conclusione contrasterebbe con le dichiarazioni dell'imputato medesimo e con lo svolgimento dei fatti per quanto concerne il pagamento di fr. 500'000.-- versati anticipatamente per consentirgli l'acquisto della casa entro il 31 dicembre 2008.  
 
6.2. Sotto il profilo soggettivo, il reato di infedeltà nella gestione pubblica richiede, oltre all'intenzione di recare danno agli interessi pubblici, l'esigenza di procurare a sé o ad altri un indebito profitto (cfr. TRECHSEL/PIETH, editori, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2aed., 2013, n. 4 all'art. 314). Adducendo l'intenzione dell'imputato A.________ di procurare a sé (e non soltanto all'amico B.________) un indebito profitto, il ricorrente fa valere l'elemento soggettivo scostandosi tuttavia dai fatti accertati dalla Corte cantonale e posti a fondamento del giudizio impugnato. Non censurati d'arbitrio con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF, tali accertamenti sono vincolanti per il Tribunale federale (cfr. art. 105 cpv. 1 LTF). Come visto, la precedente istanza ha essenzialmente accertato, sulla base delle dichiarazioni di A.________ confortate dalla testimonianza del suo consulente bancario e supportate dalla deposizione di B.________, che il problema del pagamento del saldo della casa si è posto successivamente alle trattative per l'acquisto di C.________ AG, senza correlazione con questa operazione (cfr. consid. 5). In particolare, secondo gli accertamenti della CARP, la questione del finanziamento è diventata di attualità solo verso la metà di dicembre del 2008 e la richiesta di restituzione del prestito è stata formulata da A.________ a B.________ non prima del 23 dicembre 2008. Sempre sulla base degli accertamenti della precedente istanza, la richiesta di rimborso anticipato del prestito traeva origine da una proposta in tal senso del consulente bancario, dopo che questi aveva ritenuto insufficiente un'offerta di A.________ di cessione del contratto di mutuo in garanzia del maggiore credito bancario. Quanto al pagamento dell'importo di fr. 500'000.-- oggetto della prima tranche, esso non è stato eseguito prima del trapasso delle azioni in dispregio del contratto. Come è stato già esposto, la CARP ha per contro accertato che il versamento è avvenuto lo stesso giorno della consegna dei titoli. Inammissibile in applicazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, la censura non deve essere vagliata oltre.  
 
7.  
 
7.1. Il ricorrente impugna il proscioglimento di B.________, adducendo innanzitutto che la CARP avrebbe ravvisato a torto una violazione del principio accusatorio. Nel merito, ritiene irrilevante la circostanza secondo cui B.________ doveva tutelare i propri interessi di venditore e non quelli pubblici di AET. Adduce inoltre che la sua partecipazione sarebbe stata causale e indispensabile alla commissione del reato di infedeltà nella gestione pubblica, avendo trattato direttamente con A.________ il contenuto del contratto lesivo degli interessi di AET, fornendo i dati e la documentazione per giustificarlo, incassando in seguito il prezzo della vendita e riversandone una parte a A.________. Secondo il ricorrente, B.________ sarebbe poi stato consapevole del prezzo di vendita esorbitante e delle previsioni  "più che ottimistiche" sulle quali era basata la valutazione della sua società; avrebbe inoltre saputo che A.________ era il direttore di un'azienda pubblica e che lo stava favorendo a scapito degli interessi societari.  
 
7.2. Ciò che l'interessato sapeva, voleva o ha preso in considerazione sono questioni di fatto (DTF 130 IV 58 consid. 8.5 e rinvii), che vincolano di principio il Tribunale federale, tranne quando i fatti sono stati accertati in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto (cfr. art. 105 LTF). Il ricorrente espone una sua opinione sulla situazione di B.________ e su quanto questi avrebbe saputo nell'ambito dell'operazione di compravendita di C.________ AG, ma non tiene conto dei fatti accertati dalla Corte cantonale e non sostanzia quindi arbitrio alcuno. Non si confronta in particolare con i considerandi n. 59 e 60 della sentenza impugnata, spiegando in modo conforme alle già citate esigenze di motivazione per quali ragioni gli accertamenti e le valutazioni della Corte cantonale sarebbero manifestamente in contrasto con gli atti e chiaramente insostenibili. I precedenti giudici hanno infatti negato l'esistenza di elementi probatori che dimostrerebbero un pregresso accordo tra gli imputati. Non hanno quindi accertato a carico di B.________ un ruolo che oltrepassasse quello di venditore, che agiva a tutela dei propri interessi nell'ambito di una trattativa privata. In particolare, la Corte cantonale ha constatato che B.________ non conosceva F.________, non aveva un'influenza su A.________ o su AET tale da potere condizionare a proprio favore l'esito del negozio giuridico ed ha agito scopertamente, proponendo un suo prezzo massimo, comunque soggetto a clausole che permettevano ampi aggiustamenti. Tali accertamenti sono vincolanti in questa sede (cfr. art. 105 cpv. 1 LTF). Nel gravame il ricorrente si scosta dagli stessi, partendo in sostanza dal presupposto che gli imputati avrebbero concordato preventivamente l'operazione simulando una trattativa a posteriori. Questa tesi non poggia tuttavia su accertamenti oggettivi risultanti dagli atti.  
In tali circostanze, non occorre esaminare se, come rilevato dalla Corte cantonale in applicazione degli art. 9 e 325 cpv. 1 lett. f CPP, l'atto di accusa nei confronti di B.________ presentava carenze già sotto il profilo del principio accusatorio. 
 
8.  
 
8.1. Il ricorrente rimprovera infine alla CARP di non essersi pronunciata nel merito sulla questione del concorso tra l'art. 314 CP e l'art. 322ter CP, rispettivamente l'art. 322quater CP.  
 
8.2. La Corte cantonale, dopo avere premesso che la dottrina non era unanime sul tema del concorso tra il reato di infedeltà nella gestione pubblica e quello di corruzione passiva, ha confermato il giudizio di primo grado, rilevando che negli atti non vi erano elementi che consentivano di ritenere adempiuta le fattispecie di corruzione attiva e passiva. La CARP ha scartato queste ipotesi accusatorie già per il fatto che nel comportamento di B.________ difettava sia un atto corruttivo sia la volontà di corrompere. Ha ricordato che l'agevolazione che B.________ ha procurato a A.________ rimborsandogli il mutuo di fr. 500'000.-- non mirava alla vendita di C.________ AG ad AET, ma ne è stata una conseguenza, peraltro nemmeno volontaria, giacché per motivi fiscali B.________ avrebbe preferito incassare l'intera prima tranche di pagamento solo nel 2009. La precedente istanza ha pure rilevato che il rimborso a A.________ rappresentava il surrogato del suo credito e non costituiva necessariamente un miglioramento della sua situazione constatabile in modo oggettivo dal profilo giuridico, economico o personale.  
 
8.3. Il ricorrente non si confronta puntualmente con queste argomentazioni e con i considerandi n. 34 e n. 55 della sentenza impugnata, in cui la Corte cantonale ha esposto ed esaminato in modo approfondito le circostanze del rimborso del prestito concesso da A.________ a B.________, escludendo un indebito vantaggio a favore del primo. Si limita ad addurre, genericamente, che il rimborso di un prestito porrebbe il beneficiario in una posizione migliore rispetto a quella precedente, semplicemente creditoria: rileva poi che  "il bonifico di CHF 500'000.-- è stato effettuato in concomitanza con l'esecuzione dell'operazione criminosa commessa da A.________ (anzi, con il provento della gestione infedele) ". Si tratta tuttavia di un'argomentazione generale e di natura appellatoria, che non tiene conto dello svolgimento dei fatti accertati dalla Corte cantonale, non censurati d'arbitrio con una motivazione rispettosa delle esigenze poste dagli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF. Il ricorrente disattende infatti che, sulla base di un'esauriente valutazione, la CARP ha concluso che l'acquisto di C.________ AG non era in relazione con il rimborso del credito di A.________ nei confronti di B.________. Contrariamente a quanto presuppone la tesi ricorsuale, la Corte cantonale non ha ravvisato irregolarità nella restituzione del prestito e, in relazione con lo stesso, ha quindi negato un indebito vantaggio a favore di A.________. Nuovamente inammissibile per carenza di motivazione, il ricorso non deve essere esaminato oltre.  
Nelle esposte circostanze, non essendo in concreto realizzati gli estremi di un atto di corruzione, la questione del concorso dei reati non ha quindi portata pratica e non deve perciò essere esaminata nemmeno in questa sede, il Tribunale federale non essendo tenuto ad esprimersi su questioni soltanto teoriche (cfr. DTF 137 IV 87 consid. 1 e rinvii). 
 
9.   
Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Non si prelevano spese a carico del ricorrente, che si è rivolto al Tribunale federale nell'esercizio delle sue attribuzioni ufficiali (art. 66 cpv. 4 LTF). Tenuto conto della sua soccombenza nel merito, agli opponenti A.________ e B.________ è assegnata un'indennità a titolo di ripetibili della sede federale, limitata al dispendio occasionato dalla domanda di effetto sospensivo (art. 68 cpv. 1 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà agli opponenti A.________ e B.________ un'indennità di fr. 500.-- ciascuno a titolo di ripetibili della sede federale. 
 
4.   
Comunicazione alle parti, rispettivamente ai loro patrocinatori, e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 3 agosto 2015 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Denys 
 
Il Cancelliere: Gadoni