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Regeste

DF 23 marzo 1961 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero. Acquisto daparte di società immobiliari. Valore e portata di dichiarazioni notarili circa l'assenza di una preponderanza finanziaria di persone all'estero. Art. 9 CC e 23 dell'ordinanza del 21 dicembre 1973.
1. Piena prova di pubblici documenti: art. 9 CC e 23 cpv. 4 dell'ordinanza (consid. 3).
2. Dichiarazioni generali ai sensi dell'art. 23 cpv. 5 dell'ordinanza (consid. 4).
3. In un atto pubblico di trasferimento di proprietà immobiliare la piena prova di cui all'art. 23 cpv. 4 dell'ordinanza si limita agli elementi essenziali del negozio ed eventuali pattuizioni accessorie rilevanti per determinare la volontà negoziale delle parti (consid. 5).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 9 CC