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Regesto

Art. 145 e 160 cpv. 2 CC.
1. Il diritto della moglie, fondato sull'art. 160 cpv. 2 CC, a che il marito la mantenga permane anche durante la procedura di divorzio. Esso è di per sé indipendente dalla capacità finanziaria della moglie. Questa deve nondimeno contribuire al proprio mantenimento con il reddito della propria attività lucrativa o della propria sostanza. L'ammontare di tale contributo va determinato tenendo conto dei mezzi finanziari del marito. Se essi sono considerevoli, la moglie non può essere obbligata a utilizzare il suo intero reddito per il mantenimento (consid. 3).
2. Ove, dopo il computo dei bisogni rispettivi di ognuno dei coniugi, rimanga un saldo dalla somma dei loro redditi, esso va diviso per metà (consid. 3c).
3. Solo motivi particolari possono autorizzare il debitore di un contributo per il mantenimento ai sensi dell'art. 145 CC ad esigere che gli siano restituiti gli importi da lui pagati in troppo prima della sua istanza di modificazione (consid. 4).

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Referenzen

Artikel: Art. 145 e 160 cpv. 2 CC, art. 160 cpv. 2 CC