Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 

Regesto

Obbligo di risarcimento in seguito a inadempimento contrattuale; nesso di causalità tra il comportamento contrario al contratto e il danno.
1. Va tenuto conto, quali motivi liberatori, degli eventi ipotetici che, indipendentemente dal comportamento lesivo del contratto, avrebbero anch'essi dato luogo all'insorgere del danno? (consid. 4)
2. Causalità dovuta ad omissione: restrizione apportata alla giurisprudenza secondo cui la causalità naturale dev'essere distinta dalla causalità adeguata anche in caso di omissione (consid. 5a). Conferma della giurisprudenza sulla possibilità limitata di contestare le supposizioni o gli accertamenti dell'autorità cantonale relativi al corso ipotetico degli eventi (consid. 5b).
3. Non occorre che la causalità ipotetica sia provata rigorosamente. Basta che il giudice pervenga al convincimento che un determinato svolgimento causale appaia sorretto da una verosimiglianza preponderante (consid. 6a).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch