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Regesto

Art. 8 CEDU e art. 4 Cost.; segreto professionale dell'avvocato. Sequestro da parte del Procuratore generale di documenti contenenti le confessioni di un imputato custoditi in una cassaforte, rubata a un avvocato e ritrovata dalla polizia.
1. Ammissibilità del ricorso di diritto pubblico; esaurimento dei rimedi di diritto cantonale (art. 86 cpv. 2 OG), legittimazione (art. 88 OG), motivazione e conclusioni del ricorso (art. 90 OG) (consid. 2).
2. Condizioni che giustificano una simile restrizione alla libertà personale (consid. 3-5a).
3. La legge cantonale permette di per sé al Procuratore generale di ordinare il sequestro di mezzi di prova (consid. 5b).
4. Estensione, in base al diritto cantonale, del segreto professionale che l'avvocato può opporre alle indagini dell'autorità (consid. 6a). Nel caso concreto, i documenti oggetto della misura erano coperti da questo segreto; la decisione impugnata appare pertanto arbitraria (consid. 6b e c).

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Referenzen

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