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Regesto

Ripartizione dell'onere probatorio nella liquidazione del regime dei beni fra coniugi (art. 8, 170, 200 e 208 CC).
1. L'art. 200 CC non tratta il quesito di determinare a chi incombe l'onere probatorio, nel caso in cui è litigioso sapere se un bene al momento dello scioglimento del regime matrimoniale esisteva ancora o meno. Nella fattispecie è applicabile l'art. 8 CC (consid. 2).
2. Chi fa valere la reintegrazione ai sensi dell'art. 208 CC, non deve solo dimostrare che il relativo bene è appartenuto all'altro coniuge in un determinato momento, ma anche cosa ne è divenuto. Né dall'art. 170 né dall'art. 208 CC risulta un'inversione dell'onere probatorio (consid. 3).
3. Se non si verificano i presupposti dell'art. 208 CC, non nasce alcun diritto al compenso qualora un coniuge abbia utilizzato gli acquisti in modo anticoniugale (consid. 4).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 208 CC, art. 200 CC, art. 8 CC