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Regesto

Art. 6 n. 1 CEDU, art. 85 cpv. 2 lett. e LAVS, art. 69 cpv. 1 LAI, art. 7 cpv. 2 LPC, art. 22 cpv. 3 LAF, art. 24 LIPG, art. 30bis cpv. 3 lett. e LAMI, art. 87 lett. e LAMal, art. 108 cpv. 1 lett. e LAINF, art. 103 cpv. 4 e 6 LADI, art. 106 cpv. 2 lett. e LAM, art. 73 cpv. 2 LPP.
- L'obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo.
- Il giudice cantonale deve di principio ordinare un dibattimento pubblico qualora ne sia stata chiesta l'organizzazione; motivi per i quali egli puņ, a titolo eccezionale, rifiutare l'organizzazione di dibattimenti pubblici.
- Diritto a dibattimenti pubblici in sede di procedura cantonale ammesso in una controversia che concerne prestazioni assicurative secondo la LAINF, il cui esame dipende essenzialmente dall'apprezzamento dei rapporti medici.

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Referenzen

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