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Regesto

Art. 4 cpv. 1 Cost.; § 1 della legge del Cantone di Basilea-Cittā sui contributi per la pulizia delle strade, dell'8 novembre 1973; § 16 della legge sulla protezione e il promovimento del patrimonio arboreo del Cantone di Basilea-Cittā, del 16 ottobre 1980.
Nozione di imposta a destinazione vincolata, calcolata secondo i costi (consid. 3b).
Non esiste alcuna ragione oggettiva per mettere a carico dei proprietari d'immobili un'imposta speciale finalizzata a finanziare la metā dei costi necessari alla pulizia delle strade (consid. 3c-3e).
Allorquando sono dati elementi sufficienti per ritenere che un determinato contributo a destinazione vincolata č utilizzato in modo contrario al fine previsto dalla legge, l'autoritā giudiziaria adita č tenuta a chiedere alle competenti autoritā i dovuti chiarimenti (consid. 4).

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Referenzen

Artikel: Art. 4 cpv. 1 Cost.