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Regesto

Art. 17 cpv. 1, art. 17 cpv. 2 prima e seconda frase, e art. 7 cpv. 1 LDDS; art. 3 e segg. ALC, art. 4 e 5 OLCP; liberazione dal controllo federale. Art. 17 cpv. 2 seconda frase LDDS; inizio della decorrenza del termine. Accordo sulla libera circolazione delle persone; diritto al rilascio del permesso di domicilio?
Il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale contro una decisione su ricorso del Dipartimento federale di giustizia e polizia concernente la liberazione dal controllo federale è ammissibile solamente nella misura in cui dal diritto federale o da una convenzione internazionale è desumibile un diritto al rilascio del permesso di domicilio (consid. 2).
Interpretazione dell'art. 17 cpv. 2 seconda frase LDDS: affinché il coniuge straniero acquisisca il diritto al permesso di domicilio, il consorte domiciliato deve essere stato al beneficio di un analogo permesso durante tutta la durata dei cinque anni di vita coniugale comune in Svizzera (consid. 3).
Il rilascio del permesso di domicilio ai coniugi di stranieri domiciliati è determinato, come in precedenza, dall'art. 17 cpv. 2 LDDS e non è oggetto dell'Accordo sulla libera circolazione, nemmeno per le persone sottoposte al medesimo (consid. 4).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 7 cpv. 1 LDDS, art. 4 e 5 OLCP, art. 17 cpv. 2 LDDS