Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 

Regesto

Azione di ripetizione per pagamento indebito (art. 86 LEF); cessione di crediti (art. 164 segg. CO); estinzione in buona fede del debito a profitto del precedente creditore (art. 167 CO).
Il debitore, che ha pagato sulla base di un giudizio con il quale č stata ammessa la fondatezza materiale del credito, puņ promuovere un'azione di ripetizione per pagamento indebito giusta l'art. 86 LEF se prova, mediante l'adduzione di fatti nuovi, che il debito accertato in sede giudiziaria č stato in seguito parzialmente o interamente estinto (consid. 2).
Circostanze nelle quali il debitore puņ prevalersi dell'art. 167 CO (consid. 4.2.1).
L'estinzione dell'obbligazione da parte del debitore, la cui buona fede č presunta, nei confronti del precedente creditore puņ intervenire, oltre che con il pagamento, mediante novazione, annullamento del debito o compensazione (consid. 4.2.2).
Stipulazione di un contratto di annullamento parziale del debito ai sensi dell'art. 115 CO dedotto dalla consegna al precedente creditore di due vaglia cambiari, senza che vi sia novazione dell'obbligazione originaria (consid. 4.2.3).
Calcolo dell'importo che il creditore cessionario deve restituire al debitore in buona fede (consid. 5).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 86 LEF, art. 167 CO, art. 115 CO