Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 

Regesto

Art. 9 Cost., art. 89 cpv. 2 lett. d, art. 90, 93 cpv. 1 lett. a e art. 95 lett. a LTF nonché art. 12 e 73 LAID; regolamentazione di diritto cantonale, complementare alla legge sull'armonizzazione fiscale, relativa alla durata determinante del possesso in materia di imposta sugli utili immobiliari.
Ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico contro una decisione in ambito fiscale con cui la causa è rinviata all'autorità inferiore (consid. 1).
L'Amministrazione fiscale cantonale ha diritto di ricorrere al Tribunale federale in virtù della relativa norma di legittimazione della legge sull'armonizzazione fiscale e ciò indipendentemente dal fatto che la controversia riguardi una questione regolamentata in maniera esaustiva dalla legge sull'armonizzazione fiscale oppure un ambito in cui ai cantoni rimane una certa autonomia (consid. 2).
L'autorità legittimata a ricorrere può far valere, nel campo di sua competenza, ogni violazione del diritto che può essere censurata con il ricorso in materia di diritto pubblico, compresa quindi la violazione del diritto costituzionale federale ed in particolare del divieto d'arbitrio (consid. 3).
Esame nei limiti dell'arbitrio dell'interpretazione di una regolamentazione cantonale di diritto transitorio relativa al calcolo della durata determinante del possesso per l'imposta sugli utili immobiliari (consid. 4).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 9 Cost., art. 95 lett. a LTF, art. 12 e 73 LAID