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Regesto

Art. 27 e 29 cpv. 3 Cost.; art. 132 e 135 cpv. 1 CPP; libertà economica, diritto al patrocinio gratuito, retribuzione del difensore d'ufficio.
Il difensore d'ufficio adempie un compito pubblico che non ricade nel campo d'applicazione dell'art. 27 Cost. (consid. 4.1). È retribuito secondo la tariffa d'avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento. Un diritto costituzionale al patrocinio gratuito sussiste solo qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i diritti della difesa (consid. 3.1).
Spetta in primo luogo alle autorità cantonali giudicare l'adeguatezza delle prestazioni del legale. Dispongono di un ampio potere di apprezzamento per stabilire l'importo dell'onorario (consid. 3.2).
Una retribuzione forfettaria è ammissibile e non viola come tale il diritto a una difesa efficace (consid. 4.2 e 4.3).

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Referenzen

Artikel: Art. 27 e 29 cpv. 3 Cost., art. 132 e 135 cpv. 1 CPP