Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 

Regesto

Art. 10 cpv. 1 lett. a n. 1 LPC; importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale per le persone sole.
Per una persona sola che vive in una comunità domestica non vi è la possibilità, né mediante interpretazione della legge né colmando una lacuna, di ridurre l'importo previsto dalla legge per la copertura del fabbisogno generale vitale, per il motivo che il costo della vita dei beneficiari di prestazioni complementari sarebbe minore rispetto a quello di persone sole con economia domestica propria (consid. 5).

Inhalt

Ganzes Dokument:
Regeste: deutsch französisch italienisch